La Costituzione e le adozioni

 

Principi fondamentali

Parte Prima

Parte Seconda

Disposizioni

transitorie e finali

 

IO ADOTTO L’ARTICOLO 75

 

È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

 

Enrico Colzi - Roma

Adotto l'articolo 75 perché attraverso l'istituto del referendum il popolo ha avuto spesso (e spero abbia ancora) la facoltà di respingere molte leggi indegne di un paese civile, promulgate da un Parlamento che, spesso non rappresenta il vero interesse dei cittadini; a volte di difendere altre leggi che sono state attaccate ingiustamente. È uno strumento di democrazia insostituibile.