LEGGE 127/71
Modifiche
al D.Lgs. C.P.S. 1577/1947, modificato con L.285/1949 e ratificato con
ulteriori modificazioni dalla L.302/1951, concernente provvedimenti per la
cooperazione
Artt. 1- 6 Omissis
Art. 7 Delega di rappresentanza nelle cooperative agricole
1. I coltivatori diretti, siano essi proprietari, assegnatari, enfiteuti,
usufruttuari o affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i
compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a
singole coltivazioni stagionali od intercalari, che siano soci di cooperative o
di altre società o associazioni di produttori agricoli, possono delegare per
iscritto un altro socio, oppure un parente fino al terzo grado o un affine fino
al secondo grado, purché compartecipe nell'esercizio dell'impresa agricola, ad
intervenire all'assemblea con diritto di partecipare alle votazioni ed essere
eletto dall'assemblea alle cariche sociali, permanendo in tal caso nelle
cariche stesse fino alla loro scadenza.
Art. 8 Imposta sulle società
1. Le società cooperative e loro consorzi sono esenti dall'imposta sulle
società a condizione che siano entrambi retti e disciplinati dai principi della
mutualità senza fini di speculazione privata e che siano iscritti nei registri
prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.
Art. 9 Interpretazione autentica della natura delle ispezioni di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche
1. Le ispezioni ordinarie non sono atti economici, per cui il relativo
contributo obbligatorio, disposto dall'articolo in epigrafe, è esente da ogni e
qualsiasi imposta e tassa.
Art. 10 Interpretazione autentica dell'articolo 84, lettera i), del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645
1. Per associazioni comunque costituite, di cui all'articolo 84, lettera i),
del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, devono intendersi anche i
consorzi costituiti tra società cooperative agricole.
Art. 11 Omissis
Art. 12 Prestiti dei soci
1. Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, categoria A) gli interessi
sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle
società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi,
purché concorrano le seguenti condizioni:
a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il
conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, persona
fisica, la somma di lire tre milioni. Per le cooperative di conservazione,
lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le
cooperative di produzione e lavoro tale limite è di otto milioni;
b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il saggio
degli interessi legali;
c) che negli statuti delle società cooperative e loro consorzi siano
inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, e
successive modificazioni ed integrazioni, e che le cooperative ed i consorzi
stessi siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della
cooperazione.
2. L'articolo 86 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si
applica alle società cooperative e ai loro consorzi.
3. Le modalità e la durata dei conferimenti previsti dal presente articolo sono
determinate dagli enti cooperativi con apposito regolamento.
Art. 13 Interpretazione autentica dell'articolo 147, lettera b), del testo
unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645
1. Per riserve e saldi destinati alle coperture di specifici oneri e passività,
di cui alle disposizioni in epigrafe, devono intendersi anche i fondi
mutualistici e di previdenza costituiti dalle società cooperative e loro
consorzi in esecuzione dell'ultimo comma dell'articolo 2536 del codice civile.
Art. 14 Divieto di trasformazione delle società cooperative
1. Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie,
anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimità.
Art. 15 Omissis
Art. 16 Commissioni provinciali di vigilanza
1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, la commissione
provinciale di vigilanza, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche,
viene integrata da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione.
Artt. 17 - 19 Omissis
Art. 20 Abrogato
Art. 21 Disposizioni transitorie
1. Le società cooperative legalmente costituite prima dell'entrata in vigore
della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al
secondo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951,
n. 302, nel testo modificato dal precedente articolo 3 circa il limite minimo
del valore nominale di ciascuna quota od azione.
2. I consorzi di cooperative in forma di società cooperative e quelli di
cooperative ammissibili ai pubblici appalti già costituiti fino alla data di
entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi né alle
disposizioni della lettera b) del secondo comma, né a quelle del terzo comma
dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, nel
testo modificato dal precedente articolo 5.
Art. 22 Modificazioni statutarie
1. Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme
della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli
articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le
modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto
costitutivo.
Art. 23 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore dopo 60 giorni dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.