Legge 3 aprile 2001, n. 142
Art. 1.
(Soci lavoratori di cooperativa).
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative
nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di
attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento
che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli
organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione
dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni
concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi
produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio
d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione
al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle
prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria
adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un
ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi
altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non
occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi
sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in
qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e
tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente
legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da
altre leggi o da qualsiasi altra fonte.
Art. 2.
(Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa).
1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro
subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione
dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche
quello associativo. L’esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata
legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio
lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni
nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative; Si applicano altresí tutte le vigenti
disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci
lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300
del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della
prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo,
forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate
in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento
cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più
rappresentative.
Art. 3.
(Trattamento economico del socio lavoratore).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge
20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al
socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità
e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per
prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o
della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai
compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati
dall'assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in
accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in
misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di
cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni
medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e
versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni,
ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2 bis) in deroga alle disposizioni di cui alla comma 1, le
cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,
possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato
all’entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento
interno previsto dall’art 6.
Art. 4.
(Disposizioni in materia previdenziale).
1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si
fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di
rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei
limiti di quanto previsto dall'articolo 6.
2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è
instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti
dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti
previdenziali, reddito da lavoro dipendente.
3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato
ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata
dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e
successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e princípi direttivi:
a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci
lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;
b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e
territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non
superiore a cinque anni;
c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 5.
(Altre normative applicabili al socio lavoratore).
1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai
prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis, numero 1), del codice
civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di
lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2,
lettera a). La presente norma costituisce interpretazione autentica delle
disposizioni medesime.
2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o
l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in
conformità con gli articoli 2526 e 2527 del C.C. Le controversie tra socio e
cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del
Tribunale ordinario.
Art. 6.
(Regolamento interno).
1.Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'articolo
1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei
rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.
Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione
presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il
regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci,
in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili
professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella
del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di
lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un
piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile,
i livelli occupazionali e siano altresí previsti: la possibilità di riduzione
temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b),
dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di
eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del
piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche
economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in
proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova
costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un
piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi
collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1,
nonché all’articolo 3, comma 2 bis il regolamento non può contenere
disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo
di cui all’articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al
primo periodo, la clausola è nulla.
2 bis. Le cooperative di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per
rendere compatibile l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale
di riferimento all’attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso
la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.
Art. 7.
(Vigilanza in materia di cooperazione).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle
società cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti
di cui alle lettere da a) a q) e sulla base dei seguenti princípi e criteri
direttivi:
a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative,
tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive
modificazioni, per la piccola società cooperativa, e dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la
revisione cooperativa, finalizzata:
1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperative
suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia
cooperativa;
2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con
particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio
mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in
materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato
patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e
delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale,
nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;
c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati
dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati con i soci
lavoratori;
d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla
legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici periferici
competenti, anche da parte delle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 5 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
secondo i princípi e i criteri direttivi della presente legge e con finalità di
sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo;
e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla lettera
d), anche mediante revisioni cooperative per le società cooperative non
aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere b) e d), a cura del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che puó affidarne
l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni
nazionali riconosciute, nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto
dalla Direzione generale della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa
con le associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di
finanziamento;
f) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre e
far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a
campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni
cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunità, finalizzate ad accertare
principalmente:
1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e
mutualistiche;
2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il
godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;
3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;
4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività
specifiche promosse o assunte dall'ente;
5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle
passività;
6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva
rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione
collettiva di settore;
g) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione
all'esigenza di una effettiva congruità dell'obbligo di certificazione rispetto
alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;
h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle cooperative,
nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio e definizione
dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 5 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
i) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le
ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la sovrapposizione
e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonché
tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per la generalità delle
imprese;
l) corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo comma, della
Costituzione, tra l'intensità e l'onerosità dei controlli e l'entità delle
agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo;
m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di
assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione
delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera
e) circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associazioni
nazionali di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
n) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per
provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della
fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità
di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per
sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera b);
o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società
cooperative;
p) cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative, e conseguente
perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative che si
sottraggono all'attività di vigilanza o che non rispettano le finalità
mutualistiche, nonché applicazione dell'articolo 2543 del codice civile in caso
di reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della
presente legge;
q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e
individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le
innovazioni introdotte con i decreti legislativi di cui al presente comma.
2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta
giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le
Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro quaranta giorni dalla
data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della
Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente,
quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione
della nuova normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni
modificative e correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimi
princípi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità di
cui al comma 2.
4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non
deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.