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ARTICOLO 1 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE 1.
Costituisce attività ricettiva di “Bed and Breakfast ” l’offerta di
alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non
professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito,
utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per
un massimo di sei ospiti. 2.
L’attività di cui al comma 1 deve assicurare i seguenti servizi
minimi: a)
fino a due ospiti un servizio bagno anche coincidente con quello
dell’abitazione; oltre i due ospiti un ulteriore servizio bagno; b)
requisiti dimensionali minimi per camera, come segue: -
9,00 mq per un posto letto; -
12,00 mq per due posti letto; -
18,00 mq per tre posti letto; -
24,00 mq per quattro posti letto; c)
pulizia quotidiana dei locali; d)
cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana o a
cambio del cliente; e)
fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento; f)
cibi e bevande confezionate per la prima colazione. 3.
I locali destinati all’attività di "Bed and Breakfast" devono
possedere le caratteristiche strutturali ed igienico – edilizie, previste per
i locali di abitazione dal regolamento igienico – edilizio comunale, nonché
l'adeguamento alle normative di sicurezza vigenti. 4.
Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi. 5.
L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di
destinazione d’uso dell’immobile e comporta, per i proprietari o i
possessori dell’abitazione, l’obbligo di residenza e stabile domicilio nella
stessa. ARTICOLO 2 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI 1.
L'attività di cui
all'articolo 1 può essere intrapresa previa domanda, presentata almeno 30
giorni prima dell'inizio dell'attività, da inviare al Comune per richiedere
l'autorizzazione all'inizio dell'attività e da cui risulta: a)
le generalità complete dell’interessato e l’ubicazione dell’immobile; b)
planimetria dell’immobile con l’indicazione dell’uso cui sono destinati i
vari locali, firmata da un tecnico iscritto all’albo e accompagnata dal
certificato di abitabilità o da autodichiarazione sostitutiva; c)
certificazione sullo stato di famiglia e sulla residenza, nonché
autodichiarazione dell’interessato che nei propri confronti non sussistono
cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 10
della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e indicate nell’allegato 1 al Decreto
Legislativo 8 agosto 1994, n. 490. 2.
Il Comune provvede, entro 30
giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ad effettuare apposito
sopralluogo ai fini della conferma dell’idoneità all’esercizio
dell’attività, tenendo conto che: a)
sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti,
previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno
1931, n.773; b)
sussistano i requisiti igienico – sanitari, antinfortunistici ed antincendio
previsti dalle norme vigenti. ARTICOLO 3 RINNOVI E DICHIARAZIONI ANNUALI 1.
L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1 si rinnova annualmente su
comunicazione dell’interessato, con la quale dichiara la persistenza dei
requisiti di cui all’articolo 2. ARTICOLO 4 DIFFIDA, SOSPENSIONE, INTERDIZIONE E RINUNZIA 1.
L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1 può essere interdetto
dal Comune in ogni tempo, venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio di
cui all’articolo 2, o per motivi di pubblica sicurezza. 2.
Il Comune, previa diffida, può sospendere temporaneamente l’attività di cui
all’articolo 1, quando, con adeguata motivazione, non ritiene necessaria
l’irrogazione dell’interdizione di cui al comma 1. 3.
Il titolare dell’attività di cui all’articolo 1 che intende procedere alla
sospensione temporanea o alla cessazione della stessa deve darne preventivo e,
qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al Comune. 4.
Il periodo di sospensione volontaria dell’attività non può essere superiore
a sei mesi, decorso tale termine, si presume la rinuncia dell’interessato a
svolgere l’attività di cui all’articolo 1. ARTICOLO
5 COMUNICAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI 1.
Il Comune dà immediata comunicazione dell’inizio dell'attività di cui
all’articolo 1 all’Assessorato regionale competente. 2.
L'Assessorato regionale competente, sulla scorta delle comunicazioni di cui al
comma precedente, provvede periodicamente ad elaborare ed aggiornare l'albo
delle attività di "Bed and Breakfast". ARTICOLO 6 OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 1.
E’ fatto obbligo ai titolari dell’attività di cui all’articolo 1 di
esporre, nei locali adibiti all’esercizio di "Bed and Breakfast", in
luogo ben visibile, l'autorizzazione di inizio dell'attività e la tabella
indicante le tariffe praticate. ARTICOLO 7 FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO 1.
Fermo restando le competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza, le funzioni
di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente
legge sono esercitate dal Comune. ARTICOLO 8 CLASSIFICAZIONE 1.
Gli esercizi dell’attività di cui all’articolo 1 sono classificati in
un’unica categoria. ARTICOLO 9 OSSERVANZA DI NORME STATALI E REGIONALI 1.
I titolari dell’attività di cui all’articolo1 sono tenuti ad attenersi alle
disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone
alloggiate. 2.
I titolari dell’attività di cui all’articolo 1 sono tenuti a comunicare,
ogni quattro mesi, all’Ente Provinciale per il turismo i dati ricettivi e del
movimento ai fini statistici. 3.
I Comuni provvedono a stilare ogni anno un elenco nominativo e di consistenza
ricettiva degli esercizi di "Bed and Breakfast", di cui all’articolo
1, 3 e ne danno comunicazione all’Assessorato regionale competente, alla
Provincia ed all’Ente Provinciale per il Turismo. ARTICOLO 10 SANZIONI 1.
Chiunque fa funzionare uno degli esercizi di "Bed and Breakfast", di
cui all’articolo 1, senza gli adempimenti di cui all’articolo 2 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 3.000.000 a lire
8.000.000. 2.
L’omessa esposizione della tabella indicante le tariffe praticate, di cui
all’articolo 6, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma
da lire 300.000 a lire 900.000. 3.
L’applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 2.000.000. 4.
Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 2.000.000. 5.
In ogni caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono
raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione della attività
o all’interdizione della stessa. ARTICOLO 11 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IRROGAZIONI DELLE SANZIONI 1.
L’accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni, di cui alla
presente legge, sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge regionale
10 gennaio 1983, n.13. 2.
I proventi delle sanzioni, previste dall’articolo 10, sono devolute al Comune
nel cui territorio è stata accertata la violazione. L’Amministrazione
Comunale li incamera quale provvista di mezzi finanziari per far fronte alle
attribuzioni ad essa conferite con la presente legge. ARTICOLO 12 NORMA FINALE 1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell’articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello delle sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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