MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 ottobre 2005
Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla
denominazione  «Limone  di  Siracusa»  per  la quale e' stata inviata
istanza   alla   Commissione   europea   per  la  registrazione  come
indicazione geografica protetta.
                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata dal Consorzio del limone di Siracusa
C/o U.O. 78 - Regione Siciliana, con sede in Siracusa, Viale Teracati
n.  39,  intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della denominazione
«Limone  di  Siracusa»,  ai  sensi dell'art. 5 del citato regolamento
2081/92;
  Vista  la nota protocollo n. 65471 del 10 ottobre 2005 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con la quale il Consorzio del limone di Siracusa,
ha  chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi
dell'art.  5  del  predetto  regolamento (CEE) 2081/92 come integrato
all'art.  1,  paragrafo  2  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra
richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita',   presente   e   futura,  conseguente  all'eventuale
accoglimento   della  citata  istanza  della  indicazione  geografica
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1  paragrafo  2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione «Limone di
Siracusa», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio del «Limone
di Siracusa», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello
nazionale  della  denominazione  «Limone  di  Siracusa»,  secondo  il
disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo
comunitario e allegato al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art.
1,  paragrafo  2  del  regolamento  CE  n.  535/97  del Consiglio del
17 marzo 1997, alla denominazione «Limone di Siracusa».

      
                               Art. 2.
  La  denominazione  «Limone  di  Siracusa»  e' riservata al prodotto
ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione trasmesso
all'organismo  comunitario  con  nota  n. 65471 del 10 ottobre 2005 e
allegato al presente decreto.

      
                               Art. 3.
  La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata  registrazione  comunitaria  della  denominazione  «Limone di
Siracusa»,  come  indicazione geografica protetta ricade sui soggetti
che  si  avvalgono  della  protezione  a  titolo  transitorio  di cui
all'art. 1.

      
                               Art. 4.
  La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a
decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla
domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 ottobre 2005
                                      Il direttore generale: La Torre

      
                                                             Allegato
                     Disciplinare di produzione
                   indicazione geografica protetta
                        «Limone di Siracusa»
                               Art. 1.
                            Denominazione
  L'Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa» e' riservata
ai  frutti  di  limone che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare.
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
  L'Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa» e' riservata
alla  cultivar  popolazione «Femminello di Siracusa», riferibile alla
specie   botanica  Citrus  limon  (L)  Burm.  coltivata  in  impianti
specializzati nel territorio della provincia di Siracusa definito nel
successivo  art.  3,  rispondenti ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare.
  In  particolare,  i  dati  caratterizzanti le tipologie di frutto a
seconda delle epoche di raccolta, sono le seguenti:
  Primofiore  sono  i  frutti  raccolti  da settembre  ad aprile  che
rispondono alle seguenti caratteristiche:
    Colore della buccia: da verde chiaro a giallo citrino;
    Forma: ellittica;
    Pezzatura: da media a grossa;
    Peso dei frutti: non inferiore a 100 gr;
    Polpa: di colore verde chiaro o giallo citrino;
    Succo:  di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 25% e
con acidita' > 5%.
  Bianchetto o Maiolino (o limone primaverile)
    Colore della buccia: giallo chiaro;
    Forma: ellittica o ovoidale;
    Pezzatura: grossa;
    Peso frutti: non inferiore a 100 gr;
    Polpa: di colore giallo;
    Succo:  di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 25% e
con acidita' > 4,5%.
  Verdello (o limone d'estate):
    Colore della buccia: verde chiaro;
    Forma: ellittica-sferoidale;
    Pezzatura: medio-grossa;
    Peso frutti: non inferiore a 100 gr;
    Polpa: giallo citrino;
    Succo:  di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 20% e
con acidita' > 4,5%.
    I  frutti  che  si  fregiano dell'Indicazione geografica protetta
«Limone di Siracusa» devono essere commercializzati allo stato fresco
nelle categorie Extra e Prima. I calibri ammessi sono: 3, 4, 5.
                               Art. 3.
                        La zona di produzione
    La zona di produzione e di confezionamento dell'I.G.P. «Limone di
Siracusa» comprende, in provincia di Siracusa, in tutto o in parte il
territorio  amministrativo  dei  comuni di: Augusta, Avola, Floridia,
Melilli,   Noto,   Priolo  Gargallo,  Rosolini,  Siracusa,  Solarino,
Sortino, cosi' come descritto nella delimitazione che segue:
    La zona di produzione inizia sul versante est nel porto Grande di
Siracusa  prosegue  verso ovest, comprendendo l'abitato di Belvedere,
attraversando il territorio del comune di Priolo Gargallo, Melilli ed
Augusta, sino a lambire il territorio di Sortino; a ovest interessa i
comuni di Solarino, Floridia, Siracusa; a sud Avola, Noto e Rosolini.
    Confina  nel  suo  insieme  a  nord  con  parte del territorio di
Augusta,  a est con parte del territorio di Augusta, Melilli e con il
Mar  Ionio,  a  sud  con il territorio del comune di Pachino, a ovest
risalendo  con  parte  del  territorio dei comuni di: Rosolini, Noto,
Avola,  Siracusa,  Canicattini  Bagni,  Floridia,  Palazzolo Acreide,
Solarino,  Sortino, Priolo Gargallo, Melilli, e Augusta. Partendo dal
versante  nord-est,  l'area interessata alla coltivazione del «Limone
di  Siracusa»,  inizia dallo sbocco sul porto grande di Siracusa, del
canale  Pisimotta  fino  all'intercettazione  della via Elorina (s.s.
115)  che  percorre  verso  nord  fino  all'incrocio con via Columba.
Prosegue  verso  nord  su tale via fino ad immettersi nella s.s. n124
(in  direzione Floridia). La percorre fino all'incrocio con la strada
provinciale  n.  77 Fusco-Tremilia-Grottone; la risale per 350 m fino
ad   intercettare   il   canale  comunale  di  contrada  Canalicchio,
percorrendola verso nord fino ad incontrare il canale Galermi.
    In  direzione  ovest  si  percorre  il  canale  Galermi  fino  ad
incontrare  la  s.p.  n.  46 Siracusa-Belvedere-Carancino all'altezza
dell'incrocio  ubicato  a  quota  118.  Il limite percorre la s.p. in
direzione  Belvedere,  supera l'ingresso al Castello Eurialo e svolta
alla prima carrabile sulla destra per Targia.
    La percorre verso est, fino ad intercettare a quota + 109 le Mura
di  Dionisio,  discende  lungo le stesse fino ad incontrare a quota +
31,  rispettivamente  la  carrabile predetta e la strada statale 114.
Prosegue  per  la s.s. 114, fino alla stazione ferroviaria di Targia.
Segue  la  linea  ferrata  in  direzione  nord, fino alla stazione di
Castelluccio  Siculo.  Lasciata  la  stazione,  il  confine dell'area
procede  verso sud lungo la strada che partendo da quota + 36, arriva
fino  a  quota  +  94.  Da  questo punto svolta ad ovest sulla strada
Villasmundo-Brucoli-Arcile,  fino  ad  intercettare la s.s. 114 al km
125,500. Discende lungo la s.s. 114 in direzione Siracusa, fino al km
135,  in  corrispondenza  dell'intersezione  con il torrente Cantera,
prosegue  lungo  il  torrente  Cantera  fino a quota + 29. Il confine
dell'area  delimitata  risale  verso  nord-ovest,  lungo  la  S.P. 96
Augusta-Melilli,  fino  a intercettare la s.p. 2 «S. Catrini-Passo di
Ve»,  che  viene  percorsa  in  direzione  ovest,  per  tutto  il suo
tracciato   fino   all'incrocio   con   la  s.p.  95  Lentini-Priolo.
Quest'ultima  viene  percorsa  fino  al  centro abitato di Priolo. Si
prosegue sulla s.p. 25 Priolo-Floridia, fino all'incrocio con la s.p.
46  Siracusa-Belvedere-Carancino,  dove  si  interseca  con il canale
Galermi.
    La  linea di delimitazione segue il canale Galermi, nella vallata
dell'Anapo,  fino  a  raggiungere  il suo limite estremo nel punto di
intersezione col tracciato della ferrovia in disarmo Siracusa-Vizzini
a  quota  +138.  Discende  lungo  il vecchio tracciato della suddetta
ferrovia,  lungo  il  fiume Anapo, fino a M. Isola Mola a quota +115;
percorre  quindi la strada carrabile che si collega con la s.p. n. 28
Solarino-Fusco-Sortino  a  quota  +146  presso  le  Case Don Vito. Si
percorre la s.p. in direzione Solarino fino a quota +152 nel punto di
intersezione con la linea di confine del comune di Solarino. La linea
di  perimetrazione  continua verso ovest lungo il confine comunale di
Solarino  fino  alla  quota  +205, prosegue sulla curva di livello in
direzione  sud  fino  ad incontrare la s.p. n. 78 «Balatazza-Trigona»
che  percorre  in direzione Solarino fino all'incrocio con la s.p. n.
28   Solarino-Fusco-Sortino.   Da  questo  punto  discende  lungo  il
tracciato  in  disarmo  della  ferrovia «Siracusa-Fusco-Vizzini» fino
alla  localita'  «La  Masseria»,  percorre  la  strada  carrabile  in
direzione  sud-ovest  fino  ad immettersi sulla s.s. 124. Prosegue in
direzione  Solarino lungo la stessa, oltrepassa il cimitero, svolta a
sinistra  costeggiando  lo stesso, e risale lungo la strada carrabile
Macchiotta  fino  ad  incontrare  a  quota +150 il limite comunale di
Floridia,  coincidente  con  Cava  Culatello-Cirino.  Si  percorre il
predetto  confine  fino  ad  intercettare  la Cava Spampinato a quota
+201.  La  linea  di  perimetrazione  ridiscende  verso  est  fino ad
intercettare  a  sud  l'acquedotto comunale di Solarino percorrendolo
fino   al   serbatoio   in   localita'   Cozzo   Su   Cola,  prosegue
sull'acquedotto  in  direzione  di  Canicattini  Bagni, oltrepassa il
confine  tra Siracusa e Floridia, segue la linea dell'acquedotto fino
ad  intercettare  il  confine  tra  Siracusa  e  Canicattini Bagni in
contrada  Passetti.  Prosegue  verso  sud  lungo  la linea di confine
comunale  fino  ad  intercettare  la  s.p. n. 74 Floridia-Canicattini
Bagni,  in  contrada  Monasteri. Si percorre la s.p. n74 in direzione
Floridia  fino  ad  incontrare  la quota + 204 seguendo il crinale di
Cugno Balio e Cugno Trappetazzo, fino ad incrocio con la strada «Dego
Canicattini  Bagni»,  si  discende  fino al vallone Cavadonna, che si
risale  per  un breve tratto (m 100 circa) fino al congiungimento con
la  curva  di  livello  di  quota  + 154. La delimitazione procede in
direzione  sud-est  fino  ad  intercettare  al  km  12,500 la s.p. 14
«Fusco-Canicattini   Bagni-Passo   Ladro»,   prosegue   verso   ovest
parallelamente  ad essa fino al km.12 per continuare verso sud fino a
raggiungere  la  linea  di  confine  Siracusa-Noto presso il torrente
Moscasanti.  Si  oltrepassa  il  fiume  Cassibile  di Cava Grande per
ricongiungersi  al  vertice  dei confini comunali di Siracusa, Noto e
Avola:  da  qui  svoltando  a  destra  si  segue  la  strada vicinale
«Palazzetti»   fino   ad   incrociare  la  strada  vicinale  «Tangi»;
successivamente  si  incontra la strada comunale Uzzo-Cugno di Fazio;
da  qui, seguendo il confine tra il foglio di mappa catastale 10 e il
foglio   di  mappa  catastale  20  si  arriva  alla  strada  vicinale
«Rosciola»  che  si  segue  attraversando  il fosso «Rosciola», «Cava
l'Unica»  (o Cava dell'Umbra) fino ad arrivare alla «Cava Carrubeto».
Attraversata la cava, si segue la strada vicinale «Carrubeto» fino al
congiungimento con la strada vicinale «Mandala' Petrara»; svoltando a
destra  si  prosegue  fino  ad  arrivare  alla  «Cava  Bugliola»,  ed
oltrepassatola,  percorrendo  la  strada  vicinale  dei  «Mulini», si
arriva  alla  strada  provinciale  n.  4  «Avola-Manghisi»  al  km 2.
Svoltando  a  destra,  si percorre la s.p. n. 4 per km.1 in direzione
Avola  Antica e si arriva alla prima curva a gomito. A sinistra ci si
immette  nella  stradella  interpoderale  che  collega  la  s.p. 4 al
torrente  Pisciarello.  A questo punto si segue il corso del torrente
Pisciarello fino alla confluenza con il torrente Talibelli. Si risale
il corso del torrente Talibelli fino ad incrociare la strada vicinale
Cifaleo  e  giunti al bivio con la strada vicinale Seggio-Piano della
Pace  si svolta a destra e dopo 0,4 km circa ci si immette nella s.p.
n.  15 «Avola-Bochini-Noto». Si procede in direzione Noto per circa 3
km  e, dopo aver oltrepassato la strada per «Cozzo Meti», arrivati al
punto quotato 135 m slm, ci si immette a destra nella strada vicinale
Osciri.  Da  cui,  dopo  aver  attraversato  il  torrente S. Giovanni
(diventata  strada  comunale)  si  arriva  al centro abitato di Noto,
giungendo  alla  s.s.  287.  Si svolta a destra e si procede lungo la
s.s.  287  (via  dei  Mille)  in direzione S. Giovanni; arrivati alla
circonvallazione  di  Noto,  si  svolta  a  sinistra percorrendola in
direzione  della s.s. 115 Noto-Rosolini fino all'incrocio con la s.p.
n.  64  «Noto  Antica-Burlo-S.  Maria  della Scala-Noto». Si svolta a
destra  e  ci  si inoltra attraversando c.da S. Caterina, la cava del
Ferraro,  Case  Hernandez  (a  valle  della strada), si attraversa il
fiume  Asinaro e si arriva all'incrocio con l'acquedotto di Pachino e
la   strada  comunale  «Schifazzo-Mazzara».  Si  gira  a  sinistra  e
percorrendo  la  strada comunale in direzione sud si arriva alla s.p.
24  «Noto-Testa dell'Acqua al km 25,2 si svolta a destra e si procede
in  direzione  Palazzolo  Acreide  per circa km 1; quindi si svolta a
sinistra  imboccando  la  strada comunale «Renna-Pantanello-Serra del
Vento»  in direzione del torrente Tre Fontane. Dopo aver attraversato
il  torrente  Tre  Fontane  e  il  fiume  Gioi,  s'incrocia la strada
consortile  Torresena;  si  svolta a sinistra e la si percorre fino a
lambire  il fiume Gioi, si gira a destra e si procede verso la strada
comunale   Fontanelle-Molisena-Portelle.   Si   svolta   a   sinistra
(imboccando   la  strada  comunale  Fontanelle-Molisena-Portelle)  in
direzione  contrada  Valle  Vascelli;  si  procede sino alla s.s. 115
Noto-Rosolini  al  km  370,4.  Si  percorre  la s.s. 115 in direzione
Rosolini  per  km  1,2  giungendo all'incrocio con la strada comunale
Ponte  Vecchio-Tre  Maiali;  girando  a destra, si percorre la strada
comunale   per   km   1,2   fino   ad   incrociare   la  s.p.  n.  18
Giarratana-Castelluccio-Noto  al  km  0,6.  Si  svolta  a destra e si
percorre  la  s.p.  n.  18  in  direzione  di  Cozzo Cariulo per km 2
giungendo al bivio con la strada consorziale Renna-Strada Cariulo; si
svolta  a  destra  e  percorrendo  la  strada  consorziale, la strada
comunale  Renna-Pantanello-Serra  del  Vento,  ed  infine  la  strada
vicinale  Renna-Sbriulia  arrivando  alla  cava Lentini-Renna Alta (o
Cava  Bottali).  Seguendo  la  cava  si ritorna sulla s.p. n. 18 e si
prosegue  in  direzione Castelluccio per km 2,7 fino ad incrociare la
Cava-Strada dell'Asino. Si gira a sinistra e si percorre la stradella
che  delimita  il  foglio  di  mappa  catastale  222  di Noto fino ad
arrivare  al  fiume  Tellaro.  Si segue il corso del fiume (limite di
comprensorio tra il territorio di Noto e Rosolini) fino ad incrociare
la  cava Scorzone, e da qui si percorre la stradella interpoderale di
modo che rimanga a sinistra l'ex feudo del Prainito; si attraversa la
s.p.  n.  17  Ritillini-Favarotta  e  si  prosegue fino alla cava del
Prainito.  Da  questo punto si segue il confine amministrativo tra la
provincia  di Siracusa e Ragusa fino alla cava di Scalarancio prima e
alla  strada  Carbonarella poi (punto quotato 210 m slm). Si percorre
detta  strada  in  direzione Rosolini, fino alla s.s. 115 all'altezza
dell'Hotel  Europa  (km  362,2). Si svolta a destra lungo la s.s. 115
fino  al ponte Cipolla. Da qui si segue il confine amministrativo tra
le  province  di  Siracusa  e Ragusa fino ad arrivare alla s.p. n. 56
Agliastro-Bimmisca  in  direzione S.E. fino al confine tra i fogli di
mappa  catastale  n.  396  e  n.  403  di  Noto.  Si  gira a sinistra
percorrendo    la   s.p.   n.   56   e   poi   la   strada   comunale
Bommiscuro-Agliastro    fino    ad   incrociare   la   s.p.   n.   26
Rosolini-Belliscala-Pachino  al  km  8,4;  si  svolta  a  destra e si
percorre  la  s.p.  n.  26  Rosolini-Belliscala-Pachino  in direzione
Pachino, arrivando alla s.p. n. 19 Noto-Pachino al km 16,9. Si gira a
sinistra  verso  Noto  fino  al km 13,8 (al quadrivio s.p. 19, strada
comunale   Baroni-Maccari-S. Lorenzo   Nuovo  e  la  strada  comunale
Scirbia-Terreni  Nuovi-Reitani-Marzamemi),  si  svolta  a  destra,  e
percorrendo       la       strada       comunale      Scirbia-Terreni
Nuovi-Reitani-Marzamemi  in  direzione  nord-est,  si  arriva al mare
Ionio.  Seguendo  la  costa  in  direzione  nord  si  chiude  la zona
perimetrata  al  punto  di  inizio coincidente con il porto grande di
Siracusa.
                               Art. 4.
       Origine del prodotto in relazione alla zona geografica
    Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata
documentando  per  ognuna  il  prodotto  in  entrata ed in uscita. In
questo  modo,  e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti
dalla  struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali
avviene   la   coltivazione,   dei   coltivatori-produttori   e   dei
confezionatori,   nonche'  attraverso  la  denuncia  tempestiva  alla
struttura  di  controllo  delle  quantita'  prodotte, e' garantita la
tracciabilita'  del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,
iscritte  nei  relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da
parte  della  struttura  di  controllo,  secondo  quanto disposto dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
                               Art. 5.
                     Il sistema di coltivazione
    Il  sistema  di  coltivazione deve essere quello tradizionalmente
adottato  nella zona. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i  sistemi  di  potatura  devono  essere  quelli  atti a mantenere un
perfetto  equilibrio  e  sviluppo  della  pianta oltre ad una normale
aerazione e soleggiamento della stessa.
    La  densita'  di piantagione massima e' di 400 piante per ettaro.
Per  impianti  esistenti  ed  in fase di produttivita' decrescente e'
ammessa una densita' fino ad un massimo di 500 piante per ettaro. Per
i  sesti  dinamici  la  densita' massima ammessa e' di 850 piante per
ettaro.
    I   portinnesti  sono  i  seguenti:  «Arancio  amaro»,  «Poncirus
trifoliata»,   «Citrange   Troyer»,   «Citrange  Carrizo»  e  «Citrus
macrophylla», dotati di alta stabilita' genetica.
    Le  operazioni colturali, per la gestione tecnica convenzionale e
le  modalita'  di  raccolta,  devono  essere  quelle  previste  dalla
«Normale  buona  pratica  agricola».  Queste norme, per il limone, si
riferiscono alla gestione del suolo, agli interventi di concimazione,
all'irrigazione, alla difesa.
    La  produzione  dell'Indicazione  geografica  protetta «Limone di
Siracusa»  puo'  avvenire  in  impianti  condotti  con  il  metodo di
coltivazione:
      a) convenzionale:   che  e'  quello  in  uso  nella  zona,  con
l'osservanza  delle  norme  di «Normale buona pratica agricola» della
Regione Siciliana;
      b) integrato:  con  produzione  ottenuta  mediante l'osservanza
delle   norme   tecniche  previste  dal  disciplinare  della  Regione
Siciliana   in   adozione   dei  regolamenti  comunitari  in  materia
agroambientale;
      c) biologico:  in  osservanza  del  regolamento  CE  2092/91  e
successive modifiche ed integrazioni.
                               Art. 6.
                             La raccolta
    La  raccolta  dei  frutti  dalla  pianta deve essere effettuata a
mano.  Il distacco dei frutti deve essere effettuato con l'ausilio di
forbicine  da  raccolta  per  il taglio del peduncolo. La raccolta va
fatta  direttamente  dalla pianta secondo i metodi tradizionali ad un
livello  di  sviluppo  dei frutti tale da garantire la buona qualita'
organolettica  ed estetica degli stessi. E' ammesso che il colore dei
frutti sia variabile in funzione delle condizioni pedo-climatiche, in
funzione delle varie fioriture e della particolare epoca di raccolta.
La produzione massima consentita di limoni e' fissata in q.li 550 per
ettaro  per  l'intera campagna di produzione comprendente i frutti di
tutte le fioriture.
                               Art. 7.
                        Legame con l'ambiente
    Il   limone,   che   in   inverno  subisce  soltanto  un  leggero
rallentamento  del  suo  metabolismo,  e'  specie  molto sensibile al
freddo,  mentre rispetto ad altri agrumi e' piuttosto resistente alle
alte  temperature.  Per  questi  motivi la coltivazione del limone e'
diffusa  lungo la fascia costiera della Sicilia ed in alcune limitate
aree  comprese nelle valli dei corsi d'acqua che solcano la provincia
di  Siracusa  dal Porcaria (a nord) fino al Tellaro, trovando le piu'
favorevoli condizioni sui versanti esposti a sud.
    La  temperatura  e' il principale fattore climatico che limita la
coltura   limonicola.   Dall'analisi  dei  valori  medi  annui  delle
temperature  rilevate nella pianura costiera di Siracusa e' possibile
evidenziare  che  l'ambiente  siracusano presenta condizioni di clima
temperato  da ottobre  a marzo  ed  arido  da aprile  a settembre. La
temperatura  media  annua  e' di 18-19 °C, la media delle massime nel
periodo  estivo  non  supera  la soglia di 31 °C, mentre quella delle
minime  dei  mesi  piu'  freddi (gennaio e febbraio) non scende al di
sotto di 8-9 °C.
    Dopo  la  temperatura,  l'acqua  e'  il  fattore  limitante  piu'
importante  nei  riguardi  della  coltura  del limone. In effetti gli
agrumi  si  sono estesi fuori della loro area naturale nelle zone ove
l'inverno  non e' molto freddo ed anche con pluviometria inferiore ai
50    millimetri    annuali,    attraverso    l'intervento   costante
dell'irrigazione.   Del   resto,   l'abbondanza  di  acqua  e'  stato
sicuramente  l'elemento decisivo nella scelta di stanziarsi in questo
territorio  fatto  dai  popoli  preistorici  e  dai Siculi prima, dai
colonizzatori  greci  poi,  e  per ultimo, con un balzo di quasi 3000
anni,  dai  grandi  gruppi  industriali nel secolo scorso. L'umidita'
atmosferica   ha  un  ruolo  importante  nella  determinazione  della
qualita' dei frutti di limone: un'atmosfera mediamente umida consente
di  ottenere frutti piu' succosi, di forma regolare e di buccia fine.
Rispetto  al  suolo,  il  limone  nella costa ionica siracusana viene
coltivato  principalmente in terreni appartenenti al gruppo dei suoli
bruno-calcarei,  i  quali  poggiano su substrati di calcari e calcari
dolomitici,  ed  al  gruppo  dei  suoli  alluvionali presenti lungo i
depositi  alluvionali  dei  corsi  d'acqua. Infatti, nel Siracusano i
terreni sono dotati di ottima fertilita', sono piu' o meno profondi e
ben dotati di elementi nutritivi e di sostanza organica.
    La  Sicilia  annovera  una  storica tradizione nella coltivazione
degli   agrumi   ed   il  rispetto  delle  antiche  tradizioni  nella
coltivazione   di   queste   piante,  tramandata  di  generazione  in
generazione  continua  ancora  oggi nel siracusano, dando vita ad una
vera  e  propria scuola di specialisti nella coltivazione del «Limone
di  Siracusa».  Nelle  campagne  Iblee  si riservavano nuovi spazi ai
giardini  delle  ville  in  costruzione,  concettualmente  diverse da
quelli  delle  masserie,  nelle  quali  il  giardino,  esclusivamente
produttivo,  era  posto  a lato e chiuso con un cancello e alte mura.
Nei  piu'  raffinati  giardini delle ville suburbane di Siracusa e di
Noto,  gli  aranci  ed  i  limoni  erano  valorizzati per le qualita'
estetiche ed utilitaristiche. Dei numerosissimi «giardini di delizia»
settecenteschi,  ormai  scomparsi,  resta  solo il ricordo di piccoli
paradisi  orientali,  talora  nobilitati  dal  lavoro di ricerca e di
interesse alle novita' botaniche dei colti proprietari.
    Per  questi  motivi  il «Limone di Siracusa» mantiene un profondo
legame  con  l'ambiente  che  si  evidenzia  in  tutta la filiera del
prodotto.
                               Art. 8.
                         Il confezionamento
    E'  obbligatorio  indicare  a  caratteri  leggibili e visibili su
almeno  uno  dei  lati  dell'imballaggio, mediante stampatura diretta
indelebile  o  mediante  etichetta  integrata nel collo o solidamente
fissata  ad esso: varieta', origine, categoria, calibro, lotto. Nella
fase  di  vendita al minuto, le indicazioni previste per la marcatura
devono  essere  presentate in modo chiaro e leggibile. Per i prodotti
presentati  in  imballaggi  preconfezionati  a  norma della direttiva
79/112/CE  deve  essere  indicato  il  peso  netto,  oltre a tutte le
menzioni  previste  dalle  norme.  Per  i  frutti  venduti a pezzo e'
obbligatoria la bollinatura di almeno il 50 % di essi.
    Gli  imballaggi  utilizzabili  devono  essere  nuovi. I materiali
ammessi   sono:   cartone,  legno,  plastica.  E'  ammesso  l'uso  di
imballaggi in plastica a noleggio, riciclabili. Le confezioni ammesse
sono:  reti  e  borse  con  banda  plastica attaccata alla rete. Ogni
imballaggio  ed  ogni confezione devono riportare il logo del «Limone
di Siracusa».
                               Art. 9.
                             I controlli
    L'Indicazione  geografica  protetta  «Limone  di  Siracusa» sara'
controllata da una struttura di controllo autorizzata, in conformita'
all'art. 10 del regolamento CE 2081/92.
                              Art. 10.
                       I prodotti trasformati
    I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la I.G.P.
«Limone  di  Siracusa», anche a seguito di processi di elaborazione e
di  trasformazione,  possono  essere immessi al consumo in confezioni
recanti  il  riferimento  alla  detta  Indicazione  geografica  senza
l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
      il  prodotto  a  Indicazione  geografica  protetta  «Limone  di
Siracusa»  certificato come tale, costituisca il componente esclusivo
della categoria merceologica;
      gli utilizzatori del prodotto a Indicazione geografica protetta
«Limone  di  Siracusa»  siano autorizzati dai titolari del diritto di
proprieta'  intellettuale  conferito  dalla registrazione dell'I.G.P.
riuniti  in  consorzio  incaricato  alla  tutela  dal Ministero delle
politiche  agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche
ad  iscriverli  in  appositi  registri ed a vigilare sul corretto uso
della  Indicazione Geografica protetta. In assenza di un consorzio di
tutela  incaricato  le  predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in
quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento CE
2081/92.
                              Art. 11.
                      Il logo e l'etichettatura
    Il  logo  consiste  in  un  ovale orizzontale con il bordo colore
verde quadricromia contenente una raffigurazione in bianco e nero del
Teatro  Greco  di  Siracusa nella cui cavea, nella parte destra, sono
poggiati  due  limoni. Di questi uno e' intero, con una foglia, posto
in  secondo  piano,  l'altro  e' in sezione e copre in parte il primo
limone.
    Il limone con la foglia ha un peduncolo, e la foglia e' di colore
verde  quadricromia. La foglia e' rivolta verso il centro del marchio
e copre in parte il limone a cui e' attaccata col peduncolo.
    La  buccia  dei  due  limoni e' di colore giallo quadricromia, la
polpa  del  limone  in  sezione  e' di colore giallo quadricromia, la
scritta  «Limone di Siracusa» e' di colore nero, font Times New Roman
grassetto, alto 24; lo sfondo e' di colore bianco.

                 ---->
  Vedere logo   <----

    E'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione e menzione
diverse  da  quelle  espressamente  previste  dal  disciplinare,  ivi
compresi   aggettivi   qualificativi   del   tipo  «fine,  superiore,
selezionato,  scelto»  e similari. Non e' consentito l'uso di termini
laudativi.