La Costituzione e le adozioni |
I magistrati sono inamovibili. Non
possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o
funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite
nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Anna
Bucci
Oggi, 2/8/2002 mi sembra più che mai attuale adottare l'articolo
107 che cita testualmente: I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o
sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a
decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata o per i motivi e
con le garanzie di difesa
stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.Il
ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Vanna
Lora - Milano
a nome dell'Associazione I.L.D.A. (Italiani
Liberi Democratici Antiautoritari)
Adotto
l'articolo 107. Dove si
dice che solo il CSM decide circa la sospensione dal servizio o la destinazione
ad altra sede o funzioni, del magistrato. Lo adotto perché
ribadisce l'indipendenza della magistratura dal potere politico, già
esplicitata nell'art.104 e il ruolo del CSM, indicato nell'art.105. Inoltre
attribuisce al ministro della Giustizia solo la facoltà dell'azione
disciplinare. La carta costituzionale è chiarissima riguardo alla divisione
dei poteri. Il magistrato non è un funzionario soggetto al condizionamento del
potere del governo.
Questo garantisce la libertà e la tutela dei
diritti dei cittadini e la loro uguaglianza davanti alla legge.