MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 ottobre 2005
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla
denominazione «Limone di Siracusa» per la quale e' stata inviata
istanza alla Commissione europea per la registrazione come
indicazione geografica protetta.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando
l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dal Consorzio del limone di Siracusa
C/o U.O. 78 - Regione Siciliana, con sede in Siracusa, Viale Teracati
n. 39, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione
«Limone di Siracusa», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento
2081/92;
Vista la nota protocollo n. 65471 del 10 ottobre 2005 con la quale
il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento
comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la
predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il Consorzio del limone di Siracusa,
ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi
dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato
all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra
richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale
accoglimento della citata istanza della indicazione geografica
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Limone di
Siracusa», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio del «Limone
di Siracusa», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello
nazionale della denominazione «Limone di Siracusa», secondo il
disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo
comunitario e allegato al presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art.
1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del
17 marzo 1997, alla denominazione «Limone di Siracusa».
Art. 2.
La denominazione «Limone di Siracusa» e' riservata al prodotto
ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso
all'organismo comunitario con nota n. 65471 del 10 ottobre 2005 e
allegato al presente decreto.
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata registrazione comunitaria della denominazione «Limone di
Siracusa», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti
che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui
all'art. 1.
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a
decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla
domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 2005
Il direttore generale: La Torre
Allegato
Disciplinare di produzione
indicazione geografica protetta
«Limone di Siracusa»
Art. 1.
Denominazione
L'Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa» e' riservata
ai frutti di limone che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
L'Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa» e' riservata
alla cultivar popolazione «Femminello di Siracusa», riferibile alla
specie botanica Citrus limon (L) Burm. coltivata in impianti
specializzati nel territorio della provincia di Siracusa definito nel
successivo art. 3, rispondenti ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare.
In particolare, i dati caratterizzanti le tipologie di frutto a
seconda delle epoche di raccolta, sono le seguenti:
Primofiore sono i frutti raccolti da settembre ad aprile che
rispondono alle seguenti caratteristiche:
Colore della buccia: da verde chiaro a giallo citrino;
Forma: ellittica;
Pezzatura: da media a grossa;
Peso dei frutti: non inferiore a 100 gr;
Polpa: di colore verde chiaro o giallo citrino;
Succo: di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 25% e
con acidita' > 5%.
Bianchetto o Maiolino (o limone primaverile)
Colore della buccia: giallo chiaro;
Forma: ellittica o ovoidale;
Pezzatura: grossa;
Peso frutti: non inferiore a 100 gr;
Polpa: di colore giallo;
Succo: di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 25% e
con acidita' > 4,5%.
Verdello (o limone d'estate):
Colore della buccia: verde chiaro;
Forma: ellittica-sferoidale;
Pezzatura: medio-grossa;
Peso frutti: non inferiore a 100 gr;
Polpa: giallo citrino;
Succo: di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 20% e
con acidita' > 4,5%.
I frutti che si fregiano dell'Indicazione geografica protetta
«Limone di Siracusa» devono essere commercializzati allo stato fresco
nelle categorie Extra e Prima. I calibri ammessi sono: 3, 4, 5.
Art. 3.
La zona di produzione
La zona di produzione e di confezionamento dell'I.G.P. «Limone di
Siracusa» comprende, in provincia di Siracusa, in tutto o in parte il
territorio amministrativo dei comuni di: Augusta, Avola, Floridia,
Melilli, Noto, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino,
Sortino, cosi' come descritto nella delimitazione che segue:
La zona di produzione inizia sul versante est nel porto Grande di
Siracusa prosegue verso ovest, comprendendo l'abitato di Belvedere,
attraversando il territorio del comune di Priolo Gargallo, Melilli ed
Augusta, sino a lambire il territorio di Sortino; a ovest interessa i
comuni di Solarino, Floridia, Siracusa; a sud Avola, Noto e Rosolini.
Confina nel suo insieme a nord con parte del territorio di
Augusta, a est con parte del territorio di Augusta, Melilli e con il
Mar Ionio, a sud con il territorio del comune di Pachino, a ovest
risalendo con parte del territorio dei comuni di: Rosolini, Noto,
Avola, Siracusa, Canicattini Bagni, Floridia, Palazzolo Acreide,
Solarino, Sortino, Priolo Gargallo, Melilli, e Augusta. Partendo dal
versante nord-est, l'area interessata alla coltivazione del «Limone
di Siracusa», inizia dallo sbocco sul porto grande di Siracusa, del
canale Pisimotta fino all'intercettazione della via Elorina (s.s.
115) che percorre verso nord fino all'incrocio con via Columba.
Prosegue verso nord su tale via fino ad immettersi nella s.s. n124
(in direzione Floridia). La percorre fino all'incrocio con la strada
provinciale n. 77 Fusco-Tremilia-Grottone; la risale per 350 m fino
ad intercettare il canale comunale di contrada Canalicchio,
percorrendola verso nord fino ad incontrare il canale Galermi.
In direzione ovest si percorre il canale Galermi fino ad
incontrare la s.p. n. 46 Siracusa-Belvedere-Carancino all'altezza
dell'incrocio ubicato a quota 118. Il limite percorre la s.p. in
direzione Belvedere, supera l'ingresso al Castello Eurialo e svolta
alla prima carrabile sulla destra per Targia.
La percorre verso est, fino ad intercettare a quota + 109 le Mura
di Dionisio, discende lungo le stesse fino ad incontrare a quota +
31, rispettivamente la carrabile predetta e la strada statale 114.
Prosegue per la s.s. 114, fino alla stazione ferroviaria di Targia.
Segue la linea ferrata in direzione nord, fino alla stazione di
Castelluccio Siculo. Lasciata la stazione, il confine dell'area
procede verso sud lungo la strada che partendo da quota + 36, arriva
fino a quota + 94. Da questo punto svolta ad ovest sulla strada
Villasmundo-Brucoli-Arcile, fino ad intercettare la s.s. 114 al km
125,500. Discende lungo la s.s. 114 in direzione Siracusa, fino al km
135, in corrispondenza dell'intersezione con il torrente Cantera,
prosegue lungo il torrente Cantera fino a quota + 29. Il confine
dell'area delimitata risale verso nord-ovest, lungo la S.P. 96
Augusta-Melilli, fino a intercettare la s.p. 2 «S. Catrini-Passo di
Ve», che viene percorsa in direzione ovest, per tutto il suo
tracciato fino all'incrocio con la s.p. 95 Lentini-Priolo.
Quest'ultima viene percorsa fino al centro abitato di Priolo. Si
prosegue sulla s.p. 25 Priolo-Floridia, fino all'incrocio con la s.p.
46 Siracusa-Belvedere-Carancino, dove si interseca con il canale
Galermi.
La linea di delimitazione segue il canale Galermi, nella vallata
dell'Anapo, fino a raggiungere il suo limite estremo nel punto di
intersezione col tracciato della ferrovia in disarmo Siracusa-Vizzini
a quota +138. Discende lungo il vecchio tracciato della suddetta
ferrovia, lungo il fiume Anapo, fino a M. Isola Mola a quota +115;
percorre quindi la strada carrabile che si collega con la s.p. n. 28
Solarino-Fusco-Sortino a quota +146 presso le Case Don Vito. Si
percorre la s.p. in direzione Solarino fino a quota +152 nel punto di
intersezione con la linea di confine del comune di Solarino. La linea
di perimetrazione continua verso ovest lungo il confine comunale di
Solarino fino alla quota +205, prosegue sulla curva di livello in
direzione sud fino ad incontrare la s.p. n. 78 «Balatazza-Trigona»
che percorre in direzione Solarino fino all'incrocio con la s.p. n.
28 Solarino-Fusco-Sortino. Da questo punto discende lungo il
tracciato in disarmo della ferrovia «Siracusa-Fusco-Vizzini» fino
alla localita' «La Masseria», percorre la strada carrabile in
direzione sud-ovest fino ad immettersi sulla s.s. 124. Prosegue in
direzione Solarino lungo la stessa, oltrepassa il cimitero, svolta a
sinistra costeggiando lo stesso, e risale lungo la strada carrabile
Macchiotta fino ad incontrare a quota +150 il limite comunale di
Floridia, coincidente con Cava Culatello-Cirino. Si percorre il
predetto confine fino ad intercettare la Cava Spampinato a quota
+201. La linea di perimetrazione ridiscende verso est fino ad
intercettare a sud l'acquedotto comunale di Solarino percorrendolo
fino al serbatoio in localita' Cozzo Su Cola, prosegue
sull'acquedotto in direzione di Canicattini Bagni, oltrepassa il
confine tra Siracusa e Floridia, segue la linea dell'acquedotto fino
ad intercettare il confine tra Siracusa e Canicattini Bagni in
contrada Passetti. Prosegue verso sud lungo la linea di confine
comunale fino ad intercettare la s.p. n. 74 Floridia-Canicattini
Bagni, in contrada Monasteri. Si percorre la s.p. n74 in direzione
Floridia fino ad incontrare la quota + 204 seguendo il crinale di
Cugno Balio e Cugno Trappetazzo, fino ad incrocio con la strada «Dego
Canicattini Bagni», si discende fino al vallone Cavadonna, che si
risale per un breve tratto (m 100 circa) fino al congiungimento con
la curva di livello di quota + 154. La delimitazione procede in
direzione sud-est fino ad intercettare al km 12,500 la s.p. 14
«Fusco-Canicattini Bagni-Passo Ladro», prosegue verso ovest
parallelamente ad essa fino al km.12 per continuare verso sud fino a
raggiungere la linea di confine Siracusa-Noto presso il torrente
Moscasanti. Si oltrepassa il fiume Cassibile di Cava Grande per
ricongiungersi al vertice dei confini comunali di Siracusa, Noto e
Avola: da qui svoltando a destra si segue la strada vicinale
«Palazzetti» fino ad incrociare la strada vicinale «Tangi»;
successivamente si incontra la strada comunale Uzzo-Cugno di Fazio;
da qui, seguendo il confine tra il foglio di mappa catastale 10 e il
foglio di mappa catastale 20 si arriva alla strada vicinale
«Rosciola» che si segue attraversando il fosso «Rosciola», «Cava
l'Unica» (o Cava dell'Umbra) fino ad arrivare alla «Cava Carrubeto».
Attraversata la cava, si segue la strada vicinale «Carrubeto» fino al
congiungimento con la strada vicinale «Mandala' Petrara»; svoltando a
destra si prosegue fino ad arrivare alla «Cava Bugliola», ed
oltrepassatola, percorrendo la strada vicinale dei «Mulini», si
arriva alla strada provinciale n. 4 «Avola-Manghisi» al km 2.
Svoltando a destra, si percorre la s.p. n. 4 per km.1 in direzione
Avola Antica e si arriva alla prima curva a gomito. A sinistra ci si
immette nella stradella interpoderale che collega la s.p. 4 al
torrente Pisciarello. A questo punto si segue il corso del torrente
Pisciarello fino alla confluenza con il torrente Talibelli. Si risale
il corso del torrente Talibelli fino ad incrociare la strada vicinale
Cifaleo e giunti al bivio con la strada vicinale Seggio-Piano della
Pace si svolta a destra e dopo 0,4 km circa ci si immette nella s.p.
n. 15 «Avola-Bochini-Noto». Si procede in direzione Noto per circa 3
km e, dopo aver oltrepassato la strada per «Cozzo Meti», arrivati al
punto quotato 135 m slm, ci si immette a destra nella strada vicinale
Osciri. Da cui, dopo aver attraversato il torrente S. Giovanni
(diventata strada comunale) si arriva al centro abitato di Noto,
giungendo alla s.s. 287. Si svolta a destra e si procede lungo la
s.s. 287 (via dei Mille) in direzione S. Giovanni; arrivati alla
circonvallazione di Noto, si svolta a sinistra percorrendola in
direzione della s.s. 115 Noto-Rosolini fino all'incrocio con la s.p.
n. 64 «Noto Antica-Burlo-S. Maria della Scala-Noto». Si svolta a
destra e ci si inoltra attraversando c.da S. Caterina, la cava del
Ferraro, Case Hernandez (a valle della strada), si attraversa il
fiume Asinaro e si arriva all'incrocio con l'acquedotto di Pachino e
la strada comunale «Schifazzo-Mazzara». Si gira a sinistra e
percorrendo la strada comunale in direzione sud si arriva alla s.p.
24 «Noto-Testa dell'Acqua al km 25,2 si svolta a destra e si procede
in direzione Palazzolo Acreide per circa km 1; quindi si svolta a
sinistra imboccando la strada comunale «Renna-Pantanello-Serra del
Vento» in direzione del torrente Tre Fontane. Dopo aver attraversato
il torrente Tre Fontane e il fiume Gioi, s'incrocia la strada
consortile Torresena; si svolta a sinistra e la si percorre fino a
lambire il fiume Gioi, si gira a destra e si procede verso la strada
comunale Fontanelle-Molisena-Portelle. Si svolta a sinistra
(imboccando la strada comunale Fontanelle-Molisena-Portelle) in
direzione contrada Valle Vascelli; si procede sino alla s.s. 115
Noto-Rosolini al km 370,4. Si percorre la s.s. 115 in direzione
Rosolini per km 1,2 giungendo all'incrocio con la strada comunale
Ponte Vecchio-Tre Maiali; girando a destra, si percorre la strada
comunale per km 1,2 fino ad incrociare la s.p. n. 18
Giarratana-Castelluccio-Noto al km 0,6. Si svolta a destra e si
percorre la s.p. n. 18 in direzione di Cozzo Cariulo per km 2
giungendo al bivio con la strada consorziale Renna-Strada Cariulo; si
svolta a destra e percorrendo la strada consorziale, la strada
comunale Renna-Pantanello-Serra del Vento, ed infine la strada
vicinale Renna-Sbriulia arrivando alla cava Lentini-Renna Alta (o
Cava Bottali). Seguendo la cava si ritorna sulla s.p. n. 18 e si
prosegue in direzione Castelluccio per km 2,7 fino ad incrociare la
Cava-Strada dell'Asino. Si gira a sinistra e si percorre la stradella
che delimita il foglio di mappa catastale 222 di Noto fino ad
arrivare al fiume Tellaro. Si segue il corso del fiume (limite di
comprensorio tra il territorio di Noto e Rosolini) fino ad incrociare
la cava Scorzone, e da qui si percorre la stradella interpoderale di
modo che rimanga a sinistra l'ex feudo del Prainito; si attraversa la
s.p. n. 17 Ritillini-Favarotta e si prosegue fino alla cava del
Prainito. Da questo punto si segue il confine amministrativo tra la
provincia di Siracusa e Ragusa fino alla cava di Scalarancio prima e
alla strada Carbonarella poi (punto quotato 210 m slm). Si percorre
detta strada in direzione Rosolini, fino alla s.s. 115 all'altezza
dell'Hotel Europa (km 362,2). Si svolta a destra lungo la s.s. 115
fino al ponte Cipolla. Da qui si segue il confine amministrativo tra
le province di Siracusa e Ragusa fino ad arrivare alla s.p. n. 56
Agliastro-Bimmisca in direzione S.E. fino al confine tra i fogli di
mappa catastale n. 396 e n. 403 di Noto. Si gira a sinistra
percorrendo la s.p. n. 56 e poi la strada comunale
Bommiscuro-Agliastro fino ad incrociare la s.p. n. 26
Rosolini-Belliscala-Pachino al km 8,4; si svolta a destra e si
percorre la s.p. n. 26 Rosolini-Belliscala-Pachino in direzione
Pachino, arrivando alla s.p. n. 19 Noto-Pachino al km 16,9. Si gira a
sinistra verso Noto fino al km 13,8 (al quadrivio s.p. 19, strada
comunale Baroni-Maccari-S. Lorenzo Nuovo e la strada comunale
Scirbia-Terreni Nuovi-Reitani-Marzamemi), si svolta a destra, e
percorrendo la strada comunale Scirbia-Terreni
Nuovi-Reitani-Marzamemi in direzione nord-est, si arriva al mare
Ionio. Seguendo la costa in direzione nord si chiude la zona
perimetrata al punto di inizio coincidente con il porto grande di
Siracusa.
Art. 4.
Origine del prodotto in relazione alla zona geografica
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ognuna il prodotto in entrata ed in uscita. In
questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti
dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali
avviene la coltivazione, dei coltivatori-produttori e dei
confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla
struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la
tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,
iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da
parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Il sistema di coltivazione
Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente
adottato nella zona. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura devono essere quelli atti a mantenere un
perfetto equilibrio e sviluppo della pianta oltre ad una normale
aerazione e soleggiamento della stessa.
La densita' di piantagione massima e' di 400 piante per ettaro.
Per impianti esistenti ed in fase di produttivita' decrescente e'
ammessa una densita' fino ad un massimo di 500 piante per ettaro. Per
i sesti dinamici la densita' massima ammessa e' di 850 piante per
ettaro.
I portinnesti sono i seguenti: «Arancio amaro», «Poncirus
trifoliata», «Citrange Troyer», «Citrange Carrizo» e «Citrus
macrophylla», dotati di alta stabilita' genetica.
Le operazioni colturali, per la gestione tecnica convenzionale e
le modalita' di raccolta, devono essere quelle previste dalla
«Normale buona pratica agricola». Queste norme, per il limone, si
riferiscono alla gestione del suolo, agli interventi di concimazione,
all'irrigazione, alla difesa.
La produzione dell'Indicazione geografica protetta «Limone di
Siracusa» puo' avvenire in impianti condotti con il metodo di
coltivazione:
a) convenzionale: che e' quello in uso nella zona, con
l'osservanza delle norme di «Normale buona pratica agricola» della
Regione Siciliana;
b) integrato: con produzione ottenuta mediante l'osservanza
delle norme tecniche previste dal disciplinare della Regione
Siciliana in adozione dei regolamenti comunitari in materia
agroambientale;
c) biologico: in osservanza del regolamento CE 2092/91 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6.
La raccolta
La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a
mano. Il distacco dei frutti deve essere effettuato con l'ausilio di
forbicine da raccolta per il taglio del peduncolo. La raccolta va
fatta direttamente dalla pianta secondo i metodi tradizionali ad un
livello di sviluppo dei frutti tale da garantire la buona qualita'
organolettica ed estetica degli stessi. E' ammesso che il colore dei
frutti sia variabile in funzione delle condizioni pedo-climatiche, in
funzione delle varie fioriture e della particolare epoca di raccolta.
La produzione massima consentita di limoni e' fissata in q.li 550 per
ettaro per l'intera campagna di produzione comprendente i frutti di
tutte le fioriture.
Art. 7.
Legame con l'ambiente
Il limone, che in inverno subisce soltanto un leggero
rallentamento del suo metabolismo, e' specie molto sensibile al
freddo, mentre rispetto ad altri agrumi e' piuttosto resistente alle
alte temperature. Per questi motivi la coltivazione del limone e'
diffusa lungo la fascia costiera della Sicilia ed in alcune limitate
aree comprese nelle valli dei corsi d'acqua che solcano la provincia
di Siracusa dal Porcaria (a nord) fino al Tellaro, trovando le piu'
favorevoli condizioni sui versanti esposti a sud.
La temperatura e' il principale fattore climatico che limita la
coltura limonicola. Dall'analisi dei valori medi annui delle
temperature rilevate nella pianura costiera di Siracusa e' possibile
evidenziare che l'ambiente siracusano presenta condizioni di clima
temperato da ottobre a marzo ed arido da aprile a settembre. La
temperatura media annua e' di 18-19 °C, la media delle massime nel
periodo estivo non supera la soglia di 31 °C, mentre quella delle
minime dei mesi piu' freddi (gennaio e febbraio) non scende al di
sotto di 8-9 °C.
Dopo la temperatura, l'acqua e' il fattore limitante piu'
importante nei riguardi della coltura del limone. In effetti gli
agrumi si sono estesi fuori della loro area naturale nelle zone ove
l'inverno non e' molto freddo ed anche con pluviometria inferiore ai
50 millimetri annuali, attraverso l'intervento costante
dell'irrigazione. Del resto, l'abbondanza di acqua e' stato
sicuramente l'elemento decisivo nella scelta di stanziarsi in questo
territorio fatto dai popoli preistorici e dai Siculi prima, dai
colonizzatori greci poi, e per ultimo, con un balzo di quasi 3000
anni, dai grandi gruppi industriali nel secolo scorso. L'umidita'
atmosferica ha un ruolo importante nella determinazione della
qualita' dei frutti di limone: un'atmosfera mediamente umida consente
di ottenere frutti piu' succosi, di forma regolare e di buccia fine.
Rispetto al suolo, il limone nella costa ionica siracusana viene
coltivato principalmente in terreni appartenenti al gruppo dei suoli
bruno-calcarei, i quali poggiano su substrati di calcari e calcari
dolomitici, ed al gruppo dei suoli alluvionali presenti lungo i
depositi alluvionali dei corsi d'acqua. Infatti, nel Siracusano i
terreni sono dotati di ottima fertilita', sono piu' o meno profondi e
ben dotati di elementi nutritivi e di sostanza organica.
La Sicilia annovera una storica tradizione nella coltivazione
degli agrumi ed il rispetto delle antiche tradizioni nella
coltivazione di queste piante, tramandata di generazione in
generazione continua ancora oggi nel siracusano, dando vita ad una
vera e propria scuola di specialisti nella coltivazione del «Limone
di Siracusa». Nelle campagne Iblee si riservavano nuovi spazi ai
giardini delle ville in costruzione, concettualmente diverse da
quelli delle masserie, nelle quali il giardino, esclusivamente
produttivo, era posto a lato e chiuso con un cancello e alte mura.
Nei piu' raffinati giardini delle ville suburbane di Siracusa e di
Noto, gli aranci ed i limoni erano valorizzati per le qualita'
estetiche ed utilitaristiche. Dei numerosissimi «giardini di delizia»
settecenteschi, ormai scomparsi, resta solo il ricordo di piccoli
paradisi orientali, talora nobilitati dal lavoro di ricerca e di
interesse alle novita' botaniche dei colti proprietari.
Per questi motivi il «Limone di Siracusa» mantiene un profondo
legame con l'ambiente che si evidenzia in tutta la filiera del
prodotto.
Art. 8.
Il confezionamento
E' obbligatorio indicare a caratteri leggibili e visibili su
almeno uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta
indelebile o mediante etichetta integrata nel collo o solidamente
fissata ad esso: varieta', origine, categoria, calibro, lotto. Nella
fase di vendita al minuto, le indicazioni previste per la marcatura
devono essere presentate in modo chiaro e leggibile. Per i prodotti
presentati in imballaggi preconfezionati a norma della direttiva
79/112/CE deve essere indicato il peso netto, oltre a tutte le
menzioni previste dalle norme. Per i frutti venduti a pezzo e'
obbligatoria la bollinatura di almeno il 50 % di essi.
Gli imballaggi utilizzabili devono essere nuovi. I materiali
ammessi sono: cartone, legno, plastica. E' ammesso l'uso di
imballaggi in plastica a noleggio, riciclabili. Le confezioni ammesse
sono: reti e borse con banda plastica attaccata alla rete. Ogni
imballaggio ed ogni confezione devono riportare il logo del «Limone
di Siracusa».
Art. 9.
I controlli
L'Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa» sara'
controllata da una struttura di controllo autorizzata, in conformita'
all'art. 10 del regolamento CE 2081/92.
Art. 10.
I prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la I.G.P.
«Limone di Siracusa», anche a seguito di processi di elaborazione e
di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni
recanti il riferimento alla detta Indicazione geografica senza
l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a Indicazione geografica protetta «Limone di
Siracusa» certificato come tale, costituisca il componente esclusivo
della categoria merceologica;
gli utilizzatori del prodotto a Indicazione geografica protetta
«Limone di Siracusa» siano autorizzati dai titolari del diritto di
proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione dell'I.G.P.
riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle
politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche
ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso
della Indicazione Geografica protetta. In assenza di un consorzio di
tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in
quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento CE
2081/92.
Art. 11.
Il logo e l'etichettatura
Il logo consiste in un ovale orizzontale con il bordo colore
verde quadricromia contenente una raffigurazione in bianco e nero del
Teatro Greco di Siracusa nella cui cavea, nella parte destra, sono
poggiati due limoni. Di questi uno e' intero, con una foglia, posto
in secondo piano, l'altro e' in sezione e copre in parte il primo
limone.
Il limone con la foglia ha un peduncolo, e la foglia e' di colore
verde quadricromia. La foglia e' rivolta verso il centro del marchio
e copre in parte il limone a cui e' attaccata col peduncolo.
La buccia dei due limoni e' di colore giallo quadricromia, la
polpa del limone in sezione e' di colore giallo quadricromia, la
scritta «Limone di Siracusa» e' di colore nero, font Times New Roman
grassetto, alto 24; lo sfondo e' di colore bianco.
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E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione e menzione
diverse da quelle espressamente previste dal disciplinare, ivi
compresi aggettivi qualificativi del tipo «fine, superiore,
selezionato, scelto» e similari. Non e' consentito l'uso di termini
laudativi.