Emolumenti e compensi accessori della scuola

vai su www.dsga.it/software per il programma sulla gestione e calcolo dei compensi accessori

Guida alla lettura del cedolino paga

 

Ministero dell'Economia e delle Finanze                 Amministrazione appartenenza

--- SERVICE PERSONALE TESORO ---                                             D.P.S.V.  di Milano     (038)

Centro Elaborazione Servizi Sistema Informativo

Integrato di Latina 04100 - Viale P.L. Nervi 270

 

Data nascita    ………          Codice fiscale         ……

Cap  Bilancio        3100

Inquadramento

Qual

Liv

(1) Cl/Fascia - sc

DOCENTE MEDIA SUP.

KA08

00

21 - 00

Il pagamento tramite accredito bancario.

Banca: …………………………………………

Agenzia: ………………………………………

Coord. Bancarie: ………………………………

Valuta: 23 SETTEMBRE 2003

I M P O R T I

Competenze

Ritenute

KA08

677/001

750/269

800/A03

800CC1

800/S7

12/2006

12/2006

 

11/2003

11/2003

 

Retribuzione    (3)

RETRIBUZIONE  PROFESSIONALE  DOCENTI    (4)

IIS  CONGLOBATA  KA08    (5)

ADD.REG. IRPEF (COD.10 LOMBARD.)

ADDIZIONALE COMUNALE

RITENUTA  SINDACALE    (6)

Dettaglio ritenute assistenziali e previdenziali   (7)

Descrizione

Imponibile

Aliquota

Ritenuta

INPDAP

OP.PREV. / TFR

FONDO CREDITO

Totale

2.293,51

2.117,58

2.293,51

8,750 su 100

2,000 su 100

0,350 su 100

200,68

42,35

8,03

Dettaglio ritenute fiscali

Descrizione

Imponibile (8)

Aliquota (9)

Ritenuta (10)

Aliquota massima  (1)

Aliquota media  (2)

Aliquota progressiva  (3)

Totale  (1 + 2 + 3 - 4)

 

2.042,45

29,000

24,710

 

468,87

Dettaglio detrazioni    (11)

Totale

Totale

2.293,51

730,05

Netto pagato   1.563,46


Legenda

 

(1)

Livello, Classe e Scatto sono state abolite. La progressione economica dall’1/1/96 si sviluppa in 7 posizioni stipendiali (gradoni) indicate nel contratto vigente. Sotto cl compare l’anno d’inizio del corrispondente gradone d’inquadramento. Il successivo gradone scatterà l’1/1/07 come segnala la colonna "scadenza".

(2)

E’ il codice identificativo di tutti i lavoratori in servizio pagati dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari (D.P.S.V.). E’ necessario riportarlo nel modulo d’iscrizione al sindacato assieme all’ufficio di servizio.

(3)

E’ lo Retribuzione mensile lordo corrispondente al gradone d’inquadramento ottenuto dividendo per 12 la cifra allegata al contratto vigente.

(4)

La retribuzione professionale docenti è un elemento accessorio la cui entità è fissata dal contratto.

(5)

L’i.i.s., sorta per adeguare le retribuzioni al costo della vita, è congelata dal 92, sostituita dalla contrattazione economica biennale. Da gennaio ’03 viene conglobata nello Retribuzione, anche se compare sul cedolino.

(6)

La ritenuta sindacale si ottiene calcolando lo 0,5% della cifra indicata al punto 8, cioè il lordo mensile al netto delle ritenute previdenziali. Il codice corrispondente identifica la sigla sindacale d’appartenenza.

(7)

Sono le ritenute in dettaglio a carico del lavoratore per pensione (Inpdap), buonuscita (Op. di prev.), prestiti, cessioni, (Fondo credito). A destra , nella colonna ritenute, compare il totale delle ritenute ass.li e prev.li. operate.

(8)

E’ il lordo mensile meno le ritenute previdenziali di cui al punto 7.

(9)

L’aliquota massima si applica sui compensi aggiuntivi e sugli arretrati relativi allo stesso anno; la media su eventuali arretrati relativi ad anni fiscali precedenti.

(10)

E’ l’imposta lorda, cioè la quota di Irpef pagata sull’imponibile di cui al punto 8, ulteriormente diminuito della no tax area.

(11)

Sono precisate le detrazioni d’imposta, che vanno sottratte all’imposta lorda di cui al punto 9. Il risultato della sottrazione è indicato a destra.

(12)

E’ indicato il mese e l’anno in cui scade un debito o viene a modificarsi l’importo dell’elemento retributivo indicato; la data a fianco di Retribuzione e r.p.d. segnala il passaggio di gradone dal mese successivo.

 

La busta-paga: come si legge

1)      Si individua il lordo mensile spettante desumendolo dal contratto in vigore. L’inserimento nella propria posizione stipendiale (gradone) è determinato, per i docenti, dal numero degli anni a tempo indeterminato più gli anni a tempo determinato nei quali si sono effettuati almeno 180 giorni di servizio. Gli anni di pre-ruolo dal quinto in poi, però, vengono valutati in prima battuta nella misura di 2/3, mentre il residuo 1/3 viene "restituito" al raggiungimento di anni 16 complessivi fra ruolo e pre-ruolo (18 per docenti di scuola materna, elementare, media e per i diplomati della superiore).

Per gli ata, agli anni a tempo indeterminato si aggiungono anni, mesi e giorni di servizio prestati a tempo determinato sempre nella misura di 4 + 2/3; il restante 1/3 viene aggiunto al compimento di 20 anni d’anzianità complessiva (18 per i direttori dei servizi).

In entrambi i casi la somma annua indicata dal contratto va divisa per 12.

La r.p.d., retribuzione professionale docenti, e il c.i.a., compenso individuale accessorio per gli ata, sono anch’esse stabilite dal

contratto e variano in rapporto all’anzianità di servizio determinata come sopra.

L’indennità integrativa speciale (i.i.s.) viene conglobata nello Retribuzione (vedi tabella) anche se, per il calcolo della pensione, non viene maggiorata del 18 %: questo è il motivo per cui continua a comparire sul cedolino come voce autonoma.

2)     Dal lordo mensile si sottraggono le ritenute assistenziali e previdenziali, ottenendo l’imponibile mensile. Se moltiplicato per 13 esso è inferiore a 33.500 € annui (e lo è per la stragrande maggioranza di docenti e ata) si sottrae un’ulteriore deduzione, detta no tax area, così ricavata: no tax area = 7.500 x (33.500 – imponibile mensile x 13) / 26.000 x 12

3)    Sull’importo ottenuto sottraendo al lordo mensile le ritenute assistenziale e previdenziali e la no tax area si calcola l’irpef secondo gli scaglioni e le aliquote del 2003, ricavando l’imposta lorda. All’imposta lorda si sottraggono, se spettanti, le detrazioni d’imposta e si ottiene l’imposta netta.

4)      Il lordo mensile meno le ritenute ass.li e prev.li, meno l’imposta netta costituisce il netto mensile.

Allo Retribuzione netto vanno sottratte le eventuali somme non assoggettate a contribuzione e imposizione che compaiono nella colonna ritenute (ritenuta sindacale, prestiti e cessioni inpdap, addizionale regionale e comunale, debiti vari,…)

 

 

LORDO

MENSILE

-

ASS.LI

PREV.LI

-

No Tax

Area

=

IMPONIBILE

FISCALE

-

IRPEF

-

RITENUTE

PERSONALI

=

NETTO

MENSILE

Retribuzione

+

R.P.D./ C.I.A

+

Compensi

aggiuntivi

 

Inpdap

Opera

Fondo

     

Somma su cui

si paga l'Irpef

 

Imposta lorda

-

Detrazioni

 

Prestiti

Cessione

Sindacale

   

 

Ricostruiamo in dettaglio la busta-paga proposta:

Retribuzione di settembre 2003 di un docente di scuola secondaria superiore

con nomina a tempo indeterminato dal 10/9/1984 e n. 6 anni di pre-ruolo riconosciuti ai fini della carriera,

coniugato con coniuge non a carico e n. 2 figli a carico, maggiori di anni 3, e ritenuta sindacale.

Per individuare il lordo mensile si sommano gli anni di ruolo e preruolo 18 + 6 = 24. Gradone stipendiale di competenza 21-28.

Retribuzione 1579,28 €

R.p.d. 175,93 € (Retribuzione Professionale Docente)

I.i.s. conglobata 538,30 € (Indennità Integrativa Speciale)

Totale lordo 2.293,51 €

Ritenute assistenziali e previdenziali:

inpdap 2.293,51 x 8,75% = 200,68 €

op. prev. 2.117,58 x 80 / 100 x 2,50% = 42,35 €

fondo credito 2.293,51 x 0,35% = 8,03 €

Totale ass.li e prev.li 251,06 €

Imponibile 2.293,51 – 251,06 = 2042,45 €

No tax area 7.500 x [33.500 - 2.042,45 x 13] / 26.000 x 12 = 167,03 €

Imponibile fiscale 2.42,45 - 167,03 = 1.875,43 €

Irpef su 1.875,43 468,87 € (1.875,43 - 1.250) x 29% + 287,50

Imposta netta 468,87 - 43,04 = 425,83 €

Ritenuta sindacale 2.042,45 x 0.005 = 10,21 €

Addiz. Regionale 36,99 €

Addiz. Comunale 5,96 €

Netto mensile 2.293,51 – 251,06 – 425,83 – 36,99 – 5,96 – 10,21 = 1.563.46

 

 I  7 "gradoni" stipendiali

Gradone

Anni

0 -3

3 - 9

9 - 15

15 - 21

21 - 28

28 - 35

35 ->

 

 

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (valori per 12 mensilità)

 

Collaborat.

Scolastico

Collaborat.

Scolastico

Istruttore *

Assistenti

Amministr.

**

Coordinat.

Amministr.

e Tecnico

Direttori servizi

gen. e amm.

Docente Sc.

Materna ed

Elementare

Docente

Diplomato

Sec. II gr.

Docente

Sc. Media

Docente

Laureato

Sec. II gr.

da 0 a 2

6.207,16

6.207,16

6.280,06

6.371,71

6.641,40

6.384,11

6.384,11

6.459,63

6.459,63

da 3 a 8

6.207,16

6.207,16

6.280,06

6.371,71

6.641,40

6.384,11

6.384,11

6.459,63

6.459,63

da 9 a 14

6.207,16

6.207,16

6.280,06

6.371,71

6.641,40

6.384,11

6.384,11

6.459,63

6.459,63

da 15 a 20

6.207,16

6.207,16

6.280,06

6.371,71

6.641,40

6.384,11

6.384,11

6.459,63

6.459,63

da 21 a 27

6.207,16

6.207,16

6.280,06

6.371,71

6.641,40

6.384,11

6.384,11

6.459,63

6.459,63

da 28 a 34

6.207,16

6.207,16

6.280,06

6.371,71

6.641,40

6.384,11

6.384,11

6.459,63

6.459,63

da 35

6.207,16

6.207,16

6.280,06

6.371,71

6.641,40

6.384,11

6.384,11

6.459,63

6.459,63

 

DAL Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 2007 - QUADRIENNIO 2006 - 2009

POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1/1/2006            
  Collaboratore scolastico  Collaboratore 1 scolastico dei servizi  Assistenti 2 amministrativi  Coordinatore amministrativo e tecnico  Direttori dei servizi generali ed amm.vi  Docente scuola 3 dell'infanzia ed elementare  Docente diplomato istituti sec. II grado  Docente scuola media  Docente laureato istituti sec. II grado 
da 0 a 2 13722,54 14074,33 15372,58 17576,24 20323,5 17663,71 17663,71 19170,94 19170,94
da 3 a  13989,02 14333,8 15718,04 18051,37 20915,11 18140,86 18140,86 19700,21 20256,95
da 9 a 14 14955,19 15293,11 16951,78 19515,04 22748,65 19610,38 19610,38 21429,95 21994,79
da 15 a 20  15856,92 16194,59 18120,27 21224,33 24888,45 21326,98 21326,98 23421,53 24138,49
da 21 a 27  16744,53 17110,07 19295,64 22883,45 27177,7 22992,98 23811,15 25355,07 26868,95
da 28 a 34  17414,15 17758,4 20132,68 24520,2 29529,66 24636,89 25441,02 27251,93 28657,95
da 35  17883,49 18242,58 20774,27 25739,23 31817,59 25860,79 26679,37 28657,95 30084,01
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1/1/2007            
  Collaboratore scolastico  Collaboratore 1 scolastico dei servizi  Assistenti 2 amministrativi  Coordinatore amministrativo e tecnico  Direttori dei servizi generali ed amm.vi  Docente scuola 3 dell'infanzia ed elementare  Docente diplomato istituti sec. II grado  Docente scuola media  Docente laureato istituti sec. II grado 
da 0 a 2 13981,38 14339,65 15662,5 17907,68 20706,66 17999,83 17999,83 19535,74 19535,74
da 3 a  14252,9 14604,04 16014,44 18391,81 21309,55 18486,1 18486,1 20075,21 20642,51
da 9 a 14 15237,19 15581,47 17271,46 19882,96 23177,65 19983,7 19983,7 21837,83 22413,47
da 15 a 20  16155,84 16499,99 18461,91 21624,53 25357,77 21732,94 21732,94 23867,33 24597,97
da 21 a 27  17060,37 17432,75 19659,6 23314,97 27690,1 23430,62 24264,39 25837,71 27380,39
da 28 a 34  17742,47 18093,32 20512,36 24982,68 30086,46 25105,73 25925,34 27770,69 29203,47
da 35  18220,69 18586,62 21165,95 26224,51 32417,59 26352,91 27187,21 29203,47 30656,65
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
POSIZIONI STIPENDIALI DAL 31.12.2007 (valori per 12 mensilità)                   
  Collaboratore scolastico  Collaboratore 1 scolastico dei servizi  Assistenti 2 amministrativi  Coordinatore amministrativo e tecnico  Direttori dei servizi generali ed amm.vi e amministrativi  Docente scuola 3 dell'infanzia ed elementare  Docente diplomato istituti sec. II grado  Docente scuola media  Docente laureato istituti sec. II grado 
da 0 a 2 14.359,02 14.727,13 16.085,62 18.391,40 21.266,10 18.490,63 18.490,63 20.068,42 20.068,42
da 3 a  14.637,86 14.998,60 16.447,16 18.888,61 21.885,19 18.990,10 18.990,10 20.622,41 21.205,31
da 9 a 14 15.648,91 16.002,43 17.738,02 20.420,20 23.803,81 20.528,50 20.528,50 22.433,27 23.024,51
da 15 a 20  16.592,28 16.945,79 18.960,63 22.208,69 26.042,85 22.325,50 22.325,50 24.517,97 25.268,53
da 21 a 27  17.521,17 17.903,75 20.190,60 23.944,85 28.438,18 24.069,50 24.925,83 26.542,11 28.126,91
da 28 a 34  18.221,87 18.582,08 21.066,52 25.657,56 30.899,34 25.790,21 26.632,14 28.527,77 29.999,55
da 35  18.712,93 19.088,70 21.737,75 26.932,99 33.293,35 27.071,47 27.928,33 29.999,55 31.492,33
                   
                   
                   
                   

 

INDENNITA' DI FUNZIONI SUPERIORI

SOGGETTI INTERESSATI


A - DOCENTE COLLABORATORE INCARICATO PER L'INTERO ANNO DELL'UFFICO DI PRESIDENZA O DI DIREZIONE;

B - DOCENTE COLLABORATORE CHE SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI IL DIRIGENTE SCOLASTICO PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO (FERIE-PERMESSI RETRIBUITI-MALATTIA-MATERNITA'- ecc.);

C - ASSISTENTE AMM.VO CHE SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI IL DIRETTORE SS.GG.AA. PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI IN CASI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO (FERIE - PERMESSI RETRIBUITI - MALATTIA - MATERNITA'- ecc.).

 

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

L'INDENNITA' CORRISPOSTA E' PARI ALLA DIFFERENZA TRA GLI STIPENDI BASE LORDI INIZIALI DI INQUADRAMENTO DI CHI RICEVE LA FUNZIONE E IL DIRIGENTE/DIRETTORE.

Per il calcolo dell'importo lordo del docente collaboratore del Dirigente scolastico bisogna definire lo Retribuzione iniziale utile ai fini del calcolo del Dirigente scolastico a seguito del CCNL per il personale dell'area V della Dirigenza: Retribuzione secondo tabella B al 31-12-2001 €. 36.151,98 - I.I.S. (€. 7.263,92) =
€. 28.888,06 (Retribuzione di riferimento iniziale per tredici mensilità).
Il personale ha diritto all'indennità quando la sostituzione è per un periodo continuativo superiore a quindici giorni, in caso di assenza o impedimento del titolare dell'ufficio, che determinino il mancato esercizio delle funzioni.
Non si determina interruzione della continuità quando tra due periodi di mancato esercizio delle funzioni, si intervallino una o più giornate festive continuative.
Il compenso viene corrisposto dopo regolare svolgimento delle funzioni con specifico atto formale di conferimento.

 

SOSTITUZIONE DIRETTORE SS.GG.AA.
(Nota MIUR prot.n. 724 del 2/12/2003)

 

All'assistente amministrativo che - con conferimento di incarico - sostituisce il Direttore SS.GG.AA. ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 24/7/2003, compete l'indennità di funzioni superiori di cui all'art. 69 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 4/8/1995.
Il predetto compenso deve essere liquidato da parte dell'istituzione scolastica con imputazione alla voce di spesa relativa alle supplenze brevi e saltuarie - cap. 3223 - in base alla nota ministeriale prot.n. 724 del 2/12/2003. Al medesimo competono, altresì, a carico del fondo dell'istituzione scolastica, con finanziamenti specifici, l'indennità di amministrazione spettante al Direttore SS.GG.AA., detratto il compenso individuale accessorio in godimento, e la quota variabile dell'indennità di amministrazione (art. 86, comma 2 lett.i) del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 24/7/2003.

 

COMPENSI INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI

 

DOCENTI MATERNA - ELEMENTARE

 

PERSONALE

ANNO

LORDO ANNUO

LORDO MENSILE

LORDO GIORNAL.

DIRIGENTE SCOLASTICO

2001

16.139,85

1.344,99

44,83

 

2002

17.245,91

1.437,09

47,90

 

2003

17.708,71

1.475,73

49,19

N.B. Queste cifre sono comprensive del rateo di 13° previsto dal DPR 399/88.

 

DOCENTI SCUOLA MEDIA - SECONDARIA SUPERIORE

 

PERSONALE

ANNO

LORDO ANNUO

LORDO MENSILE

LORDO GIORNAL.

DIRIGENTE SCOLASTICO

2001

14.859,56

1.238,30

41,28

 

2002

15.964,78

1.330,40

44,35

 

2003

16.246,47

1.353,87

45,13

N.B. Queste cifre sono comprensive del rateo di 13° previsto dal DPR 399/88.

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

 

PERSONALE

ANNO

LORDO ANNUO

LORDO MENSILE

XIII° MENSILITA'

DIRETTORE SS.GG.AA.

2001

3.445,24

287,10

23,93

 

2002

3.445,24

287,10

23,93

 

2003

4.339,38

361,62

30,13

INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE

SOGGETTI INTERESSATI

A - DIRETTORI AMMINISTRATIVI DELLE ACCADEMIE E CONSERVATORI;

B - DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO;

C - ASSISTENTE AMM.VO CHE SOSTITUISCE IL DIRETTORE SS.GG.AA. PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI IN CASI DI ASSENZA (FERIE - PERMESSI RETRIBUITI - MALATTIA - MATERNITA'- ECC.) detratto l'importo del compenso individuale accessorio spettante al sostituto nella sua qualità di personale A.T.A. (art. 69 CCNL 4-8-1995).

 

RIDUZIONE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE

L'indennità di amministrazione viene ridotta in caso di assenza o impedimento.
Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione della retribuzione l'indennità stessa è ridotta nella medesima misura.
Per periodo di assenza deve intendersi un periodo di mancato esercizio della funzione che non presenti soluzioni di continuità e che detta soluzione di continuità va comunque esclusa nel caso in cui tra due o più periodi di mancato esercizio delle funzioni si interpongano una o più giornate festive continuative.

 

PROSPETTO CORRESPONSIONE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE

MOTIVO ASSENZA

SPETTANTE

FERIE (art. 13 comma 1° CCNL 24-7-2003)

SI

PERMESSI RETRIBUITI (art.15 c.5° CCNL 24-7-2003)

NO

MALATTIA (art. 17 comma 8° lett.a) CCNL 24-7-2003)
(per i primi nove mesi di assenza per malattia non compete l'indennità di amministrazione)

- assenza inferiore a gg. 15;
- assenza superiore a gg.15
- ricovero ospedaliero e il succesivo periodo di convalescenza;
- gravi patologie che richiedono ricovero ospedaliero o day hospital.

NO
SI
SI
SI

ASTENSIONE FACOLTATIVA (C.M.118/2000)

NO
(in nessun caso)

 

 

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

(Aggiornato alla tabella 9 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 24/7/2003)

 

L'indennità di amministrazione viene liquidata da:

1 DIREZIONE DEI SERVIZI VARI DEL TESORO
(Parametro base in misura fissa)

2 ISTITUZIONI SCOLASTICHE
(Particolari tipologie e complessività organizzativa)

 

MISURE ECONOMICHE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO

TIPOLOGIA DI PARAMETRO

MISURA ANNUA LORDA

CRITERI DI UTILIZZO

Parametro base in misura fissa

1.586,56

Misura unica

 MISURE ECONOMICHE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO

TIPOLOGIA DI PARAMETRO

MISURA ANNUA LORDA

CRITERI DI UTILIZZO

Particolari tipologie di istituzioni scolastiche

a) azienda agraria

1.107,80

Da moltiplicare per il numero delle aziende funzionanti presso l'istituto.
b) istituti di secondo grado aggregati ed istituti tecnici, professionali e d'arte con laboratori con reparti di lavorazione

553,90

Spettante in misura unica indipendentemente dall'esistenza di più situazioni di cui alla lettera b)
c) convitti annessi

738,53

Da moltiplicare per il numero dei convitti annessi all'istituto
d) istituti verticalizzati

553,90

Spettante in misura unica

 

 

L'indennità di amministrazione è corrisposta a carico del fondo dell'istituzione in base all'art. 86 comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 24/7/2003 e viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell'anno scolastico.
Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilati al servizio inferiori al mese tale indennità viene corrisposta in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilata al servizio.

MISURE ECONOMICHE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO

TIPOLOGIA DI PARAMETRO

MISURA ANNUA LORDA

CRITERI DI UTILIZZO

Complessità organizzativa nelle scuole con più di 35 posti docente in organico funzionale (diritto)
a) per ogni posto docente

12,50

 

INDENNITA’ DI REGGENZA

SOGGETTI INTERESSATI

A - PERSONALE DIRETTIVO A CUI VIENE AFFIDATA LA REGGENZA DI UN'ALTRA SCUOLA ED E' CORRISPOSTA IN MISURA PARI AL 50% DELL'INDENNITA' CORRISPOSTA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SUPERIORI, MENTRE L'ALTRO 50% VIENE CORRISPOSTO AL DOCENTE COLLABORATORE;

B - DOCENTE COLLABORATORE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AFFIDATA IN REGGENZA, DI UN'ALTRA SCUOLA ED E' RETRIBUITO IN MISURA PARI AL 50% DELL'INDENNITA' CORRISPOSTA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SUPERIORI, MENTRE L'ALTRO
50 % VIENE CORRISPOSTO AL REGGENTE;

C - DIRETTORE SS.GG.AA. A CUI VIENE AFFIDATA LA REGGENZA DI UN'ALTRA SCUOLA - TALE INDENNITA' VIENE CORRISPOSTA CON IL FONDO DI ISTITUTO DELLA SCUOLA IN REGGENZA (nota MPI n. 6115 del 2-10-1996)

 

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

 A - DALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI VARI DEL TESORO PER TUTTO IL PERSONALE CON INCARICHI ANNUALI;
B - DALLA SCUOLA , SU DOMANDA DELL'INTERESSATO/A, PER TUTTO IL PERSONALE CON INCARICHI BREVI E SALTUARI.

 

 

COPERTURA POSTO DI DIRETTORE SS.GG.AA.
(Comunicazione MIUR n. 536 del 10/9/2003) 

Sul posto vacante e disponibile dall'inizio dell'anno scolastico di Direttore SS.GG.AA., viene conferita una supplenza annuale sulla base delle graduatorie permanenti che, come chiarito con nota MIUR n. 2514 del 7/8/2003, sono quelle degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. n. 146/2000.
Sui posti rimasti vacanti per esaurimento delle graduatorie di cui sopra, ovvero sui posti disponibili in caso di assenza del titolare, in attesa della concreta e completa attivazione del profilo di coordinatore amm.vo, è conferito - ai sensi dell'art. 47 richiamato dall'art. 55 comma 2 - un incarico specifico ad un assistente amm.vo in servizio nella istituzione scolastica stessa, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell'ambito del Piano delle attività. In quest'ultimo caso al reggente viene corrisposta, unitamente al trattamento economico fondamentale in godimento, l'indennità di reggenza pari al 50% del differenziale tra lo Retribuzione iniziale di Direttore e quello iniziale dell'asistente amministrativo nonchè la quota variabile dell'indennità di amministrazione. Quest'ultima è a carico del fondo dell'istituzione scolastica, con finanziamenti specifici (nota MIUR prot.n. 724 del 2/12/2003).
Qualora nessun assistente amm.vo in servizio nella istituzione scolastica sia disponibile ad accettare l'incarico di cui sopra, il Dirigente Responsabile del C.S.A. potrà conferire reggenza ad un Direttore SS.GG.AA. di altra Istituzione scolastica (art. 69 del CCNL 4/8/1995).

Siti Consigliati: www.agenziapagano.it sito per l'handicap e le disabilità

www.agenziapagano.it/littletikes  sito per i sussidi didattici nella scuola e la sicurezza

www.agenziapagano.it/tipografia tipografia on line specializzata in lavori tipografici a prezzi economici

web.tiscali.it/agenziapagano

 

 

ESCLUSIONI DAL LAVORO A PROGETTO

PRESTAZIONI OCCASIONALI QUANDO SONO RESE PER NON Più DI 30 GG. NEL CORSO DELL’ANNO SOLARE CON LO STESSO COMMITTENTE E IL COMPENSO PERCEPITO NEL AMSSIMO ANNO SOLARE NON SIA SUPERIORE A EURO 5.000.

LE PROFESSIONI INTELLETTUALI PER LE QUALI E’ NECESSARIA L’ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI PROFESSIONALI ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO

I RAPPORTI E LE ATTIVITà DI CO.CO.CO. COMUNQUE RESE E UTILIZZATE IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETà SPORTIVE DILETTANTISTICHE AFFILIATE A FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E AD ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTE DAL CONI.

I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETà E I PARTECIPANTI A COLLEGI E COMMISISIONI

COLORO CHE PERCEPISCONO PENSIONE DI VECCHIAIA.

Si annota nella stesura definitiva del decreto di attuazione, rispetto alle precedenti:

_ per quanto alle professioni intellettuali, il riferimento alla iscrizione in albi professionali esistenti

alla data di entrata in vigore del decreto;

_ la novita` del riferimento alle associazioni e societa` sportive dilettantistiche;

_ il richiamo ai soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Conversione del contratto

La tipizzazione del rapporto a progetto come quella che emerge dalla riforma non poteva, ovviamente,

consentire deroghe così che l’articolo 69 del decreto legislativo si occupa del «Divieto di

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto» prevedendo

la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fin dall’origine, per

quei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che siano stati instaurati senza la individuazione

di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso (c. 1).

Al comma 2 e` sanzionata la fattispecie secondo la quale se l’accertamento del giudice conducesse a

considerare che il rapporto (nel suo svolgimento) si sia configurato come rapporto di lavoro subordinato,

il rapporto stesso sara` trasformato nel rapporto di lavoro subordinato di fatto realizzatosi fra

le parti.

Precisa il comma 3 dell’articolo 69 che il giudice, ai fini del giudizio del comma 2, dovra` limitarsi

«esclusivamente, in conformita` ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento della esistenza

del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non puo` essere esteso fino al punto di sindacare

nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente».

Violazione

Instaurazione del rapporto senza l’individuazione dei

requisiti di cui all’articolo 61

Accertamento giudiziale della configurazione di un

rapporto di lavoro subordinato (*)

(*) Si veda il comma 3 dell’articolo 69.

Sanzione

Il rapporto e` considerato di lavoro subordinato a

tempo indeterminato sin dalla data di costituzione

del rapporto.

Il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato

corrispondente alla tipologia negoziale di

fatto realizzatasi tra le parti.

 

 

Tutele

Nulla cambia rispetto alle tutele assistenziali e previdenziali stabilite dalle norme vigenti a favore

dei collaboratori coordinati e continuativi:

_ iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, art. 2, c. 26 e seguenti;

_ indennita` di maternita`;

_ indennita` di malattia in caso di ricovero ospedaliero;

_ assegno al nucleo familiare;

ma l’articolo 66 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede altri diritti del collaboratore a progetto, con riferimento

a gravidanza, malattia e infortunio, che possono essere schematizzati come segue:

Casi che non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo:

GRAVIDANZA:

la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 gg., salvo più favorevole disposizione del contratto individuale.

MALATTIA e INFORTUNIO:

la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a 1/6 della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta gg. per i contratti di durata determinabile.

Forma ed estinzione del contratto

L’articolo 62 del D.Lgs. n. 276/2003 si occupa del contratto di lavoro a progetto che deve essere

stipulato in forma scritta e, ai fini di prova, deve contenere i seguenti elementi:

1) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;

2 ) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante,

che viene dedotto in contratto;

3 ) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche´ i tempi e le modalita` di pagamento e la disciplina

dei rimborsi spese;

4 ) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale,

della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella

esecuzione dell’obbligazione lavorativa;

5) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando

quanto disposto dall’articolo 66, comma 4.

La risoluzione del contratto e`, ovviamente, connessa con la realizzazione del progetto o del programma

o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. Le parti possono pero` recedere prima della

scadenza del termine per giusta causa o secondo le diverse causali o modalita` stabilite nel contratto

individuale compreso il preavviso.

Regime transitorio

Ancora delle collaborazioni coordinate e continuative si occupano le «Norme transitorie e finali»

di cui all’articolo 86, D.Lgs. n. 276/2003, per stabilire che:

_ le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non

possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro

scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

_ termini diversi, anche superiori all’anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative

stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell’ambito di accordi sindacali

di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con

le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Cio` importa per il futuro, almeno prossimo, la necessita` di operare su un sistema binario che tenga

conto sia della esclusione di carattere generale che di quelle particolari e specificatamente elencate,

che puo` essere riassunto nello schema che segue:

 

 

Collaborazioni in essere stipulate secondo la previgente normativa:

Non riconducibili ad un progetto

Valide come da contratto ma non oltre un anno dalla entrata in vigore del

decreto di attuazione (24 ottobre 2004)

Riconducibili ad un progetto

Potranno essere proseguite secondo la volonta` delle parti tenuto conto dei limiti imposti dalla nuova normativa

Irrilevanza della riconducibilita` ad un progetto Nell’ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente piu` rappresentativi sul piano nazionale potranno esplicare i loro effetti anche per periodi superiori all’anno (Proroga indefinita!?) Una situazione nonostante tutto non facilmente trasponibile in pratica, tenuto conto che, la nuova normativa si fonda sul «progetto» che rimane un concetto non facilmente acquisibile e comprensibile.

 

Ora si attendono, come e` ovvio, le circolari interpretative con le quali, si dice per quanto qui interessa,

«si potra` così chiarire meglio cosa s’intende con il lavoro a progetto, che li dovra` caratterizzare

in futuro».

Contratto di lavoro a progetto

Tra l’Istituzione Scolastica ...................................................... …………………

Rappresentata legalmente dal Prof……………………………………………………………..Dirigente scolastico pro- tempore dell’Istituto, nato a:………………………………………………….Il:…………………….. – Codice fiscale:…………………….. domiciliato per la Sua carica presso l’Istituto

e

Sig. ................................................................. nato a ................................................................. il ..................... residente

in .................................................... via .................................................... n. ........... n.c.f. ....................................................

Premesso che:

L’Art. 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001, consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa –

Per la realizzazione del progetto relativo si rende necessario il ricorso ad esperti esterni, non essendo presenti nella scuola docenti in possesso della specifica competenza professionale -

Per tale scopo e` necessario individuare una figura professionale portatrice delle necessarie conoscenze professionali e che operi in assoluta autonomia;

che il Sig. ................................... come sopra generalizzato, ha i requisiti richiesti per svolgere tale attivita` ed accetta l’incarico;

si conviene e si stipula quanto segue:

L’ Istituzione Scolastica come sopra identificata conferisce al Sig. ....................................... che accetta, l’incarico di cui sopra finalizzato alla realizzazione del progetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai seguenti patti e condizioni:

A) il rapporto di lavoro e` attuato secondo il disposto dell’articolo 4, comma 1 lettera c) della legge 14 febbraio

2003, n. 30 e dal conseguente decreto di attuazione;

B) il Collaboratore a progetto svolgera` la sua attivita` in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di orario

di presenza, senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte dell’ Istituzione Scolastica;

C) nell’espletamento dell’attivita` il Collaboratore a progetto operera` con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto facendo uso appropriato della sua professionalita` e della sua creativita` che non saranno,

alcun modo, limitate da parte dell’ Istituzione Scolastica;

D) le parti convengono e si impegnano ad incontrarsi periodicamente, allo scopo di coordinare l’attivita` svolta

dal Collaboratore a progetto, con quella piu` ampia dell’Istituzione Scolastica, e al fine del raggiungimento degli obiettivi

progetto;

E) la durata del progetto sara` di ….. mesi con decorrenza dal ................... con scadenza quindi al ...................

F) il compenso per la realizzazione del progetto sara` di E............ (............................) e tale importo verra` corrisposto con cadenza mensile, in rate di importo pari a E............ (............................) ciascuna con assegno o bonifico bancario. A tal proposito le parti dichiarano che per la determinazione del compenso hanno tenuto conto

di quanto normalmente corrisposto, nel luogo di esecuzione del rapporto, per analoghe prestazioni di lavoro

autonomo, della specificita` della prestazione e ritengono il compenso pattuito proporzionato alla quantita`

e qualita` della prestazione dedotta;

G) il Collaboratore a progetto si impegna a non diffondere, per la durata del presente contratto, notizie

informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza durante la realizzazione del progetto;

H) improvvisi impedimenti dovuti a malattia o infortunio saranno gestiti in conformita` alle previsioni della legge

n. 30/2003, del decreto di attuazione della stessa ed in particolare secondo quanto previsto dall’articolo

di quest’ultimo;

I) qualora nella esecuzione del progetto dovessero evidenziarsi procedimenti o prodotti attualmente non noti,

al Collaboratore a progetto sara` riconosciuto autore di tali nuovi procedimenti o prodotti.

Per quanto qui non previsto si richiamano le vigenti disposizioni normative.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data ...................................

Il Committente Il Lavoratore a progetto

 

 

Progetto allegato e parte integrante del contratto

Nome del progetto: ………………………………………………………..

Obiettivo: …………………………………………………………………………….

Mezzi: Utilizzo in piena autonomia dei mezzi messi a disposizione dalla Committente.

Organizzazione, coordinamento e tutela della prestazione

Con periodicita` stabilita a seconda delle esigenze del committente e del collaboratore verra` verificata la risposta del mercato alle nuove proposte, le iniziative da assumere per migliorare l’offerta, la corrispondenza dei mezzi alle esigenze del collaboratore. Prima dell’inizio dell’attivita` il collaboratore prendera` visione dei macchinari, delle attrezzature e dell’utensileria, nonche´ dell’ambiente di lavoro, e sara` reso edotto delle eventuali fonti di rischio e delle cautele da adottare per evitare pericoli per se´ e per i terzi così come sara` attentamente valutata la normativa in materia .

Luogo e data ...................................

Il Committente Il Lavoratore a progetto

 

LAVORATORI A PROGETTO" (ex CO.CO.CO): contributi INPS anno 2004

Co.Co.Co: contributi INPS più cari
Dal 1 gennaio 2004, passa dal 14% al 17.39% l'aliquota contributiva prevista per i collaboratori coordinati e continuativi, o meglio "lavoratori a progetto", come li definisce la "Riforma Biagi". Il rincaro è solo il primo passo di un iter che, attraverso un incremento dello 0.20% annuo porterà il contributo al 19%. Così dispone il maxi decreto collegato alla Finanziaria approvato dal Governo il 29 settembre scorso, che anticipa alcuni provvedimenti contenuti nel disegno di legge di riforma del sistema previdenziale, attualmente in discussione al Senato.
Si tratta della contribuzione che i collaboratori coordinati e continuativi devono versare alla Gestione Separata dell'INPS e che, per effetto del nuovo provvedimento, viene portata al livello di quella attualmente prevista per i commercianti: 17,39% per il primo scaglione di reddito e il 18,39% per i redditi superiori.
Come noto, i contributi da versare all'INPS, ricadono, per un terzo sul lavoratore e per due terzi sul datore di lavoro. I lavoratori non iscritti ad altri fondi obbligatori, avranno dunque il 5,80% dei contributi a loro carico, mentre il restante 11,59% sarà onere del committente.
Non cambiano invece le aliquote per i lavoratori iscritti a forme di previdenza diverse dall'INPS che continuano ad attestarsi al 10%. Stessa cosa vale per i lavoratori titolari di pensione indiretta o di reversibilità.
Sale invece dal 12.50% al 15% l'aliquota contributiva per i titolari di pensione diretta, anche se iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

LA CONTRIBUZIONE PER I LAVORATORI A PROGETTO – anno 2004

(Lavoratori non iscritti a forme previdenziali)

IRPEF Secondo i vigenti scaglioni di reddito
INPS 17,39 sul 100% del compenso lordo – 1/3 a carico lavoratore – 2/3 a carico scuola
IRAP 8,50%

Lavoratori iscritti a forme previdenziali – compresi pensionati

IRPEF Secondo i vigenti scaglioni di reddito
INPS 10% sul 100% del compenso lordo – 1/3 a carico lavoratore – 2/3 a carico scuola
IRAP 8,50%
INAIL Aliquota comunicata dall’INAIL in base all’attività – 1/3 a carico lavoratore – 2/3 a carico scuola

 

FONDO DELL'ISTITUZIONE

 

IL FONDO DI ISTITUTO STABILITO DAL Contratto Collettivo Nazionale Lavoro MAGGIO 2003

E’ destinato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA per sostenere:

       il processo di autonomia scolastica;

       la realizzazione del POF e le sue ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro, delle attività e del servizio;

       la qualificazione e l’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione, anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

COSA SI PAGA CON IL FONDO
(art. 86)

Tutte le risorse sopra indicate confluiscono nel Fondo di istituto, con cui viene retribuito il personale disponibile a svolgere attività aggiuntive.

Le risorse del fondo vanno ripartite tenendo conto

       della consistenza organica dei docenti e del personale ATA;

       dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nello stesso istituto;

       delle diverse tipologie di attività (EDA, attività nelle carceri, negli ospedali, nei convitti, nei corsi serali).

COME SI CALCOLA
(art. 82)

In attesa della sequenza contrattuale che dovrà definire, in tempo utile per l’a.s. 2003-2004, nuovi criteri per la distribuzione delle risorse complessivamente finalizzate al fondo (art. 83, c. 5), i criteri ed i parametri di calcolo restano quelli già definiti all’art. 28 del CCNI 31.8.1999 e dell’art. 14 del CCNL 15.3.2001.

A tali risorse vanno aggiunti gli incrementi stabiliti nel nuovo Contratto, per cui, a partire dall’1.1.2003, ad ogni singolo istituto sarà accreditata una cifra aggiuntiva pari a:

       euro 13,84 pro-capite per 13 mensilità, per ogni docente e per ogni educatore;

       euro 9,82 pro-capite per 13 mensilità per ogni unità di personale ATA.

Il fondo è inoltre alimentato:

       dai finanziamenti previsti da disposizioni di legge;

       da tutte le somme destinate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, comprese quelle dell’Unione europea, da enti pubblici o soggetti privati;

       dalle eventuali economie di cui alla Legge finanziaria 2003.

Le risorse non utilizzate dalle singole scuole alla fine dell’anno finanziario sono riutilizzabili nell’esercizio finanziario successivo.

CON IL FONDO VENGONO RETRIBUITE LE SEGUENTI ATTIVITA’

Flessibilità organizzativa e didattica: vengono retribuite sotto questa voce le prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario di lavoro, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione e all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica.

Il personale docente ed educativo che attua la flessibilità ha diritto ad un compenso annuo forfettario stabilito in contrattazione di istituto.

Attività aggiuntive di insegnamento: sono le ore svolte oltre l’orario obbligatorio, per interventi didattici volti all’arricchimento ed alla personalizzazione dell’offerta formativa; ad ogni docente possono essere attribuite fino a un massimo di 6 ore settimanali.

La misura del compenso orario è definita, per il personale docente ed educativo, nella tabella 5 in euro 28, 41.

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento: sono gli impegni aggiuntivi dei docenti che riguardano:

i compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica;        le ore in più rispetto alle 40 annue previste per la partecipazione al collegio dei docenti, per la programmazione e la verifica di inizio e fine anno, per l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nei convitti (3);

La misura del compenso orario è definita nella tabella 5 in euro 15, 91.

Prestazioni aggiuntive del personale ATA: sono le prestazioni svolte oltre l’orario d’obbligo, e quelle che richiedono una intensificazione del lavoro obbligatorio, dovuta sia a particolari forme di organizzazione connesse all’attuazione dell’autonomia, sia nel caso, ad esempio, dell’assenza di un collega, quando gli altri svolgono anche le mansioni dell’assente. La misura dei compensi è definita nella tabella 6.

I compensi da corrispondere al personale docente ed educativo (non più di 2 unità) della cui collaborazione il dirigente intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tale compenso, che viene definito nella contrattazione di istituto, non è cumulabile con quello previsto per le funzioni-obiettivo di cui all’art. 31.

Le indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo, definite nella tabella 7.

L’indennità di bilinguismo e trilinguismo nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MIUR in base alla normativa vigente. La misura del compenso è definita nella tabella 8, che prevede per gli insegnanti elementari delle scuole slovene la somma di euro 284,05.

Il compenso spettante al personale che sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art. 54, comma 1, detratto l’importo del CIA già in godimento.

La quota variabile dell’indennità di amministrazione di cui all’art 54 spettante al DSGA. I parametri per il calcolo sono definiti nella Tabella 9.

Le attività complementari di educazione fisica, con i criteri e nella misura definiti nell’art. 84.

Ogni altra attività deliberata dal Consiglio di istituto nell’ambito del POF.

 

 

 

 

Prot.n. ………………. ………………… , ………………..

 

Al…. Sig………………………………..

S E D E

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE INCARICO ATTIVITA’ AGGIUNTIVE

FONDO DELL’ISTITUZIONE - A.S. 200…/200….

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 82, 83 e 86 del Contratto Collettivo Nazionale del

Lavoro del 24/7/2003;

VISTE le attività da retribuire con il Fondo dell’Istituzione per l’anno

scolastico 2……../2……..;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n………. del ……………..;

VISTA la delibera del consiglio di Circolo n……….. del ……………..,

A S S E G N A

Alla S.V. l’incarico per lo svolgimento delle seguenti attività aggiuntive:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

4) ……………………………………………………………………………..……..

La suddetta attività dovrà essere svolta nel periodo dal …………………

al …………………. per complessive n…………. ore.

La S.V. percepirà per tale prestazione un compenso totale lordo di

€ ……………………….=

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PER ACCETTAZIONE

IL/LA DOCENTE

………………………….

FIRME FONDO ISTITUZIONE

ATTIVITA' SVOLTA.........................................................................................................

COGNOME E NOME

D A T A

DALLE
ORE

ALLE
ORE

TOT.
ORE

F I R M A

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 


ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

 

I compensi variano a seconda della tipologia delle ore da retribuire.
La retribuzione è determinata in base ai criteri di calcolo di cui all'art. 88,
comma 4 del D.P.R. 31-5-1974 n. 417.
Le ore eccedenti complessive del mese si calcolano moltiplicando le ore di
servizio settimanali x 52 (settimane nell'anno) : 12 (mesi nell'anno).
Per esempio: 1/78 è dato da 18 ore settimanali di servizio moltiplicate per 52 settimane (settimane annue di servizio secondo conteggi INPS) equivalenti a ore 936 annue di servizio che rapportate a un mese sono pari a 78 ore mensili di servizio.

NORMATIVA:

1 D.P.R. 417/74 art. 88 comma 4;

2 C.M. 360/83;

3 D.P.R. 209/87 art. 6;

4 D.P.R.399/88 art. 3 comma 10;

5 Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 1995 art. 70;

6 Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 1999 art. 6 e art. 25;

7 C.C.N.I. 1999 artt.31-32;

8 Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 2001 art. 28;

9 Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 2003.

ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI
docenti scuola materna-elementare

DOCENTI SCUOLA MATERNA

Ciascuna ora di supplenza va retribuita in ragione di 1/108 dello Retribuzione tabellare in godimento dall'interessato maggiorato del 20%; quindi la retribuzione sarà pari a 1/90 della misura iniziale dello Retribuzione mensile previsto per la qualifica di appartenenza più l'indennità integrativa speciale (art. 3, comma 10, D.P.R.399/88).

Per il personale assunto con contratto a tempo determinato occorre però fare
due distinzioni:

1 Personale assunto per un orario pari al trattamento cattedra: per questa tipologia di personale ciascuna ora di supplenza prestata oltre l'orario obbligatorio sarà liquidata in ragione di 1/90 dello Retribuzione base + I.I.S.

2 Personale assunto per un orario d'insegnamento inferiore a cattedra: per questa tipologia di personale le ore prestate saranno considerate, entro i limiti dell'orario medio di 25 ore settimanali, in aumento di quelle risultanti al momento della stipula del contratto. In questo caso il pagamento - Retribuzione base + I.I.S. - sarà rapportato, fino alla concorrenza delle 25 ore settimanali, al totale delle ore relative all'orario spettante + le ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti.

 

DOCENTI SCUOLA ELEMENTARE

 Ciascuna ora di supplenza va retribuita in ragione di 1/104 dello Retribuzione tabellare in godimento dall'interessato maggiorato del 20%; quindi la retribuzione sarà pari a 1/87 della misura iniziale dello Retribuzione mensile previsto per la qualifica di appartenenza più l'indennità integrativa speciale (art. 3, comma 10, D.P.R.399/88).

Per il personale assunto con contratto a tempo determinato occorre però fare
due distinzioni:

1 Personale assunto per un orario pari al trattamento cattedra: per questa tipologia di personale ciascuna ora di supplenza prestata oltre l'orario obbligatorio sarà liquidata in ragione di 1/87 dello Retribuzione base + I.I.S.

2 Personale assunto per un orario d'insegnamento inferiore a cattedra: per questa tipologia di personale le ore prestate saranno considerate, entro i limiti dell'orario medio di 24 ore settimanali, in aumento di quelle risultanti al momento della stipula del contratto. In questo caso il pagamento - Retribuzione base + I.I.S. - sarà rapportato, fino alla concorrenza delle 24 ore settimanali, al totale delle ore relative all'orario spettante + le ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti.

 

DOCENTI SCUOLA MEDIA

Ciascuna ora di supplenza va retribuita in ragione di 1/78 dello Retribuzione tabellare in godimento dall'interessato maggiorato del 20%; quindi la retribuzione sarà pari a 1/65 della misura iniziale dello Retribuzione mensile previsto per la qualifica di appartenenza più l'indennità integrativa speciale (art. 3, comma 10, D.P.R.399/88).

Per il personale assunto con contratto a tempo determinato occorre però fare
due distinzioni:

1 Personale assunto per un orario pari al trattamento cattedra: per questa tipologia di personale ciascuna ora di supplenza prestata oltre l'orario obbligatorio sarà liquidata in ragione di 1/65 dello Retribuzione base + I.I.S.

2 Personale assunto per un orario d'insegnamento inferiore a cattedra: per questa tipologia di personale le ore prestate saranno considerate, entro i limiti dell'orario medio di 18 ore settimanali, in aumento di quelle risultanti al momento della stipula del contratto. In questo caso il pagamento - Retribuzione base + I.I.S. - sarà rapportato, fino alla concorrenza delle 18 ore settimanali, al totale delle ore relative all'orario spettante + le ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti.

 

 

RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI PER ORE IN SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO

PERSONALE CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

 

D E S C R I Z I O N E

CARICO
DIPENDENTE

A CARICO
DELLO STATO

I.N.P.D.A.P.

8,75

24,20

FONDO CREDITO

0,35

 

RITENUTE I.R.P.F.

ALIQ.MAX

 

ADD.REGION.IRPF (a conguaglio)

% Regione

 

ADD.COMUN.IRPF (a conguaglio)

% Comune

 

I.R.A.P.

 

8,50

I.N.P.S.

 

1,61 (*)

(*) Solo per i docenti di insegnamento della religione cattolica.

ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

COMPENSI ORARI LORDI

 

COMPENSO DOCENTI

 

DOCENTE SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E MEDIA (ex liv.7°) € 22,11
DOCENTE SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (ex liv. 6°) € 20,37
DOCENTE SCUOLA ELEMENTARE (ex liv. 6°) € 15,22
DOCENTE SCUOLA MATERNA (ex liv. 6°) € 14,71

 

 

 

DAL 1 GENNAIO 2003

DOCENTE SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E MEDIA (ex liv.7°) € 23,24
DOCENTE SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (ex liv. 6°) € 21,41
DOCENTE SCUOLA ELEMENTARE (ex liv. 6°) € 16,00
DOCENTE SCUOLA MATERNA (ex liv. 6°) € 15,47

 

ORE ECCEDENTI PRESTATE PER L'INTERO ANNO

 

Il compenso per le ore prestate per l'intero anno scolastico su cattedra con orario superior a quello d'obbligo é pari ad 1/25 - 1/24 - 1/18 dello Retribuzione tabellare in godimento dall'interessato con esclusione dell'I.I.S.
Tale compenso è valido ai fini della liquidazione della XIII° mensilità ed è ridotto nei casi in cui è ridotta la retribuzione.
Per i docenti amministrati dalla Direzione Provinciale dei servizi vari del Tesoro la retribuzione di tali compensi è di loro competenza.

 

ORE ECCEDENTI PRESTATE PER AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

 

I docenti di educazione fisica possono svolgere attività di avviamento alla pratica sportiva o essere addetti ai giochi della gioventù.
Tale materia è regolata dall'art. 32 del Contratto Collettivo Nazionale LavoroI. 31-8-1999. Stabilisce che tali attività vengono individuate nell'ambito di uno specifico progetto regolarmente inserito nel Piano dell'offerta Formativa dell'istituto. Le attività non possono superare le sei ore eccedenti l'orario d'obbligo e non possono essere protratti per un periodo superiore a otto mesi nell'anno scolastico (C.M. n. 304 dell'8-11-1983).
Il compenso per ogni ora eccedente l'orario d'obbligo svolta per avviamento alla prarica sportiva è pari ad 1/78 dello Retribuzione mensile tabellare in godimento dall'interessato, esclusa l'I.I.S., maggiorato del 10% o in alternativa con retribuzione forfettaria (art. 32 del C.I.N. 1999).

 

INCARICHI SPECIFICI

D E F I N I Z I O N E

A decorrere dal 1 SETTEMBRE 2003 con il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 24/7/2003 sono state abolite le funzioni aggiuntive per il personale A.T.A. e ,al suo posto, sono stati attribuiti gli incarichi specifici. L'art 47 comma b del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 24/7/2003 individua gli incarichi specifici destinati al personale A.T.A.
L'individuazione degli incarichi da assegnare é effettuata dal Dirigente scolastico, secondo modalità, criteri e compensi definiti nella contrattazione d'istituto.
La finalità del nuovo istituto è quella di individuare e riconoscere le professionalità del personale A.T.A. necessarie per la realizzazione degli obiettivi contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa.
Gli incarichi specifici sono considerati come facenti parte degli obblighi di servizio conseguenti all'organizzazione del lavoro stabilita con la contrattazione di istituto. Detti incarichi, quindi, non si aggiungono al profilo, ma fanno parte integrante della mansione e il loro svolgimento è subordinato alle esigenze dell'istituzione scolastica e alla retribuzione stabilita in sede di contrattazione.
L'assunzione dell'incarico da parte di tutto il personale comporta un'ulteriore responsabilità e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio e disagio, rispetto alle mansione del profilo di appartenenza.
Le risorse finanziarie da utilizzare, per gli incarichi specifici, sono quelle complessivamente spettanti per l'anno scolastico 2002-2003 sulla base dell'art. 50 del Contratto Collettivo Nazionale LavoroI. 31/8/1999 (art. 47 comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 24/7/2003). Gli importi spettanti sono assegnati annualmente dal MIUR con specifici finanziamenti.
I compensi da attribuire per ciascun incarico sono definiti dalla contrattazione di istituto.