DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO
14 Dicembre 1947, n. 1577
Capo I - Vigilanza e ispezioni
Art. 1 Vigilanza
La vigilanza che le leggi in vigore stabiliscono sulle società e
sugli enti cooperativi e loro consorzi è attribuita al Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale eccettuati i casi in cui le norme speciali dispongano
diversamente.
Le cooperative comprese nell'elencazione dell'art. 5 del RDL 12
marzo 1936, n.357, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive
modificazioni, nonché quelle di assicurazione disciplinate dal RDL 29 aprile
1932, n.966, non sono soggette alle norme di vigilanza stabilite dal presente
decreto.
Il Ministero dell'Industria e del Commercio e la Banca d'Italia
trasmetteranno però annualmente al Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale un elenco aggiornato delle dette cooperative con tutte le indicazioni
necessarie per la loro iscrizione nello schedario generale della cooperazione
di cui all'art. 15 del presente decreto.
Art. 2 Ispezioni
La vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e
straordinarie.
Le ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni
due anni; esse sono eseguite nei termini e con le modalità che saranno
stabilite dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, sentita la
Commissione centrale di cui all'art. 18.
Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne
presenti l'opportunità, con osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni
ordinarie.
Le ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere
tecnico che eventualmente possano essere disposte da altre amministrazioni
dello Stato competenti per materia.
Art. 3 Esecuzione delle ispezioni
Le ispezioni ordinarie sono eseguite di regola dalle
associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo, debitamente riconosciute, a mezzo di revisori iscritti nell'elenco
di cui all'art. 5 ovvero di esperti da esse designati previa intesa con il Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale ed eseguite da funzionari del Ministero o da
altri funzionari espressamente delegati dallo stesso Ministero.
Sulle ispezioni disposte e sull'esito delle medesime dovrà
essere riferito alla riunione immediatamente successiva della Commissione
centrale per le cooperative. Spetta agli stessi funzionari eseguire altresì le
ispezioni ordinarie a quelle cooperative che non aderiscono ad alcuna delle
predette associazioni nazionali.
Art. 4 Competenza delle Associazioni nazionali
Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo sono competenti ad esercitare vigilanza sugli enti
cooperativi ad esse associati.
Le funzioni di vigilanza di cui al presente decreto non possono
essere esercitate che dalle associazioni nazionali debitamente riconosciute dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Art. 5 Riconoscimento delle Associazioni nazionali
Il riconoscimento di cui all'articolo precedente viene concesso
con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale ed è produttivo
anche degli effetti giuridici di cui all'art. 12 del Codice Civile.
Per ottenere tale riconoscimento le associazioni nazionali
debbono presentare apposita istanza al Ministro per il Lavoro e la Previdenza
Sociale, corredata da un copia dell'atto costitutivo e dello statuto,
dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non meno
di mille enti cooperativi associati con l'indicazione per cadauno del numero
dei soci e da un documento da cui risulti il nome, cognome e qualifica degli
amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone
specialmente autorizzate a trattare per conto della associazione richiedente.
Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro
efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di revisori formato
secondo le prescrizioni che saranno emanate dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale cui compete altresì la facoltà di richiedere qualsiasi altra
documentazione atta a fornire la dimostrazione della idoneità dell'associazione
ad assolvere le funzioni di vigilanza sulle cooperative associate.
Art. 6 Vigilanza sulle Associazioni
Le associazioni nazionali come sopra riconosciute sono
sottoposte alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
per quanto si attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
Ove si tratti di associazioni nazionali che limitano la loro
azione a cooperative di categoria, la vigilanza su di esse è esercitata dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale d'intesa con i Ministeri
competenti per materia.
Se un'associazione nazionale non risulta in grado di assolvere
efficacemente le proprie funzioni il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale può provvedere alla revoca del decreto di riconoscimento, sentita la
Commissione centrale delle cooperative o in caso di urgenza il suo Comitato.
Art. 7 Norme per le ispezioni ordinarie
Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti
cooperativi associati le associazioni nazionali sono tenute ad osservare le
norme che saranno stabilite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale.
Art. 8 Contributi e spese per le ispezioni ordinarie
Le società cooperative dovranno versare, in relazione al numero
dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle
ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Le cooperative che sono aderenti alle associazioni nazionali di
cui all'art. 4 del presente decreto, verseranno tale contributo alla rispettiva
associazione. Le altre verseranno i contributi stessi al Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, che provvederà a depositarli presso un istituto di
credito di diritto pubblico.
Con decreto del Ministro per il Lavoro e Previdenza Sociale
saranno stabilite le modalità relative all'amministrazione dei contributi di
pertinenza del Ministero, i quali saranno destinati alla copertura delle spese
comunque connesse con le ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione
di personale qualificato per esecuzione delle ispezioni medesime.
Qualora al termine di ciascun biennio le spese sostenute dal
Ministero risultassero inferiori al gettito dei contributi di revisione, il
Ministero disporrà la erogazione della differenza per lo svolgimento di corsi
atti a formare personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni ed a
favore del movimento cooperativo in genere, anche tramite le associazioni
nazionali di categoria giuridicamente riconosciute.
Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico
del bilancio del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Art. 9 Oggetto delle ispezioni ordinarie
Le ispezioni ordinarie hanno lo scopo di accertare
principalmente:
1. l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari,
statutarie e mutualistiche;
2. la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le
agevolazioni tributarie o di altra natura;
3. il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'Ente;
4. l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività
specifiche promosse o assunte dall'ente;
5. la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle
passività.
L'ispettore è tenuto anche a dare suggerimenti e consigli agli
amministratori e agli impiegati per il retto ed efficace funzionamento
dell'ente e soccorrerli della propria assistenza.
Art. 10 Poteri degli Ispettori
Gli enti ispezionati hanno l'obbligo di mettere a disposizione
dell'ispettore tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i
dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti.
Di ogni ispezione deve essere redatto processo verbale. I1
verbale è redatto in tre originali, datati e sottoscritti, oltre che
dall'ispettore, dal legale rappresentante l'ente, il quale può farvi iscrivere
le sue osservazioni.
Entro quindici giorni dalla data del verbale l'ente ispezionato
può rappresentare ulteriori osservazioni. L'ispettore è tenuto al segreto
d'ufficio.
Uno degli originali rimane presso l'ente, gli altri due vengono
trasmessi dall'ispettore all'associazione nazionale che ha disposto l'ispezione
o al Ministero, a seconda che si tratti di ispezione ordinaria o di ispezione
straordinaria.
Se l'ispezione riguarda cooperative agricole, una copia del
verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, entro trenta
giorni dalla data del verbale.
Tale adempimento deve essere effettuato nei confronti del
Ministero dell'Industria e del Commercio, ove trattasi di cooperative di
produzione.
Art. 11 Effetti delle ispezioni
In caso di constatate gravi irregolarità, il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, entro un mese dal ricevimento del verbale,
ha facoltà, valutate le circostanze del caso, di diffidare l'ente a provvedere
alla regolarizzazione entro un termine stabilito.
Ove l'ente non ottemperi entro il termine stabilito dalla
diffida di cui al primo comma del presente articolo, il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale sentita la Commissione centrale, decreta la
cancellazione dell'ente dal registro prefettizio e dallo schedario generale,
nonché la sua decadenza da ogni beneficio di legge, qualora non concorrano
motivi per i provvedimenti di cui al RDL 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito
nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499, e al RDL 11 dicembre 1930, n. 1882,
convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, nonché agli articoli 2543, 2544,
2545 del Codice Civile.
I provvedimenti di cui al precedente comma, allorché si tratti
di cooperative agricole, sono disposti dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, previa intesa con quello dell'Agricoltura e delle Foreste,
e dove trattasi di cooperative di produzione, previa intesa con quello
dell'Industria e Commercio.
Art. 12 Annotazioni dei risultati delle ispezioni
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale cura che i
provvedimenti adottati in seguito all'ispezione siano annotati nel registro
prefettizio e nello schedario generale.
Capo II - Registro prefettizio e schedario generale
Art. 13 Riordinamento del Registro prefettizio
Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14
del regolamento approvato con RD 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle
cooperative ammissibili ai pubblici appalti devono essere iscritti:
a) tutte le cooperative legalmente costituite qualunque sia il
loro oggetto;
b) [ la lettera b) è stata soppressa dall’art. 6 della L. n.
127/71 ]
Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della
diversa natura ed attività degli enti, e cioè:
Sezione cooperazione di consumo;
Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
Sezione cooperazione agricola;
Sezione cooperazione edilizia;
Sezione cooperazione di trasporto;
Sezione cooperazione della pesca;
Sezione cooperazione mista.
Art. 14 Procedura per l'iscrizione
Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti
cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al Prefetto
della provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La
domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad
esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti
comprovanti che sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli
2519 e 2437 C.C.
2) uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del
nome, cognome, domicilio ed attività professionale; ma se il numero dei soci è
superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovrà essere presentato un
documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato
del presidente del consiglio di amministrazione, o di chi lo sostituisce, e di
uno dei sindaci, che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall'atto
costitutivo;
3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in
carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e
le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove
esistano. I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 devono essere presentati in due
copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere rimessa al
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale della
Cooperazione.
Tali documenti devono essere sottoscritti dal Presidente del
consiglio di amministrazione, o da chi lo sostituisce, e da uno dei sindaci. Il
Prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) siano state adempiute le
formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del C.C., e che il numero ed i
requisiti dei soci corrispondano a quelli prescritti dalla legge e dall'atto
costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto,
la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio.
Art. 15 Istituzione dello schedario generale
Presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è
istituito lo schedario generale della cooperazione. In tale schedario sono
iscritti:
a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonchè quelli
risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;
b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge
25 giugno 1909, n. 422.
Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il
registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre è
diviso per province. Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.
Art. 16 Effetti della mancata iscrizione nel Registro
prefettizio
La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario
generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto
da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo
decreto o da altre leggi.
Capo III - Commissioni
Art. 17 Ricostituzione delle commissioni provinciali di
vigilanza
Per la ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza
si applicano le disposizioni contenute nel titolo terzo, Cap. I, del
regolamento approvato con RD 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modifiche,
oltre le seguenti:
a) i membri elettivi effettivi di cui all'art. 26 del
regolamento suddetto sono portati da tre a cinque e devono essere eletti in
modo che nella Commissione siano adeguatamente rappresentate le varie categorie
di cooperative della provincia.
All'uopo il Prefetto, sentita la Commissione provinciale, almeno
60 giorni prima dell'elezione, stabilisce il numero dei rappresentanti, che,
entro il suddetto limite, deve essere eletto da ciascuna categoria.
Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale non oltre il 30 giorno precedente a
quello delle elezioni. Il ricorso può essere proposto da uno dei membri della
Commissione provinciale, da un ente cooperativo della provincia o da una
associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo, giuridicamente riconosciuta. Il Ministero decide definitivamente,
sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le
cooperative.
Della commissione di vigilanza fanno parte inoltre
rappresentanti del movimento cooperativo, designati, uno per ciascuna, dalle
associazioni nazionali indicate nel terzo comma del successivo art. 18.
b) le funzioni ispettive di cui all'art. 30 lettera b) del
Regolamento stesso, sono svolte sull'ordinamento e il funzionamento degli enti
iscritti onde accertare la sussistenza dei requisiti necessari per godere delle
agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalle leggi e dai regolamenti.
Commissioni provinciali di vigilanza
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la
Commissione provinciale di vigilanza, di cui all'art. 17 del DLCPS 14 dicembre
1947, n. 1577 e successive modifiche, viene integrata da un rappresentante
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Art. 18 Istituzione della Commissione centrale per le
cooperative
È istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale la Commissione centrale per le cooperative composta come segue:
1. il Direttore generale della cooperazione presso il Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale e in sua vece un funzionario della stessa
Direzione generale di grado non inferiore al sesto;
2. un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuno dei seguenti
Ministeri: Interno, Finanze, Tesoro, Lavori Pubblici, Agricoltura e Foreste,
Trasporti, Industria e Commercio, Marina Mercantile, Lavoro e Previdenza
Sociale, nonchè del sottosegretario per l'Assistenza ai Combattenti, Reduci e
Partigiani e dell'Alto Commissario per l'Alimentazione;
3. i rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso,
riconosciute a norma dell'art. 5, in numero di 5 effettivi e 5 supplenti per
ciascuna associazione;
4. un esperto in qualità di membro effettivo e uno in qualità di membro
supplente nominati dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, in
rappresentanza delle eventuali associazioni che non posseggano i requisiti
necessari per ottenere il riconoscimento.
In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento
cooperativo, il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale provvede alla
nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli fra le persone che svolgono
attività nel campo della cooperazione.
I membri della Commissione sono nominati con decreto del
Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati.
La Commissione elegge nel suo seno il presidente e il vice
presidente.
La Commissione è convocata dal suo presidente con ordine del
giorno che dovrà comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro per il
Lavoro e al Previdenza Sociale, il quale ha comunque facoltà di partecipare
alle adunanze. La segreteria della Commissione è costituita da funzionari del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nominati con Decreto del
Ministro.
Art. 19 Comitato
La Commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo
seno un Comitato composto:
1. dal presidente e dal vice presidente della Commissione;
2. da tre membri scelti fra quelli indicati al n. 2) dell'art. 18;
3. da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza,
assistenza e tutela riconosciuta.
I componenti del Comitato, in caso di impedimento o di assenza,
possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della
Commissione centrale per le cooperative, appartenenti alla rispettiva
amministrazione o associazione.
Spetta al Comitato:
a) esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministero per il
Lavoro e la Previdenza Sociale contro i provvedimenti prefettizi ai sensi del
Regolamento approvato con RD 12 febbraio 1911, n. 278, e dal presente decreto;
b) esprimere in via definitiva il proprio parere, nei casi di urgenza, sulle
questioni di competenza della Commissione;
c) esprimere il proprio parere sulle questioni di competenza della Commissione
che la Commissione stessa ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva,
al Comitato o per quelle per le quali la Commissione ritenga di affidare al
Comitato, eventualmente integrato da altri membri della Commissione o dagli
esperti di cui all'art. 20, comma quarto, compiti di studio o di preventivo
esame.
Il Comitato può anche, nei casi nei quali è investito dell'esame
in via definitiva delle questioni, rinviarle alla Commissione su richiesta di
almeno tre membri.
Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese
e straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno tre membri.
Art. 20 Compiti della Commissione
La Commissione centrale esprime parere:
a) sui progetti di legge e regolamenti interessanti la
cooperazione;
b) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento
dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 24 giugno
1909, n. 422, nonché dei consorzi di cooperative di altra natura a carattere
regionale o nazionale di cui all'art. 15 del presente decreto;
c) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione
sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dal Ministro per il Lavoro e
la Previdenza Sociale;
d) sulle domande di riconoscimento giuridico delle Associazioni
Nazionali di cui all'art. 5 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577.
La Commissione centrale esprime inoltre il proprio parere sulla
devoluzione dei patrimoni degli enti iscritti nel registro prefettizio e nello
schedario generale qualora essa non sia espressamente regolata dalle norme
dello statuto, nonchè sulla destinazione del patrimonio che residuerà dalla
liquidazione dell'Ente Nazionale della Cooperazione.
La Commissione Centrale ha anche il compito di provvedere allo
studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla
cooperazione e di presentare le relative proposte al Ministro per il Lavoro e
la Previdenza Sociale.
Nell'esercizio di tali funzioni essa è integrata con un docente
universitario ed un consigliere di Stato particolarmente esperti in materia,
nonchè con un Magistrato dell'ordine giudiziario non inferiore al quinto.
La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi e
straordinariamente su richiesta del presidente o di un terzo dei membri.
Art. 21 Spese per il funzionamento delle commissioni
Con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale,
d'intesa con il Ministro per il Tesoro, saranno stabiliti i compensi da
corrispondersi ai membri e ai segretari delle Commissioni provinciali e della
Commissione centrale, a norma delle disposizioni vigenti.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma
precedente gravano sul bilancio del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale. Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare con proprio
decreto le relative variazioni di bilancio.
Capo IV - Disposizioni generali e varie
Art. 22 Numero minimo dei soci delle cooperative
Per procedere alla legale costituzione di una società
cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.
Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisce,
esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale
la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale
termine, l'autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della
società. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n.
1165 e successive modificazioni.
Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le
cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di
soci inferiore a 50, né quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici
appalti, con meno di 25 soci.
Tuttavia il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale,
sentito il Comitato centrale per le cooperative, in considerazione di
particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei
servizi che formano oggetto dell'attività sociale, può autorizzare l'iscrizione
di cooperative di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, con
numero di soci inferiore a 25 ma non a 9.
Analogamente l'autorizzazione di cui sopra può essere concessa a
cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano
esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della
peculiare natura dei servizi stessi.
Salve le disposizioni dei comma quarto e quinto, se il numero
dei soci, successivamente all'iscrizione nel registro prefettizio, scende al
disotto dei limiti indicati dal terzo comma e non è reintegrato nel termine di
un anno, la cooperativa è cancellata dal registro stesso.
Art. 23 Requisiti dei soci delle cooperative
I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed
esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle
cooperative di cui fanno parte o affini.
Non possono essere soci di tali cooperative coloro che
esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.
È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed
amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento
dell'ente, ma non superiore al dodici per cento di quello complessivo dei soci.
Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come
soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali
della stessa natura della cooperativa.
Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per
conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammesse come soci
le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra.
I proprietari, gli affittuari ed i mezzadri possono essere soci
di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie
da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano
d'opera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio sociale, per il quale
sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a
soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra in numero non
superiore all'8 per cento di quello complessivo dei soci.
Art. 24 Limiti azionari per i soci delle cooperative
Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota
superiore a lire venti milioni nè tante azioni il cui valore nominale superi
tale somma.
Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione
ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro
tale limite e di trenta milioni.
Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere
inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può
essere superiore a lire centomila.
Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti
delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice
civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti
indicato nell'articolo predetto.
Disposizioni transitorie
[la norma originaria - art. 25 - ha esaurito i suoi effetti, per
cui si riportano le disposizioni transitorie previste dall'art. 21 della L. n.
127/71 ]
Le società cooperative legalmente costituite prima della entrata
in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni
di cui al secondo comma dell'art. 24 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo modificato dal
precedente articolo 3, circa il limite minimo del valore nominale di ciascuna
quota od azione.
I consorzi di cooperative in forma di società cooperative e
quelli di cooperativa ammissibili ai pubblici appalti già costituiti fino alla
data di entrata in vigore della presente legge, non sono tenuti ad adeguarsi nè
alle disposizioni della lettera b) del secondo comma, né a quelle del terzo
comma dell'art. 27 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge
2 aprile 1951, n. 302, nel testo modificato dal precedente articolo 5.
Le disposizioni dei predetti articoli non si applicano nei casi
in cui leggi speciali dispongano diversamente.
Art. 26 Requisiti mutualistici
Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti
mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti
clausole:
a) divieto di distribuzione dei dividenti superiori alla ragione
dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la
vita sociale;
c) devoluzione, in caso di scioglimento della società,
dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i
dividenti eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo
spirito mutualistico.
In caso di controversia decide il Ministro per il Lavoro e la
Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita
la Commissione centrale per le cooperative.
Art. 27 Consorzi di società cooperative
Le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle
tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura
organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici,
l'esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi in consorzio
come società cooperative, ai sensi degli artt. 2511 e seguenti del codice
civile.
Per procedere a tale costituzione è necessario:
1. un numero di società cooperative legalmente costituite non
inferiore a cinque;
2. la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia
versata almeno la metà.
Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere
rappresentate da azioni il cui valore nominale non può essere inferiore a lire
50.000, né superiore a lire 100.000 ciascuna.
I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere
costituiti da un numero di società cooperative non inferiore a tre. Il limite
di capitale indicato nel secondo comma è ridotto a lire 500.000, di cui sia
versata almeno la metà.
Art. 27 bis Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici
appalti
I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti
continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, dal
titolo V del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e
dal precedente art. 15.
Ad essi si applicheranno, tuttavia, le disposizioni dei commi
secondo e terzo del precedente articolo 27.
Le cooperative interessate sono tenute, altresì, ai fini del
decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:
a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale
aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci;
b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con
l’indicazione del loro importo, firmato dal presidente.
Art. 27 ter Consorzi tra società cooperative per il
coordinamento della produzione
I contratti tra più società cooperative legalmente costituite
esercenti una medesima attività o attività economiche connesse, i quali hanno
per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione
comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e
terzo del presente articolo e dell'articolo 27 quater, delle norme di cui al
capo II del titolo X, libro V del codice civile, in quanto applicabili.
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a
svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli
amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle
cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio, unitamente al
documento comprovante l'adempimento delle formalità di cui al comma primo
dell'articolo 2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere
eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.
Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica
la seconda parte del primo comma dell'art. 2615 del codice civile se non
eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio
depositato.
Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e
agli eventuali atti successivi di proroga, di modifica, di nuove adesioni, di
recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le
agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi
vigenti per gli atti costitutivi e modificativi degli atti analoghi e relativi
adempimenti delle società cooperative; ciò se ed in quanto le società cooperative
contraenti siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 26.
Art. 27 quater Controllo sull'attività dei Consorzi cooperativi
I consorzi costituiti ai sensi dell'art. 27 e, se con ufficio
destinato a svolgere attività con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'art.
27 ter, secondo comma, sono soggetti alla vigilanza del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale che l'esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli
artt. da 2542 a 2545 del codice civile e dalle disposizioni del presente
decreto.
Art. 27 quinquies Partecipazione di società cooperative a S.p.A.
o S.r.l.
Le società cooperative e loro consorzi possono costituire ed
essere soci di società per azioni o a responsabilità limitata.
Art. 28 Statistiche
Ogni due anni il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
pubblicherà l'elenco delle cooperative ed altri enti contemplati dal presente
decreto insieme alle principali notizie statistiche o descrittive relative agli
enti stessi.
Art. 29 Esenzioni fiscali
Gli atti ed i documenti occorrenti per l'attuazione del presente
decreto sono esenti da imposte di registro o da tasse di bollo.
Art. 29 bis Diffusione dei principi cooperativi
Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti
spetta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale assumere iniziative
intese a favorire:
1. lo sviluppo della cooperazione;
2. a diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per
cooperatori;
3. la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative.
Le funzioni di cui ai punti a) e c) saranno attuate per il
tramite delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo debitamente riconosciute; le iniziative di cui al punto
b) saranno attuate con la collaborazione delle predette Associazioni.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1241 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per
l'esercizio finanziario 1970, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi.