La Costituzione e le adozioni

 

Principi fondamentali

Parte Prima

Parte Seconda

Disposizioni

transitorie e finali

 

IO ADOTTO L’ARTICOLO 83

 

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

 

Otello Cafagno - Modugno (BA)

La nomina del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento risponde alla logica che pervade la Carta dell'equilibrio tra poteri dello Stato. La modifica di tale modalità di elezione non risponde soltanto, come sembra di capire dai dibattiti televisivi, all'esigenza di stabilità di governo perché va a modificare profondamente l'ordinamento dello Stato stesso.