Riferimenti legislativi
L.R. n. 16 del 22/4/97, pubblicata sul BURAS n. 14 del 2/5/97
Verrà promulgato a breve un regolamento attuativo indicante i
criteri generali e le procedure per la concessione dei contributi di cui all’art.
17 della presente legge.
Destinatari/Beneficiari
* Cooperative sociali
* Consorzi di cooperative sociali (con base sociale formata in misura non
inferiore al 70% da cooperative sociali).
Settori/ambiti ammissibili
* Gestione di servizi sociosanitari ed educativi
* Attività agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Localizzazione
Sede legale, amministrativa e produttiva in Sardegna.
Agevolazioni
Contributo per l’avviamento e il consolidamento
Tale contributo viene concesso solamente alle cooperative
sociali costituite da non oltre tre anni che presentino progetti finalizzati
all’attività di avvio e di consolidamento della propria struttura operativa.
Spese ammissibili
* investimenti per impianti, macchinari, arredi ed attrezzature
escluse quelle di cui all'articolo 18 della presente legge (attrezzature e
strumenti specificamente finalizzati a favorire l'attività lavorativa dei soci
o dei dipendenti portatori di handicap);
* brevetti, software, studi e ricerche per nuovi prodotti, strumenti ed ausili
didattici ed educativi;
* spese per prestazioni di servizi ricevuti;
* interessi, sconti ed altri oneri finanziari esclusi gli interessi relativi ai
mutui a tasso agevolato.
Ammontare
Il contributo è concesso per due anni consecutivi nella misura del 75% delle
spese ammesse il primo anno e del 50% il secondo anno, entro il limite
complessivo di 250 milioni di lire per le cooperative sociali che svolgono
attività di gestione di servizi sociosanitari ed educativi, ed entro il limite
di 200 milioni all'anno per le cooperative che svolgono attività agricole,
industriali, commerciali e di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate.
Vincoli
Il contributo in oggetto non è cumulabile con il contributo per spese di
gestione di cui all'articolo 20 ter della Legge Regionale 6 giugno 1984, n. 28
e successive modifiche ed integrazioni; è invece cumulabile con analoghe
provvidenze nazionali e regionali purché il totale delle contribuzioni non
superi i limiti complessivi sopra indicati.
Contributo per l'acquisto di particolari attrezzature e per
l'adattamento dei posti di lavoro
Alle cooperative sociali è concesso un contributo per l'acquisto o la
realizzazione di particolari attrezzature e strumenti specificamente
finalizzati a favorire l'attività lavorativa dei soci o dei dipendenti
portatori di handicap.
Agli enti pubblici che stipulino convenzioni con le cooperative
sociali o con loro consorzi è concesso un contributo per l'adattamento del
posto di lavoro alle esigenze delle persone portatrici di handicap appartenenti
alle cooperative stesse.
Ammontare
I contributi sopra indicati sono erogati in misura non superiore all'80% della
relativa spesa ed entro il limite massimo di 20 milioni di lire.
Contributo in conto occupazione per particolari servizi
Alle cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali e di
servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate è
concesso un contributo in conto occupazione per ciascun socio lavoratore.
Ammontare
Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della retribuzione
prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria; tale misura è elevata
fino all'80% per ciascun socio appartenente alle categorie di persone
svantaggiate.
Vincoli
Il contributo è erogato per un periodo non superiore a 24 mesi e non è
cumulabile, nello stesso periodo, con analoghi contributi previsti da altre
leggi nazionali e regionali.
Contributo sulla base di convenzioni di innovazione e sviluppo
Il contributo è concesso alle cooperative che presentino progetti volti a
sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio di
nuovi servizi o l'introduzione di innovazioni nell'erogazione di servizi già in
atto.
Ammontare
Il contributo è concesso nella misura massima del 40% delle spese riconosciute
ammissibili e non ricomprese nelle disposizioni concernenti le agevolazioni
sopra riportate, sulla base di apposite convenzioni di innovazione e sviluppo.
Contributo ai consorzi di cooperative sociali
Spese ammissibili
* Attività di consulenza tecnica e amministrativa a favore di
cooperative sociali
* Servizi finalizzati alla promozione e commercializzazione di prodotti delle
cooperative sociali.
Ammontare
Il contributo concesso è pari al 50 per cento delle spese giudicate ammissibili
sulla base di apposito progetto presentato dal consorzio.
Alle cooperative sociali che intendono consorziarsi per la
gestione integrata delle loro attività è corrisposto un contributo pari al 30
per cento della quota di capitale investita nel consorzio da ogni cooperativa.
Cumulabilità
I contributi per l’avviamento ed il consolidamento della propria struttura
operativa non sono cumulabili con il contributo per spese di gestione di cui
all’art. 20 ter della legge regionale n. 28/84 e successive modifiche ed
integrazioni; sono invece cumulabili con analoghe provvidenze nazionali e
regionali, purché il totale delle contribuzioni non superi i limiti specifici
stabiliti in proposito dalla presente legge.
I contributi in conto occupazione non sono cumulabili nello
stesso periodo con analoghi contributi previsti da altre leggi nazionali e
regionali.
Per informazioni ed assistenza rivolgersi a: AGCI GALLURA