La Costituzione e le adozioni

 

Principi fondamentali

Parte Prima

Parte Seconda

Disposizioni

transitorie e finali

 

IO ADOTTO L’ARTICOLO 117

 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (**)
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

 

Massimo Radicioni

In questo articolo - più esplicitamente che nell'art. 11, redatto quando l'integrazione europea era ancora di là da venire - si proclama solennemente che "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei VINCOLI DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO e dagli obblighi internazionali" (primo comma).

Io ho recentemente vinto un concorso bandito dalla Commissione europea per "amministratori nel settore del diritto" e ritengo FONDAMENTALE il pieno rispetto dei Trattati e delle normative comunitarie: non mi sembra che le "leggi vergogna" in materia di falso in bilancio e di rogatorie internazionali siano in linea con le norme comunitarie (tra l'altro, la Corte di Giustizia delle Comunità europee sta per pronunciarsi in materia ...).
 
 
Danielle Marzano - Rovigo

Adotto l’articolo 117 per motivi di studio.

 

 

Elia Ceriani - Castelseprio (VA)

Speriamo che sia il primo passo verso un vero federalismo, con poteri e autonomia finanziaria alle Regioni ed Enti locali.

 

 

Pinuccia Sabatino

Ancora non lo ha adottato nessuno, allora ci penso io, dato che sono una vecchia '”tatalista” e credo che l'unità della nazione non sia un principio astratto. Questa sinistra che ha voluto la bicamerale mi ha portato a rileggere la Costituzione ... Vorrei chiedere al gruppo dirigente dell'Ulivo che cosa c'è da cambiare, forse quello che non si è riuscito a realizzare perché sembra un'utopia? Ma dove va questa sinistra che per prendere voti al centrodestra insegue il dio denaro, ecc. Buon lavoro a tutti i democratici, sia gli amici che i compagni che non credono che l'azienda-stato sia meglio dello Stato-nazione.

 

 

Michaela Colucci - Vicenza

Sono una giurista del Consiglio regionale del Veneto. Aderisco entusiasticamente all'iniziativa, tanto da avvertire il bisogno di adottare più di un articolo della Costituzione. I "miei" articoli sono dunque i seguenti: XII disposizione transitoria e finale (comma primo); articolo 21; articolo 33 (in particolare il comma terzo. Sarò forse all'antica...); articolo 35. Credo non sia necessario, con i tempi che corrono, dover fornire motivazioni di sorta per la mia scelta.

Adotto anche l’articolo 117, quarto comma. Suggerirei all'onorevole Lunardi, a proposito della sua "legge obiettivo", di farsi spiegare da qualche paziente funzionario parlamentare perché, a proposito di opere pubbliche, sarebbe importante da parte sua adottare l'articolo 117, quarto comma della Costituzione.