La Costituzione e le adozioni

 

Principi fondamentali

Parte Prima

Parte Seconda

Disposizioni

transitorie e finali

 

IO ADOTTO L’ARTICOLO 64

 

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

 

Andrea Prati - Verona

Era da tempo che avevo pensato di adottare questo articolo. Gli ultimi accadimenti in sede di voto della legge cosiddetta "Cirami" mi hanno dato la spinta definitiva. Questo articolo sancisce che NON è possibile fare il "pianista", un malcostume da anni diffuso nel nostro parlamento. Ogni parlamentare deve assumersi IN PROPRIO la responsabilità degli atti che va a votare senza poter delegare alcuno a compierli per lui.