Chi Siamo

 

Programma

Statuto Sociale

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Programma

 

L'Accademia Salentina delle Lettere è una Associazione culturale che non persegue fini di lucro, amministrativamente autonoma e gestita dalle sole quote dei soci e dalle elargizioni dei vari Istituti Pubblici o da privati.

Nell'ambito delle numerose iniziative promosse dall'Accademia, l'obiettivo principale è quello di valorizzare e diffondere l'attività letteraria prodotta nelle province di Lecce, Taranto, Brindisi, e non solo.

Sicuri che mai come in questo periodo si stia producendo narrativa, poesia, saggistica e critica letteraria di eccellente valore, e pure sommersa, l'Accademia si propone di raccogliere i numerosi talenti, emergenti, sconosciuti, o poco noti e si prodiga per offrire loro, e tutti insieme accomunati dalla passione per la letteratura, validi sbocchi affinché emerga la qualità dell'opera effettuata, delle proprie ideologie letterarie, del proprio impegno di intelligenze purtroppo emarginate.

Con ogni mezzo di diffusione lecito e legale, richiamiamo l'attenzione di quante più persone possibili.

 

 

 

Statuto Sociale

 

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

 

ART. 1

 

È costituita nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile con funzioni d'utilità e di promozione sociale e culturale l'Associazione denominata "Accademia Salentina delle Lettere" con sede in Campi Salentina (LE) alla via Salvatore Calabrese n. 26. L'Associazione è una libera associazione di fatto, amministrativamente autonoma. È facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la sede in altro luogo dello stesso comune, ovvero istituire sedi secondarie in altri comuni dello Stato o all'estero.

 

ART. 2


L'Associazione non ha fini di lucro. Il suo scopo principale è valorizzare e diffondere l'attività letteraria prodotta nel Salento (Lecce, Brindisi, Taranto) e non solo.

 

PATRIMONIO SOCIALE

 

ART. 3


Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  • Beni immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

  • Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

  • Eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti in denaro od in natura.

È fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o beni patrimoniali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte ai sensi di Legge.

 

ART. 4

 

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  • dalle quote d'iscrizione dei soci;

  • da contributi periodici dei soci;

  • da eventuali contributi di Enti Pubblici e/o privati;

  • da introiti di manifestazioni culturali e di eventuali sottoscrizioni;

  • da ogni entrata lecita che concorra ad incrementare l'attivo sociale.


ART. 5


L'esercizio finanziario decorre dal primo giorno del mese di gennaio al trentunesimo giorno del mese di dicembre di ogni anno.

 

ART. 6


Chiunque può essere socio dell'Associazione, senza distinzione alcuna, purché in possesso di idonei requisiti morali e sociali. L'iscrizione di un socio nuovo deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre trenta giorni dalla data di iscrizione. La quota di partecipazione o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti mortis causa è intrasmissibile e non rivalutabile; è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e tutti gli associati o partecipanti maggiori di età hanno diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

 

ART. 7


Tutti i soci si impegnano ad osservare il presente Statuto e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Devono altresì impegnarsi a versare la quota di iscrizione e le quote periodiche di cui all'art. 4 numeri 1 e 2 del presente Statuto.

 

ART. 8


Le categorie dei soci sono le seguenti:


A) Soci Fondatori: Coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione.
B) Soci Benemeriti: coloro che sostengono l'Associazione in maniera cospicua.
C) Soci Sostenitori: coloro che sostengono l'Associazione con sussidi economici pari a quote inferiori a quelle di cui al punto B.
D) Soci ordinari: coloro che versano la quota di ammissione e la quota periodica stabilita dall'Associazione.
E) Socio lettore: Coloro che versano una quota inferiore ai soci di cui al punto D.
F) Soci onorari: coloro che sono nominati dal Consiglio Direttivo perché distintisi per particolari motivi.

 

ART. 9


I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni, promosse dall'Associazione.

 

ART. 10


La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, e per morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo. L'indegnità verrà sancita dall'assemblea dei soci.

 

 

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

 

ART. 11


Organi dell'Associazione sono l'Assemblea Generale dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

 

ART. 12


L'Assemblea Generale dei soci si riunisce almeno una volta all'anno al termine dell'esercizio sociale, su convocazione del Consiglio Direttivo, mediante affissione dell'ordine del giorno sulla bacheca sociale e sul sito Internet dell'Associazione (vedi Menu alla voce "Notizie Accademia") almeno 15 giorni prima della data di convocazione, per deliberare: sulla relazione annuale del presidente dell'Associazione; sul bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione; sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione; sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale; sulla elezione del Presidente dell'Associazione; sull'ammontare della quota di iscrizione e sulla quota periodica; sulla nomina e sulle proposte del Consiglio Direttivo; sullo scioglimento dell'Associazione; su tutto quant'altro ad essa demandato per Legge e per Statuto.

 

ART. 13


Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota periodica. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, solo ed esclusivamente per gravi motivi personali riconosciuti dal Consiglio Direttivo anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ciascun associato può rappresentare al massimo un altro socio.

 

ART. 14


L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario e se è opportuno due scrutatori. Il Presidente dell'assemblea è tenuto a costatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

 

ART. 15


Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

ART. 16


L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre o più membri scelti tra coloro che ininterrottamente per due anni rivestono lo status di associati senza mai essere decaduti, eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea dei soci.

 

ART. 17


Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito un presidente, un segretario, e un tesoriere. Nomina altresì un addetto alle pubbliche relazioni, anche esterno all'Associazione.

 

ART. 18


Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo, all'ammontare della quota associativa, su tutte le questioni connesse all'attività sociale, amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito per Statuto.

 

ART. 19


Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; se anche il Vice Presidente è assente, il Consiglio è presieduto dal più anziano in età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

 

ART. 20


Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà quindi rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati. Cura altresì l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.

 

 

SCIOGLIMENTO

 

ART. 21


Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

 

 

CONTROVERSIE


ART. 22


Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probi viri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo dall'assemblea dei soci; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

 

ART. 23


Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

 

Lecce, 25/09/2000.

 

 

Foto degli iscritti

 

 

Giuseppe Ambrosecchia

Edmond Buharaja

Giovanni Capodicasa

Marisa Caretto

 

Monica Corsale

Luigi Maci

Roberto Miele

Natalizia Pinto

 

 

 

 

Andrea Polo

Giovanni Polo

Raffaele Polo

Fernando Seclì

 

 

 

  

 

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