La Costituzione e le adozioni
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IO ADOTTO L’ARTICOLO 117
La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni
ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato
e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti
civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (**)
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento
ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie
di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Massimo Radicioni
In questo articolo - più esplicitamente che
nell'art. 11, redatto quando l'integrazione europea era ancora di là da venire
- si proclama solennemente che "la potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei VINCOLI
DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO e dagli obblighi internazionali"
(primo comma).
Io ho recentemente vinto un
concorso bandito dalla Commissione europea per "amministratori nel settore
del diritto" e ritengo FONDAMENTALE il pieno rispetto dei Trattati e delle
normative comunitarie: non mi sembra che le "leggi vergogna" in
materia di falso in bilancio e di rogatorie internazionali siano in linea con
le norme comunitarie (tra l'altro, la Corte di Giustizia delle Comunità europee
sta per pronunciarsi in materia ...).
Danielle Marzano - Rovigo
Adotto l’articolo 117 per motivi di studio.
Elia Ceriani - Castelseprio (VA)
Speriamo che sia il primo passo verso un vero federalismo, con
poteri e autonomia finanziaria alle Regioni ed Enti locali.
Pinuccia Sabatino
Ancora non lo ha adottato nessuno, allora ci penso io, dato che
sono una vecchia '”tatalista” e credo che l'unità della nazione non sia un
principio astratto. Questa sinistra che ha voluto la bicamerale mi ha portato a
rileggere la Costituzione ... Vorrei chiedere al gruppo dirigente dell'Ulivo
che cosa c'è da cambiare, forse quello che non si è riuscito a realizzare
perché sembra un'utopia? Ma dove va questa sinistra che per prendere voti al
centrodestra insegue il dio denaro, ecc. Buon lavoro a tutti i democratici, sia
gli amici che i compagni che non credono che l'azienda-stato sia meglio dello
Stato-nazione.
Michaela Colucci -
Vicenza
Sono una giurista del Consiglio regionale del Veneto. Aderisco
entusiasticamente all'iniziativa, tanto da avvertire il bisogno di adottare più
di un articolo della Costituzione. I "miei" articoli sono dunque i
seguenti: XII disposizione transitoria e finale (comma primo); articolo 21;
articolo 33 (in particolare il comma terzo. Sarò forse all'antica...); articolo
35. Credo non sia necessario, con i tempi che corrono, dover fornire
motivazioni di sorta per la mia scelta.
Adotto anche l’articolo 117, quarto comma. Suggerirei
all'onorevole Lunardi, a proposito della sua "legge obiettivo", di
farsi spiegare da qualche paziente funzionario parlamentare perché, a proposito
di opere pubbliche, sarebbe importante da parte sua adottare l'articolo 117,
quarto comma della Costituzione.