La Costituzione e le adozioni

 

Principi fondamentali

Parte Prima

Parte Seconda

Disposizioni

transitorie e finali

 

IO ADOTTO L’ARTICOLO 102

 

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

 

Pino De Marte - Milano

Adotto l'articolo 102 alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Esso riconosce solo ai magistrati ordinari la funzione giudicante, in nome del popolo sovrano. La sentenza che è stata annullata dalla Cassazione, mandando liberi personaggi già giudicati da un tribunale, mi induce a adottare questo articolo poiché la sentenza:

-          disonora la nostra repubblica,

-          riporta alla mente un personaggio come Carnevale,

-          vanifica e mortifica l'impegno di tanti magistrati coraggiosi,

-          conferma la memoria corta degli italiani,

prefigura l’istituzione di giudici straordinari e di tribunali speciali, vietati dalla legge.