La Costituzione e le adozioni

 

Principi fondamentali

Parte Prima

Parte Seconda

Disposizioni

transitorie e finali

 

IO ADOTTO L’ARTICOLO 42

 

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

 

Italo Marsicovetere - Sansepolcro (AR)

La proprietà è pubblica o privata. Sarebbe bene mettere in pratica di nuovo questa norma della Carta fondamentale: il controllo dello Stato sulle industrie a rilevanza nazionale.

 

 

Annita Pantanetti

Adotto gli articoli 41 e 42. Anch'io come il signor Baiocchi di Milano mi domando se il nostro Primo ministro li conosca.

 

 

Giorgio Baiocchi - Milano

Adotterei cinque articoli, facendoli subito crescere per inviarli a:

Articolo 32 per Sirchia e Tremonti

Articoli 33 e 34 per Moratti

Articoli 41 e 42 per Berlusconi

Chissà se li hanno mai letti!!