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LA FERTILIZZAZIONE La legge 748/84 e succ. mod. è la norma per la disciplina dei fertilizzanti. Con il termine FERTILIZZANTE si intende qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi oppure per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario oppure al nutrimento delle specie vegetali coltivate o comunque, ad un loro migliore sviluppo. Il termine fertilizzante non può essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti d'accompagnamento per indicare concimi o ammendanti e correttivi. I fertilizzanti si suddividono in:
Classificazione degli Ammendanti e Correttivi Gli ammendanti vengono classificati in:
Classificazione dei Concimi Il valore fertilizzante dei concimi è dovuto alla presenza di uno o più elementi chimici della fertilità, classificati in base alle esigenze delle piante in:
Pertanto per concime s'intendono esclusivamente le sostanze che hanno lo scopo di apportare un elemento nutritivo, in determinate forme e solubilità. Secondo la normativa i concimi vengono suddivisi secondo la loro natura in: 1 Sono i prodotti formati da composti organici del carbonio di origine animale oppure vegetale legati chimicamente in forma organica ad elementi principali della fertilità. Vengono distinti in azotati e azoto-fosfatici 2Sono quelli ottenuti per reazione o miscela di uno o più concimi organici con uno o più concimi minerali semplici. Vengono pertanto distinti in: azotati, azoto-potassici, fosfo-potassici, azoto-fosfo-potassici. 3 prodotti naturali o sintetici che contengono espressamente dichiarato in etichetta gli elementi chimici. Vengono ulteriormente distinti in:
Per la normativa inoltre i concimi organici, organo-minerale e minerali, vengono, ancora, ad essere suddivisi per la commercializzazione in:
Titolo di un Concime Per titolo di un fertilizzante (concime, ammendante o correttivo) si intende la percentuale in peso dell'elemento o degli elementi fertilizzanti contenuti nel prodotto, dichiarati dal produttore, dal venditore o da chi, comunque, commercializza la merce, riferita al "tal quale", cioè al peso del prodotto così come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati della legge. Per i concimi fluidi è ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20°C. Pertanto dire che un concime ha un titolo in azoto di 16 indica che per ogni 100 Kg di prodotto vi sono 16 Kg di azoto. Si ricorda che l'espressione "unità fertilizzante" indica i Kg di azoto, anidride fosforica, ossido di potassio, ecc. La legge stabilisce inoltre quale è il titolo minimo dichiarabile e la forma con la quale l'elemento fertilizzante debba essere dichiarato.
In considerazione dei diversi processi di produzione e nonché degli errori che si possono commettere per campionamenti e analisi è considerato ammissibile un certo scarto di errore tra il titolo dichiarato e quello riscontrato in fase di controllo. Questo è valido se:
La vigilanza e i controlli sui prodotti commercializzati è affidata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed in particolare all'organo tecnico del ministero stesso, l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi o il Nucleo Tutela Agroalimentare dei Carabinieri competenti per territorio. Per ulteriori informazioni sul campionamento, sui titoli minimi da dichiarare, sull'etichettatura dei fertilizzanti o quant'altro riguardi il mondo dei fertilizzanti contattaci.
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