Sezione I
Disposizioni
generali
2325
(Responsabilità). - Nella società per azioni per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel
periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde
illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto
previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità
prescritta dall'articolo 2362.
2325-bis (Società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio). - Ai fini
dell'applicazione del presente capo, sono società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati
regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni quotate
in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme
di questo codice o di leggi speciali.
2326 (Denominazione
sociale). - La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di società per azioni.
2327 (Ammontare
minimo del capitale). - La società per azioni deve costituirsi con un capitale
non inferiore a centoventimila euro.
2328 (Atto
costitutivo). - La società può essere costituita per contratto o per atto
unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di
costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli
eventuali promotori, nonchè il numero delle azioni assegnate a ciascuno di
essi;
2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le
eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro
caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i
loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
11) la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del
soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione
poste a carico della società;
13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo
indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il
quale il socio potrà recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche
se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto
costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e
quelle dello statuto prevalgono le seconde.
2329 (Condizioni
per la costituzione). - Per procedere alla costituzione della società è
necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 relative ai
conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi
speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare
oggetto.
2330 (Deposito
dell'atto costitutivo e iscrizione della società). -
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti
giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza
delle condizioni previste dall'articolo 2329.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine
indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della
società.
L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta
contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle
imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la
società nel registro.
Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.
2331 (Effetti
dell'iscrizione). - Con l'iscrizione nel registro la società acquista la
personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono
illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.
Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico
fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato
hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.
Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione
prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta
a rilevare coloro che hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono
essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione
della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione
dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero
3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai
sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.
Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed esse,
salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333, non
possono costituire oggetto di una sollecitazione all'investimento.
2332 (Nullità della
societa). - Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della
società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
2) illiceità dell'oggetto sociale;
3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la
denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale
sociale o l'oggetto sociale.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in
nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono
soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata
e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro
delle imprese.
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a
cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma,
nel registro delle imprese.
Sezione II
Della costituzione
per pubblica sottoscrizione
2333 (Programma e
sottoscrizione delle azioni). - La società può essere costituita anche per
mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi
l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e
dello statuto, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili
e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso
pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata. L'atto deve indicare il cognome e il nome o la
denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle
azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.
2334 (Versamenti e
convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori).
- Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma
prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non
superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell'articolo
2342.
Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro
i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i
promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla
costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli
avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti
giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo
comma del presente articolo, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori
mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima
di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.
2335 (Assemblea dei
sottoscrittori). - L'assemblea dei sottoscrittori:
1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della
società;
2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore
dai promotori;
4) nomina gli amministratori, i membri del collegio sindacale e, quando
previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile.
L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei
sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle
azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il
consenso di tutti i sottoscrittori.
2336 (Stipulazione
e deposito dell'atto costitutivo). - Eseguito quanto è prescritto nell'articolo
precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori
assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per
l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330.
Sezione III
Dei promotori e dei
soci fondatori
2337 (Promotori). -
Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno
firmato il programma a norma del secondo comma dell'articolo 2333.
2338 (Obbligazioni
dei promotori). - I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per
le obbligazioni assunte per costituire la società.
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a
rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la
costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono
rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.
2339
(Responsabilità dei promotori). - I promotori sono solidalmente responsabili
verso la società e verso i terzi:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti
richiesti per la costituzione della società;
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione
giurata indicata nell'articolo 2343;
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la
costituzione della società.
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro
per conto dei quali i promotori hanno agito.
2340 (Limiti dei
benefici riservati ai promotori). I promotori possono riservarsi nell'atto
costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione
non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal
bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
2341 (Soci
fondatori). - La disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si applica
anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica
sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.
Sezione III-bis
Dei patti
parasociali
2341-bis (Patti
parasociali). - I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di
stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:
a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o
nelle società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni
in società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza
dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e
si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un
termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha
diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad
accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e
relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.
2341-ter (Pubblicità
dei patti parasociali). - Nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e
dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere
trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del
registro delle imprese.
In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i
possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono
esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il
loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.
Sezione IV
Dei conferimenti
2342
(Conferimenti). - Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il
conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca
almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di
costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni
degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono
essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere
effettuati entro novanta giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di
servizi.
2343 (Stima dei
conferimenti di beni in natura e di crediti). - Chi conferisce beni in natura o
crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei
beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a
quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e
dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione
deve essere allegata all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione
della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata
nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla
revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate,
le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare
depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di
oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve
proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in
danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla
restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in
natura.
L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto
comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni
disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i
soci.
2343-bis (Acquisto
della società da promotori, fondatori, soci e amministratori). - L'acquisto da
parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del
capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o
degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro
delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
tribunale nel cui circondario ha sede la società contenente la descrizione dei
beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di
valutazione seguiti, nonchè l'attestazione che tale valore non è inferiore al
corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici
giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro
trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla
relazione dell'esperto designato dal tribunale, deve essere depositato a cura
degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano
effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della
società nè a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il
controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli
amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati
alla società, ai soci ed ai terzi.
2344 (Mancato
pagamento delle quote). - Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi
quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione
per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in
proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai
conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le
azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un
intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme
riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro
l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere
estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
2345 (Prestazioni
accessorie). - Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può
stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti
in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e
stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella
determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai
rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono
essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli
amministratori.
Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in
questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i
soci.
Sezione V
Delle azioni e di
altri strumenti finanziari partecipativi
2346 (Emissione
delle azioni). - La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo
diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei
relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di
legittimazione e circolazione.
Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde
ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza
eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.
In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni
che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto
al totale delle azioni emesse.
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del
capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo
conferimento. L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle
azioni.
In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore
all'ammontare globale del capitale sociale.
Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei
soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti
di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea
generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e
condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di
inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.
2347 (Indivisibilità
delle azioni). - Le azioni sono indivisibili.
Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono
essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità
previste dagli articoli 1105 e 1106.
Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le
dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei
confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa
derivanti.
2348 (Categorie di
azioni). - Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro
possessori uguali diritti.
Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di
questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne
la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla
legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie
categorie.
Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali
diritti.
2349 (Azioni e
strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro). - Se lo statuto lo
prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai
prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate mediante
l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali
categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con
norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti
spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura
corrispondente.
L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai dipendenti
della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il
voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere
previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti
attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di
decadenza o riscatto.
2350 (Diritto agli
utili e alla quota di liquidazione). - Ogni azione attribuisce il diritto a una
parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla
liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di
azioni.
Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-bis, la società può emettere azioni
fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in
un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei
costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti
attribuiti a tali azioni, nonchè l'eventuali condizioni e modalità di
conversione in azioni di altra categoria.
Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal
precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della
società.
2351 (Diritto di
voto). - Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la
creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a
particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di
particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non
può complessivamente superare la metà del capitale sociale.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da
uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o
disporne scaglionamenti.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349,
secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti
specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo
modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del
consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.
Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli
altri componenti dell'organo cui partecipano.
2352 (Pegno,
usufrutto e sequestro delle azioni). - Nel caso di pegno o usufrutto sulle
azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore
pignoratizio o all'usufruttuario.
Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al
medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il
socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle
somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri
soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a
mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati
regolamentati.
Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno,
l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve
provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della
scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo
stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto,
l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla
restituzione al termine dell'usufrutto.
Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'articolo
2347.
Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i
diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo
spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore
pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal
custode.
2353 (Azioni di godimento).
- Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite
ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea.
Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento
delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, nel
caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il
rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.
2354 (Titoli
azionari). - I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del
socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscano diversamente.
Finchè le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi
titoli al portatore.
I titoli azionari devono indicare:
1) la denominazione e la sede della società;
2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del
registro delle imprese dove la società è iscritta;
3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il
numero complessivo delle azioni emesse, nonchè l'ammontare del capitale
sociale;
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.
I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. È
valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori
che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari
negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi
speciali di cui al precedente comma.
2355 (Circolazione
delle azioni). - Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il
trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento
dell'iscrizione nel libro dei soci.
Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.
Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata
da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali.
Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate
ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è
comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo
della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.
Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si
opera a norma dell'articolo 2022.
Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il trasferimento
si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti
degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si
applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.
2355-bis (Limiti
alla circolazione delle azioni). - Nel caso di azioni nominative ed in quello
di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a
particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non
superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui
il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.
Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero
gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono,
a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il
diritto di recesso dell' alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo
2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione
sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo
2437-ter.
La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che
sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle
azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.
Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.
2356 (Responsabilità
in caso di trasferimento di azioni non liberate). - Coloro che hanno trasferito
azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare
dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall'annotazione del
trasferimento nel libro dei soci.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la
richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.
2357 (Acquisto
delle proprie azioni). - La società non può acquistare azioni proprie se non
nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto
azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le
modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare,
la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è
accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi
precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a
tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate
secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro
acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e
alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda,
gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta
dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo
comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
2357-bis (Casi
speciali di acquisto delle proprie azioni). - Le limitazioni contenute
nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie
avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale,
da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito
della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte
del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4)
del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo
comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire
l'alienazione è di tre anni.
2357-ter
(Disciplina delle proprie azioni). - Gli amministratori non possono disporre
delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa
autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A
tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo
comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.
Finchè le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il
diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni;
l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma
dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di
opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia
computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la
costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto
all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finchè le azioni non
siano trasferite o annullate.
2357-quater
(Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni). -
Salvo quanto previsto dall'articolo 2357-ter, comma secondo, la società non può
sottoscrivere azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma
si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci
fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La
presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni
di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto
proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che
dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso
di aumento del capitale sociale, gli amministratori.
2358 (Altre
operazioni sulle proprie azioni). - La società non può accordare prestiti, nè
fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.
La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta
persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni
effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della
società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi
tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei
limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
2359 (Società
controllate e società collegate). - Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù
di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche
i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona
interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita
un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria
può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società
ha azioni quotate in borsa.
2359-bis (Acquisto
di azioni o quote da parte di società controllate). - La società controllata
non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti
degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni
interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma
dell'articolo 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei
commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante,
tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima
società controllante e dalle società da essa controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società
controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e
mantenuta finchè le azioni o quote non siano trasferite.
La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto
nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per
il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
2359-ter
(Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante). -
Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359-bis devono essere
alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro
acquisto.
In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo
i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea
non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione
sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446,
secondo comma.
2359-quater (Casi
speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società
controllante). - Le limitazioni dell'articolo 2359-bis non si applicano quando
l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo
2357-bis.
Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo
comma dell'articolo 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità
da determinarsi dall'assemblea, entro tre anni dall'acquisto. Si applica il
secondo comma dell'articolo 2359-ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359-bis è superato per
effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni
dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il
superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in
misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente
riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i
criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non
provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia
disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446,
secondo comma.
2359-quinquies
(Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante). - La società
controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono
sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino
di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società
controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti
gli effetti sottoscrittore per conto proprio.
Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli
amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da
colpa.
2360 (Divieto di
sottoscrizione reciproca di azioni). È vietato alle società di costituire o di
aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
2361
(Partecipazioni). - L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se
prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per
l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto
sociale determinato dallo statuto.
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità
illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea;
di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella
nota integrativa del bilancio.
2362 (Unico
azionista). - Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta
la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo
di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico
socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori
ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle
imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità
prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono
essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e
devono indicare la data di iscrizione.
I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico
socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro
delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto
scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
Sezione VI
Dell'assemblea
2363 (Luogo di
convocazione dell'assemblea). - L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede
la società, se lo statuto non dispone diversamente.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
2364 (Assemblea
ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza). - Nelle società
prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del
collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il
controllo contabile;
3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito
dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza
dell'assemblea, nonchè sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo
statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la
responsabilità di questi per gli atti compiuti;
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il
termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a
centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio
consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura
ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella
relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.
2364-bis (Assemblea
ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza). - Nelle società ove è
previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
4) delibera sulla distribuzione degli utili;
5) nomina il revisore.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2364.
2365 (Assemblea
straordinaria). - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello
statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su
ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire
alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o
del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi
previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di
sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la
rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del
socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento
della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo
2436.
2366 (Formalità per
la convocazione). - L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal
consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in
almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'assemblea.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante
avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto
ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente
costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa
all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di
controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla
discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente
informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva
comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi
amministrativi e di controllo non presenti.
2367 (Convocazione
su richiesta di soci). - Gli amministratori o il consiglio di gestione devono
convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci
che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale
prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da
trattare.
Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci
o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione,
non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi
e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con
decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve
presiederla.
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali
l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o
sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
2368 (Costituzione
dell'assemblea e validità delle deliberazioni).
- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti
soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo
le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a
maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più
elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme
particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede
una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la
presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o
la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto
favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto
di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di
astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo
della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della
deliberazione.
2369 (Seconda
convocazione e convocazioni successive). - Se i soci partecipanti all'assemblea
non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo
precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la
seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per
la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,
l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima,
e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto
giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che
avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di
capitale rappresentata dai soci partecipanti, e l'assemblea straordinaria è
regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale
sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale
rappresentato in assemblea.
Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per
l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è
necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni
concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della
società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello
stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e
l'emissione di azioni privilegiate.
Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle
quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea
straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la
presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale,
salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata.
2370 (Diritto
d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto). -
Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa
certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di
convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed
eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea
abbia avuto luogo.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine
non può essere superiore a due giorni e, nei casi previsti dai commi sesto e
settimo dell'articolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione
all'intermediario che tiene i relativi conti.
Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei
soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il
deposito, ovvero la comunicazione all'intermediario di cui al comma precedente.
Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il
voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.
2371 (Presidenza
dell'assemblea). - L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello
statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei
presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso
modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione,
accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento
ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti ditali accertamenti deve
essere dato conto nel verbale.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è
redatto da un notaio.
2372
(Rappresentanza nell'assemblea). - Salvo disposizione contraria dello statuto,
i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve
essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati
dalla società.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la
rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto
anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o
di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente
collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed
è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può
farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od
altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un
proprio dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, nè alle società da
essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti di queste.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si
tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di
cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di
euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di
euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se
la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano
anche nel caso di girata delle azioni per procura.
2373 (Conflitto
d'interessi). - La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che
abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello
della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle
danno.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro
responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle
deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei
consiglieri di sorveglianza.
2374 (Rinvio
dell'assemblea). - I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale
rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente
informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che
l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.
2375 (Verbale delle
deliberazioni dell'assemblea). - Le deliberazioni dell'assemblea devono
constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato,
l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve
altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire,
anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o
dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le
loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva
esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
2376 (Assemblee
speciali). - Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che
conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che
pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche
dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee
straordinarie.
2377 (Annullabilità
delle deliberazioni). - Le deliberazioni che non sono prese in conformità della
legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti
od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio
sindacale.
L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni
aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino,
anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle
altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione
delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite
al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.
I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente
e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre
l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non
conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.
La deliberazione non può essere annullata:
1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che
tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;
2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che
il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del
raggiungimento della maggioranza richiesta;
3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano
l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della
deliberazione.
L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine
di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta
ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione o, se
è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
tre mesi dalla data di questo.
L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed
obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di
gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria
responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai
terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione
impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello
statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di
norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.
Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione
sostituita.
2378 (Procedimento
d'impugnazione). - L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al
tribunale del luogo dove la società ha sede.
Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo
dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal secondo comma
dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice
di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di
trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice,
previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione
della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul
risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.
Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della
citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione.
In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa
la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto
motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la
trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice
designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o
revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonchè la fissazione del
termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.
Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli
amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio
che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società
dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni
momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale
risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile,
esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le
modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione
appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se
separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del terzo
comma dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con
unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo,
la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito
nel quinto comma dell'articolo 2377.
2379 (Nullità delle
deliberazioni). - Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza
del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione può
essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua
iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è
soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la
deliberazione non è soggetta nè a iscrizione nè a deposito. Possono essere
impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto
sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità può essere
rilevata d'ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera
mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un
componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è
idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere
tempestivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il
verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il
suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente
del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal
segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il sesto e settimo comma dell'articolo
2377.
2379-bis (Sanatoria
della nullita). - L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata
convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia
dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.
L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata
mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La
deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei
terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.
2379-ter
(Invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della
emissione di obbligazioni). - Nei casi previsti dall'articolo 2379
l'impugnativa dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi
dell'articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta
dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione
nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni
dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la
deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità
della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che
a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese
l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità
della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o
della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata
dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai
soci e ai terzi.
Sezione VI-bis
Dell'amministrazione
e del controllo
1. Disposizioni generali.
2380 (Sistemi di
amministrazione e di controllo). - Se lo statuto non dispone diversamente,
l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi
paragrafi 2, 3 e 4.
Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società
il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo
che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'esercizio successivo.
Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento
agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di
amministrazione o al consiglio di gestione.
2. Degli amministratori.
2380-bis
(Amministrazione della societa). - La gestione dell'impresa spetta
esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie
per l'attuazione dell'oggetto sociale.
L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il
consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica
solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se
questi non è nominato dall'assemblea.
2381 (Presidente,
comitato esecutivo e amministratori delegati). -
Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di
amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede
affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno
vengano fornite a tutti i consiglieri.
Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può
delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei
suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali
modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi
delegati e avocare a sè operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle
informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani
strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della
relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter,
2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono
al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità
fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchè
sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun
amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite
informazioni relative alla gestione della società.
2382 (Cause di
ineleggibilità e di decadenza). - Non può essere nominato amministratore, e se
nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi
è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea,
dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
2383 (Nomina e
revoca degli amministratori). - La nomina degli amministratori spetta
all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati
nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre
esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto,
e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei
danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne
l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il
cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
cittadinanza, nonchè a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della
società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che
hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo
l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società
provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2384 (Poteri di
rappresentanza). - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori
dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da
una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se
pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a
danno della società.
2385 (Cessazione
degli amministratori). - L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne
comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del
collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la
maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento
in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito
all'accettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere
iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio
sindacale.
2386 (Sostituzione
degli amministratori). - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione
approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita
da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati
restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea,
quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla
sostituzione dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori
nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica
all'atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della
cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per
la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori
rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso
di quanto disposto nel successivo comma.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori,
l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve
essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel
frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
2387 (Requisiti di
onorabilità, professionalità e indipendenza).
- Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al
possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza,
anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di
comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di
mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382.
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di
particolari attività.
2388 (Validità
delle deliberazioni del consiglio). - Per la validità delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di
presenti.
Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga
anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza
assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto
possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori
assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si
applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate
dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in
quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378 In ogni caso sono salvi i diritti
acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle
deliberazioni.
2389 (Compensi
degli amministratori). - I compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o
dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili
o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni
di futura emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in
conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito
il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può
determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori,
inclusi quelli investiti di particolari cariche.
2390 (Divieto di
concorrenza). - Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci
illimitatamente responsabili in società concorrenti, nè esercitare un'attività
concorrente per conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o direttori
generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato
dall'ufficio e risponde dei danni.
2391 (Interessi
degli amministratori). - L'amministratore deve dare notizia agli altri
amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio
o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la
natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore
delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della
stessa l'organo collegiale.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di
amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la
società dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del
presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato
esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le
deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono
essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta
giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha
consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli
obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i
diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od
omissione.
L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società
dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità
di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
2392
(Responsabilità verso la societa). - Gli amministratori devono adempiere i
doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta
dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono
solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti
dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie
del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più
amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo
dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di
fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il
compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si
estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare
senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del
collegio sindacale.
2393 (Azione
sociale di responsabilita). - L'azione di responsabilità contro gli
amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se
la società è in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere
presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata
nell'elenco delle materia da trattare, quando si tratta di fatti di competenza
dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione
dell'amministratore dalla carica.
La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio
degli amministratori contro cui è proposta, purchè sia presa col voto
favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.
In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può
transigere, purchè la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa
deliberazione dell'assemblea, e purchè non vi sia il voto contrario di una
minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o,
nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un
ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per
l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e
secondo dell'articolo 2393-bis.
2393-bis (Azione
sociale di responsabilità esercitata dai soci). -
L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che
rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura
prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di
cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un
ventesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.
La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa
notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.
I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale
posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il
compimento degli atti conseguenti.
In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese
del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non
abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a
seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla;
ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della
società.
Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma
dell'articolo precedente.
2394
(Responsabilità verso i creditori sociali). - Gli amministratori rispondono
verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta
insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio
dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata
dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli
estremi.
2394-bis (Azioni di
responsabilità nelle procedure concorsuali). -
In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli
spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al
commissario straordinario.
2395 (Azione
individuale del socio e del terzo). - Le disposizioni dei precedenti articoli
non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo
socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o
dolosi degli amministratori.
L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che
ha pregiudicato il socio o il terzo.
2396 (Direttori
generali). - Le disposizioni che regolano la responsabilità degli
amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea
o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve
le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.
3. Del collegio sindacale.
2397 (Composizione
del collegio). - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri
effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci
supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero
della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono
essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto
del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in
materie economiche o giuridiche.
2398 (Presidenza
del collegio). - Il presidente del collegio sindacale è nominato
dall'assemblea.
2399 (Cause
d'ineleggibilità e di decadenza). - Non possono essere eletti alla carica di
sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli
affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa
controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune
controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o
alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione
d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la
perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa
di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonchè
cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
2400 (Nomina e
cessazione dall'ufficio). - I sindaci sono nominati per la prima volta
nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli
articoli 2351, 2449 e 2450.
Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di
revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del
nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione
dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro
delle imprese nel termine di trenta giorni.
2401
(Sostituzione). - In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco,
subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397,
secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea,
la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti
necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397,
secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla
prossima assemblea dal sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere
convocata l'assemblea perchè provveda all'integrazione del collegio medesimo.
2402
(Retribuzione). - La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello
statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per
l'intero periodo di durata del loro ufficio.
2403 (Doveri del
collegio sindacale). - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge
e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in
particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo
2409-bis, terzo comma.
2403-bis (Poteri
del collegio sindacale). - I sindaci possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con
riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti
organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e
controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421,
primo comma, n. 5).
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i
sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di
propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste
dall'articolo 2399.
L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei
sindaci l'accesso a informazioni riservate.
2404 (Riunioni e
deliberazioni del collegio). - Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni
novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente
indicandone le modalità, anche con mezzi telematici.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio
sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel
libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli
intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della
maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il
sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del
proprio dissenso.
2405 (Intervento
alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee). - I sindaci
devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee
e alle riunioni del comitato esecutivo.
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o,
durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio
d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.
2406 (Omissioni
degli amministratori). - In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da
parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed
eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del
consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento
del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia
urgente necessità di provvedere.
2407
(Responsabilita). - I sindaci devono adempiere i loro doveri con la
professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono
responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il
segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro
ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le
omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero
vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e
2395.
2408 (Denunzia al
collegio sindacale). - Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene
censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia
nella relazione all'assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del
capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui
fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte
all'assemblea;
deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406,
convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali
minori di partecipazione.
2409 (Denunzia al
tribunale). - Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione
dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono
arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che
rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono
denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo
statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci,
può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci
richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il
provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il
procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con
soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per
accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle,
riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività
compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro
eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori
e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi
può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un
amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli
amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto
al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina
dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in
liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su
richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato
per il controllo della gestione, nonchè, nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le
spese per l'ispezione sono a carico della società.
4. Del controllo contabile.
2409-bis (Controllo
contabile). - Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore
contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso
il Ministero della giustizia.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo
contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei
revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla
disciplina dell'attività di revisione prevista per le società emittenti di
azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione
nazionale per le società e la borsa.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può
prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In
tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della giustizia.
2409-ter (Funzioni
di controllo contabile). - Il revisore o la società incaricata del controllo
contabile:
a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la
regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle
scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato
corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul
bilancio consolidato, ove redatto.
La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma
dell'articolo 2429.
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli
amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad
ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede
della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le
disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.
2409-quater
(Conferimento e revoca dell'incarico). - Salvo quanto disposto dal numero 11
del secondo comma dell'articolo 2328, l'incarico del controllo contabile è
conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il
corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera
durata dell'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del
collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con
decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
2409-quinquies
(Cause di ineleggibilità e di decadenza). - Salvo quanto disposto dall'articolo
2409-bis, terzo comma, non possono essere incaricati del controllo contabile, e
se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della società o delle società da
questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a
comune controllo, nonchè coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 2399, primo comma.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonchè
cause di incompatibilità; può prevedere altresì ulteriori requisiti concernenti
la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo
contabile.
Nel caso di società di revisione le disposizioni del presente articolo si
applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati
della revisione.
2409-sexies
(Responsabilita). - I soggetti incaricati del controllo contabile sono
sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2407 e sono responsabili nei
confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti
dall'inadempimento ai loro doveri.
Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo
contabile sono responsabili in solido con la società medesima.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico.
2409-septies
(Scambio di informazioni). - Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del
controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per
l'espletamento dei rispettivi compiti.
5. Del sistema dualistico.
2409-octies
(Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza). -
Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati
da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità
alle norme seguenti.
2409-novies
(Consiglio di gestione). - La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al
consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per
l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più
dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma
dell'articolo 2381.
È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo,
e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei
componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa
determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri
di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre
esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza
convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della
loro carica.
I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in
qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al
risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del
consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla
loro sostituzione.
2409-decies (Azione
sociale di responsabilita). - L'azione di responsabilità contro i consiglieri
di gestione è promossa dalla società o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e
2393-bis.
L'azione sociale di responsabilità può anche essere proposta a seguito di
deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta dalla
maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall'ufficio
dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione
provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.
L'azione può essere esercitata dal consiglio di sorveglianza entro cinque anni
dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
Il consiglio di sorveglianza può rinunziare all'esercizio dell'azione di
responsabilità e può transigerla, purchè la rinunzia e la transazione siano
approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di
sorveglianza e purchè non si opponga la percentuale di soci indicata
nell'ultimo comma dell'articolo 2393.
La rinuncia all'azione da parte della società o del consiglio di sorveglianza
non impedisce l'esercizio delle azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e
2394-bis.
2409-undecies
(Norme applicabili). - Al consiglio di gestione si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-bis, quinto comma, 2381, sesto
comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394,
2394-bis, 2395.
Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli 2388 e
2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al
consiglio di sorveglianza.
2409-duodecies
(Consiglio di sorveglianza). - Salvo che lo statuto non preveda un maggior
numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti,
anche non soci, non inferiore a tre.
Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo,
e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei
componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa
determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e
scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma
dell'articolo 2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.
Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto
tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della giustizia.
I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo
con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quarto comma
dell'articolo 2393, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto
al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione
all'esercizio di particolari attività, può subordinare l'assunzione della
carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e
indipendenza.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del
consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro
sostituzione.
Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea.
Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.
Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di
sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
b) i componenti del consiglio di gestione;
c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera c) del primo
comma dell'articolo 2399.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonchè
cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
2409-terdecies
(Competenza del consiglio di sorveglianza). - Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne determina il
compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto
all'assemblea;
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;
d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei
componenti del consiglio di gestione;
e) presenta la denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409;
f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività
di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o
qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o
del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di
esercizio sia attribuita all'assemblea.
I componenti del comitato di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la
diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente
con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi
quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità
degli obblighi della loro carica.
I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del
consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.
2409-quaterdecies
(Norme applicabili). - Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo comma, 2402,
2403-bis, secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408
e 2409-septies.
Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il
bilancio di esercizio si applica l'articolo 2434-bis ed essa può venire
impugnata anche dai soci ai sensi dell'articolo 2377.
2409-quinquiesdecies
(Controllo contabile). - Il controllo contabile è esercitato a norma degli
articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies,
e 2409-sexies, in quanto compatibili.
6. Del sistema monistico.
2409-sexiesdecies
(Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al
suo interno). - Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo
siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un
comitato costituito al suo interno.
2409-septiesdecies
(Consiglio di amministrazione). - La gestione dell'impresa spetta
esclusivamente al consiglio di amministrazione.
Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in
possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo
2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti
da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di
gestione di mercati regolamentati.
2409-octiesdecies
(Comitato per il controllo sulla gestione). -
Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la
nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al
consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere
inferiore a tre.
Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di
indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies, che non siano membri del
comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari
cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla
gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono
controllate.
Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve
essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente del comitato per
il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza
indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei
requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza
indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti
requisiti.
Il comitato per il controllo sulla gestione:
a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il
presidente;
b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del
sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonchè
sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione
con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo
contabile.
Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto
compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma,
e 2408.
2409-noviesdecies
(Norme applicabili e controllo contabile). - Al consiglio di amministrazione si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380-bis, 2381, 2382, 2383,
2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394,
2394-bis, 2395.
Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e
secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies, 2409-septies,
in quanto compatibili.
Sezione VII
Delle obbligazioni
2410 (Emissione). -
Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di
obbligazioni è deliberata dagli amministratori.
In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da
notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.
2411 (Diritti degli
obbligazionisti). - Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del
capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla
soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.
I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza
di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.
La disciplina del presente capo si applica inoltre agli strumenti finanziari,
comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del
capitale all'andamento economico della società.
2412 (Limiti
all'emissione). - La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative
per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della
riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato.
I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse
in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In
caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde
della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al
fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo
grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli
immobili medesimi.
Il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di obbligazioni
effettuata da società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati,
limitatamente alle obbligazioni quotate negli stessi o in altri mercati
regolamentati.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la
società può essere autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad
emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente
articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite
nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie
di società e alle riserve di attività.
2413 (Riduzione del
capitale). - Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma
dell'articolo 2412, la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre
volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto
all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al
primo comma dell'articolo medesimo non risulta più rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono
in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinchè l'ammontare
del capitale sociale e delle riserve non eguagli l'ammontare delle obbligazioni
in circolazione.
2414 (Contenuto
delle obbligazioni). - I titoli obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione
dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel
registro;
4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun
titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua
determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione
dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
2414-bis
(Costituzione delle garanzie). - La deliberazione di emissione di obbligazioni
che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve
designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità
necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.
2415 (Assemblea
degli obbligazionisti). - L'assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni
interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli
obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta
da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non
estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative
all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a
cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la
validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è
necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli
obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non
estinte.
La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può
partecipare alle deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i
sindaci.
2416 (Impugnazione
delle deliberazioni dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea
degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le
quote previste nell'articolo 2377 s'intendono riferite all'ammontare del
prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate
in mercati regolamentati.
L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la
società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.
2417
(Rappresentante comune). - Il rappresentante comune può essere scelto al di
fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone
giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonchè le
società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli
obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i
sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle
condizioni indicate nell'articolo 2399.
Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'articolo 2415, il rappresentante
comune è nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o più
obbligazionisti o degli amministratori della società.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un
triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il
compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante
comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.
2418 (Obblighi e
poteri del rappresentante comune). - Il rappresentante comune deve provvedere
all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti,
tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere
alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere
all'assemblea dei soci.
Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli
obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato
preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e
nell'amministrazione straordinaria della società debitrice.
2419 (Azione
individuale degli obbligazionisti). - Le disposizioni degli articoli precedenti
non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste
siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo
2415.
2420 (Sorteggio
delle obbligazioni). - Le operazioni per l'estrazione a sorte delle
obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante
comune o, in mancanza, di un notaio.
2420-bis
(Obbligazioni convertibili in azioni). - L'assemblea straordinaria può
deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il
rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La
deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato
interamente versato.
Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per
un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e
quinto comma dell'articolo 2346.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione
delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione
nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono
depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione
dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale
delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo
2444.
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la
società non può deliberare nè la riduzione volontaria del capitale sociale, nè
la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione
degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata
data la facoltà, mediante avviso depositato presso l'ufficio del registro delle
imprese almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare
il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione
del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione
alla misura dell'aumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto
stabilito nell'articolo 2414, il rapporto di cambio e le modalità della
conversione.
2420-ter (Delega
agli amministratori). - Lo statuto può attribuire agli amministratori la
facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un
ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di
iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso la delega
comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto,
per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2410.
Sezione VIII
Dei libri sociali
2421 (Libri sociali
obbligatori). - Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti
nell'articolo 2214, la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni
categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle
azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti
eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle
obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari
delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione o del consiglio di gestione;
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero
del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se
questo esiste;
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli
obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo
2447-sexies.
I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura
degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, il libro
indicato nel numero 5) a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di
sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, il libro indicato
nel numero 6) a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a
cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono
essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a
norma dell'articolo 2215.
2422 (Diritto
d'ispezione dei libri sociali). - I soci hanno diritto di esaminare i libri
indicati nel primo comma, numeri 1) e 3)
dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i
libri indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al rappresentante
comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il
libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato
nel numero 7)
dell'articolo medesimo.
Sezione IX
Del bilancio
2423 (Redazione del
bilancio). - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e
il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire
le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli
seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la
disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la
deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili
derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile
se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad
eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
2423-bis (Principi
di redazione del bilancio). - Nella redazione del bilancio devono essere
osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attività, nonchè tenendo conto della
funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio,
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati
separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio
all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono
consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e
indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico.
2423-ter (Struttura
dello stato patrimoniale e del conto economico). - Salve le disposizioni di
leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato
patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e
nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza
eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono
essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo,
è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando
esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota
integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in
alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la
natura dell'attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere
indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le
voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere
adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo
devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.
2424 (Contenuto
dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in
conformità al seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione
della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione
finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce
dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
4-bis) crediti tributari;
4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
Totale.
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili
oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema,
nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della
comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella
nella quale è iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate
direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre
garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun
tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonchè
di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre
risultare gli altri conti d'ordine.
È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai
beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico
affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.
2424-bis
(Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale). - Gli elementi
patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti
tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite
dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire
perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei
quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o
la data di sopravvenienza.
Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato deve
essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.
Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione
a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti
entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella
voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza
dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la
chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni
a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.
2425 (Contenuto del
conto economico). - Il conto economico deve essere redatto in conformità al
seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto
esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad
imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni. Totale delle rettifiche (18 - 19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui
ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui
effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a
esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
23) utile (perdite) dell'esercizio.
2425-bis (Iscrizione
dei ricavi, proventi, costi ed oneri). - I ricavi e i proventi, i costi e gli
oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi,
nonchè delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la
prestazione dei servizi.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta
devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa
operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di
retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e
prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza
dell'esercizio.
2426 (Criteri di
valutazioni). - Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel
costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere
anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto,
relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri
relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui
utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati
devono essere motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti
durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2)
deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei
successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o
collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4)
o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore
corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella
nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o
collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette
imprese, anzichè secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari
alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche
richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonchè quelle
necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e
2423-bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del
patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o
collegata può essere iscritto nell'attivo, purchè ne siano indicate le ragioni
nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni
ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del
metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio
dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con
il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati
entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è
completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve
disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente,
del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per
esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.
È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo
limitato di durata superiore, purchè esso non superi la durata per
l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in
ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di
realizzazione;
8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni,
devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al
conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita
riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta
devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a
quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba
giudicarsi durevole;
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato
secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere
mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di
distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media
ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito o:
"ultimo entrato, primo uscito ; se il valore così ottenuto differisce in
misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la
differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei
corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e
di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora
siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in
rapporto all'attivo di bilancio, semprechè non si abbiano variazioni sensibili
nella loro entità, valore e composizione.
2427 (Contenuto
della nota integrativa). - La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto
stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle
rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in
moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il
costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio;
le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio;
il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla
chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento e:
"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità , nonchè le ragioni della
iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle
immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine
esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati
economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al
loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate
negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati
economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata
data comunicazione;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e
del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e
per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e
collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale,
l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la
quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di
durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie
reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e
con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari
verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti
relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi e "ratei e
risconti passivi e della voce "altri fondi dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonchè la composizione della voce
"altre riserve ;
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con
specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di
utilizzazione e distribuibilità, nonchè della loro avvenuta utilizzazione nei
precedenti esercizi;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori
iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla
composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza
sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425,
numero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati
nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso
banche, e altri;
13) la composizione delle voci: "proventi straordinari e: "oneri
straordinari del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la
rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota
applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi
accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci
escluse dal computo e le relative motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a
perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni
dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della
mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci,
cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della
società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società
sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o
valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che
essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi
dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che
conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per
scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione
rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento
ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del
primo comma dell'articolo 2447-bis;
21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al
locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che
ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti
il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato
utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i
singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e
riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di
locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora
fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di
ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti
all'esercizio.
2428 (Relazione
sulla gestione). - Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli
amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione,
nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso
imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese
sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o
quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di
capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o
quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei
corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori
delle società con azioni quotate sui mercati regolamentati devono trasmettere
al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta
secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la
borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla
Commissione stessa con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della
società.
2429 (Relazione dei
sindaci e deposito del bilancio). - Il bilancio deve essere comunicato dagli
amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni
prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio
sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le
osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con
particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423,
quarto comma.
Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo
contabile.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società
controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo
bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede
della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del
soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che
precedono l'assemblea, e finchè sia approvato. I soci possono prenderne
visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate
prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel
consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell'ultimo bilancio delle medesime.
2430 (Riserva
legale). - Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma
corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva,
fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene
diminuita per qualsiasi ragione.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
2431 (Soprapprezzo
delle azioni). - Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad
un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla
conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la
riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.
2432 (Partecipazione
agli utili). - Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai
promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili
netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
2433 (Distribuzione
degli utili ai soci). - La deli-berazione sulla distribuzione degli utili è
adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia
approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma
dell'articolo 2364-bis, secondo comma.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente
conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a
ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in
misura corrispondente.
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non
sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio
regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
2433-bis (Acconti
sui dividendi). - La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo
alle società il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di
società di revisione iscritte all'albo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed
è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte della società di
revisione di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la
sua approvazione.
Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo
bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi
precedenti.
L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra
l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente,
diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo
legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla
base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la
distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del
soggetto incaricato del controllo contabile.
Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del
soggetto incaricato del controllo contabile debbono restare depositati in copia
nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in
corso. I soci possono prenderne visione.
Ancorchè sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo
risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con
le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li
hanno riscossi in buona fede.
2434 (Azione di
responsabilita). - L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli
amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità
incorse nella gestione sociale.
2434-bis
(Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio). - Le azioni
previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti
delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta
l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.
La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su
cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino
almeno il cinque per cento del capitale sociale.
Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di
cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.
2435 (Pubblicazione
del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni). -
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle
relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione
dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita
al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in
mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del
bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonchè dei
soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli
sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione
analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data
di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
2435-bis (Bilancio
in forma abbreviata). - Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui
mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando,
nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci
contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le
voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e
BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le
svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle
voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i
crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste
dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:
voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c)
voci D19(a), D19(b), D19(c)
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è
richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è
richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a
esercizi precedenti.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10
dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e
17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo
2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa
le informazioni richieste dai numeri 3) e 4)
dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla
gestione.
Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma
abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio
consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.
Sezione X Delle
modificazioni dello statuto
2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni). -
Il notaio che ha
verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni,
verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede
l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le
eventuali autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della
documentazione, iscrive la delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà
comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal
primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei
trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni
provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi
commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e
sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese
con decreto soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle
imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.
2437 (Diritto di
recesso). - Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i
soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un
cambiamento significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma
ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di
recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di
partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci
che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli
azionari.
Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate
in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno
centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore
ad un anno.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società
soggette ad attività di direzione e coordinamento.
È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del
diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente
articolo.
2437-bis (Termini e
modalità di esercizio). - Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera
raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel
registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle
generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al
procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto
di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da
una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza
da parte del socio.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere
cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di
efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo
legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
2437-ter (Criteri
di determinazione del valore delle azioni). - Il socio ha diritto alla
liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere
del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile,
tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue
prospettive reddituali, nonchè dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
Il valore di liquidazione delle azioni quotate su mercati regolamentati è
determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di
chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione
dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il
recesso.
Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di
liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che
possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio,
unitamente ai criteri di rettifica, nonchè altri elementi suscettibili di
valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.
I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al secondo
comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata
per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne
copia a proprie spese.
In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di
recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni
dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato
dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più
diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
2437-quater
(Procedimento di liquidazione). - Gli amministratori offrono in opzione le
azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle
azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione
spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del
rapporto di cambio.
L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro
quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per
l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale
richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano
rimaste non optate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli
amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in
mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei
mercati medesimi.
In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi
precedenti, le azioni del precedente vengono rimborsate mediante acquisto da
parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto
previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.
In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea
straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo
scioglimento della società.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le
disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445;
ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.
2437-quinquies
(Disposizioni speciali per le società con azioni quotate sui mercati
regolamentati). - Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati hanno
diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che
comporta l'esclusione dalla quotazione.
2437-sexies (Azioni
riscattabili). - Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si
applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le
quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei
soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli
2357 e 2357-bis.
2438 (Aumento di
capitale). - Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le
azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.
In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono
solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi.
Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle
azioni emesse in violazione del precedente comma.
2439
(Sottoscrizione e versamenti). - Salvo quanto previsto nel quarto comma
dell'articolo 2342, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono,
all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per
cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un
soprapprezzo, questo deve essere interamente versato all'atto della
sottoscrizione.
Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che,
nell'osservanza di quelli stabiliti dall'articolo 2441, secondo e terzo comma,
deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari
alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia
espressamente previsto.
2440 (Conferimenti
di beni in natura e di crediti). - Se l'aumento di capitale avviene mediante
conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli
articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.
2441 (Diritto di
opzione).- Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in
azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle
azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione
spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del
rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società quotate sui
mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di opzione deve essere
concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione
dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale
richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni
convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate
sui mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere
offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno
cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a
norma del secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo
la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante
conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate sui mercati
regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti
del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il
prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia
confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione
contabile.
Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere
escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da
tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la
deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima.
Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del
diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto
comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con
apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o
della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in
natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la
determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata
dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al
soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di
quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale
deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle
azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto
designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare
depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea e finchè questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne
visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base
al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa,
anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.
Non si considera escluso nè limitato il diritto di opzione qualora la
deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione
siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al
controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti
finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con
operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente
articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e
comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i
medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese
dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del
capitale deve indicarne l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le
assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente
a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in
sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o da
cui è controllata. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve
essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.
2442 (Passaggio di
riserve a capitale). - L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a
capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto
disponibili.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate
gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.
L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale
delle azioni in circolazione.
2443 (Delega agli
amministratori). - Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di
aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per
il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel
registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle
deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441; in questo
caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo
statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.
La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita
anche mediante modificazione dello statuto, approvata con la maggioranza
prevista dal quinto comma dell'articolo 2441, per il periodo massimo di cinque
anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale
deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma
dall'articolo 2436.
2444 (Iscrizione
nel registro delle imprese). - Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione
delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del
capitale è stato eseguito.
Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale
non può essere menzionato negli atti della società.
2445 (Riduzione del
capitale sociale). - La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia
mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia
mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327
e 2413.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità
della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che
le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la
decima parte del capitale sociale.
La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno
dell'iscrizione nel registro delle imprese, purchè entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i
creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che la
riduzione abbia luogo nonostante l'opposizione.
2446 (Riduzione del
capitale per perdite). - Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione,
e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di
sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni
provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla
situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale
o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni
devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto
giorni che precedono l'assemblea, perchè i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo
avvenuti dopo la redazione della relazione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un
terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il
bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle
perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di
sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del
capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che
deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo
statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le
maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la
riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio
di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.
2447 (Riduzione del
capitale sociale al di sotto del limite legale). - Se, per la perdita di oltre
un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito
dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di
loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare
l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo
aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la
trasformazione della società.
Sezione XI
Dei patrimoni
destinati ad uno specifico affare
2447-bis (Patrimoni
destinati ad uno specifico affare). - La società può:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva
ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico
affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati
i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della
lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore
complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della
società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari
attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.
2447-ter
(Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato). - La deliberazione che ai
sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis destina un
patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:
a) l'affare al quale è destinato il patrimonio;
b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio
rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al
suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie
offerte ai terzi;
d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di
partecipazione ai risultati dell'affare;
e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione
all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile
sull'andamento dell'affare, quando la società non è assoggettata alla revisione
contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente
articolo è adottata dal consiglio di amministrazione o di gestione a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2447-quater
(Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato). - La deliberazione
prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma
dell'articolo 2436.
Nel termine di due mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle
imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia
eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.
2447-quinquies
(Diritti dei creditori). - Decorso il termine di cui al secondo comma del
precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del
provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono
far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare nè,
salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso
derivanti.
Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in
pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin
quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi
registri.
Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447-ter non disponga
diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare
la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva
tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni
derivanti da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa
menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il
suo patrimonio residuo.
2447-sexies (Libri
obbligatori e altre scritture contabili). - Con riferimento allo specifico
affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'articolo 2447-bis, gli amministratori o il consiglio di gestione tengono
separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e
seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì
tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi
e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i
trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.
2447-septies
(Bilancio). - I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi
della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis sono distintamente indicati
nello stato patrimoniale della società.
Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato
rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e
seguenti.
Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono
illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi
in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i
criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo,
nonchè il corrispondente regime della responsabilità.
Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una
responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in
relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in
calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri
da illustrare nella nota integrativa.
2447-octies
(Assemblee speciali). - Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti
dalla lettera e) del primo comma dell'articolo 2447-ter l'assemblea dei
possessori delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria,
con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e
sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei
comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto
relativo;
3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti
finanziari.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli articoli
2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419.
Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418.
2447-novies
(Rendiconto finale). - Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile
l'affare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del
primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori o il consiglio di
gestione redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei
sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere
depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni
contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il
patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante
lettera raccomandata da inviare alla società entro tre mesi dal deposito di cui
al comma precedente. Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le
disposizioni sulla liquidazione della società.
Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio
destinato, i diritti dei creditori previsti dall'articolo 2447-quinquies.
La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri
casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In
tali ipotesi ed in quella di fallimento della società si applicano le
disposizioni del presente articolo.
2447-decies
(Finanziamento destinato ad uno specifico affare). - Il contratto relativo al
finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma
dell'articolo 2447-bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del
finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi
dell'affare stesso.
Il contratto deve contenere:
a) una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico
oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi
attesi;
b) il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal
finanziamento e quella a carico della società;
c) i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;
d) le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo di
esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione
dell'operazione;
e) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare
sull'esecuzione dell'operazione;
f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità
per determinarli;
g) le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del
finanziamento;
h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al
finanziatore.
I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della
società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento
effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:
a) che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese;
b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad
individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal
restante patrimonio della società.
Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e
degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al
finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle
medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde
esclusivamente il patrimonio separato, tranne l'ipotesi di garanzia parziale di
cui al secondo comma, lettera g).
I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza
del termine di cui al secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati
alla realizzazione dell'operazione possono esercitare esclusivamente azioni
conservative a tutela dei loro diritti.
Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione
dell'operazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il
finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto
delle somme di cui ai commi terzo e quarto.
Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il
finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla
circolazione.
La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo
comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l'indicazione della
destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.