STATUTO
 
ART. 1
COSTITUZIONE E CARATTERE
 
L' A.I.D.O.- Associazione Italiana Donatori Organi - Organizzazione non lucrativa di unita' sociale (Onlus) - con sede a Bergamo, e' costituita tra i cittadini favorevoli alla donazione volontaria, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule.

E' apartitica, aconfessionale, senza scopi di lucro, informata ai principi etici ed a quelli dettati dall' orinamento giuridico dello Stato

 
ART.2
FINALITA'
 
Sono finalita' dell' associazione:
  • promuovere il rafforzamento della solidarieta' umana
  • sollecitare la coscienza dei cittadini sulle necessita' della sonazione di parti del proprio corpo, dopo la morte, per i trapianti ed innesti terapeutici
  • sostenere, anche in accordo con istituzioni, Enti ed associazioni italiane ed internazionali, particolari iniziative tendenti ad affrontare le problematiche connesse con la donazione ed il trapianto di organi, tessuti e cellule
 
ART.3
SOCI
 
Sono soci dell' A.I.D.O. coloro che presentano domanda d' iscrizione e redigono l' atto olografo con il quale dispongono che il proprio corpo venga utilizzato, dopo la morte, per il prelievo di parti destinate a trapianto ed innesto terapeutico, secondo le leggi vigenti.

I soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive e non retribuite.

 
ART.4
STRUTTURE
 
L' Associazione si articola in:
  • A.I.D.O. nazionale
  • A.I.D.O. regionali
  • Sezioni provinciali oppure pluricomunali
  • Gruppi comunali oppure locali ovvero speciali.

A tutti i livelli ha i seguenti organi:

  • Assemblea
  • Consiglio direttivo
  • Collegio dei revisori dei conti
  • Collegio dei probiviri

Per i gruppi comunali oppure locali ovvero speciali l' elezione del Collegio dei Probiviri e' facoltativa, in caso di necessita' interviene, per quanto di competenza, il corrispondente organo del livello superiore.

L' A.I.D.O. esplica la propria attivita' in base agli indirizi dell' Assemblea nazionale a mezzo dei consigli direttivi- nazionale, regionali, provinciali, oppure locali ovvero speciali -secondo le rispettive competenze.

Tale attivita' puo' essere svolta anche fuori del teritorio nazionale da Sezioni estere.

 
ART.5
DEFINIZIONE
 
L' Assemblea rappresenta il massino livello della vita associativa

L' assemblea discute ed approva la relazione sull' attivita' svolta dal consiglio anche sotto l' aspetto economico, programma l' attivita' futura con i conseguenti criteri di spesa, elegge gli organi associativi secondo le modalita' fissate nel regolamento.

L' assemblea e' ordinaria e straordinaria.

L' assemblea ordinaria si distingue in elettiva ed intermedia.

 
ART.6
 
ASSEMBLEA ELETTIVA
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
 
L’Assemblea elettiva è formata, ai livelli nazionale regionale e provinciale, dai delegati nominati dalle rispettive Assemblee inferiori secondo le modalità fissate dal Regolamento, e, a livello comunale, dai soci.

Ciascuna Assemblea è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni tre anni o più frequentemente su decisione del Consiglio medesimo o su richiesta di almeno un terzo di quelli immediatamente inferiori. In tale evenienza vengono riconvocati i delegati nominati nell’ultima Assemblea.

Le date delle Assemblee elettive devono essere raccordate alle scadenze delle Assemblee elettive superiori.

ART.7
ASSEMBLEA INTERMEDIA
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
 
L’Assemblea intermedia è formata, ai livelli nazionale regionale e provinciale, dai Presidenti delle rispettive strutture inferiori, o da un loro delegato, e, a livello comunale, dai soci.

Ciascuna Assemblea intermedia è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo negli anni intermedi secondo le modalità fissate dal Regolamento.

 
ART. 8
ASSEMBLEA NAZIONALE
 
L’Assemblea nazionale elettiva è convocata dal Consiglio Nazionale ogni tre anni e si svolge secondo le norme stabilite dall’ art.6 dello Statuto e dagli art. 6 e 8 del Regolamento.Negli anni intermedi il Consiglio Nazionaleconvoca l’Assemblea dei Presidenti dei Consigli regionali o di un loro delegato, secondo le norme stabilite dall’articolo 7 del Regolamento.
 
ART.9
ASSEMBLEA REGIONALE E PROVINCIALE
 
L’Assemblea elettiva regionale e provinciale è convocata dai rispettivi Consigli Direttivi ogni tre anni secondo le norme stabilite dallo art. 6 dello Statuto e dagli art. 6 e 9 del Regolamento.

Negli anni intermedi è convocata l’Assemblea dei Presidenti, o di un loro delegato, dei rispettivi Consigli inferiori 2. secondo le modalità previste dall’articolo 7 dello Statuto e relativo Regolamento.

 
ART.10
ASSEMBLEA DEL GRUPPO COMUNALE
 
L’Assemblea del Gruppo Comunale è l’espressione fondamentale dell’Associazione ed è costituita dai soci. Convocata annualmente, per gli obblighi di legge, ogni tre anni elegge gli organi associativi, nomina i delegati all’Assemblea provinciale, indica i candidati alle cariche superiori.
 
ART.11
ASSEMBLEA COSTITUTIVA DEL GRUPPO COMUNALE
 
L’Assemblea costitutiva è convocata in qualunque data dal Presidente della Sezione Provinciale su propria iniziativa, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, o per richiesta del comitato promotore.
 
ART.12
CONSIGLI DIRETTIVI
 
I Consigli Direttivi, nazionale e regionali, sono composti da almeno un rappresentante per ogni struttura immediatamente inferiore.

Tutti i Consigli sono costituiti dal numero di membri stabilito dall’Assemblea e durano in carica un triennio, eleggono il presidente, i vicepresidenti e conferiscono ad altri consiglieri incarichi specifici, tra cui quelli di segretario e di amministratore

Tutti costoro compongono l’Esecutivo

lI Consiglio dà esecuzione alle deliberazioni della propria Assemblea, promuove,coordina e verifica l’attività delle strutture inferiori, intrattiene rapporti con gli organismi pubblici e privati del proprio livello.

Il Consiglio predispone il conto consuntivo annuale e l’indirizzo degli impegni futuri, e li invia ai Consigli inferiori per il loro motivato giudizio; la discussione e l’approvazione degli stessi avverranno: nell’anno del rinnovo delle cariche in Assemblea;

• negli anni intermedi in una Assemblea a tale scopo convocata dal Consiglio superiore e formata da un componente di ogni Consiglio immediatamente inferiore.

Ad ogni livello ciascuna struttura associativa risponde degli impegni assunti nei confronti di terzi.

In caso di inadempienza alle norme statutane o persistente inattività da parte di un Consiglio Direttivo, il Consiglio della struttura superiore ne dichiara lo scioglimento e nomina un Commissario, che resta in carica per la durata prorogabile una sola volta per uguale periodo di tre mesi, cura l’ordinaria amministrazione e convoca l’Assemblea per l’elezione dei nuovi organi associativi.

 
ART.13
PRESIDENTE
 
lI Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione nell’ambito territoriale di competenza.

Il Presidente nazionale lo è anche in campo internazionale.

Convoca il Consiglio Direttivo e gli organi consultivi, adotta i provvedimenti d’urgenza indilazionabili da sottoporre a ratifica dello stesso Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento èsostituito da uno dei Vicepresidenti secondo quanto previsto dal Regolamento.

 
ART.14
REVISORE DEI CONTI
 
lI Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2406 del Codice Civile, e quindi controlla, al livello di competenza, l’amministrazione della Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari secondo i fini associativi.
 
ART.15
PROBIVIRI
 
Il Collegio dei Probiviri giudica al proprio livello, in maniera non formale:
  • sulle denuncie del Presidente o del Consiglio Direttivo;
  • sui ricorsi contro membri del Consiglio Direttivo.

In grado di appello decide sui ricorsi presentati avverso le pronunce dei Collegi dei Probiviri delle strutture inferiori.

La decisione del Collegio nazionale dei Probiviri è inoppugnabile ed esecutiva, salvo per i giudizi promossi nei confronti dei Consiglieri nazionali, i quali hanno facoltà di ricorso in ultima istanza all’Assemblea nazionale.

 
ART.16
RISORSE ECONOMICHE
 
L’AlDO trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
  • contributi degli aderenti;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti o di istitu­zioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  • contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il funzionamento delle strutture superiori è assicurato dai contributi di quelle inferiori secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

 
ART.17
AUTONOMIE REGIONALI
 
I Consigli Direttivi Regionali possono inte­grare le norme di Regolamento per adeguarle alle leggi della Regione di appartenenza, previo parere favorevole del Consiglio Nazionale e successiva approvazione dell’Assemblea Regionale.
 
ART.18
DURATA DELL' ASSOCIAZIONE
 
L’AlDO ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato esclusiva­mente dall’Assemblea nazionale convocata in via straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
ART.19
MODIFICHE DELLO STATUTO
 
Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea nazionale straordi­naria con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
 
ART.20
NORME ATTUATIVE
 
Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento di esecuzione, che verrà approvato a maggioranza dall’Assemblea nazionale ordinaria.
 
ART.21
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile.