La Costituzione e le adozioni |
La giurisdizione
si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge
ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia
la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone
che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e
l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un
interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non
può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta,
si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato
o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della
prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per
accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta
illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si
può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in
tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione.
Alessandra Vona
Vorrei adottare gli
articoli 24 e 111 della Costituzione, in combinato disposto tra loro! Perché:
"per comprimere i diritti individuali e le libertà da essi garantita non
c'è bisogno di negarli testualmente, con il rischio di provocare contestazioni
o tumulti. Basta usare uno strumento più sofisticato ed efficiente, qual è
quello far mancare la linfa vitale del dovuto processo", Cerino Canova, Per
la chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione
volontaria, in “Riv. dir. civ.”, 1987, I, 474.