Legge Regionale n. 16 del 22/4/1997 (artt. 17, 18, 19, 20, 21)

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale

Riferimenti legislativi
L.R. n. 16 del 22/4/97, pubblicata sul BURAS n. 14 del 2/5/97

Verrà promulgato a breve un regolamento attuativo indicante i criteri generali e le procedure per la concessione dei contributi di cui all’art. 17 della presente legge.

Destinatari/Beneficiari

* Cooperative sociali
* Consorzi di cooperative sociali (con base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali).

Settori/ambiti ammissibili

* Gestione di servizi sociosanitari ed educativi
* Attività agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Localizzazione
Sede legale, amministrativa e produttiva in Sardegna.

Agevolazioni
Contributo per l’avviamento e il consolidamento

Tale contributo viene concesso solamente alle cooperative sociali costituite da non oltre tre anni che presentino progetti finalizzati all’attività di avvio e di consolidamento della propria struttura operativa.

Spese ammissibili

* investimenti per impianti, macchinari, arredi ed attrezzature escluse quelle di cui all'articolo 18 della presente legge (attrezzature e strumenti specificamente finalizzati a favorire l'attività lavorativa dei soci o dei dipendenti portatori di handicap);
* brevetti, software, studi e ricerche per nuovi prodotti, strumenti ed ausili didattici ed educativi;
* spese per prestazioni di servizi ricevuti;
* interessi, sconti ed altri oneri finanziari esclusi gli interessi relativi ai mutui a tasso agevolato.

Ammontare
Il contributo è concesso per due anni consecutivi nella misura del 75% delle spese ammesse il primo anno e del 50% il secondo anno, entro il limite complessivo di 250 milioni di lire per le cooperative sociali che svolgono attività di gestione di servizi sociosanitari ed educativi, ed entro il limite di 200 milioni all'anno per le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Vincoli
Il contributo in oggetto non è cumulabile con il contributo per spese di gestione di cui all'articolo 20 ter della Legge Regionale 6 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni; è invece cumulabile con analoghe provvidenze nazionali e regionali purché il totale delle contribuzioni non superi i limiti complessivi sopra indicati.

Contributo per l'acquisto di particolari attrezzature e per l'adattamento dei posti di lavoro
Alle cooperative sociali è concesso un contributo per l'acquisto o la realizzazione di particolari attrezzature e strumenti specificamente finalizzati a favorire l'attività lavorativa dei soci o dei dipendenti portatori di handicap.

Agli enti pubblici che stipulino convenzioni con le cooperative sociali o con loro consorzi è concesso un contributo per l'adattamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone portatrici di handicap appartenenti alle cooperative stesse.

Ammontare
I contributi sopra indicati sono erogati in misura non superiore all'80% della relativa spesa ed entro il limite massimo di 20 milioni di lire.

Contributo in conto occupazione per particolari servizi
Alle cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate è concesso un contributo in conto occupazione per ciascun socio lavoratore.

Ammontare
Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria; tale misura è elevata fino all'80% per ciascun socio appartenente alle categorie di persone svantaggiate.

Vincoli
Il contributo è erogato per un periodo non superiore a 24 mesi e non è cumulabile, nello stesso periodo, con analoghi contributi previsti da altre leggi nazionali e regionali.

Contributo sulla base di convenzioni di innovazione e sviluppo
Il contributo è concesso alle cooperative che presentino progetti volti a sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio di nuovi servizi o l'introduzione di innovazioni nell'erogazione di servizi già in atto.

Ammontare
Il contributo è concesso nella misura massima del 40% delle spese riconosciute ammissibili e non ricomprese nelle disposizioni concernenti le agevolazioni sopra riportate, sulla base di apposite convenzioni di innovazione e sviluppo.

Contributo ai consorzi di cooperative sociali

Spese ammissibili

* Attività di consulenza tecnica e amministrativa a favore di cooperative sociali
* Servizi finalizzati alla promozione e commercializzazione di prodotti delle cooperative sociali.

Ammontare
Il contributo concesso è pari al 50 per cento delle spese giudicate ammissibili sulla base di apposito progetto presentato dal consorzio.

Alle cooperative sociali che intendono consorziarsi per la gestione integrata delle loro attività è corrisposto un contributo pari al 30 per cento della quota di capitale investita nel consorzio da ogni cooperativa.

Cumulabilità
I contributi per l’avviamento ed il consolidamento della propria struttura operativa non sono cumulabili con il contributo per spese di gestione di cui all’art. 20 ter della legge regionale n. 28/84 e successive modifiche ed integrazioni; sono invece cumulabili con analoghe provvidenze nazionali e regionali, purché il totale delle contribuzioni non superi i limiti specifici stabiliti in proposito dalla presente legge.

I contributi in conto occupazione non sono cumulabili nello stesso periodo con analoghi contributi previsti da altre leggi nazionali e regionali.

Per informazioni ed assistenza rivolgersi a: AGCI GALLURA