La Costituzione e le adozioni |
La funzione giurisdizionale è
esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari
ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
Adotto l'articolo 102 alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Esso riconosce solo ai magistrati ordinari la funzione giudicante, in nome del
popolo sovrano. La sentenza che è stata annullata dalla Cassazione, mandando
liberi personaggi già giudicati da un tribunale, mi induce a adottare questo
articolo poiché la sentenza:
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disonora
la nostra repubblica,
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riporta
alla mente un personaggio come Carnevale,
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vanifica
e mortifica l'impegno di tanti magistrati coraggiosi,
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conferma
la memoria corta degli italiani,
prefigura l’istituzione di giudici straordinari e di tribunali
speciali, vietati dalla legge.