La Costituzione e le adozioni

 

Principi fondamentali

Parte Prima

Parte Seconda

Disposizioni

transitorie e finali

 

IO ADOTTO L’ARTICOLO 77

 

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

 

Cecilia Testa - Londra

Vorrei adottare l'articolo 77 della Costituzione in quanto sancisce un principio fondamentale per il funzionamento di una democrazia rappresentativa: la separazione tra potere legislativo e potere esecutivo.

 

 

Mario Pappalardo - Catania

Io adotto l'articolo 77 della nostra Costituzione perché fa capire che nei momenti decisivi bisogna saper proporre e mettere in atto delle leggi consci della responsabilità, dell'impegno, della rappresentatività, alla quale si viene chiamati, un momento importantissimo da non confondere con l'arrogante pretesa di "riformare a tutti i costi", vedi “distruggere” le conquiste acquisite da una comunità civile nel corso della propria storia.