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dei Progetti nella Scuola Autonoma

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL PROGETTO E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA *

A CHI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI *

I COMPITI DEL D.S.G.A. *

LE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO *

Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. *

Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. *

Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. *

Prestazione di lavoro temporaneo e formazione professionale *

Norme previdenziali. *

Incarico conferimento a personale interno alla scuola. *

MISURA DEI COMPENSI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE – DAL C.C.N.L. 2003 *

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE *

PROGETTI: ITER PROCEDURALE AMMINISTRATIVO *

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA PROGETTAZIONE *

I lavoratori a progetto (ex co.co.co) *

Contratto di lavoro a progetto *

LAVORATORI A PROGETTO" (ex CO.CO.CO): contributi INPS anno 2004 *

MISURA DEI COMPENSI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE *

PROCEDURE I.N.A.I.L. *

Istruzioni per la compilazione della modulistica INAIL *

 

 

Copyright Agenzia Editoriale Pagano s.a.s. – tutti i diritti riservati- vietata la riproduzione anche parziale, del testo.

ANNO 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL PROGETTO E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA

Il Progetto deve essere approvato dal Collegio Docenti per la parte "educativa" e dal Consiglio di Circolo/Istituto per la parte organizzativa e contabile.

Il Consiglio procede autonomamente a stabilire i criteri di organizzazione e svolgimento dei progetti, nonché alla quantificazione degli oneri finanziari necessari per la compiuta realizzazione degli stessi progetti.

Il Consiglio in particolare deve decidere:

1) per la parte organizzativa

quante ore di attività servono per la realizzazione del progetto in coerenza con quanto stabilito dal Collegio docenti;

quanto retribuire i docenti;

con quali criteri scegliere i docenti esperti delle varie materie.

2) per la parte contabile quantificare il preventivo di spesa, tenendo presente i seguenti costi:

Costo della docenza. Potrà essere stabilito con riferimento all'ora della lezione o forfettariamente con un importo complessivo per l'espletamento di tutto il progetto. L'importo orario potrà essere stabilito complessivamente comprendendo il costo della lezione e il rimborso delle spese, tenendo presente che i docenti non hanno diritto al trattamento di missione, poichè non si tratta di un servizio reso per conto della scuola, ma a titolo personale.Per i docenti della scuola la somma da liquidare per un'ora di lezione é quella dalle tabelle 5, 6 e 7 del C.C.N.L. 2003 - ovvero per i docenti esterni vi é la possibilità di stabilire un importo diverso adeguatamente motivato, in relazione alle specifiche esigenze del progetto;

Costo relativo alle ritenute a carico dell'Amministrazione;

Costo dei materiali da impiegare nella realizzazione del progetto.

 

A CHI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

In genere per la realizzazione dei progetti, la scuola si avvale dei docenti in servizio presso la stessa istituzione scolastica.

Pur tuttavia secondo quanto stabilito dall’art. 32 del C.C.N.L. 2003, i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

Per quanto concerne il personale ATA, l’art 56 del C.C.N.L. 2003 dice che il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola.

Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi .

I COMPITI DEL D.S.G.A.

Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per l’attuazione del piano dell’offerta formativa (P.O.F.), è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal direttore dei servizi generali e amministrativi, nella quale sono riportati l’arco temporale in cui l’iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all’andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell’esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, anche prima dell’approvazione del conto consuntivo.

La scheda finanziaria va predisposta per ogni progetto e costituisce anche un utile strumento per il controllo di gestione ("a che punto stiamo con quel progetto?").

Interessante, e nuova, anche la possibilità di progetti a finanziamento pluriennale.

Da valutare positivamente anche la possibilità di reimpiegare immediatamente le eventuali economie, senza attendere l'approvazione del consuntivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 1              
1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO  
Indicare Codice e denominazione del progetto.  
                 
                 
1.2 Responsabile del progetto          
Indicare il responsabile / referente del progetto.  
                 

La presente scheda di sintesi e di descrizione del progetto / attività, deve essere compilata per ogni singolo progetto.

Sono disponibili schede già rilegate in unico fascicolo e pronte per essere usate; è possibile acquistare a parte il fascicolo completo contenente il rendiconto per ogni singolo progetto, rivolgendosi all’agenzia editoriale pagano s.a.s.

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Obiettivi              
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
                 
1.4 Durata              
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
                 
                 
                 
1.5 Risorse umane              
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
                 
                 
                 
                 
1.6 Beni e servizi              
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.  
                 
                 
                 
                 
Data Il responsabile del progetto
Modello depositato. Copyryght Agenzia Editoriale Pagano s.a.s - Napoli

 

 

 

data orario - dalle alle firma del/i docente/i SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

data orario - dalle alle firma del/i docente/i SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

RELAZIONE FINALE A CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA'
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
DATA: IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Visto: Il Dirigente Scolastico  

 

 

LE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO

 

PRESTAZIONE OCCASIONALE

 

PRESTAZIONE OCCASIONALE

E' un'attività saltuaria, sporadicamente e occasionalmente esercitata. Il requisito della occasionalità non va ricercato nella durata più o meno lunga del rapporto, bensi nella non continuità. Deve cioé trattarsi di episodi che prestazioni professionali.

Qualora si verifichi, infatti, la reiterazione di più incarichi da parte della scuola collegati con le finalità perseguite dalla stessa, siamo in presenza di una collaborazione coordinata e continuativa.

La prestazione occasionale é anche esclusa quando il dipendente sia una società (di capitali o di persone) o si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale.

I compensi derivanti dalla prestazione di lavoro autonomo occasionale devono essere solo dichiarati al fisco e la scuola é tenuta ad operare soltanto la ritenuta d'acconto. Tali compensi non sono cioé soggetti né all'I.V.A. né al versamento del contributo previdenziale all'INPS.

Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata "impresa fornitrice", iscritta all'albo previsto dall'art. 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati "prestatori di lavoro temporaneo", da essa assunti con il contratto previsto dall'art. 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata "impresa utilizzatrice", per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.

2. Il contratto di fomitura di lavoro temporaneo può essere concluso:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;

c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.

3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia, i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione.

4. E' vietata la fornitura di lavoro temporaneo: a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 12 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fomitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fomitura;

e) a favore di imprese che non dimostrano alla direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo e' stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a) il numero dei lavoratori richiesti;

b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;

c) il luogo, I'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonchè del versamento dei contributi previdenziali;

e) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonchè le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;

f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo;

g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento delI'impresa fomitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonchè del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice;

h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;

i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.

6. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà delI'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'art. 3.

7. Copia del contratto di fomitura e' trasmessa dall'impresa fornitrice alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.

8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza delI'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro 60 giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, I'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i 30 giomi successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'atti vità svolta.

2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; I'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "società di fornitura di lavoro temporaneo"; I'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; I'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato;

b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonchè la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5% del fatturato, al netto dell' imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall' art. 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno 50 soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n.59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore a un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo.

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonchè le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui al I'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

5. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.

6. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale svolge vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.

7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, I'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fomire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui al l'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fomitrice, delle predette disposizioni.

Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.

1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto con il quale l'impresa fomitrice assume il lavoratore:

a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;

b) a tempo indetemminato.

2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonchè sotto la direzione e il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fomitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un 'impresa utilizzatrice.

3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore entro cinque giomi dalla data di inizio dell'attività presso l'impresa utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;

b) I'indicazione dell'impresa fomitrice e della sua iscrizione all'albo, nonchè della cauzione ovvero della fideiussione di cui all'art. 2, comma 2, lettera c);

c) I'indicazione dell'impresa utilizzatrice;

d) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito e il relativo inquadramento;

e) I'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;

f) il luogo, I'orario e il trattamento economico e nommativo spettante;

g) la data di inizio e il termine dello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;

h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.

4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso.

5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni. Il contratto di fornitura può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto di cui al comma 3.

6. E' nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo

1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.

2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati con seguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.

3 Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura dell` indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiomata periodicamente, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale.

4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo dell'indennità di disponibilità di cui al comma 3, è al medesimo corrisposta la differenza dall'impresa fomitrice fino a concorrenza del predetto importo.

Prestazione di lavoro temporaneo e formazione professionale

1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite dalla commissione prevista dal comma 3, le predette imprese sono tenute a versare un contributo pari al 5 % della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un fondo appositamente costituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Hanno priorita' nei predetti finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente dalle imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e costituiti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito, nonchè dagli enti di formazione professionale di cui all'art. 5, secondo comma, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati da una commissione nominata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è composta da un esperto nella materia della formazione professionale, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, da tre membri in rappresentanza delle regioni, da tre membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da tre membri delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle imprese fornitrici.

4. Il contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici, qualora preveda un corrispondente adeguamento in aumento del contributo previsto nel comma 1, può ampliare, a beneficio dei prestatori di lavoro temporaneo, le finalità di cui al predetto comma 1, con particolare riferimento all'esigenza di garantire ai lavoratori un sostegno al reddito nei periodi di mancanza di lavoro. All'adeguamento del contributo provvede, con decreto, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base delle previsioni del contratto collettivo.

5. I prestatori di lavoro temporaneo accedono alla formazione professionale presso strutture pubbliche o private, secondo modalità fissate dalla commissione di cui al comma 3. Tra i lavoratori che chiedono di partecipare alle iniziative di cui al comma 2 la precedenza di ammissione è fissata, a parità di requisiti professionali e fatta salva l'applicazione di criteri diversi fissati dalla commissione di cui al comma 3, in ragione dell'anzianità di lavoro da essi maturata nell'ambito delle imprese fornitrici. Il comitato istituito con decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, definisce criteri e modalità di certificazione delle competenze acquisite al termine del periodo formativo.

6. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al fondo per la formazione di cui al comma 2 per le finalità ivi previste.

 

Obblighi dell'impresa utilizzatrice.

1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni. L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro temporaneo a mansioni superiori, deve darne immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia al lavoratore medesimo.

3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite della garanzia previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori.

4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.

5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, I'impresa utilizzatrice comunica alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

7. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.

Diritti sindacali.

1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice, che operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.

4. L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui all'art. 1, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;

b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

 

 

 

Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità.

1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'art. 3 da parte di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare dell'indennità di mobilità, qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo dell'indennità di mobilità, ovvero per i periodi in cui è corrisposta l'indennità di disponibilità di cui all'art. 4, comma 3, al medesimo lavoratore è corrisposta la differenza tra quanto, rispettivamente, percepito a titolo di retribuzione ovvero di indennità di disponibilità e l'indennità di mobilità. Tale differenza è attribuibile fino alla cessazione del periodo di fruibilità dell'indennità di mobilità. Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità.

2. All'impresa fornitrice che assume lavoratori titolari dell'indennità di mobilità con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato, il contributo di cui all'art. 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni è determinato complessivamente con riferimento all'ammontare delle mensilità di indennità di mobilità non fruite dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 ed è concesso allo scadere del periodo di fruibilità di detta indennità da parte del lavoratore medesimo.

3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'art. 24 della legge 2B febbraio 1987, n. 56, possono stipulare, con i soggetti di cui all'art. 2, convenzioni che prevedano lo svolgimento da parte di questi ultimi di attività mirate a promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari dell'indennità di mobilità mediante l'effettuazione di prestazioni di lavoro temporaneo nel rispetto delle condizioni previste dai commi 1, lettera b), e 2 dell'art. 9 della citata legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione può prevedere lo svolgimento di attività formative che possono essere finanziate a carico del fondo di cui all 'art. 5, com ma 2.

4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3, la direzione provinciale del lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale, dispone la sospensione dell'indennità di mobilità per un periodo pari a quello del contratto offerto e comunque non inferiore ad un mese. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla direzione regionale del lavoro che decide, con provvedimento definitivo, entro 20 giorni.

Norme previdenziali.

1. Gli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrate nel settore terziario. Sull'indennità di disponibilità di cui all'art. 4, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono a carico dell'impresa fornitrice. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte.

3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'art. 5, comma 2, nonchè per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, viene stabilita, nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'art. 5, comma 1, la possibilità di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564. Con il medesimo decreto viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura.

Norme sanzionatorie

1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2, ovvero che violi le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonchè nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'art. 2, comma l, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore di impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 1, comma 5. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'art. 3, ovvero degli elementi di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera g), il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice.

3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggioranza pari al 20% della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo. La predetta maggiorazione è a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.

4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore a un anno e dall'ammenda da lire 5 milioni a lire 12 milioni. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo di cui all'art. 2, comma 1.

5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme richiama te nel presente articolo è affidata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Socia le, che l'esercita attraversa i propri organi periferici.

 

Disposizioni varie.

1. Quando il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova applicazione la disposizione di cui al I'art. 1, comma 2.

2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'impresa utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non imprenditori. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non trovano comunque applicazione le previsioni relative alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge.

3. Le autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, possono essere rilasciate anche a società, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione dell'occupazione.

4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), la determinazione da parte dei contratti collettivi nazionali dei casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale convoca le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione del l'accordo entro 30 giorni successivi alla convocazione, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale individua in via sperimentale, con proprio decreto, i predetti casi.

5. Qualora, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non sia intervenuto un contrano collettivo per i lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, stipulato dalle associazioni rappresentative delle predette imprese e dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale convoca le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse.

6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Govemo procede a una verifica, con le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dai precedenti articoli in materia di prestazioni di lavoro temporaneo e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi.

 

 

Incarico conferimento a personale interno alla scuola.

Prot.n.........................
....................,..................................

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la richiesta presentata dall'ins......................................................................
in data .................... intesa a conseguire l'autorizzazione a prestare la propria collaborazione in attività di insegnamento presso la scuola/istituto .........................................................................;

Visto l'art. 32 del C.C.N.L. 2003;

Considerato che la predetta attività deve ritenersi compatibile con la funzione svolta dal predetto docente presso questa scuola/istituto

CONFERISCE

All'ins ......................................................................................... in servizio presso questa scuola/istituto in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato/determinato, l'autorizzazione a prestare la propria attività di collaborazione presso la scuola /istituto............................................................... per l'anno scolastico............ .... ..

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

..................................................

 

MISURA DEI COMPENSI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE – DAL C.C.N.L. 2003

 

 

PERSONALE DOCENTE

ORE INSEGNAM.

ORE NON INSEGNAMENTO

DOCENTI MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE, SUPERIORI

28,41

15,91

PERSONALE A.T.A.

ORE
AGGIUNTIVE

ORE NOTTURNE
O FESTIVE

ORE NOTTURNE
E FESTIVE

COLLABORATORI S.

11,36

13,07

15,34

ASSISTENTI AMMIN.

13,07

14,77

17,04

RESPONSABILI AMM.

14,77

16,47

19,32

DIRETTORI SS.GG. AA

16,47

18,75

22,16

 

 

 

 

 

RICHIESTA E CONFERIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PER INCARICHI

 

 

 

Al Dirigente Scolastico
del ........................................................
di ........................................................

 OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INCARICHI.

....l..... sottoscritt.. ..................................................................................................................
in servizio in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato - determinato presso codesta scuola/istituto

C H I E D E

ai sensi dell'art. 32 del C.C.N.L.I. 2003 di essere autorizzato/a a prestare la propria collaborazione presso la scuola.............................................................................. per la realizzazione del progetto...........................................................................................
approvato dai competenti organi della predetta scuola/istituto nel periodo dal
.................................. al ........................................=.


............................, .................................=

.....................................................

(firma)

 

 

 

 

 

Prot.n.........................
....................,..................................

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 40 del D.I. n. 44 del 1-2-2001;

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.............. del ...............................;

Vista la delibera del Consiglio di Circolo/Istituto n............ del .......................... con la quale è stato deliberato il Progetto " ....................................................................." nell'ambito delle attività per l'ampliamento dell'offerta formativa;

Considerato che per la realizzazione del Progetto è stata destinata la somma di €.................................... iscritta nel programma annuale per l'esercizio finanziario ........... regolarmente approvato dal Consiglio di circolo/istituto in data ..................;

Vista la disponibilità manifestata dall'ins.....................................................................
a ricoprire l'incarico d'insegnamento/docenza relativo al progetto sopraindicato;

Vista l'autorizzazione concessa dal Dirigente scolastico della predetta scuola ai sensi dell'art. 32 del C.C.N.L. 2003;

Valutate le esperienze professionali del docente ................................................... documentate con il curriculum vitae relativamente alla tematica trattata nel Progetto,

conferisce

All'ins ..................................................................................................... in servizio presso la scuola/istituto ................................................................................ in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato, l'incarico per n. ........... ore di docenza/ monitoraggio/ coordinamento per il progetto sopracitato da svolgersi secondo il calendario allegato, presso la sede di .................................
Per l'attività svolta sarà corrisposto un compenso orario lordo/ forfettario di €................ per un totale lordo di € ........................................................; il compenso corrisposto sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti.
L'amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o di mancato conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto dovuti a scarso rendimento.
A conclusione dell'incarico dovrà essere consegnata la scheda predisposta dalla commissione autonomia, contenente i dati necessari per la valutazione del progetto.

Per accettazione

L'ins. .......................................................... Il Dirigente Scolastico.........................................

 

 

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE

La prestazione dei docenti della stessa scuola è stata assimilata alle attività aggiuntive di cui all'art. 43 del CCNL e, pertanto è una prestazione soggetta al trattamento fiscale e previdenziale prevista per i compensi accessori. Pertanto, sui compensi erogati bisogna operare sia le ritenute previdenziali, sia le ritenute erariali.

In considerazione di ciò la C.M. 31784 dei 29/9/99 ha precisato che le assegnazioni sono da considerarsi al lordo delle ritenute previdenziali (INPDAP e F.C.). Di ciò se ne dovrà tenere conto nel predisporre il Progetto in quanto sarà necessario prevedere anche la spesa per tali contribuzioni.

DENOMINAZIONE RITENUTE

A CARICO DEL DIPENDENTE

A CARICO STATO

I.N.P.D.A.P

8.75%

24.20%

FONDO CREDITO

0.35%

 

I.R.PE.F.

aliquota massima

 

ADDIZ. REGIONALE IRPEF

0.90%

 

ADDIZ.COMUNALE IRPEF

vedere comune di residenza

 

I.R.A.P.

 

8.50%

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

I.N.P.D.A.P.

Entro il 15 del mese successivo

Tesoreria Provinciale dello Stato di appartenenza da commutare in quietanza di Contabilità Speciale

COD.1094 INPDAP - CARICO DIPENDENTE.

COD.1094 INPDAP - CARICO STATO.

FONDO

CREDITO

Entro il 15 del mese successivo

Tesoreria Provinciale dello Stato di appartenenza da commutare in quietanza di Contabilità Speciale

COD.1011 FONDO CREDITO - CARICO DIPENDENTE.

I.R.P.E.F.

Entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento

Tesoreria Provinciale dello Stato di appartenenza
I.R.A.P.

Entro il 15 del mese successivo

CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO ALLA REGIONE DI LAVORO

 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
PER ATTIVITA' INTEGRATIVE O DI CONSULENZA

TRA

....................................................................................................................... CON SEDE IN
......................................................................... COD. FISCALE N. ........................ ..............

NELLA PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE ......................... ............

................................................ NAT... A ..............................................IL ................................

E

IL/LA SIG. ......................................................................................................................... ...... NAT.... A .............................................................................IL .................................. ....... .... . RESIDENTE A VIA................................................................................................ ... ..... .... . CODICE FISCALE................................................................................................................

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Ai fini di una uniforme interpretazione del contratto, si precisa quanto segue: per "ENTE" si intende .................................................................................................. ............ per L'ESPERTO" si intende IL/LA SIG............................................................................... .. 2. l'ente affida all'esperto l'incarico di consulenza - insegnamento di ...................... ... nelle classi e nei giorni indicati nell'allegato prospetto che fa parte integrante del
presente contratto;
3. l'esperto svolgerà, l'incarico presso la scuola ...................................................... .
di ................................................................................dipendente da questa istituzione scolastica nel periodo dal .......................................al..................................................
secondo il seguente calendario concordato con lo stesso esperto e l'istituzione scolastica come da allegato. All'istituzione scolastica è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi ed i criteri di valutazione degli apprendimenti conseguiti.
4. Il presente contratto è relativo all'anno scolastico in corso, con decorrenza
dal ...........................al...................................... per un totale di n. ..........ore.
5. Per ogni ora di insegnamento sarà corrisposto all'esperto l'importo lordo di
€ ........................... sul quale sarà applicata la ritenuta IRPEF del ......%, l'addizionale regionale del .........% e l'addizionale comunale del ........%;
6. La remunerazione avverrà dopo la verifica dell'effettiva prestazione come
prevista dal prospetto. A conclusione dell'incarico l'esperto presenterà una
relazione sull'attività svolta all'istituzione scolastica.
7. Il pagamento del compenso verrà effettuato previa presentazione di fattura, notula o parcella a conclusione dell'incarico affidato.
8. L'ente fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 567/96, che i dati
personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'ente saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti, richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

9. L'esperto si impegna altresì a rispettare nell'esecuzione del servizio di insegnamento - consulenza le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dalla istituzione scolastica. L'esperto si obbliga a partecipare, attraverso personale esperto, agli incontri che l'istituzione scolastica organizzerà per la definizione delle caratteristiche dell'attività, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento di questa e per l'eventuale riprogettazione.
10.Nello svolgimento delle attività, l'esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni delle classi per le quali l'attività è prestata, assumendosi la relativa responsabilità per i danni che avessero a verificarsi nel tempo di affidamento delle classi. Esso si obbliga, attraverso personale altresì alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione
.
11.Ciascun onere assicurativo, previdenziale, retributivo o di qualsiasi altro
genere nascente dal rapporto di lavoro fra il esperto e i suoi collaboratori, esperti, ecc. si intende a carico esclusivo dell'esperto.
12. L'ente ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a
mezzo di comunicazione fatto con lettera raccomandata, in caso di inadempimento di cui ai precedenti punti 9. 10 .In caso di risoluzione del contratto l'istituzione ha diritto al risarcimento del danno conseguente.
13. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli articoli
2222 e successivi del codice civile.
14. Il presente contratto instaura un rapporto di lavoro autonomo senza alcun
vincolo di subordinazione e senza obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi presi per l'espletamento del prospetto allegato e, come tale, è regolato dagli artt.2229 e successivi del codice civile.
15. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il
Foro di

Letto, confermato e sottoscritto.

...............................,...............................

I contraenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

L'ESPERTO

...................................................................

....................................................................

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le clausole di cui ai punti 9,
10, e 11 si intendono approvate.

 

 

L'ESPERTO

 

....................................................................

 

Al Dirigente Scolastico
del ........................................................
di ..........................................................

 

....I... sottoscritt……………………….....................…………...………………………….
nat..… a …………………………………………......………….. il ……...............……….
CODICE FISCALE N. …………………...............…………………………………………..
dichiara - sotto la propria responsabilità - il seguente reddito presunto per l'anno .........:

a) IMPONIBILE FINO A € .............................= ALIQUOTA ...... % ............................O

b) IMPONIBILE FINO A € .............................= ALIQUOTA ...... % ............................
O

Dichiara, inoltre, che è domiciliato in …………………..................................……………..

Via ………………………………..………. n. …........…. Tel………...…………………….

.......................... , ………………………….

……………………………

(firma dichiarante)

 

PROGETTI: ITER PROCEDURALE AMMINISTRATIVO

Presentazione del progetto e preventivo di spesa da parte
dell'esperto;

Delibera del Collegio dei docenti;

Delibera del Consiglio di Circolo;

Dichiarazione personale dell'interessato;

Effettuazione del contratto;

Presentazione - a fine attività - della fattura, notula o nota di addebito con la relativa spesa;

Delibera di pagamento del Consiglio di Circolo;

Effettuazione del mandato di pagamento.

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA PROGETTAZIONE

 Il reclutamento del personale esperto necessario per l'effettuazione del progetto può avvenire:

per i docenti della stessa scuola, mediante una semplice lettera d'incarico sottoscritta dal Dirigente scolastico ed accettato dal docente contenente le modalità e termini di svolgimento delle attività progettuali;

per i docenti di altra scuola, mediante il conferimento di un incarico rientrante nella disciplina dell'art. 58 del D.L.vo 29 del 3-2-93, cioè soggetto alla preventiva richiesta di autorizzazione da parte del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza;

per il personale docente estraneo all'amministrazione mediante la stipula di un contratto di prestazione d'opera intellettuale.

TITOLO IV - RAPPORTO DI LAVORO – art 58 D. L.vo 29 del 3-2-93

Art. 58.- Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 . Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 , agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e successive modificazioni, all’art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , ed all'art. 1, comma 9, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 510.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti .

4. Decorso il termine, di cui al comma 3, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all articolo 2, commi 4 e 5, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati, o in aspettativa non retribuita.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8 Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’articolo 6, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle Finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle Finanze.

10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi dl cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della Funzione pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L’elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell’anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

 

 

 

I lavoratori a progetto (ex co.co.co)

 

LE ESCLUSIONI DAL LAVORO A PROGETTO

Pare opportuno a tal proposito, e per una maggior chiarezza operativa,

riportare il testo del comma 11 dell’articolo 11 della Legge finanziaria per l’anno 2004:

11. Per l’anno 2004, le Amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 108 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o con convenzioni ovvero con contratti di lavoro a progetto, nei limiti di spesa previsti dall’articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Nei predetti limiti rientrano anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 1º gennaio 2004. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985 n.124, non puo` superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l’anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita` interno, cui si applica quanto disposto dall’articolo 29, comma 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche´ nei confronti del personale infermieristico del servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

ESCLUSIONI DAL LAVORO A PROGETTO

PRESTAZIONI OCCASIONALI QUANDO SONO RESE PER NON Più DI 30 GG. NEL CORSO DELL’ANNO SOLARE CON LO STESSO COMMITTENTE E IL COMPENSO PERCEPITO NEL AMSSIMO ANNO SOLARE NON SIA SUPERIORE A EURO 5.000.

LE PROFESSIONI INTELLETTUALI PER LE QUALI E’ NECESSARIA L’ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI PROFESSIONALI ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO

I RAPPORTI E LE ATTIVITà DI CO.CO.CO. COMUNQUE RESE E UTILIZZATE IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETà SPORTIVE DILETTANTISTICHE AFFILIATE A FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E AD ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTE DAL CONI.

I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETà E I PARTECIPANTI A COLLEGI E COMMISISIONI

COLORO CHE PERCEPISCONO PENSIONE DI VECCHIAIA.

Si annota nella stesura definitiva del decreto di attuazione, rispetto alle precedenti:

_ per quanto alle professioni intellettuali, il riferimento alla iscrizione in albi professionali esistenti

alla data di entrata in vigore del decreto;

_ la novita` del riferimento alle associazioni e societa` sportive dilettantistiche;

_ il richiamo ai soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Tutele

Nulla cambia rispetto alle tutele assistenziali e previdenziali stabilite dalle norme vigenti a favore

dei collaboratori coordinati e continuativi:

_ iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, art. 2, c. 26 e seguenti;

_ indennita` di maternita`;

_ indennita` di malattia in caso di ricovero ospedaliero;

_ assegno al nucleo familiare;

ma l’articolo 66 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede altri diritti del collaboratore a progetto, con riferimento

a gravidanza, malattia e infortunio, che possono essere schematizzati come segue:

Casi che non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo:

GRAVIDANZA:

la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 gg., salvo più favorevole disposizione del contratto individuale.

MALATTIA e INFORTUNIO:

la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a 1/6 della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta gg. per i contratti di durata determinabile.

 

 

 

 

Conversione del contratto

La tipizzazione del rapporto a progetto come quella che emerge dalla riforma non poteva, ovviamente,

consentire deroghe così che l’articolo 69 del decreto legislativo si occupa del «Divieto di

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto» prevedendo

la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fin dall’origine, per

quei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che siano stati instaurati senza la individuazione

di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso (c. 1).

Al comma 2 e` sanzionata la fattispecie secondo la quale se l’accertamento del giudice conducesse a

considerare che il rapporto (nel suo svolgimento) si sia configurato come rapporto di lavoro subordinato,

il rapporto stesso sara` trasformato nel rapporto di lavoro subordinato di fatto realizzatosi fra

le parti.

Precisa il comma 3 dell’articolo 69 che il giudice, ai fini del giudizio del comma 2, dovra` limitarsi

«esclusivamente, in conformita` ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento della esistenza

del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non puo` essere esteso fino al punto di sindacare

nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente».

Violazione

Instaurazione del rapporto senza l’individuazione dei

requisiti di cui all’articolo 61

Accertamento giudiziale della configurazione di un

rapporto di lavoro subordinato (*)

(*) Si veda il comma 3 dell’articolo 69.

Sanzione

Il rapporto e` considerato di lavoro subordinato a

tempo indeterminato sin dalla data di costituzione

del rapporto.

Il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato

corrispondente alla tipologia negoziale di

fatto realizzatasi tra le parti.

 

Forma ed estinzione del contratto

L’articolo 62 del D.Lgs. n. 276/2003 si occupa del contratto di lavoro a progetto che deve essere

stipulato in forma scritta e, ai fini di prova, deve contenere i seguenti elementi:

1) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;

2 ) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante,

che viene dedotto in contratto;

3 ) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche´ i tempi e le modalita` di pagamento e la disciplina

dei rimborsi spese;

4 ) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale,

della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella

esecuzione dell’obbligazione lavorativa;

5) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando

quanto disposto dall’articolo 66, comma 4.

La risoluzione del contratto e`, ovviamente, connessa con la realizzazione del progetto o del programma

o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. Le parti possono pero` recedere prima della

scadenza del termine per giusta causa o secondo le diverse causali o modalita` stabilite nel contratto

individuale compreso il preavviso.

Regime transitorio

Ancora delle collaborazioni coordinate e continuative si occupano le «Norme transitorie e finali»

di cui all’articolo 86, D.Lgs. n. 276/2003, per stabilire che:

_ le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non

possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro

scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

_ termini diversi, anche superiori all’anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative

stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell’ambito di accordi sindacali

di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con

le istanze aziendali dei sindacati comparativamente piu` rappresentativi sul piano nazionale.

Cio` importa per il futuro, almeno prossimo, la necessita` di operare su un sistema binario che tenga

conto sia della esclusione di carattere generale che di quelle particolari e specificatamente elencate,

che puo` essere riassunto nello schema che segue:

 

 

Collaborazioni in essere stipulate secondo la previgente normativa:

Non riconducibili ad un progetto

Valide come da contratto ma non oltre un anno dalla entrata in vigore del

decreto di attuazione (24 ottobre 2004)

Riconducibili ad un progetto

Potranno essere proseguite secondo la volonta` delle parti tenuto conto dei limiti imposti dalla nuova normativa Irrilevanza della riconducibilita` ad un progetto Nell’ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente piu` rappresentativi sul piano nazionale potranno esplicare i loro effetti anche per periodi superiori all’anno (Proroga indefinita!?) Una situazione nonostante tutto non facilmente trasponibile in pratica, tenuto conto che, la nuova normativa si fonda sul «progetto» che rimane un concetto non facilmente acquisibile e comprensibile.

 

 

Ora si attendono, come e` ovvio, le circolari interpretative con le quali, si dice per quanto qui interessa,

«si potra` così chiarire meglio cosa s’intende con il lavoro a progetto, che li dovra` caratterizzare

in futuro».

 

Contratto di lavoro a progetto

Tra l’Istituzione Scolastica ...................................................... …………………

Rappresentata legalmente dal Prof……………………………………………………………..Dirigente scolastico pro- tempore dell’Istituto, nato a:………………………………………………….Il:…………………….. – Codice fiscale:…………………….. domiciliato per la Sua carica presso l’Istituto

e

Sig. ................................................................. nato a ................................................................. il ..................... residente

in .................................................... via .................................................... n. ........... n.c.f. ....................................................

Premesso che:

L’Art. 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001, consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa –

Per la realizzazione del progetto relativo si rende necessario il ricorso ad esperti esterni, non essendo presenti nella scuola docenti in possesso della specifica competenza professionale -

Per tale scopo e` necessario individuare una figura professionale portatrice delle necessarie conoscenze professionali e che operi in assoluta autonomia;

che il Sig. ................................... come sopra generalizzato, ha i requisiti richiesti per svolgere tale attivita` ed accetta l’incarico;

si conviene e si stipula quanto segue:

L’ Istituzione Scolastica come sopra identificata conferisce al Sig. ....................................... che accetta, l’incarico di cui sopra finalizzato alla realizzazione del progetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai seguenti patti e condizioni:

A) il rapporto di lavoro e` attuato secondo il disposto dell’articolo 4, comma 1 lettera c) della legge 14 febbraio

2003, n. 30 e dal conseguente decreto di attuazione;

B) il Collaboratore a progetto svolgera` la sua attivita` in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di orario

di presenza, senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte dell’ Istituzione Scolastica;

C) nell’espletamento dell’attivita` il Collaboratore a progetto operera` con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto facendo uso appropriato della sua professionalita` e della sua creativita` che non saranno,

alcun modo, limitate da parte dell’ Istituzione Scolastica;

D) le parti convengono e si impegnano ad incontrarsi periodicamente, allo scopo di coordinare l’attivita` svolta

dal Collaboratore a progetto, con quella piu` ampia dell’Istituzione Scolastica, e al fine del raggiungimento degli obiettivi

progetto;

E) la durata del progetto sara` di ….. mesi con decorrenza dal ................... con scadenza quindi al ...................

F) il compenso per la realizzazione del progetto sara` di E............ (............................) e tale importo verra` corrisposto con cadenza mensile, in rate di importo pari a E............ (............................) ciascuna con assegno o bonifico bancario. A tal proposito le parti dichiarano che per la determinazione del compenso hanno tenuto conto

di quanto normalmente corrisposto, nel luogo di esecuzione del rapporto, per analoghe prestazioni di lavoro

autonomo, della specificita` della prestazione e ritengono il compenso pattuito proporzionato alla quantita`

e qualita` della prestazione dedotta;

G) il Collaboratore a progetto si impegna a non diffondere, per la durata del presente contratto, notizie

informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza durante la realizzazione del progetto;

H) improvvisi impedimenti dovuti a malattia o infortunio saranno gestiti in conformita` alle previsioni della legge

n. 30/2003, del decreto di attuazione della stessa ed in particolare secondo quanto previsto dall’articolo

di quest’ultimo;

I) qualora nella esecuzione del progetto dovessero evidenziarsi procedimenti o prodotti attualmente non noti,

al Collaboratore a progetto sara` riconosciuto autore di tali nuovi procedimenti o prodotti.

Per quanto qui non previsto si richiamano le vigenti disposizioni normative.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data ...................................

Il Committente Il Lavoratore a progetto

 

 

 

Progetto allegato e parte integrante del contratto

Nome del progetto: ………………………………………………………..

Obiettivo: …………………………………………………………………………….

Mezzi: Utilizzo in piena autonomia dei mezzi messi a disposizione dalla Committente.

Organizzazione, coordinamento e tutela della prestazione

Con periodicita` stabilita a seconda delle esigenze del committente e del collaboratore verra` verificata la risposta

del mercato alle nuove proposte, le iniziative da assumere per migliorare l’offerta, la corrispondenza dei mezzi alle esigenze del collaboratore. Prima dell’inizio dell’attivita` il collaboratore prendera` visione dei macchinari, delle attrezzature e dell’utensileria, nonche´ dell’ambiente di lavoro, e sara` reso edotto delle eventuali fonti di rischio e delle cautele da adottare per evitare pericoli per se´ e per i terzi così come sara` attentamente valutata la normativa in materia .

Luogo e data ...................................

Il Committente Il Lavoratore a progetto

 

LAVORATORI A PROGETTO" (ex CO.CO.CO): contributi INPS anno 2004

Co.Co.Co: contributi INPS più cari

Dal 1 gennaio 2004, passa dal 14% al 17.39% l'aliquota contributiva prevista per i collaboratori coordinati e continuativi, o meglio "lavoratori a progetto", come li definisce la "Riforma Biagi". Il rincaro è solo il primo passo di un iter che, attraverso un incremento dello 0.20% annuo porterà il contributo al 19%. Così dispone il maxi decreto collegato alla Finanziaria approvato dal Governo il 29 settembre scorso, che anticipa alcuni provvedimenti contenuti nel disegno di legge di riforma del sistema previdenziale, attualmente in discussione al Senato.
Si tratta della contribuzione che i collaboratori coordinati e continuativi devono versare alla Gestione Separata dell'INPS e che, per effetto del nuovo provvedimento, viene portata al livello di quella attualmente prevista per i commercianti: 17,39% per il primo scaglione di reddito e il 18,39% per i redditi superiori.
Come noto, i contributi da versare all'INPS, ricadono, per un terzo sul lavoratore e per due terzi sul datore di lavoro. I lavoratori non iscritti ad altri fondi obbligatori, avranno dunque il 5,80% dei contributi a loro carico, mentre il restante 11,59% sarà onere del committente.
Non cambiano invece le aliquote per i lavoratori iscritti a forme di previdenza diverse dall'INPS che continuano ad attestarsi al 10%. Stessa cosa vale per i lavoratori titolari di pensione indiretta o di reversibilità.
Sale invece dal 12.50% al 15% l'aliquota contributiva per i titolari di pensione diretta, anche se iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

LA CONTRIBUZIONE PER I LAVORATORI A PROGETTO – anno 2004

(Lavoratori non iscritti a forme previdenziali)

IRPEF Secondo i vigenti scaglioni di reddito
INPS 17,39 sul 100% del compenso lordo – 1/3 a carico lavoratore – 2/3 a carico scuola
IRAP 8,50%

Lavoratori iscritti a forme previdenziali – compresi pensionati

IRPEF Secondo i vigenti scaglioni di reddito
INPS 10% sul 100% del compenso lordo – 1/3 a carico lavoratore – 2/3 a carico scuola
IRAP 8,50%
INAIL Aliquota comunicata dall’INAIL in base all’attività – 1/3 a carico lavoratore – 2/3 a carico scuola

 

PERSONALE INTERNO ALLA SCUOLA PERSONALE DOCENTE DIPENDENTE DELLA STESSA SCUOLA:

 COGNOME E NOME  
LUOGO E DATA DI NASCITA  
COMUNE DI RESIDENZA  
INDIRIZZO  
CODICE FISCALE                                

  Al DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….

di …………………………….

N O T A D I A D D E B I T O

Per attività di docenza nell’ambito del progetto _____________

n. ____ ore a €. _________ orarie.

 

COMPENSO DOVUTO PER ATTIVITA’

Come da contratto del

 
INPDAP – 8.75 %  
Fondo Credito – 0.35 %  

IMPONIBILE

 
Ritenuta IRPEF – ……. %  
Addizionale provinciale – …….. %  
Addizionale comunale - ……… %  

NETTO DA PAGARE

 

 

Esente I.V.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633 del 27/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

PAGAMENTO: ___________________________________________________________

 

 

 

________ li, _________________ Firma ________________________

 

 

Parte riservata alla scuola

COMPENSO LORDO €. _______ ______.=

RITENUTA IRAP 8.5% €. ___ __________.=

INPDAP 24,20 % €. ______________.=

--------------------------------------

TOTALE SPESA €. ______________.=

 

 

ESEMPIO DI CURRICULUM VITAE

DA FARE COMPILARE AL PERSONALE ESTERNO E/O INTERNO

 

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Residenza e indirizzo
Telefono - fax - e-mail
Studi compiuti
Corsi di specializzazione seguiti
Conoscenza del computer
Lingue straniere
Stage in Italia e all'estero, borse di Studio e pubblicazioni
Esperienze lavorative
Esperienze di docenza in area universitaria e/o post-secondaria
Docenza in corsi di aggiornamento
Eventuali altre notizie

 

 

IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO

 

Prot.n.........................
....................,..................................

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 40 del D.I. n. 44 del 1-2-2001;

Visto la delibera del Collegio dei Docenti n................ del ...................................;

Vista la delibera del Consiglio di Circolo/Istituto n............ del .......................... con la quale è stato deliberato il Progetto " ....................................................................." nell'ambito delle attività per l'ampliamento dell'offerta formativa;

Considerato che per la realizzazione del Progetto è stata destinata la somma
di € ............................................... iscritta nel programma annuale per l'esercizio finanziario ................. regolarmente approvato dal Consiglio di circolo/istituto in data .............................;

Valutate le esperienze professionali del docente ................................................... documentate con il curriculum vitae relativamente alla tematica trattata nel Progetto,

CONFERISCE

All'ins ......................................................................................... in servizio presso questa scuola/istituto in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato, l'incarico per n. ........ ore di docenza/ monitoraggio/ coordinamento per il progetto sopracitato da svolgersi secondo il calendario allegato, presso la sede di .................................
Per l'attività svolta sarà corrisposto un compenso orario lordo/ forfettario di
€ ...................... per un totale lordo di € ...........................................; il compenso corrisposto sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti.
L'amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o di mancato conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto dovuti a scarso rendimento.
A conclusione dell'incarico dovrà essere consegnata la scheda predisposta dalla commissione autonomia, contenente i dati necessari per la valutazione del progetto.

Per accettazione

L'ins. .......................................................... Il Dirigente Scolastico.........................................

 

PERSONALE DOCENTE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE

RICHIESTA OFFERTA PER ESPERTI PROGETTI

 

 

Prot. n……………. ………….,…………………………

 

Al Sig……………………………

 

 

OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA PER ESPERTI PROGETTI.

Al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione, verificata l’impossibilità di utilizzare a tal fine il personale interno, si invita la S.V. a presentare

la sua migliore offerta mediante la restituzione dell’allegato schema debitamente compilato con l’indicazione delle caratteristiche richieste.

L’aggiudicazione avrà luogo col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’offerta dovrà pervenire – recapitato direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata a rischio del concorrente - a questa Direzione entro le ore ……. del giorno…………….Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura, recante il nominativo dell’esperto e l’indicazione ben chiara "contiene

offerta per ……".

Saranno ritenute nulle le offerte pervenute per qualsiasi causa oltre i termini stabiliti.

La seguente gara informale sarà valida anche nel caso di unico concorrente e l’aggiudicazione verrà fatta da questa Istituzione in base ai risultati della gara stessa.

Le buste verranno aperte presso ………………………….. il decimo giorno successivo alla data del termine di presentazione delle offerte, il …………… alle ore………

Dopo l’individuazione del miglior offerente e al fine dell’affidamento ad esso del servizio, l’Istituzione scolastica inviterà, anche a mezzo telegramma, il soggetto individuato a produrre – nei termini indicati nello stesso invito – la documentazione, i dati anagrafici e fiscali necessari per la stipula del contratto e per i pagamenti.

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente provvedimento e al successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 27 della legge 675/96 e dal D.L.vo 135/99.

Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento.

Ai fini del trattamento dai dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.13 della predetta legge.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Sig………………………………………..

Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura o notula professionale, alla scadenza del contratto.

Il miglior offerente sarà individuato applicando i seguenti elementi:

i titoli di studio e/o professionali;

la tipologia di esperienza pregressa e la sua rilevanza rispetto agli obiettivi da conseguire;

l’esperienza maturata in ambito scolastico in relazione alla fascia di età dei destinatari dell’intervento;

il prezzo della prestazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

 

SCHEDA PROGETTO

(a cura del docente/docenti proponenti)

 

Titolo del Progetto ______________________________________________________

Destinatari _____________________________________________________________

Obiettivi e breve descrizione ______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Attività previste soggetti coinvolti__________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Risultati attesi e tempistica _______________________________________________

Monitoraggio: indicatori- strumenti- modalità___________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Date di inizio e fine____________________________________________________

Risorse umane e finanziarie necessarie:

 

 

 

 

 

 

Spese per il personale docente, ATA, esperi esterni:

Tipologia Personale

Importo orario

N. ore

Totale lordo

Attività aggiuntive insegnamento      
Attività agg.ve non insegnamento      
Attività aggiuntive Direttore Amministrativo      
Attività aggiuntive Assistenti tecnici      
Attività aggiuntive Assistente Amministrativo      
Attività aggiuntive Collaboratori scolastici      

Totale lordo

 
Contributi (INPDAP + IRAP)  

Totale complessivo progetto

 
1. Spese per il personale  

 

 

Spese per la progettazione e/ ricerca

Tipologia Personale

Importo orario

N. ore

Totale lordo

       
       

Totale lordo

 
Contributi (INPDAP + IRAP)  

Totale complessivo progetto

 
2. Spese per la ricerca, progettazione  

 

 

 

Spese per la formazione/aggiornamento

Tipologia Personale

Importo orario

N. ore

Totale lordo

Direzione      
Docenza      
Attività aggiuntive Assistenti tecnici      
Attività aggiuntive Assistente Amministrativo      
Attività aggiuntive Collaboratori scolastici      
Contributi (INPDAP + IRAP)  

Totale lordo

 

Totale complessivo progetto

 
3 Spese per l’aggiornamento  

 

 

 

Spese per gli allievi (uscite didattiche ecc.)

Tipologia Spesa

Importo

Spese per uscite didattiche  
Spese di viaggio per i docenti accompagnatori  
   
   
4 Spese per gli allievi  

 

 

 

Spese materiale

Tipologia Spesa

Importo

Consumo  
Cancelleria, fotocopie  
Interventi di manutenzione o nuove installazioni  
Spese Internet  
Spese telefoniche  
…………  
IVA  
5 Spese per il materiale

 

Spese complessiva del progetto  

 

COGNOME E NOME  
LUOGO E DATA DI NASCITA  
COMUNE DI RESIDENZA  
INDIRIZZO  
CODICE FISCALE                                

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO

…………………………………………

di ……………………………………..

N O T A D I A D D E B I T O

Per attività di docenza nell’ambito del progetto "________________________________"

n. _____ ore al €. ___________ orarie.

COMPENSO DOVUTO PER ATTIVITA’

Come da contratto Prot.

€.

 
Ritenuta IRPEF _____ %

- €.

 
Addizionale Regionale 0.90%

- €.

 
Addizionale Comunale 0.20%

- €.

 
Contributo INPS 10-14% 1/3 del lordo

- €.

 

NETTO DA PAGARE

€.

 

 

 

PAGAMENTO: ___________________________________________________________

 

, _________________ Firma ________________________

 

 

Parte riservata alla scuola

 

COMPENSO LORDO

€.

 
RITENUTA IRAP 8.5%

+ €.

 
CONTRIBUTO INPS 10-14% 2/3

+ €.

 
TOTALE SPESA

€.

 

 

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

I.R.PE.F

Entro il 20 del mese successivo
al trimestre di riferimento

Tesoreria Provinciale dello Stato di
appartenenza
I.R.A.P.

Entro il 15 del mese successivo

CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO ALLA REGIONE DI
LAVORO

 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

PER ATTIVITA’ di …………………………………………….

TRA

La ……………………………………………………………………………… CON SEDE IN …………………… VIA ……………………………….. COD.FISCALE N. ………………….. NELLA PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE DIRIGENTE SCOLASTICO PRO-TEMPORE DOTT.SSA …………………………………., NATA A …………………………….. IL ………………………… COD.FISC.

E

IL SIG. …………………………………………………………….. NATO A ……………….I ..I) IL ………………………….. E RESIDENTE A ………………………………………… (COD.FISC. ……………………………………….)

PREMESSO

Che l’art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa;

Che per la realizzazione del sottoindicato progetto si rende necessario il ricorso ad esperti esterni, non essendo presenti nella scuola docenti in possesso della specifica competenza professionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Ai fini di una uniforme interpretazione del contratto, si precisa quanto segue: per "ENTE" si intende ……………………………………………………………………. per "L’ESPERTO" si intende il Sig. …………………………………………….;

2. l’ente affida all’esperto l’incarico di insegnamento per il Progetto "………………………………….." nelle classi e nei giorni indicati nell’allegato prospetto che fa parte integrante del presente contratto;

3. l’esperto svolgerà l’incarico per n. ….. ore complessive così suddivise: n…….. ore presso la scuola ………………………………………………… e n. …… ore presso la scuola ……………………………………, dipendenti da questa istituzione scolastica nel periodo dal ……………………………… al ……………………………. secondo il calendario concordato dall’esperto stesso e l’istituzione scolastica come da allegato. All’istituzione scolastica è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi ed i criteri di valutazione degli apprendimenti conseguiti.

4. Per ogni ora di insegnamento sarà corrisposto all’esperto l’importo lordo di €. …….. per un importo complessivo lordo di €. ……………….. sul quale saranno applicate le seguenti ritenute: IRPF …..% - Addizionale Regionale ……..% - Addizionale Comunale ……….%. La ritenuta IRAP 8,5% sarà a carico della scuola;

5. La remunerazione avverrà dopo la verifica dell’effettiva prestazione come prevista dal prospetto. A conclusione dell’incarico l’esperto presenterà una relazione sull’attività svolta all’istituzione scolastica.

6. Il pagamento del compenso verrà effettuato previa presentazione di fattura, notula o parcella a conclusione dell’incarico affidato.

Segue contratto fra

E

IL SIG.

7. L’ente fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 567/96, che i dati personali forniti dall’esperto o acquisiti dall’ente saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti, richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

8. L’esperto si impegna altresì a rispettare nell’esecuzione del servizio di insegnamento - consulenza le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dalla istituzione scolastica. L’esperto si obbliga a partecipare agli incontri che l’istituzione scolastica organizzerà per la definizione delle caratteristiche dell’attività, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento di questa.

9. Nello svolgimento delle attività, l’esperto si obbliga alla collaborazione con i docenti i quali mantengono l’obbligo alla sorveglianza degli alunni e le responsabilità connesse al ruolo stesso di insegnante.

10. Ciascun onere assicurativo, previdenziale, retributivo o qualsiasi altro genere nascente dal rapporto di lavoro fra l’esperto e i suoi collaboratori, esperti, ecc. si intende a carico esclusivo dell’esperto.

11. L’ente ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatto con lettera raccomandata, in caso di inadempimento di cui ai precedenti punti 8. e 9. In caso di risoluzione del contratto l’istituzione ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

12. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli articoli 2222 e successivi del codice civile.

13. Il presente contratto instaura un rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione e senza obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi presi per l’espletamento del prospetto allegato e, come tale, è regolato dagli artt.2229 e successivi del codice civile.

14. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di ---------------------------

15. le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’esperto.

Letto, confermato e sottoscritto.

…………………………i, ………………………………

Prot.n. ………………………..

I contraenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO L’ESPERTO

MISURA DEI COMPENSI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello fissato dalle tabelle annesse al CCNL . Nel fissare il compenso si può fare riferimento ai compensi fissati dal D.I. 326 del 12/10/95 oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97.
Nel caso di compenso eccedente l'importo tabellare, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del Progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.
Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfettario delle spese di viaggio.
 DECRETO INTERMINISTERIALE 326 DEL 12-10-1995

Tipologia

Importo

Direzione, organizzazione fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari.
Docenza fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un masimo di € 51,65 orarie per universitari.
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro fino ad un massimo di € 41,32 orari.
 CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 101/97

Tipologia

Importo

Docenti, direttori di corso e di progetto;
Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior;
Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore
senior ( con esperienza decennale);
Professionisti, esperti junior di orientamento, di
formazione ( con esperienza decennale).
fino ad un massimo di € 85,22
Docenti, codocenti, direttori di corso e condirettori di progetto;
Ricercatori universitari 1° livello, ricercatori junior (esperienza triennale);
Professionisti, esperti di settore junior (triennale);
Professionisti, esperti junior di orientamento, di
formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza.
fino ad un massimo di € 56,81
Codocenti o condirettori di corsi e di progetti;

Tutor.

fino ad un massimo di € 46,48

fino ad un massimo di € 30,99

 

   

 SCAGLIONI DI REDDITO- ANNO 2003

DA

FINO A

ALIQUOTA

 

0

15.000

23%

 

15.000

29.000

29%

 

29.000

32.600

31%

 

32.600

70.000

39%

 

70.000

 

45%

 

 

 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA............................................................................................
COMUNE Di RESIDENZA..................................................................................................
INDIRIZZO..............................................................................................................................
CODICE FISCALE...............................................................................................................

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL...................................................
...........................................................
DI ......................................................

NOTA DI ADDEBITO

Per attività di docenza nell'ambito dei progetto................................................................
n.............. ore a € ........................... orarie.

COMPENSO DOVUTO PER ATTIVITA'

come da contratto del ......................................................... € ........................................=
Ritenuta IRPEF............ % € ........................................=
Addizionale Provinciale ...........% € ........................................=
Addizionale Comunale ............% € ........................................=
Inps ........% ......./....... € ........................................=
NETTO DA PAGARE € ........................................=

Esente I.V.A. ai sensi dell'art. 5 dei D.P.R. 633 dei 27/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

PAGAMENTO.........................................................................................................................

..........................., ...................................... Firma .......................................................

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Parte riservata alla scuola

COMPENSO LORDO........................................... € .........................................=

RITENUTA IRAP 8.5%.......................................... € .........................................=
INPS .......% ..../...... €..........................................=
SPESA COMPLESSIVA €........................................=

 

PROCEDURE I.N.A.I.L.

(ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. DEL PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI)

 

 

N O R M A T I V A

·1 TESTO UNICO D.P.R. 30/6/1965 n. 1124;

·2 D.P.R. 22/12/1986 n. 917;

·3 LEGGE 8/8/1995 n. 335;

·4 LEGGE 17/5/1999 n. 144;

·5 DECRETO LEGISLATIVO 23/2/2000 n. 38;

·6 CIRCOLARE INAIL n. 32 dell'11/4/2000;

·7 LEGGE 23/12/2000 n. 388;

·8 DECRETO LEGISLATIVO 19/4/2001 n. 202;

·9 D.P.R. 14/5/2001 n. 314.

 ATTIVITA' PROTETTE
(Decreto Legislativo 23-2-2000 n. 38)
(Circolare INAIL n. 32 dell'11-4-2000)
(T.U. 30/6/1965 n. 1124 art. 1)

 

A - USO DI VIDEOTERMINALI
B - MACCHINE DI LABORATORIO/UFFICIO
C - CONDUZIONE PERSONALE DI VEICOLI A
......
MOTORE PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE
......MANSIONI

 

 

MODALITA' DI CALCOLO DEL PREMIO

(Decreto Legislativo 23-2-2000 n. 38)
(Circolare INAIL n. 32 dell'11-4-2000)

1 - IL PREMIO VA CALCOLATO, IN FUNZIONE DEL TASSO APPLICABILE ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA SCUOLA, SULL'AMMONTARE DEI COMPENSI PERCEPITI NEL PERIODO D'IMPOSTA;

2 - DEVE ESSERE CONTENUTO TRA UN MINIMALE ANNUO (EURO 11.219,55) ED UN MASSIMALE ANNUO (EURO 20.836,31)- MIN.MENSILE (EURO 934,96-
MAX.MENSILE (EURO 1736,36)

3 - I PARAMETRI SONO ESPRESSI SU BASE ANNUA E SI RIFERISCONO A TUTTI I COMPENSI PERCEPITI DAL COLLABORATORE.

4 - I PARAMETRI VANNO RAPPORTATI IN TANTI DODICESIMI QUANTI SONO I MESI DI DURATA DEL CONTRATTO.

5 - IL TASSO PERCENTUALE RIFERITO AD UN COMPENSO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO DI UN'ATTIVITA' SVOLTA IN UN LABORATORIO MULTIMEDIALE CON TERMINALI E' : l' 11(undici) PER MILLE + 1(uno) PER MILLE ADDIZIONALE ANMIL.

 

Istruzioni per la compilazione della modulistica INAIL

APERTURA POSIZIONE ASSICURATIVA
DENUNCIA DI ISCRIZIONE

QUADRO A

DENUNCIA SEDE DEI LAVORI

QUADRO B

DENUNCIA ATTIVITA'

QUADRO C

DENUNCIA DATI RETRIBUITI

QUADRO C1

DENUNCIA DATI ANAGRAFICI
E RETRIBUTIVI DEI LAVORATORI

QUADRO P

DENUNCIA DI VARIAZIONE

MODELLO

 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE QUADRO B
(denuncia di iscrizione ditta - sede dei lavori)

 

1- CODICE FISCALE DITTA

Indicare il codice fiscale numerico della scuola.

 

2 - CODICE DITTA

Solo per le denuncie successive alla prima.

 

3 - SEDE LAVORI

Indicare la data di inizio dell'attività della collaborazione coordinata e continuativa, la via o piazza, numero civico, CAP, comune, provincia, e-mail, numero telefonico, ASL sede dei lavori.

 

4 - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

Indicare i dati anagrafici e il domicilio della persona responsabile della sicurezza (Dirigente scolastico).

 

8 - FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

Apporre il timbro della scuola e del Dirigente Scolastico insieme alla firma del medesimo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE QUADRO C
(denuncia di iscrizione ditta - descrizione attività)

 

1- CODICE FISCALE DITTA

Indicare il codice fiscale numerico della scuola.

 

2 - DATA INIZIO VALIDITA'

Indicare la data di inizio attività dei dipendenti.

 

3 - DESCRIZIONE ATTIVITA'

Indicare - nel quadro lavorazione principale l- in modo dettagliato 'attività svolta:
Esempio- collaborazione coordinata e continuativa in laboratorio multimediale per alunni e personale docente e A.T.A.

 

4- RISCHIO SIL/ASB

 

Rispondere NO - barrando la casella.

 

8 - FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

Apporre il timbro della scuola e del Dirigente Scolastico insieme alla firma del medesimo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE QUADRO C1
(denuncia di iscrizione ditta - dati retributivi)

 

1- CODICE FISCALE DITTA

Indicare il codice fiscale numerico della scuola.

 

2 - IMPORTI INDICATI IN LIRE O IN EURO

Barrare la casella in EURO.

 

3 - ANNO IN CORSO

Indicare :
- il periodo assicurativo (dal - al).
- importo totale retribuzioni che si presume verranno corrisposte al dipendente.

E' possibile indicare anche l'anno successivo.

 

8 - FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

Apporre il timbro della scuola e del Dirigente Scolastico insieme alla firma del medesimo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE QUADRO P
(denuncia di iscrizione ditta - dati anagrafici e retributivi)

 

1- CODICE FISCALE DITTA

Indicare il codice fiscale numerico della scuola.

 

2 - IMPORTI INDICATI IN LIRE O IN EURO

Barrare la casella in EURO.

 

3 - SOGGETTO ASSICURATO

Per ogni singolo soggetto assicurato dovrà essere indicato il codice fiscale, cognome e nome, data inizio e fine rischio e le retribuzioni che si presume saranno percepite.

 

8 - FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

Apporre il timbro della scuola e del Dirigente Scolastico insieme alla firma del medesimo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE QUADRO VARIAZIONI
(denuncia di variazione)

 

1- CODICE FISCALE DITTA

Indicare il codice fiscale numerico della scuola.

2 - POSIZIONE ASSICURATIVA DITTA

Indicare il codice numerico comunicato dall'INAIL dopo l'iscrizione.

3 - COD.FISC.LAVORATORE

Indicare il codice fiscale del lavoratore.

4 - COGNOME

Indicare il cognome del lavoratore.

5 -NOME

Indicare il nome del lavoratore.

6-DURATA DEL CONTRATTO

Indicare la data di inizio e fine del contratto.

7 -COMPENSO ANNUALE

Indicare il compenso annuale percepito dal lavoratore.

8 -DESCRIZIONE ATTIVITA'

Indicare l'attività svolta dal lavoratore per il sopracitato contratto.

9 - FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

Apporre il timbro della scuola e del Dirigente Scolastico insieme alla firma del medesimo.

 

P R E M I O

(Decreto Legislativo 23-2-2000 n. 38)
(Circolare INAIL n. 32 dell'11-4-2000)


A - 1/3 A CARICO DEL COLLABORATORE
B - 2/3 A CARICO DEL COMMITTENTE

 

N.B. In base all'art. 5 della circolare INAIL n. 32 dell'11-4-2000, il committente (la scuola) deve provvedere al pagamento del premio alle scadenze di legge nella misura integrale prevista, gravando l'obbligo del versamento sul committente per il premio totale dovuto (comprensivo quindi della quota a carico del collaboratore) e restando demandata alle parti la regolazione dei conseguenti rapporti patrimoniali.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

 

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato tramite il modello F24 compilando la sezione INAIL.
Qualora la scuola non osservi il termine indicato dall'INAIL al momento del calcolo del premio, la stessa INAIL procederà al calcolo delle sanzioni per il ritardo intervenuto dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento.
Il versamento può essere effettuato anche in forma rateale (ex art. 2 comma 11 del D.L. 9/10/89 n. 338 convertito con modificazioni nella legge 7/12/1989 n. 389).

 

FAC-SIMILE MOD. F24 - 5-SEZIONE ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

 

INAIL COD. SEDE COD. DITTA C.C. N. RIFERIMENTO CAUSALE
    IMPORTO A DEBITO   TOTALE SALDO

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD F. 24

1 - COD. SEDE
Indicare il codice della sede INAIL di competenza (es. INAIL DI FIRENZE vai delle Porte Nuove : n. 21300)

2 - COD. DITTA
Indicare il codice attribuito dall'INAIL al momento dell'apertura della posizione assicurativa.

3 - C.C.
Indicare il codice attribuito dall'INAIL al momento dell'apertura della posizione assicurativa.

4 - N. DI RIFERIMENTO

5 - CAUSALE = P

6 - IMPORTO A DEBITO
Indicare limporto del premio da pagare arrodontato ad un euro inferiore o superiore.

7 - TOTALE
Indicare l'importo del premio sopramenzionato.

8 - SALDO
Indicare l'importo del premio sopramenzionato.

 

RICORSO AI PROVVEDIMENTI DELL'I.N.A.I.L.

 


Avverso i provvedimenti dell'INAIL riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi il datore di lavoro può presentare, ai sensi del D.P.R. 14-5-2001 n. 314 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3-8-2001), motivato ricorso:
- alla Sede territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato nel caso di provvedimenti concernenti:
a) l'oscillazione del taso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro, limitatamente al primo biennio di attività, e per andamento infortunistico;
b) l'oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi;
- al Consiglio di amministrazione, per il tramite della direzione regionale competente per territorio, avverso tutti gli altri provvedimenti, compresi quelli d'inquadramento nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall'INAIL, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. 12-12-2000.
l ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati mediante le modalità indicate nell'art. 4 del succitato D.P.R. 314/2001 (consegna diretta; spedizione a mezzo raccomandata a.r.; notifica ex artt. 137 e seguenti C.P.C).