Legge 8 novembre 1991, n. 381
Art. 1 Definizione
1. Le cooperative
sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di
servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento
di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi -
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano
alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme
relative al settore in cui le cooperative stesse operano;
3. La denominazione
sociale comunque formata, deve contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”
.
Art. 2 Soci
volontari
1. Oltre ai soci
previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono
prevedere la presenza di soci volontari che prestano la loro attività
gratuitamente.
2. I soci volontari
sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non
può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci
volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in
materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto,
determinano l’importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei
premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci
volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti
dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione
dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in
applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le
prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura
complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori
professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci
volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta
eccezione per gli oneri connessi all’applicazione dei commi 3 e 4.
Art. 3 Obblighi e
divieti
1. Alle cooperative
sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui
all’articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
1951, n. 302, e successive modificazioni.
2. Ogni
modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa
sociale comporta la cancellazione dalla “sezione cooperazione sociale” prevista
dal secondo comma dell’articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato
dall’articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la
cancellazione dall’albo regionale di cui all’articolo 9, comma 1, della
presente legge.
3. Per le
cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall’articolo 2 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
debbono aver luogo almeno una volta all’anno.
Art. 4 Persone svantaggiate
1. Nelle
cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b), si considerano svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e
sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure
alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48
della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre
1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanità, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali,
sentita la Commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577 e successive modificazioni.
2. Le persone
svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei
lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo,
essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata
deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,
fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote
complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale
ed assistenziale dovute alle cooperative sociali, relativamente alla
retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo,
sono ridotte a zero.
Art. 5 Convenzioni
1. Gli enti
pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione
pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della
pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che
svolgono attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con
analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea
per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed
educativi il cui importo stimato al netto dell’I.V.A. sia inferiore agli
importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici,
purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le
persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula
delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare
iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 9, comma 1. Gli analoghi
organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità europea debbono essere
in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione a tale
albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare
dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni
rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, i requisiti e le condizione richiesti per la stipula
delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché la liste regionali degli
organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità
regionali.
4. Per le forniture
di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo
al netto dell’I.V.A. sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici
compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione
pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d’onere possono
inserire, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto
con l’impiego delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, e con
l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La
verifica delle capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in
base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara
e comunque prima dell’aggiudicazione dell’appalto.
Art. 6 Modifiche al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577
1. Al citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14dicembre 1947, n. 1577,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 10
è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Se l’ispezione riguarda cooperative
sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale
stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale”;
b) all’articolo 11
è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Per le cooperative sociali i
provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell’organo
competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la
cooperativa ha sede legale;
c) al secondo comma
dell’articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: “Sezione cooperazione
sociale”;
d) all’articolo 13
è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Oltre che nella sezione specificamente
prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente
afferisce l’attività da esse svolta”.
Art. 7 Regime
tributario
1. Ai trasferimenti
di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si
applicano le disposizioni dell’articolo 3 del decreto del presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Le cooperative
sociali godono della riduzione di un quarto delle imposte catastali ed
ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o
di locazione, relativi ad immobili destinati all’esercizio dell’attività
sociale.
3. Alla tabella A,
parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: “41-bis) prestazioni
di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali”.
Art. 8 Consorzi
1. Le disposizioni
di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative
aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da
cooperative sociali.
Art. 9 Normativa
regionale
1. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le
norme di attuazione. A tal fine istituiscono l’albo regionale delle cooperative
sociali e determinano le modalità di raccordo con l’attività dei servizi
socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di
sviluppo della occupazione.
2. Le regioni
adottano convenzioni tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le
amministrazioni pubbliche che operano nell’ambito della regione, prevedendo in
particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l’applicazione
delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni
emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della
cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte
dalle regioni sono poste a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni
medesime.
Art. 10
Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di
assistenza e consulenza.
1. Alle cooperative
istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Art. 11 Partecipazione
delle persone giuridiche
1. Possono essere
ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o
private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle
attività di tali cooperative.
Art. 12 Disciplina
transitoria
1. Le cooperative
sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge
devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa
previste.
2. Le deliberazioni
di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge,
possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo
comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza
dell’assemblea ordinaria stabilite dall’atto costitutivo.