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INDICE

 

La temporizzazione e il passaggio di ruolo. *

C.M. 24 marzo 1999, n. 78, prot. n. 63.- Comparto-scuola - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti il 4 agosto 1995 e 1 agosto 1996 - Passaggi di ruolo o di qualifica - Istruzioni operative. *

Sequenze operative *

Come si effettua la temporizzazione *

 

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La temporizzazione e il passaggio di ruolo.

La normativa vigente:

D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345.- Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado.

Art. 6.-

Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente all'1 febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.

Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto, con anzianità di effettivo servizio di ruolo non inferiore ad un anno, si fa' riferimento allo stipendio iniziale conseguibile nel corrispondente livello al maturare di detta anzianità.

Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica.

I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme.

D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.- Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola. (Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 213 - Serie generale - del 10 settembre 1988)

Art. 4.- Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale.

1. L'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali, di cui alla allegata tabella A, è effettuato alla data dell'1 luglio 1988 sulla base dell'anzianità giuridica ed economica maturata alla data del 30 giugno 1988. Per la valutazione dell'anzianità riconosciuta ai soli fini economici si applica il comma 4 dell'articolo 3.

2. L'inquadramento nel nuovo reticolo retributivo avverrà sulla base delle anzianità come sopra determinate. L'eventuale eccedenza temporale viene utilizzata ai fini dell'ulteriore progressione di carriera.

3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.

4. Per il personale che, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1987 ed il 30 giugno 1988, abbia conseguito il passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiore, l'anzianità per l'inquadramento di cui al comma 1 è quella determinata con i criteri e secondo i valori retributivi previsti dall'art. 6 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345, maggiorata del periodo di servizio prestato dalla data del passaggio fino al 30 giugno 1988.

5. In sede di primo inquadramento il beneficio minimo contrattuale a regime non potrà essere inferiore alla differenza tra il preesistente stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, incrementato di £. 1.081.000, corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio in applicazione dell'art. 33 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, come integrato dall'art. 69 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, e quello iniziale previsto dal presente decreto per la corrispondente area e figura professionale.

6. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico alla data dell'1 luglio 1988, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, e quello in godimento alla data del 30 giugno 1988, ivi compresa la somma di £. 1.081.000, di cui al comma 5, sono attribuiti come segue:

a) dall'1 luglio 1988 nella misura del ventidue per cento;

b) dall'1 gennaio 1989 nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a);

c) dall'1 maggio 1990 per l'intero ammontare.

7. Gli incrementi relativi alle posizioni stipendiali, maturati successivamente all'1 luglio 1988, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato, ancorché esso non sia stato corrisposto nella misura intera.

8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.

9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.

11. Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale superiore, intervenuto nel periodo dall'1 luglio 1988 al 30 aprile 1990, il beneficio spettante con riferimento allo stipendio iniziale della nuova qualifica verrà corrisposto nell'aliquota percentuale vigente al momento in cui si verifica il passaggio.

12. Per il personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi si procederà, in sede contrattuale, alla ridefinizione dei profili professionali sulla base della individuazione cui si perverrà a seguito dell'attuazione dell'art. 67 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

13. Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.

 

C.M. 24 marzo 1999, n. 78, prot. n. 63.- Comparto-scuola - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti il 4 agosto 1995 e 1 agosto 1996 - Passaggi di ruolo o di qualifica - Istruzioni operative.

Il comparto-scuola é caratterizzato, com'é noto, anche dall'elevato numero di passaggi di ruolo e di passaggi tra le varie qualifiche funzionali.

Sul tema l'Amministrazione ha sempre ritenuto legittimo, qualora il passaggio sia avvenuto tra ruoli di diversi comparti, applicare la procedura prevista dall'art. 52 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 ed applicare, viceversa, quella di cui all'art. 6 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345, ripresa dai commi 8, 9, 11, dell'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nell'ipotesi in cui il passaggio sia avvenuto tra qualifiche funzionali del comparto-scuola e ciò nel presupposto che i due Decreti Presidenziali menzionati si ponevano come "lex specialis" rispetto alla procedura di carattere generale prevista dal citato art. 52 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.

La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1994, con l'art. 3, comma 57, ha statuito che, nei casi di passaggio di carriera di cui all'art. 202 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (prescrizione riconducibile all'art. 52 della Legge 11 luglio 1980, n. 312) ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio e retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione é attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

Sulla questione dei passaggi avvenuti nell'ambito del comparto-scuola, é stata formulata una richiesta di parere al Consiglio di Stato da parte di questa Direzione Generale.

L'alto consesso si é espresso in data 29 novembre 1997, con il Parere n. 665/1996, ritenendo che non può essere direttamente applicabile al personale della scuola il comma 57, dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 in tutti i casi di transito da una qualifica o da un livello ad un altro, nell'ambito dello stesso comparto, mentre dovrà ritenersi applicabile nella diversa ipotesi di passaggio da un comparto ad un altro, ove non vi siano speciali disposizioni di diverso tenore.

Ne deriva che nei casi di passaggio nell'ambito del comparto-scuola, l'art. 6 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345 continua a porsi come "lex specialis" e, in quanto tale, ancora applicabile al momento del passaggio, mentre, al momento della conferma in ruolo, si procede ad una ricostruzione di carriera con riconoscimento dei servizi di ruolo e/o non di ruolo prestati in precedenza, fermo restando, in ogni caso, il diritto al trattamento più favorevole.

Per quanto riguarda i passaggi, anche a seguito di concorso del personale direttivo (da preside del I grado a preside del II grado ) e docente ( dal I al II grado ) delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo (art. 83 del D.P.R. n. 417/1974, ripreso dall'art. 487 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297). E' da evidenziare che detta norma si applica anche agli I.T.P.

Ciò premesso, per i passaggi avvenuti tra ruoli di diversi comparti a decorrere dal 1 gennaio 1994, data di entrata in vigore della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, dovrà procedersi con le modalità indicate dal precitato art. 3, comma 57, tenendo presente, peraltro, che l'assegno "ad personam" deve essere sempre attribuito come elemento retributivo distinto dal contesto della nuova carriera, che, a sua volta, verrà a modificarsi in relazione alle norme che la presiedono.

Per i passaggi di qualifica o di livello nel comparto scuola, avvenuti negli anni 1994 e 1995 potrà tenersi conto, nella determinazione del trattamento economico, degli importi relativi alla vacanza contrattuale ed agli incrementi stipendiali previsti dal C.C.N.L. del 4 agosto 1995 (Sottoscrizione 4 agosto 1995).

Quelli avvenuti, viceversa, dall'anno 1996, richiedono una particolare disamina in quanto gli interessati transitano da una ad un'altra qualifica con una situazione stipendiale comprensiva degli effetti derivanti dall'applicazione sia del C.C.N.L. del 4 agosto 1995 (Sottoscrizione 4 agosto 1995) sia del C.C.N.L. del 1 agosto 1996 e, conseguentemente, i raffronti tra le posizioni iniziali di ogni qualifica devono avvenire nell'ambito del reticolo stipendiale previsto dalla tab. B del C.C.N.L. del 4 agosto 1995 (Sottoscrizione 4 agosto 1995) e dalla tabella B del C.C.N.L. del 1 agosto 1996 (Sottoscrizione 1 agosto 1996).

Inoltre, ai fini della corretta determinazione della posizione da riconoscere nella nuova qualifica, é necessario tener presente anche quanto in godimento, nella qualifica di provenienza, a titolo di assegno "ad personam" e della sussistenza di eventuali ratei di cui all'art. 67 del più volte citato C.C.N.L. del 4 agosto 1995.

Si propongono, in allegato, 5 esempi, allo scopo di comprendere meglio l'inquadramento retributivo del personale oggetto della presente, preceduti dalle relative sequenze operative.

La presente circolare viene emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione Pubblica - ed il Ministero del Tesoro - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La stessa , a norma dell'art. 190 delle nuove Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro, é concertata con il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi di detto Dicastero.

Il Ministro Berlinguer

ALLEGATO

Sequenze operative

Terminate le premesse di carattere generale, si riportano, di seguito, le sequenze relative alle operazioni fin qui esposte, allegando degli esempi.

Insegnante elementare o personale educativo transitato nel ruolo della scuola secondaria di primo grado a decorrere dal 1 settembre 1996. (Esempio n.1).

a) Determinazione del complessivo trattamento economico e dell'anzianità, nel ruolo di provenienza, alla data del passaggio, tenendo presente anche il miglioramento economico di cui al C.C.N.L. del 1 agosto 1996 (Sottoscrizione 1 agosto 1996).

b) Determinazione del maturato economico, nel ruolo di provenienza, alla data del passaggio, tenendo presente il miglioramento economico di cui al C.C.N.L. del 1 agosto 1996.

c) Determinazione, alla luce di quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345, della complessiva retribuzione da riconoscere all'interessato all'atto del passaggio, tenendo presente il miglioramento economico di cui al C.C.N.L. del 1 agosto 1996.

d) Inserimento dell'interessato nella griglia stipendiale di cui alla tab. B del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 e, tenendo anche presente il miglioramento economico previsto dal C.C.N.L. del 1 agosto 1996;

e) Determinazione anche:

1) dell'eventuale assegno "ad personam" e temporizzazione dello stesso;

2) della decorrenza del passaggio al successivo gradone stipendiale;

3) delle ore di attività formativa da frequentare per conseguire il passaggio di cui al punto precedente.

Alla successiva progressione di carriera si provvede secondo le normali disposizioni impartite in materia.

Anzianità maturata al 31 dicembre 1995:

Utile ai fini giuridici ed economici: AA. 11 MM. 8

Utile solo ai fini economici: AA. - 8 MM.

Anzianità utile ai fini del C.C.N.L. 4 agosto 1995 AA. 12 MM. 4

Trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1995: L. 17.777.820

Inquadramento al 1 gennaio 1996:

Terzo scaglione (da anni 9 a 14)

Stipendio a.l.: L. 16.997.000

Anzianità residua valida per il successivo scaglione: anni 3

Assegno "ad personam": L. 780.820

Incremento stipendiale previsto dal C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. A: L. (61.000 x 12) = L. 732.000

Incrementi retributivi in corso di maturazione al 31 dicembre 1995 che giustificano l'erogazione del rateo:

Data 1 settembre 96

Pos. St. VI/I

Incremento L. 360.000

Data 1 maggio 97

Pos. st. VII/0

Incremento L. 396.000

Rateo 16/24 L. 240.000x2x75%

Importo L. 360.000/18=L. 20.000

Rateo 8/24 L. 132.000x2x75%

Importo L. 198.000/12=L. 16.500

Progressione economica:

1 gennaio 1996

Stipendio a.l. (scaglione da 9 a 14 anni): L. 16.997.000+

Assegno "ad personam": L. 780.820+

Incremento retributivo C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. A: L. 732.000=

Totale a.l.: L. 18.509.820

1 luglio 1996

Stipendio a.l.: L.16.997.000+

Assegno "ad personam" L. 780.820+

Incremento retributivo C.C.N.L. 1 agosto 1996., tab. A: L. 732.000+

Rateo (L. 360.000 : 18 x 12): L. 240.000=

Totale a.l.: L. 18.749.820

1 settembre 1996 - Passaggio nel ruolo dei docenti della scuola media di I grado e conseguente necessità di procedere all'inquadramento nel nuovo ruolo, da effettuarsi come segue:

Complessiva retribuzione in godimento all'atto del passaggio nel nuovo ruolo: L. 18.749.820

Retribuzione iniziale nel ruolo di provenienza - ins. elementare - tab. B - Dec. 1 gennaio 1996 - C.C.N.L. 1 agosto 1996 : L. 14.098.000 + L. (55.000 x 12 ): L.14.758.000=

Differenza: L. 3.991.820

La somma di L. 3.991.820 costituisce il miglioramento economico, maturato nel ruolo di provenienza, da aggiungere alla retribuzione iniziale del nuovo ruolo.

Pertanto, alla data del passaggio - 1 settembre 1996 - si dovrà riconoscere la seguente retribuzione:

Stipendio a.l. C.C.N.L. 4 agosto 1995, tab. B: L. 16.205.000+

Incremento C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. A dec. 1 gennaio 1996: L. (60.000 x 12): L. 720.000+

Maturato economico nel precedente ruolo: L. 3.991.820=

Totale: L. 20.916.820

Il complessivo stipendio di L. 20.916.820 comporta l'inserimento dell'interessato nel terzo scaglione di cui alla tab. B del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 - da anni 9 a 14.

L'importo di tale stipendio é superiore di L. 536.820 alla somma risultante da quello previsto per il terzo scaglione in L. 19.576.000 della tabella B del C.C.N.L. del 4 agosto 1995 e dall'incremento stipendiale di L. 804.000 di cui alla tabella A del C.C.N.L. del 1 agosto 1996.

Detta differenza di L. 536.820 dovrà, quindi, essere temporizzata come segue:

Retribuzione prevista per il quarto scaglione - da anni 15 a 20 tab. B C.C.N.L. 4 agosto 1995: L.22.553.000+

Incremento tab. A - decorrenza 1 gennaio 1996 - C.C.N.L. 1 agosto 1996 L.876.000=

Totale: L. 23.429.000

Retribuzione prevista per il terzo scaglione - da anni 9 a 14 -tab. B - C.C.N.L. 4 agosto 1995: L. 19.576.000+

Incremento tab. A - decorrenza 1 gennaio 1996 - C.C.N.L. 1 agosto 1996: L. 804.000=

Totale: L. 20.380.000

Differenza stipendiale tra il terzo e il quarto scaglione:

L. 23.429.000 - L. 20.380.000 = L. 3.049.000

Anzianità necessaria per il passaggio dal terzo al quarto scaglione:

anni 6 x 360 = giorni 2.160

Monetizzazione di un giorno:

L. 3.049.000 : 2.160 = L. 1.411,57

Temporizzazione della residua somma:

L. 536.820 : 1.411,57 = giorni 380,29 - arrotondato a gg. 380 - corrispondenti ad anni 1, mesi 0 e gg. 20.

Detto periodo di anni 1 e gg. 20 é utile per il passaggio al successivo scaglione stipendiale che dovrebbe avvenire dopo anni 4, mesi 11 e gg. 10 e cioé dall'11 agosto 2001.

Tuttavia, ai sensi di quanto disposto dal comma 4, dell'art. 50 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, il passaggio avverrà dal 1 agosto 2001, previa frequenza di n. 83 ore di attività formativa (5/6 di 100).

Alla data del 1 settembre 1997 é confermato in ruolo per cui si procede alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento dei servizi pregressi, cos" come previsto dalle norme vigenti, attribuendo l'inquadramento più favorevole.

Le successive variazioni stipendiali saranno, poi, attribuite secondo le cadenze previste dai Contratti Collettivi Nazionali sottoscritti il 4 agosto 1995 e 1 agosto 1996.

Docente di I grado transitato nel ruolo dei docenti di II grado. Passaggio di ruolo a decorrere dal 1 settembre 1996. (Esempio n.2)

a) Determinazione dell'anzianità, nel ruolo di provenienza, alla data del passaggio.

b) Inserimento dell'interessato nella griglia stipendiale di cui alla tabella B del C.C.N.L.

sottoscritto il 4 agosto 1995, sulla base di tutta l'anzianità pregressa (art. 83 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417), tenendo presente anche il miglioramento economico previsto dal C.C.N.L. del 1 agosto 1996, l'assegno ad personam determinato all'1 gennaio 1996, con l'inserimento nel contratto, ed eventuale rateo. c) Determinazione della decorrenza del passaggio al successivo scaglione.

d) Indicazione delle ore di attività formativa da frequentare per conseguire il passaggio di cui al punto precedente.

Alla successiva progressione di carriera si provvede secondo le normali disposizioni impartite in materia.

Anzianità maturata al 31 dicembre 1995:

Utile ai fini giuridici ed economici AA. 20 MM. -

Utile solo ai fini economici: AA. - MM. 4

Anz. utile ai fini del C.C.N.L. 4 agosto 1995: AA. 20 MM. 4

Trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1995:

Stipendio a.l., D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, tab. A: L. 20.784.000+

Indennità di funzione, D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, tab. B: L. 2.280.000+

Art. 7, Legge 14 novembre 1992, n; 438: L. 240.000+

C.C.N.L. 4 agosto 1995, tab. A2 (15-20 a.): (L. 165.379 x 2) L. 1.984.548=

Totale a.l.: L. 25.288.548

Inquadramento al 1 gennaio 1996

Quarto scaglione (da 15 a 20 a.):

Stipendio a.l. C.C.N.L. 4 agosto 1995, tab. B: L. 22.553.000+

Assegno ad personam: L. 2.735.548+

C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. A (L. 73.000 x 12): L. 876.000=

Totale a.l.: L. 26.164.548

L'anzianità residua di anni 5 é utile per il passaggio al quinto scaglione che avverrà il 1 gennaio 1997 previa frequenza di 17 ore di aggiornamento.

1 settembre 1996 - Passaggio nel ruolo dei docenti di II grado e conseguente necessità di procedere all'inquadramento nel nuovo ruolo, da effettuarsi come segue.

L'anzianità posseduta al momento del passaggio é di anni 20 e mesi 8.

1 settembre 1996

Inquadramento nel quarto scaglione (da 15 a. a 20 a.):

Stipendio a.l., C.C.N.L. 4 agosto 1995, tab. B: L. 23.646.000

Assegno ad personam: L. 2.735.548

C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. A (L. 75.000 x 12): L. 900.000

Totale a.l.: L. 27.281.548

1 novembre 1996

Stipendio a.l., C.C.N.L. 4 agosto 1995 tab. B: L. 23.646.000

Assegno ad personam: L. 2.735.548

C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. A (L. 75.000+105.000 x 12) (15-20 a.): L. 2.160.000

Totale a.l.: L. 28.541.548

1 gennaio 1997

Passaggio al quinto scaglione (da 21 a 27 a.):

stipendio a.l. C.C.N.L. 4 agosto 1995, tab. B: L. 27.730.000

C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. A (L. 84.000+117.000 x 12): L. 2.412.000

Totale a.l.: L. 31.390.000

1 luglio 1997

Stipendio a.l. C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. B: L. 31.390.000

Le successive variazioni stipendiali saranno, poi, attribuite secondo le cadenze previste dai Contratti Collettivi Nazionali sottoscritti il 4 agosto 1995 e 1 agosto 1996.

Assistente amministrativo transitato nel profilo di responsabile amministrativo a decorrere dal 1 settembre 1996. (Esempio n.3)

a) Determinazione del complessivo trattamento economico e dell'anzianità, nel ruolo di provenienza, alla data del passaggio, tenendo presente anche il miglioramento economico di cui al C.C.N.L. del 1 agosto 1996.

b) Determinazione del maturato economico, nel ruolo di provenienza, alla data del passaggio, tenendo presente il miglioramento economico di cui al C.C.N.L. del 1 agosto 1996.

c) Determinazione, alla luce di quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345, della complessiva retribuzione da riconoscere all'interessato all'atto del passaggio, tenendo presente il miglioramento economico di cui al C.C.N.L. del 1 agosto 1996.

d) Inserimento dell'interessato nella griglia stipendiale di cui alla tab. B del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 sulla base dell'importo di cui al precedente punto c) tenendo anche presente il miglioramento economico previsto dal C.C.N.L. del 1 agosto 1996;

e) Determinazione anche:

1) dell'eventuale assegno "ad personam" e temporizzazione dello stesso;

2) della decorrenza del passaggio al successivo gradone stipendiale;

3) delle ore di attività formativa da frequentare per conseguire il passaggio di cui al punto precedente.

f) Riconoscimento dei servizi pregressi con la ricostruzione della carriera alla data della conferma in ruolo e attribuzione dell'inquadramento più favorevole.

Alla successiva progressione di carriera si provvede secondo le normali disposizioni impartite in materia.

Anzianità maturata al 31 dicembre 1995:

Utile ai fini giuridici ed economici: AA. 9 GG. -

Utile soli ai fini economici: AA. - GG. 4

Utile ai fini del C.C.N.L.: AA. 9 GG. 4

Trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1995:

Stipendio a.l. tab. A, D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399: L. 10.584.000+

Indennità di funzione tab. B, D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399: L. 1.056.000+

Art. 7, Legge 438/92: L. 240.000+

C.C.N.L. 4. agosto 1995, tab. A 2 (L. 120.610x12): L. 1.447.320=

Totale a.l. L. 13.327.320

Inquadramento al 1 gennaio 1996

Terzo scaglione (da 9 a 14 a.):

Stipendio a.l. C.C.N.L. 4 agosto 1995, tab. B: L. 13.327.000+

Assegno al personam: L. 320+

C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. A (L. 53.000 x 12): L. 636.000=

Totale a.l.: L. 13.963.320

Passaggio al quarto scaglione il 1 gennaio 2002, previa partecipazione a 60 ore di aggiornamento.

Poiché, nel biennio 96/97, non conseguirà il passaggio allo scaglione successivo, si deve attribuire il rateo di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 4 agosto 1995 (Sottoscrizione 4 agosto 1995):

Data: 1 settembre 1996

Pos. st.: V/I

Incremento: L. 288.000

Data: 1 gennaio 1997

Pos. st.: VI/0

Incremento: L. 264.000

Rateo: 16/24 L. 192.000x2x75%

Importo: L. 132.000x2x75%

Rateo: 12/24 L. 288.000/18= L. 16.000

Importo: L. 198.000/12=L. 16.500

1 luglio 1996

Stipendio a.l. C.C.N.L. 4 agosto 1995, tab. B: L. 13.327.000+

Assegno ad personam: L. 320+

C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. A (L. 53.000x12): L. 636.000+

Rateo (L. 16.000x12): L. 192.000=

Totale a.l.: L. 14.155.320

1 settembre 1996 - Passaggio nella qualifica di responsabile amministrativo e conseguente necessità di procedere all'inquadramento nel nuovo profilo, da effettuarsi come segue:

Complessiva retribuzione in godimento all'atto del passaggio nel nuovo profilo: L. 14.155.320

Retribuzione iniziale nel profilo di provenienza - assistente amministrativo - tab. B (da 9 a 14 a.): C.C.N.L. 4 agosto 1995 (L. 10.949.000) + C.C.N.L 1.8.96 - tab. A (£48.000x12): L. 11.525.000

Differenza: L. 2.630.320

L'importo di L. 2.630.320 costituisce il miglioramento economico, maturato nella qualifica di provenienza, da aggiungere alla retribuzione iniziale della nuova qualifica. Pertanto alla data del passaggio - 1 settembre 1996 - si dovrà riconoscere la seguente retribuzione:

Stipendio iniz. a.l. C.C.N.L. 4 agosto 1995, tab. B: L. 14.098.000+

C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. A (L. 55.000 x 12): L. 660.000+

Maturato economico: L. 2.630.320=

Totale a.l.: L. 17.388.320

Il complessivo stipendio di L. 17.388.320 comporta l'inserimento dell'interessato nel secondo scaglione di cui alla tab. B del C.C.N.L. 4 agosto 1995 - da anni 3 a 8 - con lo stipendio di L. 14.797.000 + incremento C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. A (L. 57.000 x 12 = 684.000) = L. 15.481.000.

Il terzo scaglione non va attribuito perchè il corrispondente stipendio indicato nella stessa tabella deve essere aumentato dell'incremento di cui al C.C.N.L. 1 agosto 1996.

La residua somma di L. 1.907.320 (L. 17.388.320 - 15.481.000) dovrà essere temporizzata come segue:

Retribuzione prevista per il terzo scaglione

(da 9 a 14 a.) - tab. B - C.C.N.L. 4 agosto 1995: L. 16.997.000+

Incremento tab. A - decorrenza 1 gennaio 1996 - C.C.N.L. 1 agosto 1996 (L. 61.000 x 12): L. 732.000=

Totale a.l.: L. 17.729.000

Retribuzione prevista per il secondo scaglione (da 3 a 8 a.) - tab. B - C.C.N.L. 4. agosto 1995: L. 14.797.000+

Incremento tab. A - decorrenza 1.1.96 - C.C.N.L. 1 agosto 1996 (L. 57.000 x 12) (da 3 a 8 a.): L. 684.000=

Totale a.l.: L. 15.481.000

Differenza stipendiale tra secondo e terzo scaglione:

L. 17.729.000 - L. 15.481.000 = L. 2.248.000.

Anzianità necessaria per il passaggio dal secondo al terzo scaglione:

anni 6 x 360 = giorni 2.160.

Monetizzazione di un giorno:

L. 2.248.000 : 2.160 = L. 1.040,74.

Temporizzazione della residua somma:

L. 1.907.320 : 1.040,74 = giorni 1.832,65 arrotondati a 1.833,

corrispondenti ad anni 5, mesi 1 e giorni 3.

Detto periodo di anni 5, mesi 1 e giorni 3 é utile per il passaggio al successivo scaglione stipendiale che dovrebbe avvenire dopo anni 0, mesi 10 e giorni 27 e cioé il 28 luglio 1997.

Tuttavia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 4 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, il passaggio avverrà dal 1 luglio 1997, previa frequenza di 15 ore di attività formativa.

Alla data del 1 marzo 1997 é confermato in ruolo. Per cui si procede alla ricostruzione di carriera dal 1 settembre 1996, con il riconoscimento dei servizi pregressi, cos" come previsto dalle norme vigenti (comma 13, dell'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399), confermando l'inquadramento più favorevole. Si richiama, al riguardo, la circolare n. del (in corso di emanazione).

Le successive variazioni stipendiali saranno poi attribuite secondo le cadenze previste dai Contratti Collettivi Nazionali sottoscritti il 4 agosto 1995 e il 1 agosto 1996.

Docente di I grado transitato nel ruolo direttivo. Passaggio di ruolo a decorrere dal 1 settembre 1995. (Esempio n.4).

a) Determinazione del complessivo trattamento economico e dell'anzianità, nel ruolo di provenienza, alla data del passaggio.

b) Determinazione del maturato economico, nel ruolo di provenienza, alla data del passaggio.

c) Determinazione, alla luce di quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345, della complessiva retribuzione da riconoscere all'interessato all'atto del passaggio.

d) Determinazione dell'eventuale assegno "ad personam" e temporizzazione dello stesso.

e) Determinazione della complessiva anzianità (quella riferita alla posizione di inquadramento + quella derivante dalla temporizzazione dell'assegno ad personam) e attribuzione della posizione stipendiale relativa, di cui alla tab. A del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, tenendo presente anche l'art. 7 della Legge 14 novembre 1992, n. 438

e) il miglioramento di cui al C.C.N.L. del 4 agosto 1995, tab. A1.

f) Attribuzione dell'indennità di funzione iniziale di cui alla tab. B del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.

Alla successiva progressione di carriera si provvede secondo le normali disposizioni impartite in materia.

Anzianità maturata al 31 agosto 1995 come docente di I grado: anni 18.

Passaggio a Preside il 1 settembre 1995.

Stipendio a.l. in godimento: L. 20.172.000+

Indennità di funzione (a. 18, tab. B, D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399): L. 2.220.000+

Art. 7, Legge 14 novembre 1992, n. 438: L. 240.000+

C.C.N.L. 4 agosto 1995, tab. A 1 (L. 86.824 x 12): L. 1.041.888=

Totale stip. a.l. in godimento alla data del passaggio: L. 23.673.888

Stipendio iniziale nel ruolo di provenienza: L. 12.924.000+

Valore economico ruolo di provenienza (L. 20.172.000 - L. 12.924.000): L. 7.248.000+

Stipendio a.l. iniziale nuovo ruolo: L. 19.992.000+

Totale stip. a.l. spettante alla data del passaggio (1 settembre 1995): L. 27.240.000

Stipendio a.l. D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 (rif. a. 14 nuovo ruolo): L. 27.000.000

Valore eccedente (L. 27.240.000 - L. 27.000.000): L. 240.000

Temporizzazione del valore eccedente:

L. 240.000 x 720gg. (per raggiungere la IX p.stip.):

L. 996.000 (differenza tra la IX e l'VIII posiz.stip.) = giorni 173.

Cui corrisponde:

Temporizzazione valore eccedente: AA. - MM. 5 GG. 23

Anzianità riferita alla posizione di inquadramento: AA. 14 MM. - GG. -

Anzianità complessiva: AA. 14 MM. 15 GG. 23

Conseguentemente, in base alla predetta anzianità, alla data del passaggio - 1 settembre 1995 - é attribuita la posizione stipendiale corrispondente ad anni 14 di cui alla tab. A del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 e l'indennità di funzione corrispondente ad anni 0 di cui alla tab. B del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 per cui compete il seguente trattamento economico:

Stipendio (posiz. VIII, tab. A, D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399): L. 27.000.000+

Indennità di funzione (pos. I, tab. B, D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399): L. 4.560.000+

Assegno ad personam: L. 240.000+

Art. 7, L. 438/92: L. 240.000+

C.C.N.L. 4 agosto 1995, tab. A1 (L. 112.075 x 12): L. 1.344.900=

Totale a.l.: L. 33.384.900

1 dicembre 1995

Stipendio (posiz. VIII, tab. A, D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399): L. 27.000.000+

Indennità di funzione (pos. I, tab. B, D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399): L. 4.560.000+

Assegno ad personam: L. 240.000+

Art. 7, Legge 14 novembre 1992, n. 438: L. 240.000+

C.C.N.L. 4 agosto 1995, tab. A2 (L. 213.476 x 12): L. 2.561.712=

Totale a.l.: L. 34.601.712

31 dicembre 1995

Anzianità maturata per posizione stipendiale (utile per l'inq. ai sensi dell'art. 66, c. 2, C.C.N.L. 4 agosto 1995): AA. 14 MM. 9 GG. 23

Anzianità maturata per indennità di funzione: AA. - MM. 4 GG. -

Trattamento economico complessivo al 31 dicembre 1995: L. 34.601.712 -

Inquadramento al 1 gennaio 1996 C.C.N.L. 4 agosto 1995 - Terzo scaglione (da 9 a 14 a.) Stipendio a.l.: L. 32.274.000=

Valore eccedente: L. 2.327.712

Differenza stipendiale tra il quarto e il terzo scaglione:

L. 36.179.000 - L. 32.274.000 = L. 3.905.000.

Anzianità necessaria per il passaggio dal terzo al quarto scaglione:

anni 6 x 360 = giorni 2.160

Monetizzazione di un giorno:

L. 3.905.000 : 2.160 = L. 1.807,87.

Temporizzazione valore eccedente:

L. 2.327.712 : 1.807,87 = gg. 1.287,54

arrotondati a giorni 1.288, corrispondenti ad anni 3, mesi 6 e giorni 28.

Anzianità di inquadramento nel gradone AA. 9 MM. - GG. -

Anzianità derivante dalla temporizzazione AA. 3 MM. 6 GG. 28

Anzianità intercorrente tra il 1 settembre 1995, ultima posizione tab. A, D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, e il 31 dicembre 1995: AA. - MM. 4 GG. -

Anzianità complessiva AA. 12 MM. 10 GG. 28

Utile ai fini dell'inquadramento, ai sensi del comma 4, dell'art. 66 del C.C.N.L. 4 agosto 1995, all'1 gennaio 1996.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, del C.C.N.L. 4 agosto 1995 l'anzianità complessiva all'1 gennaio 1996, utile per l'inquadramento nel contratto, é di (anni 14, mesi 5 e gg. 23 + mesi 4)= a.14, m.9 e gg. 23.

Poiché l'inquadramento effettuato ai sensi dell'art. 66, comma 2, risulta più favorevole di quello determinato ai sensi dell'art. 66, comma 4 del suddetto contratto, l'interessato, alla data dell'1 gennaio 1996 é inquadrato nel quarto scaglione (da anni 15 a 20), pertanto é attribuito il seguente trattamento economico:

1 gennaio 1996:

Stipendio a.l. C.C.N.L. 4 agosto 1995, tab. B: L. 36.179.000+

C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. A (L. 102.000 x 12): L. 1.224.000=

Totale a.l.: L. 37.403.000

1 novembre 1996:

Stipendio a.l. C.C.N.L. 4 agosto 1995, tab. B: L. 36.179.000+

C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. A (L. 102.000+143.000x12): L. 2.940.000=

Totale a.l.: L. 39.119.000

1 gennaio 1997:

Stipendio a.l.: C.C.N.L. 4 agosto 1995, Tab. B: L. 36.179.000+

C.C.N.L. 1 agosto 1996, Tab. A (L. 102.000+L. 143.000x12): L. 2.940.000+

Totale a.l.: L. 39.119.000

1 luglio 1997: Stipendio a.l. C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. B: L. 40.643.000

Alla data dell'1 settembre 1996 é confermato in ruolo e, ai sensi dell'art. 51 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, si dovrebbe procedere al riconoscimento della metà del ruolo immediatamente inferiore ma, essendo più favorevole l'applicazione dell'art. 6 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345 alla data del passaggio, si applica solo questa norma senza procedere alla ricostruzione di carriera alla conferma in ruolo.

Le successive variazioni stipendiali saranno poi attribuite secondo le cadenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti il 4 agosto 1995 e il 1 agosto 1996.

Docente di II grado transitato nel ruolo direttivo. Passaggio di ruolo a decorrere dal 1 settembre 1996. (Esempio n.5).

a) Determinazione del complessivo trattamento economico e dell'anzianità, nel ruolo di provenienza, alla data del passaggio, tenendo presente anche il miglioramento economico di cui al C.C.N.L. del 1 agosto 1996.

b) Determinazione del maturato economico, nel ruolo di provenienza, alla data del passaggio, tenendo presente il miglioramento economico di cui al C.C.N.L. del 1 agosto 1996.

c) Determinazione, alla luce di quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345, della complessiva retribuzione da riconoscere all'interessato all'atto del passaggio, tenendo presente il miglioramento economico di cui al C.C.N.L. del 1 agosto 1996 (Sottoscrizione 1 agosto 1996).

d) Inserimento dell'interessato nella griglia stipendiale di cui alla tab. B del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 sulla base dell'importo di cui al precedente punto c), tenendo anche presente il miglioramento economico previsto dal C.C.N.L. del 1 agosto 1996;

e) Determinazione dell'eventuale assegno "ad personam" e temporizzazione dello stesso;

f) Determinazione della complessiva anzianità (quella riferita alla posizione di inquadramento + quella derivante dalla temporizzazione dell'assegno ad personam) e attribuzione della posizione stipendiale corrispondente al gradone di inquadramento che contiene la suddetta anzianità di cui alla tab. B del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, tenendo presente anche il miglioramento economico previsto dal C.C.N.L. de 1 agosto 1996;

g) Indicazione della data di passaggio e delle ore di formazione per il conseguimento del successivo scaglione stipendiale, tenendo conto anche della residua anzianità.

Alla successiva progressione di carriera si provvede secondo le normali disposizioni impartite in materia

Anzianità maturata al 31 dicembre 1995:

Utile ai fini giuridici ed economici: AA. 20 MM. 4 GG. -

Utile ai soli fini economici: AA. - MM. - GG. -

Anzianità utile ai fini del C.C.N.L. 4 agosto 1995 AA. 20 MM. 4 GG. -

Trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1995:

Stipendio a.l., D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, Tab. A: L. 22.716.000+

Indennità di funzione, D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, Tab. B: L. 2.496,000+

Art. 7, Legge 14 novembre 1992, n. 438: L. 240.000+

C.C.N.L. 4 agosto 1995, tab. A2 (15-20 a.) (L. 170.539 x 12): L. 2.046.468=

Totale stip. a.l.: L. 27.498.468

Inquadramento al 1 gennaio 1996:

Quarto scaglione (da 15 a 20 anni)

Stipendio a.l. C.C.N.L. 4 agosto 1995, tab. B: L. 23.646.000+

Assegno ad personam (L. 27.498.468-L. 23.646.000)= L. 3.852.468+

C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. A (L. 75.000 x 12) L. 900.000= Totale stip. a.l.: L. 28.398.468

L'anzianità di anni 5 é utile per il passaggio al quinto scaglione che avverrà il 1 gennaio 1997, previa frequenza di 17 ore di aggiornamento.

1 settembre 1996 - Passaggio nel ruolo direttivo. L'anzianità posseduta al momento del passaggio é di AA. 20 e MM. 8

Stipendio complessivo a.l. in godimento: L. 28.398.468-

Retribuzione iniziale profilo di provenienza C.C.N.L. 4 agosto 1995, Tab. B(0-2 a.): L. 16.205.000+

C.C.N.L. 1 agosto 1996, Tab. A (L. 60.000x12): L. 720.000: L. 16.925.000=

Valore economico ruolo di provenienza: L. 11.473.468+

Stipendio iniz. nuovo ruolo C.C.N.L. 4 agosto 1995, Tab. B: L. 27.059.000+

C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. A 1(L. 83.000 x 12): L. 996.000=

Totale stip.a.l. spettante alla data del passaggio (1 settembre 1996): L. 39.528.468

Il complessivo stipendio di L. 39.528.468 comporta l'inserimento nel quarto scaglione di cui alla tab. B del C.C.N.L. 4 agosto 1995, da 15 a 20 anni, con lo stipendio di L. 36.179.000 + incremento del C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. A, (L. 102.000 x 12 = L. 1.224.000)= L. 37.403.000.

La residua somma di L. 2.125.468 (L. 39.528.468 - L. 37.403.000) dovrà essere temporizzata come segue:

Retribuzione prevista per il quinto scaglione (da 21 a 27 anni) C.C.N.L. 4 agosto 1995, Tab. B: L. 40.084.000+

Incremento C.C.N.L. 1 agosto 1996, Tab. A, dec. 1 gennaio 1996 (L. 111.000 x 12): L. 1.332.000=

Totale a.l.: L. 41.416.000

Retribuzione prevista per il quarto scaglione (da anni 15 a 20), C.C.N.L. 4 agosto 1995, Tab. B: L. 36.179.000+

Incremento C.C.N.L. 1 agosto 1996, Tab. A, dec. 1 gennaio 1996 (L. 102.000 x 12): L. 1.224.000=

Totale a.l.: L. 37.403.000

Differenza stipendiale tra il quinto e il quarto scaglione:

L. 41.416.000 - L. 37.403.000 = L. 4.013.000.

Anzianità necessaria per il passaggio dal quarto al quinto scaglione:

anni 6 x 360 = giorni 2.160.

Monetizzazione di un giorno:

L. 4.013.000 : 2.160 = L. 1.857,87.

Temporizzazione della residua somma:

L. 2.125.468 : 1.857,87 = gg. 1.144 corrispondenti ad anni 3, mesi 2 e giorni 4.

Anzianità riferita alla posizione di inquadramento: AA. 15 MM. - GG. -

Anzianità derivante dalla temporizzazione: AA. 3 MM. 2 GG. 4

Anzianità complessiva: AA. 18 MM. 2 GG. 4

Conseguentemente, in base alla predetta anzianità, alla data del passaggio, 1 settembre 1996 é attribuita la posizione stipendiale corrispondente al quarto scaglione (da anni 15 a 20), per cui é attribuito il seguente trattamento economico:

1 settembre 1996:

Stipendio a.l. C.C.N.L. 4 agosto 1995, tab. B: L. 36.179.000+

Assegno ad personam: £ 2.125.468+

C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. A (L. 102.000 x 12): L. 1.224.000=

Totale a.l.: L. 39.528.468

La residua anzianità di anni 3, mesi 2 e giorni 4 é utile per il passaggio al successivo scaglione, che dovrebbe avvenire dopo anni 2, mesi 9, giorni 26 e cioé il 27 giugno 1999.

Tuttavia, ai sensi di quanto disposto dal comma 4, dell'art. 50 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, il passaggio avverrà al 1 giugno 1999, previa frequenza dell'attività formativa di cui all'art. 27 del C.C.N.L. 4 agosto 1995.

1 novembre 1996:

Stipendio a.l.: C.C.N.L. 4 agosto 1995, tab. B: L. 36.179.000+

Assegno ad personam: L. 2.125.468+

C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. A (L. 102.000+143.000x12): L. 2.940.000=

Totale a.l.: L. 41.244.468

Stipendio a.l. C.C.N.L. 1 agosto 1996, tab. B: L. 40.643.000+

Assegno ad personam: L. 2.125.468=

Totale a.l.: L. 42.768.468

Alla data dell'1 novembre 1997 é confermato in ruolo e, ai sensi dell'art. 51 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, si dovrebbe procedere al riconoscimento della metà del ruolo immediatamente inferiore ma, essendo più favorevole l'applicazione dell'art. 6 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345 alla data del passaggio, si applica solo questa norma senza procedere alla ricostruzione di carriera alla conferma in ruolo.

Le successive variazioni stipendiali saranno poi attribuite secondo le cadenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti il 4 agosto 1995 e il 1 agosto 1996.

 

Come si effettua la temporizzazione

Ogni qualvolta un dipendente, passa da una qualifica ad un'altra, è necessario stabilire il nuovo aspetto retributivo.

Il processo di temporizzazione, attraverso un calcolo composto da vari parametri e fattori, si prende cura di ciò, attribuendo nella nuova qualifica, un certo numero di anni di anzianità più un assegno ad personam da corrispondere al dipendente.

Il dipendente viene quindi inquadrato nella nuova qualifica, con l’anzianità risultante dal calcolo.

Vi è da dire che, essendo la retribuzione spettante nella nuova qualifica, quasi sempre inferiore a ciò che il dipendente effettivamente avrebbe dovuto percepire, viene corrisposta la relativa differenza sotto forma di assegno ad personam, da liquidare una tantum all’atto del passaggio.

I parametri utilizzati per il calcolo della temporizzazione / passaggio di ruolo.

1° - Si calcola la differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio iniziale del ruolo di provenienza.

2° - Tale differenza è sommata allo stipendio iniziale del ruolo di destinazione.

3° - La somma risultante corrisponde allo stipendio virtuale che il dipendente dovrebbe percepire nella nuova qualifica.

4° - Come spesso capita – nella nuova qualifica non esiste nessun scaglione riportante esattamente tale stipendio virtuale – si prende quindi lo stipendio tabellare che più si avvicina per difetto allo stipendio virtuale.

5° - La somma - data tra la differenza dello stipendio attribuito da tabella, e lo stipendio virtuale calcolato – sarà corrisposta come assegno a personam al dipendente.

6° - La stessa somma sarà poi temporizzata e trasformata in giorni di anzianità da sommare nel nuovo scaglione di anzianità attribuito con la nuova qualifica.

ESEMPIO ASS.TE AMM.VO NOMINATO RESP. AMM.VO IL 01/9/2000 E CHE NEL LIVELLO IV° ERA IN GODIMENTO DELLA FASCIA 35 CON STIP. DI £. 23.049.000. :

Valore econ. Del livello di provenienza:

Stip CCNL 26/5/99 liv 4° L. 23.049.000 -

Stip CCNL 26/5/99 liv 4° INIZIALE L. 13.889.000 = Valore economico L. 9.160.000

 

Tale importo si aggiunge all’iniziale del nuovo livello (V):

Stip CCNL 26/5/99 liv 5° Iniziale L. 17.446.000+

L. 9.160.000

26.606.000

a tale importo nel liv.5° DEL CCNL non ne corrisponde nessuno, si prende quindi quello immediatamente inferiore 26.441.000 a cui corrisponde la FASCIA DI ANZIANITA’21 e restano da temporizzare £. 165.000:

L. 26.606.000 -

L. 26.641.000

L. 165.000

La somma di 165.000 va temporizzata in base alla seguente proporzione

2.767.000 : 2.520 = 165.000 : X

(diff. Tra F.21 E 28) (durata settennale della cl.) (importo da temp.) (gg. a cui corrisponde)

X = 165.000 X 2.520 = 150,2 GIORNI ARROT. 150 gg = 5 MESI 2.767.000

PERTANTO L’ANZIANITA’ TOTALE AL 1/9/00 NEL NUOVO RUOLO SARA’

21 ANNI 5 MESI 00 GIORNI

PASSERA’ ALLA FASCIA 28 DOPO 6a 7 m IL 1/4/07