LEGGE 127/71
Modifiche al D.Lgs. C.P.S. 1577/1947, modificato con L.285/1949 e ratificato con ulteriori modificazioni dalla L.302/1951, concernente provvedimenti per la cooperazione


Artt. 1- 6 Omissis
Art. 7 Delega di rappresentanza nelle cooperative agricole
1. I coltivatori diretti, siano essi proprietari, assegnatari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali od intercalari, che siano soci di cooperative o di altre società o associazioni di produttori agricoli, possono delegare per iscritto un altro socio, oppure un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado, purché compartecipe nell'esercizio dell'impresa agricola, ad intervenire all'assemblea con diritto di partecipare alle votazioni ed essere eletto dall'assemblea alle cariche sociali, permanendo in tal caso nelle cariche stesse fino alla loro scadenza.
Art. 8 Imposta sulle società
1. Le società cooperative e loro consorzi sono esenti dall'imposta sulle società a condizione che siano entrambi retti e disciplinati dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.
Art. 9 Interpretazione autentica della natura delle ispezioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche
1. Le ispezioni ordinarie non sono atti economici, per cui il relativo contributo obbligatorio, disposto dall'articolo in epigrafe, è esente da ogni e qualsiasi imposta e tassa.
Art. 10 Interpretazione autentica dell'articolo 84, lettera i), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645
1. Per associazioni comunque costituite, di cui all'articolo 84, lettera i), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, devono intendersi anche i consorzi costituiti tra società cooperative agricole.
Art. 11 Omissis
Art. 12 Prestiti dei soci
1. Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, categoria A) gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, purché concorrano le seguenti condizioni:
a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, persona fisica, la somma di lire tre milioni. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di otto milioni;
b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il saggio degli interessi legali;
c) che negli statuti delle società cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni, e che le cooperative ed i consorzi stessi siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.
2. L'articolo 86 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica alle società cooperative e ai loro consorzi.
3. Le modalità e la durata dei conferimenti previsti dal presente articolo sono determinate dagli enti cooperativi con apposito regolamento.
Art. 13 Interpretazione autentica dell'articolo 147, lettera b), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645
1. Per riserve e saldi destinati alle coperture di specifici oneri e passività, di cui alle disposizioni in epigrafe, devono intendersi anche i fondi mutualistici e di previdenza costituiti dalle società cooperative e loro consorzi in esecuzione dell'ultimo comma dell'articolo 2536 del codice civile.
Art. 14 Divieto di trasformazione delle società cooperative
1. Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimità.
Art. 15 Omissis
Art. 16 Commissioni provinciali di vigilanza
1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, la commissione provinciale di vigilanza, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, viene integrata da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Artt. 17 - 19 Omissis
Art. 20 Abrogato
Art. 21 Disposizioni transitorie
1. Le società cooperative legalmente costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo modificato dal precedente articolo 3 circa il limite minimo del valore nominale di ciascuna quota od azione.
2. I consorzi di cooperative in forma di società cooperative e quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti già costituiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi né alle disposizioni della lettera b) del secondo comma, né a quelle del terzo comma dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo modificato dal precedente articolo 5.
Art. 22 Modificazioni statutarie
1. Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.
Art. 23 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore dopo 60 giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.