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Il T.F.R. – Istruzioni e nuovi modelli


DIRITTO AL TFR

Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi

nell’arco di un mese.

Più periodi di servizio resi con obbligo di iscrizione ad una sola o ad entrambe le ex Gestioni INADEL ed

ENPAS, se prestati senza soluzione di continuità, si ricongiungono ai fini di un unico TFR, quale che sia la durata di ogni

singolo servizio purché, ovviamente, la somma di detti periodi sia almeno di 15 giorni nel mese.

Il TFR va corrisposto d’ufficio; il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la

prestazione ma limitarsi a sottoscrivere la dichiarazione riportata nella sezione "G".

Nei casi di cessazione dal servizio per decesso, inabilità, raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dai

rispettivi ordinamenti, e nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che si risolva alla scadenza dei termini fissati

contrattualmente, le Amministrazioni sono tenute ad inviare il Mod. TFR/1 entro 15 gg. dalla risoluzione del rapporto di

lavoro e l’Istituto è obbligato a corrispondere la prestazione entro i successivi 90 giorni.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi altra motivazione diversa da quelle sopra indicate, il

pagamento del TFR non potrà avvenire prima che siano decorsi 180 giorni dalla cessazione dal servizio, termine entro il

quale le Amministrazioni devono inviare il modello TFR/1.

In caso di uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva inferiore ad un mese, i 15

giorni previsti per l’invio della documentazione necessaria alla liquidazione del TFR decorrono non già dalla data della

risoluzione del rapporto di lavoro ma da quella in cui le Amministrazioni hanno provveduto al pagamento delle relative

competenze, che comunque dovrebbe avvenire entro il mese di cessazione.

Poiché la mancata osservanza dei termini di pagamento comporta l’obbligo della corresponsione degli interessi

di mora, le Amministrazioni avranno cura di inviare i Modd. TFR/1 nel rispetto degli anzidetti termini.

Ai sensi dell’art. 2948 c.c. il diritto al TFR è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dall’ultimo giorno

fissato dalla legge per il pagamento della prestazione, vale a dire dal 106° giorno dalla risoluzione del rapporto di lavoro

in caso di cessazione dal servizio per limiti di età, di servizio, invalidità o decesso e dal 271° giorno dalla risoluzione del

rapporto in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi altro motivo.

SERVIZI UTILI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL TFR

- Servizi prestati con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30/05/2000 (data di entrata in vigore

del D.P.C.M. 20/12/1999) o stipulato successivamente;

- Servizi prestati con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 (cfr. D.P.C.M. 02/03/2001).

MISURA DEL TFR

L’ammontare del TFR è dato da una quota di stipendio corrispondente al 6,91% della retribuzione annua,

accantonata contabilmente per ciascun anno di servizio o frazione di anno. In quest’ultimo caso la quota è

proporzionalmente ridotta, computandosi come mese intero la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni.

Le quote accantonate, come sopra determinate, con esclusione della quota maturata nell’anno, sono

incrementate su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dal 1,5 % in

misura fissa e dal 75 % dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato

dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Il modello si compone di una parte anagrafica generale iniziale e da sette successive sezioni: le Amministrazioni

dovranno compilare i campi che interessano, seguendo le istruzioni di seguito riportate, senza allegare alcun altro

documento. E’ fatta salva la facoltà della Sede competente alla liquidazione di chiedere, nel caso in cui avesse

perplessità sulla corretta applicazione delle norme da parte dell’Amministrazione di appartenenza, la documentazione

necessaria alla definizione della pratica.

§ INTESTAZIONE

Vanno indicati la denominazione dell'Amministrazione (per esteso) e, utilizzando gli appositi riquadri, il suo

Codice INPDAP ed il suo Codice fiscale.

§ ANAGRAFICA

Vanno compilati tutti i campi.

§ SEZIONE A. (Servizi)

Data inizio rapporto/data fine rapporto: indicare la decorrenza iniziale e finale del contratto di lavoro con gli

estremi del provvedimento di assunzione e cessazione.

In caso di più contratti di lavoro stipulati senza soluzione di continuità indicare i dati del primo e dell’ultimo

contratto.

Servizio utile ai fini TFR: trascurare i periodi inferiori ai 15 giorni nel mese che non fanno sorgere il diritto al

TFR.

Assenze non retribuite: specificare le date dei giorni e/o periodi .

Tipologia rapporto/orario di servizio: in caso di alternanza tra orario intero e orario part-time barrare entrambe le

caselle.

§ SEZIONE B. (Retribuzione utile ai fini del TFR)

Anno/Mese: inserire negli appositi campi le informazioni richieste, con l'avvertenza che:

- in caso di periodo di lavoro di uno o più mesi contenuti in uno stesso anno solare, vanno compilati solo i

campi "mensili" posti nella parte superiore ;

anni solari interi;

- in caso di periodo di lavoro che comprenda uno o più interi anni solari e uno o più mesi dell'anno precedente

e/o successivo, vanno compilati i campi relativi agli anni solari interi ed anche i campi "mensili" posti nella parte

superiore e/o inferiore;

- in caso di più periodi prestati presso Amministrazioni diverse e che danno diritto ad un unico TFR, ciascuna

Amministrazione dovrà precisare la retribuzione effettivamente corrisposta per i servizi che danno luogo a

ricongiunzione con quelli resi precedentemente o successivamente quale che sia la durata del contratto di

lavoro.

Stipendio tabellare/IIS/Altre indennità/13ma: ai fini del TFR sono utili tutti gli emolumenti valutabili nella base di

calcolo del TFS nonché le ulteriori voci retributive espressamente indicate nei contratti collettivi di comparto. Non vanno

pertanto indicate quelle indennità per le quali non sia stata espressamente prevista la valutabilità ai fini TFR da leggi o

contratti.

Il campo della 13ma mensilità dovrà essere compilato in corrispondenza dell’ultimo mese utile al TFR ed essere

comprensivo dei ratei maturati.

Le retribuzioni da indicare non devono essere decurtate dell’importo pari al contributo previdenziale soppresso

(2,5%).

Orario di servizio part-time: indicare nella casella in corrispondenza del mese le ore settimanali effettivamente

svolte e quelle contrattuali normali (o in alternativa le percentuali) ed il totale dei giorni prestati in quel mese a orario

ridotto.

Assenze non retribuite: indicare nella casella in corrispondenza del mese il numero delle giornate non lavorate

con accanto il codice corrispondente alla tipologia dell’assenza.

Si riportano di seguito le tipologie previste:

1. Assenza e aspettativa per malattia senza assegni;

2. Astensione facoltativa per maternità (comma 2, lett. b, art. 15, L. 1204/71) e per malattia del bambino senza assegni;

3. Congedo per assistenza al figlio con handicap (art. 4 - comma 4bis - L. 53/00 introdotto dall’art. 80 della L. 388/00);

4. Congedo senza assegni per gravi e documentati motivi familiari (art. 4 – comma 2 – L. 53/00);

5. Congedo non retribuito per permanenza in Paese straniero dei genitori adottivi di un minore straniero (L. 476/98);

6. Aspettativa non retribuita per motivi sindacali, per mandato parlamentare, per mandato amministrativo;

7. Aspettativa non retribuita per volontari in servizio civile (art. 33 L. 26/2/87 n. 49);

8. Aspettativa non retribuita per ricongiungimento con il coniuge volontario in servizio civile (art. 33 L. 26/2/87 n. 49)

ovvero con il coniuge dipendente statale in servizio all’estero (L. 11/12/80 n. 26);

9. Congedo straordinario per dottorato di ricerca;

10. Congedo non retribuito per la formazione (art. 5 L. 8/3/00 n. 53);

11. Sciopero

12. Sospensione cautelare dal servizio

13. Altre cause.

§ SEZIONE C. (Riscatti)

Compilare solo in presenza di una determinazione di riscatto dell’INPDAP, indicando i dati nei campi che

interessano; in caso occorra, utilizzare pagine aggiuntive per ulteriori riscatti.

§ SEZIONE D. (Situazione debitoria) Avvertenze: non presente nel modello TFR2
La sezione NON va compilata in caso di decesso in attività di servizio (per il piccolo prestito anche nell’ipotesi
dell’invalidità permanente contratta per causa di servizio), né quando competa un trattamento pensionistico.
§ SEZIONE E. (Beneficiari)
In caso di decesso dell'iscritto in attività di servizio il TFR è attribuito ai soggetti indicati dall’art. 2122 del codice
civile "iure proprio" e cioè al coniuge , ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo
grado e agli affini entro il secondo grado.
I superstiti in caso di accordo firmano una dichiarazione sottoscritta da tutti gli aventi diritto: se nella
dichiarazione sono indicate le ripartizioni in quote, l’INPDAP dividerà in quote secondo gli accordi presi dagli aventi
diritto; in caso contrario l’INPDAP procederà alla ripartizione in parti uguali.
In caso di mancato accordo tra gli aventi diritto la corresponsione del TFR verrà effettuata in base alle quote di
ripartizione decise dal giudice secondo il bisogno di ciascuno.
In presenza di un minore, sarà il giudice tutelare a dover autorizzare la riscossione e a decidere sulla
destinazione della somma.
In caso di decesso dell'iscritto dopo la cessazione dal servizio si applicano le norme del codice civile che
regolano il diritto ereditario.
In entrambi i casi l’Amministrazione dovrà indicare i nominativi di eventuali superstiti o eredi e, ove ne sia in
possesso, dovrà allegare la sopracitata documentazione.
§ SEZIONE F. (Modalità di pagamento )
Barrare la casella che interessa.
§ SEZIONE G. (Dichiarazioni )
L’iscritto deve dichiarare di avere o di non avere sottoscritto con altro Ente iscritto all’INPDAP un contratto di
lavoro decorrente dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza del precedente contratto; è sua facoltà
autorizzare l’INPDAP al recupero dei maggiori importi stipendiali lordi corrisposti nel caso in cui l’Amministrazione di
appartenenza non abbia provveduto alla diminuzione della retribuzione così come previsto dal DPCM 20/12/99.

 

ISTRUZIONE OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO «TFR/1»

Il Modello TFR/1, analogamente ai modelli già in uso per gli altri trattamenti di fine

servizio (Indennità di buonuscita ed indennità premio di servizio), dovrà essere compilato da codeste Amministrazioni seguendo le indicazioni di seguito fornite e, comunque, alla luce delle ulteriori istruzioni già emanate da questo Ufficio con le Circolari n. 29 dell'8/6/2000 e n.45 del 26/10/2000. Successivamente il modello andrà inoltrato all'Ufficio INPDAP competente per territorio, con le stesse modalità finora utilizzate, corredato della necessaria documentazione.

In particolare, nel caso di lavoratori con contratto a tempo determinato o indetermi-nato che, in virtù della normativa vigente e delle disposizioni delle citate Circolari, abbiano maturato il diritto ad una prestazione di TFR comprendente anche una quota di accantona-mento proveniente da computo di un TFS "virtuale" (vedere i punti 1.1. e 2. della Circ.

45/2000), codeste Amministrazioni dovranno inviare, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, unitamente al Mod. TFR/1, anche il Mod. PL/1, ovvero il modello 350/P.

In caso di richiesta di riscatto di periodi di lavoro ai sensi del comma 9 dell'art.1 del DPCM 20/12/1999, le Amministrazioni in indirizzo dovranno seguire le indicazioni fornite per la normativa vigente in materia di trattamenti di fine servizio, utilizzandone anche la moduli-stica corrispondente (Mod. PR/1, ecc.).

In caso invece di riscatti precedentemente richiesti in regime di TFS (es.: riscatto corso di laurea, servizio militare, ecc.) da parte di lavoratori poi transitati in regime di TFR, limitatamente ai casi previsti dalla normativa vigente, si conferma che tali periodi,ove spet-tanti, saranno computati nella prestazione di TFS "virtuale" che costituirà il primo accanto-namento per la prestazione complessiva di TFR, ai sensi delle disposizioni emanate con le

citate Circolari.

Il modello si compone di una parte anagrafica generale iniziale e da cinque successive sezioni: gli operatori degli Enti in indirizzo dovranno compilare i campi che interessano, seguendo le annotazioni apposte in calce ad ogni sezione e le istruzioni di seguito riportate.

§ INTESTAZIONE

Vanno indicati la denominazione dell'Amministrazione (per esteso) e. utilizzando gli appositi riquadri, il suo Codice INPDAP ed il suo Codice fiscale.

§ ANAGRAFICA

Vanno compilati tutti i campi.

§ SEZIONE A. (Servizi e periodi valutabili)

Indicare i servizi ed, eventualmente, i periodi di lavoro prestati a tempo determinato ante-riormente al 30/5/2000 di cui si è già chiesto il riscatto (in caso di riscatto richiesto conte-stualmente alla cessazione, si dovrà invece fornire in allegato l'apposito già in uso per i TFS

- Mod. PR/1 per le Amministrazioni statali, Modello per la deliberazione per Enti locali/

Sanità).

§ SEZIONE B. (Trattamento economico)

Inserire negli appositi campi le informazioni richieste, con l'avvertenza che:

- in caso di periodo di lavoro di uno o più mesi contenuti in uno stesso anno solare, vanno compilati solo i campi "mensili" posti nella parte superiore;

- in caso di periodo di lavoro che comprenda solo un intero anno solare, vanno comunque compilati solo i campi "mensili" posti nella parte superiore;

- in caso di periodo di lavoro che comprenda uno o più interi anni solari e uno o più mesi dell'anno mese precedente e/o successivo, vanno compilati i campi relativi agli anni solari interi ed anche quelli i campi "mensili" posti nella parte superiore e/o superiore, secondo i casi;

- nel caso, infine, che il periodo di lavoro comprenda solo anni solari interi (due o più), per l'anno iniziale e finale vanno compilati i campi "mensili" posti nella parte superiore e/o infe-riore, mentre per gli anni «centrali», è sufficiente il dato aggregato annuale.

Attenzione: barrare sempre la casella che interessa relativa all'abbattimento o meno delle

retribuzioni nella misura del 2.5% figurativo.

§ SEZIONE C. (Pagamento di riscatti di periodi di lavoro a t.d. in regime di TFR)

Compilare, se necessario, indicando i dati nei campi che interessano; in caso occorra, utilizzare pagine aggiuntive per ulteriori riscatti § SEZIONE D. (Situazione debitoria) Compilare, se necessario.

§ SEZIONE E. (Beneficiari)

Compilare i campi che interessano ed, eventualmente, allegare la documentazione di rito corrispondente. In caso di decesso dell'iscritto sarà poi cura dell'Ufficio INPDAP procedere all'istruttoria per l'accertamento del diritto, contattando direttamente i beneficiari.

ATTENZIONE

Il modello TFR/1, completato con la documentazione di rito e con quella che si rendesse

ulteriormente necessaria all'esecuzione del procedimento, è fondamentale ai fini

della liquidazione delle prestazioni di TFR da parte delle Sedi INPDAP.

FONTE INPDAP DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

UFFICIO III COORDINAMENTO

(Dr. Francesco Paolo Schiavo)

ATTENZIONE: Tutte le precedenti indicazioni in contrasto con la presente circolare non sono applicabili.

CIRCOLARE N°30 del 1/08/2002 – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI T.F.R.

 

Oggetto: Trattamento di fine rapporto

PERSONALE IN REGIME DI TFR

2. DIRITTO AL TFR

- Incidenza delle assenze non retribuite sul diritto al TFR

- Contratto a part-time

3. PAGAMENTO DEL TFR

- Termini di pagamento del TFR

4. RETRIBUZIONE UTILE AI FINI TFR

- Servizi contemporanei

5. ADEMPIMENTI DEGLI ENTI ISCRITTI

- Versamento dei contributi

- Iscrizione al Fondo Credito

- Adeguamento stipendi personale in regime di TFR

- Compilazione ed invio Modd. TFR/1 e TFR/2

6. RISCATTI

Sono state segnalate dalle Sedi provinciali dell’Istituto e dagli Enti iscritti - in particolare dalle Amministrazioni scolastiche - talune problematiche di carattere interpretativo ed operativo in materia di trattamento di fine rapporto per la cui soluzione si ritiene necessario fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni ad integrazione di quanto già puntualizzato con circolare n. 11 del 12 marzo 2001.

Ai fini di una più agevole lettura della presente circolare va premesso che per trattamenti di fine servizio (d’ora in avanti TFS) si intendono sia l’indennità di buonuscita di cui al DPR 1032/73 spettante al personale delle Amministrazioni statali sia l’indennità premio di servizio di cui alla Legge 152/68 spettante ai dipendenti degli Enti locali e a quelli del comparto della Sanità.

Per trattamento di fine rapporto (d’ora in avanti TFR) si intende invece la prestazione regolata in base all’art. 2120 del codice civile.

PERSONALE IN REGIME DI TFR

Sono obbligatoriamente in regime di TFR:

tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30/05/2000 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20/12/1999) o stipulato successivamente;

tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 (cfr. D.P.C.M. 02/03/2001).

Conservano, pertanto, il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione entro il 31/12/2000, anche in caso di successivo passaggio – a qualsiasi titolo – da un Ente ad un altro purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre con contratto a tempo indeterminato.

E’ in regime di TFS pure il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici (Esempio: personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2000 e decorrenza economica 1° settembre 2001).

Eventuali servizi resi a tempo determinato nel periodo intercorrente tra la nomina giuridica e quella economica danno diritto, sussistendo le condizioni di legge, al TFR. Il pagamento del tfr potrà però essere subito effettuato solo se tra la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e la decorrenza economica di quello a tempo indeterminato ci sia almeno un giorno di interruzione.

Esempio:

nomina giuridica a tempo indeterminato dal 1° settembre 2000, decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1° settembre 2001:

1) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° febbraio al 30 giugno 2001: il TFR può essere subito corrisposto;

2) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° febbraio al 31 agosto 2001: il TFR, rivalutato ai sensi di legge, sarà corrisposto all’atto della definitiva cessazione dal servizio a tempo indeterminato.

Il personale docente di religione, titolare di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, per la particolarità della posizione giuridica rivestita, se già iscritto ai fini TFS mantiene tale iscrizione. Se il docente è assunto dopo il 31/12/2000 è in regime di TFR.

Ai sensi dell’art. 59, comma 56, della legge n. 449/97 il personale in regime di TFS può esercitare l’opzione per il passaggio al TFR.

Secondo quanto previsto dall’art. 1 del DPCM 20/12/1999 tale opzione avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione ad un "fondo pensione". Pertanto solo chi chiede di associarsi ad un Fondo può esercitare l’opzione per il passaggio al TFR.

Rimangono al momento in regime di TFS, quale che sia la data della loro assunzione nella Pubblica Amministrazione, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati ed i procuratori dello Stato; il personale militare e delle forze armate di polizia; il personale della carriera diplomatica e prefettizia; i professori ed i ricercatori universitari, nonché i dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’art. 1 del D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato 17/07/1947, n. 691, e dalle leggi n. 281/85 e n. 287/90 (personale della Borsa, Consob ecc.).

Con specifici interventi legislativi o regolamentari per tali categorie si procederà, così come avvenuto per il personale contrattualizzato, alla attuazione delle disposizioni relative al TFR dei pubblici dipendenti "con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale interessato".

DIRITTO AL TFR

Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nell’arco di un mese.

Ciò significa che nell’ipotesi di un servizio continuativo di almeno 15 gg. effettuato però nell’arco di due mesi (Esempio: dal 20 aprile al 4 maggio) il lavoratore non matura il diritto alla prestazione.

Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma prestati senza soluzione di continuità con obbligo di iscrizione all’Istituto, fanno maturare il diritto al TFR qualora ovviamente la loro durata complessiva sia almeno di 15 giorni in un mese.

Nel caso in particolare del personale della Scuola, i contratti di lavoro inferiori ai 15 giorni, anche se stipulati con Istituti scolastici diversi, si sommano al fine del raggiungimento della durata minima di servizio necessaria per acquisire il diritto al TFR, a condizione che tra l’uno e l’altro contratto non ci sia soluzione di continuità, vale a dire non ci sia nemmeno un giorno – non importa se festivo o feriale – non coperto da contratto.

Il TFR va corrisposto d’ufficio; il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione ma limitarsi a sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro "G" del nuovo Mod. TFR/1 che sarà quanto prima divulgato.

Ai sensi dell’art. 2948 c.c. il diritto al TFR è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere e quindi da quello in cui sorge il diritto al pagamento della prestazione (vedi punto 3).

 

 

 

Le posizioni stipendiali 2006, 2007 e 2008 introdotte dal C.C.N.L. comparto scuola 2007 - quadrienni 2006 - 2009

troverete tutte le posizioni stipendiale riguardanti gli ultimi 40 anni su: www.dsga.it

 

 

POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1/1/2006
  Collaborath. scolastico  Collaborath. 1 scolastico dei servizi  Assistenti 2 amministrativi  Coordinath. amministrativo e tecnico  Direttori dei servizi generali ed amm.vi  Docente scuola 3 dell'infanzia ed elementare  Docente diplomato istituti sec. II grado  Docente scuola media  Docente laureato istituti sec. II grado 
da 0 a 2 13722,54 14074,33 15372,58 17576,24 20323,5 17663,71 17663,71 19170,94 19170,94
da 3 a  13989,02 14333,8 15718,04 18051,37 20915,11 18140,86 18140,86 19700,21 20256,95
da 9 a 14 14955,19 15293,11 16951,78 19515,04 22748,65 19610,38 19610,38 21429,95 21994,79
da 15 a 20  15856,92 16194,59 18120,27 21224,33 24888,45 21326,98 21326,98 23421,53 24138,49
da 21 a 27  16744,53 17110,07 19295,64 22883,45 27177,7 22992,98 23811,15 25355,07 26868,95
da 28 a 34  17414,15 17758,4 20132,68 24520,2 29529,66 24636,89 25441,02 27251,93 28657,95
da 35  17883,49 18242,58 20774,27 25739,23 31817,59 25860,79 26679,37 28657,95 30084,01
 

POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1/1/2007

       
  Collaborath. scolastico  Collaborath. 1 scolastico dei servizi  Assistenti 2 amministrativi  Coordinath. amministrativo e tecnico  Direttori dei servizi generali ed amm.vi  Docente scuola 3 dell'infanzia ed elementare  Docente diplomato istituti sec. II grado  Docente scuola media  Docente laureato istituti sec. II grado 
da 0 a 2 13981,38 14339,65 15662,5 17907,68 20706,66 17999,83 17999,83 19535,74 19535,74
da 3 a  14252,9 14604,04 16014,44 18391,81 21309,55 18486,1 18486,1 20075,21 20642,51
da 9 a 14 15237,19 15581,47 17271,46 19882,96 23177,65 19983,7 19983,7 21837,83 22413,47
da 15 a 20  16155,84 16499,99 18461,91 21624,53 25357,77 21732,94 21732,94 23867,33 24597,97
da 21 a 27  17060,37 17432,75 19659,6 23314,97 27690,1 23430,62 24264,39 25837,71 27380,39
da 28 a 34  17742,47 18093,32 20512,36 24982,68 30086,46 25105,73 25925,34 27770,69 29203,47
da 35  18220,69 18586,62 21165,95 26224,51 32417,59 26352,91 27187,21 29203,47 30656,65
 

 

 

POSIZIONI STIPENDIALI DAL 31.12.2007 (valori per 12 mensilità) 

       
  Collaborath. scolastico  Collaborath. 1 scolastico dei servizi  Assistenti 2 amministrativi  Coordinath. amministrativo e tecnico  Direttori dei servizi generali ed amm.vi e amministrativi  Docente scuola 3 dell'infanzia ed elementare  Docente diplomato istituti sec. II grado  Docente scuola media  Docente laureato istituti sec. II grado 
da 0 a 2 14.359,02 14.727,13 16.085,62 18.391,40 21.266,10 18.490,63 18.490,63 20.068,42 20.068,42
da 3 a  14.637,86 14.998,60 16.447,16 18.888,61 21.885,19 18.990,10 18.990,10 20.622,41 21.205,31
da 9 a 14 15.648,91 16.002,43 17.738,02 20.420,20 23.803,81 20.528,50 20.528,50 22.433,27 23.024,51
da 15 a 20  16.592,28 16.945,79 18.960,63 22.208,69 26.042,85 22.325,50 22.325,50 24.517,97 25.268,53
da 21 a 27  17.521,17 17.903,75 20.190,60 23.944,85 28.438,18 24.069,50 24.925,83 26.542,11 28.126,91
da 28 a 34  18.221,87 18.582,08 21.066,52 25.657,56 30.899,34 25.790,21 26.632,14 28.527,77 29.999,55
da 35  18.712,93 19.088,70 21.737,75 26.932,99 33.293,35 27.071,47 27.928,33 29.999,55 31.492,33
                   
                   
                   
                   

ADEMPIMENTI DEGLI ENTI ISCRITTI
Versamento dei contributi

Come noto, la legge pone a totale carico dell’Ente datore di lavoro il contributo ai fini TFR.
Per gli Enti Locali e per quelli del Comparto Sanità tale contributo ammonta al 6,10% della retribuzione utile e della I.I.S. (entrambe calcolate nella misura dell’80%). Per le Amministrazioni Statali il contributo ammonta al 9,60% della retribuzione utile (calcolata nella misura dell’80%) e della I.I.S. (calcolata nella misura del 48%).
In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato le Amministrazioni iscritte sono tenute al versamento del contributo anche per contratti inferiori ai 15 gg. continuativi nel mese e che non fanno quindi sorgere il diritto al TFR.
Ove il dipendente interrompa l’iscrizione all’Istituto dopo 15 gg. continuativi e prima della fine del mese, come anticipato, l’onere del pagamento del TFR per l’intero mese farà carico all’Inpdap.
Poiché in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato in atto al 30 maggio 2000 l’INPDAP corrisponde il TFR relativo all’intera durata del contratto, le Amministrazioni – laddove non lo abbiano già fatto – dovranno provvedere alla regolarizzazione contributiva per tutti i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla suddetta data del 30 maggio 2000 e che siano iniziati dopo il 31 maggio 1999.
Laddove il contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 sia iniziato precedentemente al 31 maggio 1999, l’Ente dovrà modificare solo l’imputazione del versamento (TFR anziché TFS), in quanto è già in corso il pagamento del contributo perché è stato superato l’anno di servizio con l’iscrizione del dipendente.
Il TFS maturato al 30 maggio 2000 costituirà la "prima quota" del TFR sulla quale l’Istituto effettuerà le rivalutazioni di legge.
Esempio: contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 1° febbraio 1998 e con scadenza al 31 dicembre 2001. L’INPDAP calcolerà il TFS maturato per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 30 maggio 2000 e per il quale è già stato versato il relativo contributo. Tale importo costituirà prima quota del TFR cui andranno aggiunte le successive quote relative al periodo dal 31 maggio 2000 al 31 dicembre 2001.
Con informative n.1 del 23/05/2001 e successive della Direzione Centrale Entrate, sono state fornite le necessarie indicazioni circa le modalità di versamento e regolarizzazione contributiva per le nuove iscrizioni ai fini TFR.
Con circolare di prossima emanazione il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica fornirà dettagliate istruzioni alle Scuole in merito alle modalità di versamento dei contributi dovuti all’INPDAP, anche al fine di regolarizzare tutte le pregresse posizioni.
Iscrizione al Fondo Credito
Con legge n. 662 del 23.12.1996, articolo 1, comma 245, è stata istituita la gestione unitaria per le prestazioni creditizie agli iscritti all'INPDAP, che ha trovato esecuzione nel Regolamento di cui al decreto 28 luglio 1998, n. 463 (G.U. n. 5 dell'8.1.99).
La medesima legge finanziaria, all'articolo 1, commi 242 e 243, ha individuato quali destinatari della gestione i dipendenti già iscritti al Fondo di previdenza e credito di cui al Testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato (D.P.R. 29.12.1973, n. 1032), e gli iscritti alle Casse di previdenza, confluite nell'INPDAP.
Alla luce della succitata disciplina ed in considerazione del mutato quadro normativo con l'estensione ai pubblici dipendenti del Trattamento di Fine Rapporto di cui all'articolo 2120 cod. civ., introdotto dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999, modificato dal D.P.C.M 2 marzo 2001, l'obbligo di versamento del contributo per le prestazioni creditizie, per tutti i dipendenti delle PP.AA. (quindi anche per quelli dello Stato), sussiste dalla data di iscrizione all’Istituto che coincide con la data di decorrenza del trattamento economico di attività, derivante sia da contratti a tempo indeterminato che da quelli a tempo determinato per periodi anche inferiori a 15 giorni.
Il contributo da destinare al Fondo, pari allo 0,35%, da calcolare e trattenere al lavoratore sulla stessa retribuzione imponibile ai fini pensionistici, deve essere versato a cura delle Amministrazioni iscritte alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG, previa compilazione della denuncia mensile (circolare n. 1/2000 - all. 2) seguendo le modalità dettate per i contributi obbligatori (indicando la Cassa Credito) sulla contabilità speciale di Tesoreria Provinciale n. 1011 o sulla Tesoreria Centrale (conto infruttifero n. 21039) per gli enti con rapporti di girofondi (inf. Direzione Entrate n. 2 del 22.2.2002).
Nelle more della realizzazione della gestione informatizzata dei dati dei dipendenti dello Stato, le amministrazioni dello Stato procederanno direttamente al versamento del contributo "credito" sulle contabilità suddette già aperte. Si ricorda che per i dipendenti cessati dalla iscrizione e nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione è utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni creditizie e sociali.

 

 

Incidenza delle assenze non retribuite sul diritto al TFR

Se nel corso di un rapporto di lavoro della durata minima di 15 giorni nel mese, il dipendente usufruisce di uno o più giorni di assenza non retribuita cui ha diritto per legge o per contratto (congedo straordinario, sciopero ecc.), tali assenze non influiscono sul diritto al TFR, ma esclusivamente sul trattamento economico da prendere a base di calcolo della prestazione, che sarà rapportato alla retribuzione di attività spettante.

Esempio:

DURATA DEL CONTRATTO NEL MESE

RETRIBUZIONE MENSILE UTILE AI FINI TFR COMPRENSIVA RATEO 13^

RETRIBUZIONE SPETTANTE DETRATTO UN GIORNO DI CONGEDO STRAORDINARIO SENZA ASSEGNI

RETRIBUZIONE UTILE AI FINI TFR

Dall’1 al 30/04/2002

€ 1.549,37

(Lit. 3.000.000)

€ 1.497,73

(Lit. 2.900.000)

€ 1.497,73

(Lit. 2.900.000)

 

Contratto a part-time

Un contratto di lavoro part-time (verticale od orizzontale) della durata minima di 15 gg. nel mese fa sorgere il diritto al TFR, che sarà calcolato sulla base della retribuzione spettante per l’orario di servizio in concreto svolto.

DURATA DEL CONTRATTO NEL MESE

RETRIBUZIONE MENSILE UTILE AI FINI TFR AD ORARIO INTERO (comprensiva rateo 13^)

ORARIO

RETRIBUZIONE MENSILE UTILE AI FINI TFR

Dal 1° al 30

€ 1.549,37

(Lit. 3.000.000)

PART-TIME orizzontale a 9/18

€ 774,69

(Lit. 1.500.000)

Dal 1° al 30

€ 1.549,37

(Lit. 3.000.000)

PART-TIME verticale a giorni alterni (3 gg. a settimana su 6)

€ 774,69

(Lit. 1.500.000)

DURATA DEL CONTRATTO

RETRIBUZIONE ANNNUA UTILE AI FINI TFR AD ORARIO INTERO (comprensiva rateo 13^)

ORARIO

RETRIBUZIONE ANNUA UTILE AI FINI TFR

Dal 1° gennaio al 31 dicembre

€ 18.592,45

(Lit. 36.000.000)

CICLICO

(un mese ogni 3)

€ 6.197,48

(Lit. 12.000.000)

Contrariamente a quanto avviene per l’indennità premio o per l’indennità di buonuscita, quindi, ai fini TFR il servizio reso a part-time non si contrae rapportandolo ad orario intero e la retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non quella virtuale prevista per il tempo pieno.

PAGAMENTO DEL TFR

Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un Ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all’INPDAP ai fini TFS o TFR.

In tal caso l’iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l’altro ovvero all’atto della definitiva cessazione dal servizio.

Termini di pagamento del TFR

L’INPDAP deve provvedere al pagamento del TFR entro gli stessi termini previsti dalla L.140/97 per il pagamento del TFS.

Pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, di servizio, per inabilità e per decesso, le Amministrazioni sono tenute ad inviare il Mod. TFR/1 entro 15 gg. dalla risoluzione del rapporto di lavoro e l’Istituto è obbligato a corrispondere la prestazione entro i successivi 90 giorni.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi altra motivazione diversa da quelle sopra indicate, il pagamento del TFR non potrà avvenire prima che siano decorsi 180 giorni dalla cessazione dal servizio, termine entro il quale le Amministrazioni devono inviare il modello TFR/1.

In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che si risolva alla scadenza dei termini fissati contrattualmente, la risoluzione del rapporto si considera avvenuta per "limiti di servizio" e il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato entro i successivi 105 giorni (15 + 90).

Laddove, viceversa, un rapporto di lavoro a tempo determinato si risolva per dimissioni o per destituzione antecedentemente alla scadenza dei termini contrattuali, il pagamento non potrà avvenire prima di 180 giorni.

Poiché la mancata osservanza dei termini di pagamento comporta l’obbligo della corresponsione degli interessi di mora, le Amministrazioni iscritte avranno cura di inviare i Modd. TFR/1 nel rispetto delle anzidette scadenze.

RETRIBUZIONE UTILE AI FINI TFR

Si rammenta che ai fini del TFR sono utili tutti gli emolumenti valutabili nella base di calcolo del TFS nonché le ulteriori voci retributive espressamente indicate nei contratti collettivi di comparto.

In un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese, il lavoratore, anche se il contributo è dovuto dal datore di lavoro sulla retribuzione effettivamente corrisposta, ha diritto al TFR calcolato sulla retribuzione virtuale riferita all’intero mese. Si ritiene utile riportare nello schema seguente alcuni esempi indicativi di come debba essere determinata tale retribuzione virtuale nelle differenti fattispecie che possono in concreto verificarsi.

DURATA DEL CONTRATTO NEL MESE

ORARIO

RETRIBUZIONE MENSILE UTILE AI FINI DEL TFR COMPRENSIVA DEL RATEO DI 13^

RETRIBUZIONE SULLA QUALE CALCOLARE IL CONTRIBUTO

RETRIBUZIONE VIRTUALE PER IL CALCOLO DEL TFR

Dall’1 al 16

Intero

€ 1.549,37

(Lit. 3.000.000)

€ 826,33

(Lit. 1.600.000)

€ 1.549,37

(Lit. 3.000.000)

Dall’1 al 16

Part-time al 50%

€ 774,69

(Lit. 1.500.000)

€ 413,17

(Lit. 800.000)

€ 774,69

(Lit. 1.500.000)

Dall’1 al 15

Part-time verticale

con 4 gg. effettivamente lavorati

€ 774,69

(Lit. 1.500.000)

€ 103,29

(Lit. 200.000)

€ 206,58

(Lit. 400.000)

formula:

4 :15=x : 30

x=4* 30

15

x= 8

8 * 50.000 = 400.000

Dall’1 al 20

Part-time verticale

con 6 gg. effettivamente lavorati

€ 774,69

(Lit. 1.500.000)

€ 154,94

(Lit. 300.000)

€ 235,41

(Lit. 450.000)

formula:

6 : 20 = x : 30

x = 6 * 30

20

x = 9

9 * 50.000 = 450.000

Dall’1 al 16

CON UN GIORNO DI CONGEDO STRAORDINARIO SENZA ASSEGNI

Intero

€ 1.549,37

(Lit. 3.000.000)

€ 774,69

(Lit. 1.500.000)

€ 1.497,73

(Lit. 2.900.000)

 

In caso di due periodi di servizio prestati continuativamente, con due differenti retribuzioni, e che sommati raggiungano un minimo di 15 gg. ma non ricoprano l’intero arco del mese, lo stipendio utile virtuale sul quale andrà calcolato il TFR deriva dalla seguente formula:

retribuzione utile = Q1 + Q2

dove Q1 = giorni effettivi lavorati nel primo periodo ( es.: gg. 10) per retribuzione virtuale mensile del primo periodo (es.: € 1.549,37 -L.3.000.000-) / giorni totali effettivamente lavorati (es.: gg. 15) = € 1.032,91 -L.2.000.000-

Q2 = giorni effettivi lavorati nel secondo periodo (es.: gg. 5) per retribuzione virtuale mensile del secondo periodo (es.: € 2.324,06 -L.4.500.000-) / giorni totali effettivamente lavorati (es.: gg. 15) = € 774,69 -L.1.500.000.-

Pertanto la retribuzione virtuale utile ai fini del TFR sarà pari ad € 1.807,60 (L.3.500.000).

Se, viceversa, più periodi di servizio prestati con continuità di iscrizione all’INPDAP a stipendio ed orari diversi ricoprano l’intero arco temporale del mese, il TFR sarà calcolato sulla somma delle retribuzioni effettivamente percepite (Esempio: tre contratti decorrenti rispettivamente dall'1 al 10, dall’11 al 20 e dal 21 al 30 del mese con retribuzione di € 774,69 -Lit. 1.500.000- il primo contratto, € 1.549,37 -Lit.3.000.000- il secondo ed € 1.032,91 -Lit.2.000.000-l’ultimo, daranno diritto ad un TFR calcolato su € 3.356,97 -Lit.6.500.000-).

Il TFR va calcolato sulla retribuzione virtuale intera anche in caso di corresponsione di retribuzione ridotta per:

Malattia

Messa in disponibilità

Maternità (astensione obbligatoria nonché astensione facoltativa per un periodo massimo complessivo tra i due genitori di sei mesi fino a tre anni di vita del bambino - comma 2, lettera a, art. 15, legge 1204/71 -).

Limitatamente a tali fattispecie, anche il contributo a carico del datore di lavoro deve essere calcolato sulla retribuzione virtuale intera.

Si precisa che l’indennità per maternità corrisposta dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 17 della legge 1204/71 e successive modifiche ed integrazioni, non è utile ai fini del TFR.

Per il personale del Comparto Scuola non è altresì utile ai fini del TFR il periodo di nomina solo giuridica, nel caso in cui la docente chiamata a prestare lavoro non assuma servizio nemmeno un giorno perché già in congedo obbligatorio per maternità.

Servizi contemporanei

In caso di servizi contemporanei, resi tutti con iscrizione all’INPDAP, le diverse retribuzioni si sommano ai fini di un unico TFR:

Esempio I - dipendente del Comparto Scuola con i seguenti contratti:

Scuola A: contratto dal 23/01/01 al 24/04/01 per 9 ore su 18

Scuola B: contratto dal 25/01/01 al 20/04/01 per 3 ore su 18

Scuola C: contratto dal 21/03/01 al 09/06/01 per 6 ore su 18

Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1° febbraio – 31 maggio 2001 sulla base della somma delle retribuzioni percepite durante tale periodo per i tre contratti di lavoro. Si rammenta che i periodi dal 23 al 31 gennaio 2001 e dal 1° al 9 giugno 2001 non sono utili ai fini TFR perché inferiori ai 15 giorni nel mese.

Esempio II - dipendente del Comparto Scuola con i seguenti contratti:

Scuola A: contratto dal 1°/04/2002 al 15/04/2002 per 5 ore su 18

Scuola B: contratto dal 13/04/2002 al 15/04/2002 per 12 ore su 18

Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1°/04/2002 – 30/04/2002 sulla base della retribuzione virtuale che si ottiene raddoppiando la somma delle retribuzioni effettivamente percepite per i due contratti di lavoro.

Esempio III - dipendente del Comparto Scuola con i seguenti contratti:

Scuola A: contratto dal 1°/04/2002 al 15/04/2002 per 5 ore su 18

Scuola B: contratto dal 5/04/2002 al 28/04/2002 per 12 ore su 18

 

Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1°/04/2002 – 30/04/2002 sulla base della retribuzione virtuale che si ottiene applicando la più volte citata formula Q1 + Q2.

Il titolare di due contratti di lavoro contemporanei, di cui uno a tempo indeterminato in regime di TFS e l’altro a tempo determinato in regime di TFR, avrà diritto al pagamento del TFR al momento della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato sempreché non stipuli un nuovo contratto il giorno successivo alla scadenza del precedente.

Il TFS sarà ovviamente corrisposto alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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Adeguamento stipendi personale in regime di TFR

Per assicurare l’uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti in regime di TFS e quelli in regime di TFR, il D.P.C.M. 20/12/99 ha stabilito che lo stipendio tabellare lordo del personale in regime di TFR sia diminuito di un importo pari a quello che il personale con diritto al TFS ha e mantiene a suo carico per quest’ultima prestazione.

Lo stipendio lordo così diminuito viene poi figurativamente incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e del TFR.

Esempio:

BUSTA PAGA DIPENDENTE CON DIRITTO AL TFS BUSTA PAGA DIPENDENTE CON DIRITTO AL TFR
RETRIBUZIONE BASE

€ 1274,69

RETRIBUZIONE BASE

€ 1274,69

I.I.S. (*)

€ 000,00

I.I.S. (*)

€ 000,00

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA’

€ 106,83

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA’

€ 106,83

TOTALE LORDO (**)

€ 1.381,52

TOTALE LORDO (***)

€ 1.381,52

CONTRIBUTO PER TFS

2,50%

- € 27,63

DIMINUZ. STIP. LORDO DPCM 20/12/99

2,50%

- € 27,63

IMPONIBILE IRPEF

€ 1.353,89

IMPONIBILE IRPEF

€ 1.353,89

RITENUTA IRPEF

- € 314,41

RITENUTA IRPEF

- € 314,41

RETRIBUZIONE NETTA

€ 1.039,48

RETRIBUZIONE NETTA

€ 1.039,48

(*) non è stato quantificato l’importo della IIS perché, com’è noto, diversa è la quota di tale voce retributiva da assoggettare a contribuzione ai fini IPS e ai fini dell’Indennità di Buonuscita.

(**) importo da prendere a base di calcolo del TFS

(***)importo da prendere a base di calcolo del TFR

La diminuzione della retribuzione lorda prevista dal D.P.C.M. 20/12/99 deve essere effettuata solo sugli importi stipendiali effettivamente corrisposti e anche nel caso in cui il contratto di lavoro sia di durata inferiore ai 15 giorni continuativi nel mese e non faccia pertanto sorgere il diritto al TFR.

Esempi:

Rapporto di lavoro dal 1° al 10 giugno 2002: va effettuata la diminuzione dello stipendio lordo spettante per tale periodo di servizio anche se il dipendente non ha maturato il diritto al TFR.

Rapporto di lavoro dal 27 gennaio al 3 luglio 2002: la diminuzione va effettuato sugli stipendi spettanti per il periodo 27 gennaio – 3 luglio 2002 anche se i periodi dal 27 al 31 gennaio e dal 1° al 7 luglio non sono utili ai fini del TFR.

Rapporto di lavoro dal 1° al 20 aprile 2002: la diminuzione va effettuata sulla retribuzione lorda effettivamente spettante anche se il TFR sarà calcolato sulla retribuzione virtuale dell’intero mese.

Le Amministrazioni che non hanno provveduto alla diminuzione degli stipendi lordi dei dipendenti in regime di TFR sono creditrici nei loro confronti del maggior stipendio netto corrisposto e nei confronti dell’Erario delle maggiori somme trattenute e versate a titolo di IRPEF.

L’INPDAP, su richiesta degli Enti datori di lavoro, potrà provvedere al recupero dei maggiori importi stipendiali corrisposti ovvero del contributo per il Fondo Credito solo a condizione che il lavoratore interessato autorizzi tale recupero con propria dichiarazione scritta.

Compilazione ed invio Modd. TFR/1 e TFR/2

Gli Enti devono provvedere alla compilazione e all’invio all’INPDAP dei Modd. TFR/1 per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato in atto al 30 maggio 2000 o sorti successivamente nonché per quelli a tempo indeterminato che abbiano fatto maturare il diritto al TFR (cfr. punto 1).

Il Nuovo Sistema Informativo dell’INPDAP prevede che tutte le prestazioni a carico dell’Istituto vengano liquidate dalla Sede Provinciale nel cui territorio l’iscritto ha la propria residenza.

Per il Comparto Scuola, in caso di servizi continuativi resi presso Scuole diverse, competente alla compilazione del Mod. TFR/1 ed al suo invio all’INPDAP è la Scuola presso la quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio.

In caso di adeguamento stipendiale in applicazione di contratti collettivi di lavoro con effetto retroattivo, le Amministrazioni provvederanno alla compilazione e all’invio del Mod. TFR/2 e l’INPDAP procederà alla riliquidazione del TFR.

Le Amministrazioni non dovranno allegare ai modelli TFR/1 e TFR/2, compilati in ogni loro parte, alcun altro documento. E’ fatta ovviamente salva la facoltà della Sede competente alla liquidazione di chiedere, nel caso in cui avesse perplessità sulla corretta applicazione delle norme da parte dell’Amministrazione di appartenenza, la documentazione necessaria alla definizione della pratica.

 

 

 

RISCATTI

Come è noto, la normativa che disciplina il TFS consente di riscattare, previo pagamento di un "contributo" a totale carico del dipendente, alcuni periodi e/o servizi che altrimenti non sarebbero valutabili.

Le norme del codice civile che regolano la liquidazione del TFR non prevedono invece l’istituto del riscatto. Una eccezione è però contemplata per i dipendenti pubblici dall’art. 1 – comma 9 – del DPCM 20/12/99 che ha disposto che il personale in servizio a tempo determinato alla data del 30/05/2000, e quindi obbligatoriamente in regime di TFR, possa chiedere il riscatto di periodi di servizio svolti a tempo determinato precedentemente a quelli relativi al contratto in essere alla suddetta data del 30 maggio 2000, purché detti servizi non abbiano fatto sorgere il diritto all’iscrizione all’INPDAP (ex Gestione ENPAS o ex Gestione INADEL) né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione.

Al di là dei suddetti servizi nessun altro periodo e/o servizio può essere riscattato ai fini TFR.

Le modalità per la richiesta di riscatto sono le stesse previste per il TFS. La relativa domanda va pertanto presentata in costanza di servizio.

Il periodo riscattato, quantificato in termini di somma da accantonare, andrà a costituire quota di TFR a decorrere dal 90° giorno successivo alla data della determinazione di riscatto e sarà valorizzato con il primo TFR da percepire.

Il personale che, pur essendo in regime di TFR, non era in servizio a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000 non ha diritto ad alcun tipo di riscatto.

La somma corrispondente al periodo riscattato sarà rivalutata annualmente secondo le norme del codice civile (1,50 per cento in misura fissa più lo 0,75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT).

Ai dipendenti, invece, in regime di TFS, nominati giuridicamente a tempo indeterminato prima dell’1/01/2001, si applicano le norme in materia di riscatto in vigore per il trattamento di Buonuscita e di Indennità Premio di Servizio.

Non sono oggetto di riscatto, quindi, per i dipendenti dello Stato, gli eventuali periodi a tempo determinato intercorrenti tra la nomina giuridica e quella economica che hanno fatto sorgere il diritto al TFR.

Esempio:

Nomina giuridica a tempo indeterminato dal 1° settembre 2000 e decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1° settembre 2001

Contratto di lavoro a tempo determinato dal 27 aprile 2001 al 7 luglio 2001: l’interessato può riscattare ai fini TFS i periodi dal 1° settembre 2000 al 30 aprile 2001 e dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2001 (i periodi dal 27 al 30 aprile 2001 e dal 1° al 7 luglio 2001 anche se lavorati, non sono utili ai fini TFR);

Contratti di lavoro a tempo determinato dal 1° al 14 giugno 2001 e dal 18 al 31 luglio 2001: l’interessato può riscattare l’intero periodo dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2001 perché i contratti di lavoro svolti a tempo determinato, inferiori ai 15 giorni continuativi nel mese, non hanno fatto sorgere il diritto al TFR.

Tutte le precedenti indicazioni in contrasto con la presente circolare non sono applicabili.

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Andrea Simi)

 

Circolare Ministeriale 7 novembre 2002, n. 121

Prot. N.626/N/

Oggetto: Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) al personale scolastico con contratto a tempo determinato

Si fa seguito alla C.M. 108 prot. 329/N/2001 dell'8/6/2001 e, al fine di consentire la completa applicazione di quanto in essa previsto, si forniscono gli ulteriori seguenti chiarimenti.

Diritto alla corresponsione del T.F.R.

Ai sensi della normativa rimessa con la circolare dianzi riportata si rileva che ha diritto alla corresponsione del T.F.R. tutto il personale con rapporto a tempo determinato in essere alla data del 30.5.2000 oppure instauratosi successivamente a tale data, purchè il servizio sia durato almeno 15 giorni continuativi nell'arco di un mese.
Esso diritto sorge all'atto della cessazione dal servizio o, comunque, se si verifica l'interruzione anche di un solo giorno prima dell'instaurarsi di un altro rapporto di lavoro. E', peraltro, opportuno precisare che il T.F.R. va corrisposto d'ufficio senza necessità da parte degli interessati di presentare alcuna istanza, ma il relativo diritto è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 del Codice Civile, termine per il quale il "dies a quo", salvo atti interruttivi, deve ritenersi il 106°giorno successivo alla risoluzione del contratto.
Ciò premesso, si riportano di seguito alcuni chiarimenti in merito ai casi di maggiore frequenza.

prestazione effettuata ininterrottamente, in un mese, per quattordici giorni: l'interessato non ha diritto al T.F.R.;

prestazione effettuata ininterrottamente per quindici giorni, ma a cavallo di due mesi: l'interessato non ha diritto al T.F.R.;

la normativa in atto, come dianzi precisato, riconosce agli interessati il diritto alla corresponsione del T.F.R. in presenza di una prestazione di almeno quindici giorni continuativi nell'arco di un mese, senza porre alcuna altra condizione. In presenza, pertanto, di un servizio prestato senza soluzione di continuità per un periodo pari o superiore a quindici giorni in forza di due o più contratti, è dovuta l'indennità in argomento anche ove detti contratti, al limite, siano stati stipulati con Amministrazioni diverse.

In presenza di una prestazione mensile articolata su vari contratti, massima attenzione deve essere posta nella verifica della continuità: una prestazione complessiva, infatti, di quindici giorni nell'arco di un mese ed articolata su due o più contratti consente la corresponsione del più volte citato T.F.R. ove non risulti alcuna interruzione, mentre la impedisce se, ad esempio,si presenti con giorni dieci e giorni cinque con un giorno di intervallo tra i due periodi, e ciò anche se i due contratti risultino stipulati con la medesima scuola. Si precisa, al riguardo, che non devono ritenersi interruzioni le assenze cui gli interessati hanno diritto per legge o per contratto (ad esempio lo sciopero) pur se non retribuite.

Il servizio prestato per un orario settimanale inferiore a quello di cattedra, fermi tutti gli altri requisiti, fa sorgere, comunque, il diritto al T.F.R. che, ovviamente, verrà corrisposto in misura ridotta in proporzione.

Servizio nel quale sono compresi periodi con contribuzione stipendiale ridotta , ad esempio, per malattia o maternità: il diritto al T.F.R. sorge comunque senza che la riduzione della retribuzione incida sulla misura.

Ulteriori chiarimenti al riguardo potranno, peraltro, essere rinvenuti nella circolare INPDAP del 1.8.2002 n. 30 pubblicata nella G.U. 30.8.2002 n. 203 pagg. 23 e segg.

Contribuzione

L'art. 1, comma 2, del D.P.C.M 20.12.1999 per i dipendenti destinatari del trattamento di fine rapporto, prevede l'abolizione del contributo previdenziale obbligatorio a loro carico, del 2,50% della base retributiva prevista dall'art. 37 del D.P.R. 19.12.1973 n. 1032, senza peraltro, determinare alcun effetto sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
Si precisa, altresì, al successivo comma che, per raggiungere tale risultato, la retribuzione lorda del personale interessato deve essere ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso , meccanismo che, a quanto è stato possibile rilevare, è stato e viene applicato nei confronti dei supplenti annuali.
Risulta, infatti che, al presente, le retribuzioni del personale assunto a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico, ivi compreso gli insegnanti di religione, vengano correttamente ridotte delle seguenti ritenute previdenziali e assistenziali.

  dipendente Stato  
I.N.P.D.A.P. 8,75% 24,20% sul 118% dello stipendio o indennità pensionabili
I.N.P.D.A.P. 8,75% 24,20% sul 100% di tutte le somme non incluse nella base pensionabile
Fondo credito   0,35% sul 100% di quanto viene corrisposto
I.N.P.S. - disoccupazione   1,61% sul 100% di quanto viene corrisposto
Opera di previdenza 2,50% 7,10% su 80% stipendio e 13 mensilità
Opera di previdenza 2,00% 7,10% sul 60% I.I.S.

Altrettanto, tuttavia, non si è potuto rilevare nei confronti del personale supplente assunto con contratto annuale scadente al termine delle attività didattiche o per supplenze brevi e saltuarie, personale tutto che, per non essere state effettuate nei suoi confronti le ultime due delle ritenute sopra elencate (pur avendo esso acquisito il diritto al T.F.R.), nonché quella relativa al fondo credito, pari allo 0,35% di quanto corrisposto, è venuto a percepire una retribuzione superiore a quella spettante, con conseguente creazione di un debito erariale.
Al fine, pertanto, di porre termine a siffatta situazione che viene a porre l'I,N.P.D.A.P in situazione di squilibrio, le SS.LL sono invitate ad impartire le opportune disposizioni affinchè , in fase di corresponsione degli emolumenti nei confronti dei citati supplenti temporanei, vengano effettuate le ritenute per l'opera di previdenza nella stessa misura dei supplenti annuali.
Si rammenta, a tal proposito, che il versamento del contributo relativo al personale assunto in regime di TFR, deve essere effettuato entro il giorno quindici di ogni mese, unitamente al versamento dei contributi obbligatori, a valere sulla contabilità speciale n. 20005, accesa presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato della Banca d'Italia o mediante girofondi sul conto corrente infruttifero n. 20005 acceso presso la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia.
Le Istituzioni Scolastiche che non hanno ancora provveduto al pagamento vi provvederanno alla prima scadenza utile.
Sarà anche opportuno allegare alla copia dell'avvenuto versamento, da consegnare alla Sede Provinciale dell'INPDAP, l'elenco dei nominativi per i quali lo stesso è stato effettuato. Eventuali somme versate in eccesso rispetto al dovuto potranno essere portate in detrazione a fronte del primo versamento avendo cura di evidenziare i nominativi interessati e l'importo detratto per ognuno.
L'obbligo del versamento della quota, pari all'0,35% della retribuzione, da destinare al fondo credito, deve essere, invece, assolto, sempre entro il 15 di ogni mese, a valere sulla contabilità speciale n. 1011, accesa presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato della Banca d'Italia o mediante girofondi sul conto corrente infruttifero n. 21039 acceso presso la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia.
Per quanto attiene alle modalità con cui procedere alla determinazione delle somme da versare, si rinvia a quanto precisato dall'I.N.P.D.A.P. con la circolare 8/6/2000 n. 29 pagg. 6 e 7 diramata con la già menzionata C.M. 8/6/2001, n. 108.
In ordine, poi, alle situazioni pregresse ( con esclusione dello 0,35% dovuto per il Fondo credito per il quale si fa riserva di ulteriori disposizioni) venutesi a creare dal 30.5.2000 per le quali, come dianzi evidenziato, non risulta effettuata alcuna ritenuta, premesso che la compilazione del T.F.R./1 rientra nella competenza delle istituzioni scolastiche, occorre distinguere le seguenti due fattispecie:

il T.F.R. non risulta erogato;

il T.F.R. risulta corrisposto.

Nell'ipotesi sub. a), le istituzioni scolastiche, nel rimettere all'I.N.P.D.A.P.il modello T.F.R./1 previsto dalla nota 12 gennaio 2001 prot. 1 della Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali Ufficio III - Coordinamento - del suddetto Istituto previdenziale avranno cura di evidenziare come, in sede di liquidazione di quanto dovuto, dovrà procedersi al recupero delle ritenute non versate ed il conseguente obbligo del più volte menzionato I.N.P.D.A.P., di corrispondere l'indennità in questione al netto.
Ove, viceversa, si sia in presenza dell'ipotesi sub. b), le istituzioni scolastiche dovranno provvedere, possibilmente mediante convocazione diretta, a chiarire agli interessati il motivo del recupero da effettuarsi a loro carico, recupero che, per quanto precisato in premessa, è da ritenersi afferente a debiti erariali e non già a debiti contributivi.
In sede di rilascio dell'autorizzazione scritta al recupero in argomento, agli stessi dovrà anche essere consentita, qualora trovansi attualmente in servizio di ruolo o precario, l'opzione tra:

Autorizzazione all'I.N.P.D.A.P. a procedere al recupero in sede di liquidazione del T.F.R. qualora si trovino a prestare servizio in posizione di precari;

l'estinzione del debito mediante rimborso diretto all'Erario in unica soluzione.

In alternativa, (seconda ipotesi) gli interessati potranno optare per il versamento diretto dell'importo posto a loro carico, indicando nella causale "restituzione maggiori assegni percepiti (art. 26, comma 19, legge 23.12.1998, n. 448 e art. 1, comma 4, D.P.C.M. 20.12.1999), da versare al capo XIII cap. 3550". In tal caso le Istituzioni scolastiche trasmetteranno alle Direzioni provinciali dei servizi vari, copia delle relative ricevute, per consentire il versamento all'INPDAP dell'importo della parte di contributo a carico del datore di lavoro ancora dovuta a seguito del mancato incameramento.
Considerato che, in ogni caso, il recupero del credito erariale genera un credito d'imposta a favore degli interessati, occorre informare i medesimi che, in caso di recupero da parte dell'INPDAP, il prospetto di liquidazione rilasciato all'atto del pagamento del TFR, sul quale sarà riportata apposita annotazione o, in caso di versamento diretto, la ricevuta del versamento con l'indicazione della causale sopra riportata, costituiscono documentazione valida ai fini della richiesta di rimborso del credito d'imposta.
La documentazione anzidetta potrà essere presentata all'Ufficio che eroga la retribuzione entro il termine utile perché ne possa tener conto nel conguaglio fiscale. In alternativa il rimborso potrà essere chiesto in sede di dichiarazione dei redditi, con il Mod 730 o con il mod. UNICO.
Tanto chiarito in ordine alla natura del T.F.R., sul piano operativo si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sulle disfunzioni ed i ritardi che potrebbero verificarsi nell'accertamento o meno del diritto alla corresponsione del T.F.R. o nella sua quantificazione.
Per ovviare ai suddetti facilmente presumibili disguidi, si rende opportuno da parte delle SS.LL. l'emanazione di apposite disposizioni affinchè, al termine di ogni rapporto di lavoro, le istituzioni scolastiche forniscano d'ufficio, ad ogni interessato, il relativo certificato di servizio dal quale possa rilevarsi il periodo esatto della prestazione talchè, in presenza di due o più rapporti brevi di lavoro, prestati senza soluzione di continuità, l'ultima scuola sia immediatamente in grado di stabilire il diritto o meno al T.F.R.
Si comunica, infine, che in sede di accordi convenuti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Servizio Centrale per il sistema informatico integrato ha assicurato la fornitura dei dati relativi al trattamento economico utile per il T.F.R. con una procedura in fase di elaborazione.

La presente circolare viene emanata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli Uffici locali e dei servizi del Tesoro e con l'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale Entrate Contributive e Direzione Centrale prestazioni di fine servizio e previdenza complementare.

Il Direttore Generale
F.to Zucaro