(mi raccomando non comprate i prodotti pubblicizzati qui sopra: fanno schifo)

Schema tipo di segnalazione di ingannevolezza di un messaggio pubblicitario

Per denunciare la supposta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario è sufficiente (come prescritto dal D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627, "Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole", G.U. n. 293, 14/12/96), una segnalazione su carta semplice (senza bolli), indirizzata a:
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Via Liguria, 26 - 00187 ROMA
la denuncia deve contenere i seguenti elementi:
1) la qualificazione del denunciante (nome e cognome oppure denominazione sociale, indirizzo, reca-pito telefonico) e il titolo in base al quale effettua la denuncia (es. singolo consumatore, associazione di consumatori, concorrente, ecc.);
2) elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta; e' necessario inviare una copia o una riproduzione fotografica del messaggio. In ogni caso, vanno sempre fornite tutte le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo/luogo/data di diffusione;
3) l'indicazione degli elementi di ingannevolezza ritenuti presenti nella pubblicità, che possono ri-guardare:
a) non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in quanto è mascherato, ad esempio, sotto altre forme (pubblicità redazionale, product placement, pubblicità subliminale, offerte di lavoro, ecc.);
b) caratteristiche dei prodotti o servizi (disponibilità, natura, composizione, metodo e data di fabbricazio-ne, idoneità agli usi, quantità, descrizione, origine geografica o commerciale, risultati ottenibili con l'uso, prove o controlli, ecc.);
c) prezzi e relative modalità di calcolo, condizioni di offerte di beni o servizi;
d) identità, qualificazione, diritti dell'operatore pubblicitario, ovvero dell'autore o committente della pub-blicità;
e) uso improprio dei termini "garanzia", "garantito" o simili;
f) pubblicità riguardanti prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori;
g) pubblicità che abusano della credulità o mancanza di esperienza di bambini o adolescenti, o dei natu-rali sentimenti degli adulti nei loro confronti;
4) richiesta di intervento da parte dell'Autorità contro la pubblicità in questione, nonché eventual-mente, nei casi di particolare gravità e urgenza, richiesta di sospensione provvisoria della pubblicità;
5) firma del denunciante (se si tratta di associazioni di consumatori, concorrenti, ecc. è necessaria la sottoscrizione da parte del rappresentante legale).

Link con il sito dell'Autorità garante

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pagina aggiornata a: 25 gennaio 2004