ART.
1 |
COSTITUZIONE E
CARATTERE |
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L' A.I.D.O.- Associazione
Italiana Donatori Organi - Organizzazione non lucrativa
di unita' sociale (Onlus) - con sede a Bergamo, e'
costituita tra i cittadini favorevoli alla donazione
volontaria, anonima e gratuita di organi, tessuti e
cellule. E' apartitica,
aconfessionale, senza scopi di lucro, informata ai
principi etici ed a quelli dettati dall' orinamento
giuridico dello Stato
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ART.2 |
FINALITA' |
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Sono finalita' dell'
associazione:
- promuovere il rafforzamento della
solidarieta' umana
- sollecitare la coscienza dei
cittadini sulle necessita' della sonazione di
parti del proprio corpo, dopo la morte, per i
trapianti ed innesti terapeutici
- sostenere, anche in accordo con
istituzioni, Enti ed associazioni italiane ed
internazionali, particolari iniziative tendenti
ad affrontare le problematiche connesse con la
donazione ed il trapianto di organi, tessuti e
cellule
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ART.3 |
SOCI |
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Sono soci dell' A.I.D.O. coloro che
presentano domanda d' iscrizione e redigono l' atto
olografo con il quale dispongono che il proprio corpo
venga utilizzato, dopo la morte, per il prelievo di parti
destinate a trapianto ed innesto terapeutico, secondo le
leggi vigenti. I soci possono
accedere a tutte le cariche che sono elettive e non
retribuite.
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ART.4 |
STRUTTURE |
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L' Associazione si articola in:
- A.I.D.O. nazionale
- A.I.D.O. regionali
- Sezioni provinciali oppure
pluricomunali
- Gruppi comunali oppure locali
ovvero speciali.
A tutti i livelli ha i seguenti organi:
- Assemblea
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Collegio dei probiviri
Per i gruppi comunali oppure locali
ovvero speciali l' elezione del Collegio dei Probiviri e'
facoltativa, in caso di necessita' interviene, per quanto
di competenza, il corrispondente organo del livello
superiore.
L' A.I.D.O. esplica la propria attivita'
in base agli indirizi dell' Assemblea nazionale a mezzo
dei consigli direttivi- nazionale, regionali, provinciali,
oppure locali ovvero speciali -secondo le rispettive
competenze.
Tale attivita' puo' essere svolta anche
fuori del teritorio nazionale da Sezioni estere.
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ART.5 |
DEFINIZIONE |
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L' Assemblea rappresenta il massino
livello della vita associativa L'
assemblea discute ed approva la relazione sull' attivita'
svolta dal consiglio anche sotto l' aspetto economico,
programma l' attivita' futura con i conseguenti criteri
di spesa, elegge gli organi associativi secondo le
modalita' fissate nel regolamento.
L' assemblea e' ordinaria e
straordinaria.
L' assemblea ordinaria si distingue in
elettiva ed intermedia.
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ART.6 |
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ASSEMBLEA ELETTIVA |
COMPOSIZIONE E
FUNZIONAMENTO |
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LAssemblea elettiva è formata,
ai livelli nazionale regionale e provinciale, dai
delegati nominati dalle rispettive Assemblee inferiori
secondo le modalità fissate dal Regolamento, e, a
livello comunale, dai soci. Ciascuna
Assemblea è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo
ogni tre anni o più frequentemente su decisione del
Consiglio medesimo o su richiesta di almeno un terzo di
quelli immediatamente inferiori. In tale evenienza
vengono riconvocati i delegati nominati nellultima
Assemblea.
Le date delle Assemblee elettive devono
essere raccordate alle scadenze delle Assemblee elettive
superiori.
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ART.7 |
ASSEMBLEA INTERMEDIA |
COMPOSIZIONE E
FUNZIONAMENTO |
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LAssemblea intermedia è formata,
ai livelli nazionale regionale e provinciale, dai
Presidenti delle rispettive strutture inferiori, o da un
loro delegato, e, a livello comunale, dai soci. Ciascuna Assemblea intermedia è convocata dal
rispettivo Consiglio Direttivo negli anni intermedi
secondo le modalità fissate dal Regolamento.
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ART. 8 |
ASSEMBLEA NAZIONALE |
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LAssemblea nazionale elettiva è
convocata dal Consiglio Nazionale ogni tre anni e si
svolge secondo le norme stabilite dall art.6 dello
Statuto e dagli art. 6 e 8 del Regolamento.Negli anni
intermedi il Consiglio Nazionaleconvoca lAssemblea
dei Presidenti dei Consigli regionali o di un loro
delegato, secondo le norme stabilite dallarticolo 7
del Regolamento. |
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ART.9 |
ASSEMBLEA REGIONALE E
PROVINCIALE |
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LAssemblea elettiva regionale e
provinciale è convocata dai rispettivi Consigli
Direttivi ogni tre anni secondo le norme stabilite dallo
art. 6 dello Statuto e dagli art. 6 e 9 del Regolamento. Negli anni intermedi è convocata lAssemblea
dei Presidenti, o di un loro delegato, dei rispettivi
Consigli inferiori 2. secondo le modalità previste dallarticolo
7 dello Statuto e relativo Regolamento.
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ART.10 |
ASSEMBLEA DEL GRUPPO
COMUNALE |
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LAssemblea del Gruppo Comunale
è lespressione fondamentale dellAssociazione
ed è costituita dai soci. Convocata annualmente, per gli
obblighi di legge, ogni tre anni elegge gli organi
associativi, nomina i delegati allAssemblea
provinciale, indica i candidati alle cariche superiori. |
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ART.11 |
ASSEMBLEA COSTITUTIVA
DEL GRUPPO COMUNALE |
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LAssemblea costitutiva è
convocata in qualunque data dal Presidente della Sezione
Provinciale su propria iniziativa, a seguito di delibera
del Consiglio Direttivo, o per richiesta del comitato
promotore. |
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ART.12 |
CONSIGLI DIRETTIVI |
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I Consigli Direttivi, nazionale e
regionali, sono composti da almeno un rappresentante per
ogni struttura immediatamente inferiore. Tutti i Consigli sono costituiti dal numero di
membri stabilito dallAssemblea e durano in carica
un triennio, eleggono il presidente, i vicepresidenti e
conferiscono ad altri consiglieri incarichi specifici,
tra cui quelli di segretario e di amministratore
Tutti costoro compongono lEsecutivo
lI Consiglio dà esecuzione alle
deliberazioni della propria Assemblea, promuove,coordina
e verifica lattività delle strutture inferiori,
intrattiene rapporti con gli organismi pubblici e privati
del proprio livello.
Il Consiglio predispone il conto
consuntivo annuale e lindirizzo degli impegni
futuri, e li invia ai Consigli inferiori per il loro
motivato giudizio; la discussione e lapprovazione
degli stessi avverranno: nellanno del rinnovo delle
cariche in Assemblea;
negli anni intermedi in una
Assemblea a tale scopo convocata dal Consiglio superiore
e formata da un componente di ogni Consiglio
immediatamente inferiore.
Ad ogni livello ciascuna struttura
associativa risponde degli impegni assunti nei confronti
di terzi.
In caso di inadempienza alle norme
statutane o persistente inattività da parte di un
Consiglio Direttivo, il Consiglio della struttura
superiore ne dichiara lo scioglimento e nomina un
Commissario, che resta in carica per la durata
prorogabile una sola volta per uguale periodo di tre mesi,
cura lordinaria amministrazione e convoca lAssemblea
per lelezione dei nuovi organi associativi.
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ART.13 |
PRESIDENTE |
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lI Presidente è il rappresentante
legale dellAssociazione nellambito
territoriale di competenza. Il
Presidente nazionale lo è anche in campo internazionale.
Convoca il Consiglio Direttivo e gli
organi consultivi, adotta i provvedimenti durgenza
indilazionabili da sottoporre a ratifica dello stesso
Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento èsostituito
da uno dei Vicepresidenti secondo quanto previsto dal
Regolamento.
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ART.14 |
REVISORE DEI CONTI |
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lI Collegio dei Revisori dei Conti
svolge le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2406
del Codice Civile, e quindi controlla, al livello di
competenza, lamministrazione della Associazione,
accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila
sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari secondo i fini
associativi. |
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ART.15 |
PROBIVIRI |
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Il Collegio dei Probiviri giudica al
proprio livello, in maniera non formale:
- sulle denuncie del Presidente o
del Consiglio Direttivo;
- sui ricorsi contro membri del
Consiglio Direttivo.
In grado di appello decide sui ricorsi
presentati avverso le pronunce dei Collegi dei Probiviri
delle strutture inferiori.
La decisione del Collegio nazionale dei
Probiviri è inoppugnabile ed esecutiva, salvo per i
giudizi promossi nei confronti dei Consiglieri nazionali,
i quali hanno facoltà di ricorso in ultima istanza allAssemblea
nazionale.
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ART.16 |
RISORSE ECONOMICHE |
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LAlDO trae le risorse economiche
per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua
attività da:
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o
di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività e progetti;
- contributi di organismi
internazionali; e) donazioni e lasciti
testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività
commerciali e produttive marginali.
Il funzionamento delle strutture
superiori è assicurato dai contributi di quelle
inferiori secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
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ART.17 |
AUTONOMIE REGIONALI |
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I Consigli Direttivi Regionali possono
integrare le norme di Regolamento per adeguarle alle
leggi della Regione di appartenenza, previo parere
favorevole del Consiglio Nazionale e successiva
approvazione dellAssemblea Regionale. |
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ART.18 |
DURATA DELL'
ASSOCIAZIONE |
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LAlDO ha durata illimitata; il
suo scioglimento può essere deliberato esclusivamente
dallAssemblea nazionale convocata in via
straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli
aventi diritto al voto. |
ART.19 |
MODIFICHE DELLO STATUTO |
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Le modifiche al presente Statuto sono
deliberate dallAssemblea nazionale straordinaria
con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al
voto. |
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ART.20 |
NORME ATTUATIVE |
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Le norme di attuazione del presente
Statuto sono contenute nel Regolamento di esecuzione, che
verrà approvato a maggioranza dallAssemblea
nazionale ordinaria. |
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ART.21 |
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE |
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Per quanto non previsto dal presente
Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile. |
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