La Costituzione e le adozioni |
A
fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a
comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese,
che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a
situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Paolo Mameli – Pioltello (MI)
Vorrei adottare i seguenti articoli (visto che tra l'altro ho
visto sono stati un po' "trascurati"):
Il 23, perché dopo i fatti di Napoli e Genova sorge qualche
dubbio circa la garanzia che i cittadini siano sottoposti soltanto alle leggi,
anche perché nel nostro Paese non è mai esistita una vera cultura della legge,
nel senso di un vero accordo civile per cui vi sia la certezza condivisa che i
rapporti siano regolati appunto dalle leggi scritte e non da altro (a
differenza che nei Paesi anglosassoni, dalla Magna Charta in poi); ecco, quello
che manca ultimamente è proprio una cultura della legalità...
Il 43: questo articolo è un po' bistrattato negli anni della
cultura dominante del liberismo, ma è importante perché indica che in alcuni
settori di interesse generale il servizio pubblico persegue obiettivi non solo
di equità ma anche di efficienza meglio del privato; un esempio può essere
costituito dal settore radiotelevisivo, dove si giustifica l'esistenza di un
servizio pubblico a patto che esso svolga veramente una funzione "di
interesse generale" (e non che copi, in peggio, il privato).
Il 66: questo articolo è importante e nello stesso tempo criticabile perché la Costituzione già all'articolo precedente in pratica dà la soluzione ai casi di conflitto di interessi, però forse è criticabile che sia la stessa Camera (dove chi ha una causa di ineleggibilità può essere magari il capo della maggioranza) a decidere in materia.