AGUARAJA   

Kayak club PISA

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA

"AGUARAJA"

ART 1 Nello spirito della Costituzione della repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in MARINA DI PISA,.via MAIORCA,.68 una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di "AGUARAJA". Essa aderisce alla Lega Sport d’Acquaviva UISP (Unione Sport per Tutti), attraverso le strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi agli organismi aderenti al CONI, alle Federazioni Sportive e simili, sia nazionali che internazionali.

ART 2 L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun scopo di lucro e opera per fini sportivi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART 3 L'Associazione si propone di:

- Sviluppare la conoscenza e la pratica della canoa, del kayak e di altri sport d’acqua, come attività di turismo a basso impatto ambientale, di agonismo amatoriale e non e come attività per tutti.

- Organizzare e gestire attività di Comunicazione e di Informazione inerenti la attività della canoa/kayak mettendo in atto tutte le azioni necessarie.

- Organizzare e gestire i Corsi di Avviamento e di specializzazione tecnica di Canoa/Kayak e sport d’acqua, in linea con il regolamento formativo della Lega sport d’Acquaviva/UISP e della FICK/CONI.

- Organizzare e gestire Manifestazioni a carattere turistico, sportivo e/o agonistico, a respiro locale e/o nazionale ed internazionale.

- Attivare e mantenere rapporti con Enti Pubblici, Parchi, Associazioni Ambientaliste, Associazioni Culturali, ecc per mettere in atto azioni informative ed educative atte a promuovere il kayak come mezzo privilegiato per la scoperta la conoscenza e la salvaguardia dei fiumi, dei laghi e dei litorali di tutto il mondo.

- Contribuire allo sviluppo e alla conoscenza della canoa/kayak come sport turistico, escursionistico praticabile ad ogni età.

- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed aree pubbliche e per organizzare eventi e manifestazioni sportive e culturali.

- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative fiscali e amministrative vigenti.

ART 4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART 5 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta alla Associazione impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto dell'iscrizione verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

ART 6 La qualifica di socio dà diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti.

- A partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I Soci sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

- Al pagamento del contributo associativo.

ART 7 I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART 8 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART 9 L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

b) Che si renda moroso del versamento del contributo annuale.

c) Che svolga o che tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione.

d) Che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART 10 Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza o esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera ad eccezione del caso previsto alla lettera b dell'art.9

ART 11 Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART 12 L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro mese dalla chiusura dell'esercizio.

ART 13 Sono organi dell'Associazione:

1) L'Assemblea degli associati.

2) Il Consiglio Direttivo.

ART 14 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviare tramite posta, telefono, fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART 15 L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo.

b) Procede alla nomina delle cariche sociali.

c) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

d) Approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare da almeno un quinto degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART 16 L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART 17 In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati.

ART 18 L'Assemblea è presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

ART 19 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 persone ad un massimo di 7 membri scelti tra gli associati. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica TRE anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Il consiglio viene convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax, e. mail o telefono, da inviarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto al Consiglio:

a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari.

b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

c) Compilare i regolamenti interni.

d) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale.

e) Deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati.

f) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione.

g) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

ART 20 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, Il consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo consiglio.

ART 21 IL PRESIDENTE. Il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal segretario.

ART 22 PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconto annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART 23 SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quinti degli Associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma190, della legge 23/12/1996, n.662.

 

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