STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA NATURALISTI

approvati dall'Assemblea Nazionale del 17 dicembre 1988


Statuto

Regolamento

1. Scopi

1. Soci

2. Soci

2. Sezioni

3. Organi

3. Assemblea

4. Assemblea

4. Commissioni

5. Consiglio Direttivo

5. Consiglio Direttivo

6. Presidente e Comitato di Presidenza

6. Quote Sociali

7. Segretario

7. Pubblicazioni

8. Tesoriere

8. Modifiche al Regolamento

9. Collegio dei Revisori dei Conti

10. Sezioni

11. Anno Sociale

12. Patrimonio Sociale

13. Pubblicazioni Sociali

14. Norme generali, Regolamento, modofiche di Statuto,

scioglimento dell'Associazione

Torna alla Home Page

 


 

STATUTO

Art. 1 - Scopi

L'Associazione Italiana Naturalisti ha i seguenti scopi:

1) tutelare gli interessi morali e materiali dei propri soci;

2) ottenere una migliore preparazione e qualificazione dei Naturalisti;

3) tutelare i Soci in particolare, e i laureati in Scienze Naturali in generale, nel loro diritto di accedere con assoluta priorità ai posti di cui il naturalista è il logico destinatario;

4) svolgere opera di informazione e di sensibilizzazione presso la Scuola, presso l'opinione pubblica e presso le autorità sull'importanza, nel mondo d'oggi, delle funzioni del Naturalista;

5) prendere ogni altra iniziativa consona con la formazione e qualificazione naturalistica.

Oltre agli scopi sopraelencati, l'A.I.N. può operare, anche in collaborazione con altre Associazioni, per la diffusione della cultura naturalistica e dell'educazione a corretti comportamenti in campo ambientale.

L'A.I.N. è apartitica e non ha fini di lucro.

L'A.I.N. ha sede in Torino, presso il Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università, in Viale Mattioli 25.

L'A.I.N. si articola in sezioni.

Art. 2 - Soci

Possono far parte dell'Associazione (Soci) i laureati in Scienze Naturali e gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze Naturali. Possono aderire all'Associazione (Aderenti) tutti coloro che, pur non essendo laureati o studenti in Scienze Naturali, ne condividono le finalità. Gli aderenti non hanno diritto di voto.

L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, può ammettere tra i Soci quegli Aderenti che dimostrino particolari competenze naturalistiche e diano un fattivo apporto alle attività dell'Associazione.

I soci vengono raggruppati nelle seguenti categorie:

1) Docenti di ogni ordine e grado;

2) Laureati dipendenti o liberi professionisti;

3) Studenti e non laureati.

I Soci devono possedere una buona preparazione naturalistica e un'assoluta integrità professionale e devono impegnarsi a non utilizzare la propria capacità professionale a fini speculativi e ad operare nel massimo rispetto dell'integrità dell'ambiente.

L'ammissione di un Socio o di un Aderente avviene dietro presentazione di una domanda scritta e motivata, ed è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo o di almeno due membri di questo appositamente incaricati. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia di ammissione di nuovi Soci o Aderenti è ammesso presentare ricorso all'Assemblea.

I Soci e gli Aderenti devono pagare regolarmente le quote sociali, sono tenuti a partecipare alle attività dell'Assemblea e devono uniformarsi alle direttive da essa emanate.

I Soci e gli Aderenti possono essere radiati se vengono a mancare loro i requisiti richiesti e se si comportano in maniera contrastante con i fini dell'Associazione. La radiazione, in caso di mancato pagamento della quota sociale, avviene automaticamente dopo due anni di morosità. La radiazione per mancanza dei requisiti richiesti o per indegnità viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale e deve essere ratificata dall'Assemblea.

I Soci e gli Aderenti all'A.I.N. si iscrivono tramite una sezione (Soci e Aderenti sezionali). Nel caso non esista una Sezione del territorio regionale di appartenenza, possono iscriversi in una Sezione di loro scelta o come Soci o come Aderenti Nazionali.

Enti, Società e Associazioni che abbiano dimostrato particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione o delle sue finalità possono essere ammessi quali Aderenti Collettivi dal Consiglio Direttivo Nazionale, che si esprime a maggioranza qualificata.

Per motivati meriti nei confronti dell'associazione o delle sue finalità viene conferito dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, il titolo di Socio Onorario.

Art. 3 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 4 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e gli Aderenti dell'A.I.N. in regola con le quote sociali. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno, di massima nei mesi di Novembre o Dicembre. L'Assemblea straordinaria si riunisce in qualsiasi momento su richiesta scritta e motivata di almeno cento Soci, o di almeno due Sezioni, o quando sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presene, personalmente o per delega, almeno la metà dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, presenti personalmente, o per delega.
L'Assemblea elegge e revoca il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, discute i problemi di comune interesse, approva i bilanci consuntivi e preventivi debitamente vistati dai Revisori dei Conti, approva l'istituzione di nuove Sezioni ed il relativo Regolamento e la nomina dei Soci Onorari. I bilanci e le relazioni sulle attività, presentati anticipatamente dalle Sezioni, vengono esaminati dal Comitato di Presidenza ed approvati in sede di Assemblea.
L'Assemblea può deliberare lo scioglimento delle Sezioni che contravvengono a quanto disposto dagli articoli 1 e 10 dello Statuto; in tal caso i Soci ed Aderenti della Sezione cessata potranno continuare a far parte dell'A.I.N. a titolo di Soci e Aderenti Nazionali.
Per deliberare su eventuali variazioni dello Statuto, o sullo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea viene convocata per lettera raccomandata ed è valida, in prima convocazione, soltanto se saranno presenti personalmente almeno la metà tra Soci ed Aderenti. L'Assemblea riunita in seconda convocazione, in cui dovrà essere accettato anche il voto formulato per iscritto dai Soci assenti, sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 5 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea con voto segreto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Esso è composto da non meno di quindici e non più di ventitrè Consiglieri eletti tra i soci.
Nell'Assemblea che precede la scadenza del Consiglio Direttivo in carica si stabilisce quanti dovranno essere i membri del successivo Consiglio Direttivo. Fra i Consiglieri devono essere rappresentate tutte le categorie e, possibilmente, tutte le Regioni.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere revocato dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo attua la linea politica e programmatica stabilita dall'Assemblea, alla quale è tenuto a presentare annualmente una relazione sul proprio operato e un programma d'azione. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente dell'Associazione e un Comitato di Presidenza composto da quattro membri, di cui due con funzione di Vice-presidente; elegge nel proprio seno, o anche tra i Soci e Aderenti estranei al Consiglio, il Tesoriere.

Art. 6 - Presidente e Comitato di Presidenza

Il Presidente (o, in caso di suo impedimento, uno dei Vice-presindenti in ordine di età) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma gli atti sociali, risponde dell'operato dell'Associazione e, congiuntamente al Tesoriere, firma i provvedimenti finanziari.
Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria mediante avviso scritto al domicilio dei Soci e degli Aderenti, nei casi previsti dallo Statuto e dalle norme del Regolamento. Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti legali l'Associazione.
Il Presidente (o, in caso di suo impedimento, uno dei Vice-presindenti in ordine di età) convoca il Consiglio Direttivo almeno tre volte all'anno, e comunque quando lo ritenga necessario; lo convoca inoltre su richiesta scritta e motivata di almeno unterzo dei Consiglieri o su richiesta scritta di almeno due Consigli Direttivi di Sezione.
Il Comitato di Presidenza assiste e collabora col Presidente nello svolgimento dei suoi compiti, insieme a questo assume le iniziative e le decisioni urgenti nel caso in cui non sia possibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo, riunendosi ognivalvolta se ne presenti la necessità. Tutte le iniziative e le decisioni assunte dal Presidente col Comitato di Presidenza sono subordinate a ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Segretario

Il Segretario (e un eventuale Aiuto-Segretario) vengono nominati dal Presidente fra i Soci e gli Aderenti dell'A.I.N. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza senza diritto di voto, a meno che non sia anche Consigliere.
Il Segretario è responsabile dell'organizzazione sociale, procede alla redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, prepara le convocazioni delle riunioni, tiene il registro dei Soci e Aderenti e prepara le bozze dei vari atti sociali.

Art. 8 - Tesoriere

Il Tesoriere tiene il bilancio dell'Associazione; firma, congiuntamente col Presidente o con un suo delegato, gli atti finanziari; prepara il bilancio annuale consuntivo e preventivo e lo sottopone all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti; presenta i bilanci vistati dai Revisori all'Assemblea, accompagnandoli con una relazione.
Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, a meno che non sia anche Consigliere.

Art. 9 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è compostoda tre Revisori, eletti dall'Assemblea ordinaria, anche al di fuori dell'ambito dei Soci, e dura in carica tre anni. Esso esamina i bilanci dell'Associazione e ne attesta, vistandoli, le regolarità; può essere invitato alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprime il proprio parere consultivo in merito alle operazioni finanziarie dell'Associazione.

Art. 10 - Sezioni

Una Sezione può essere costituita, a richiesta di almeno venti Soci, entro ambiti territoriali di livello non inferiore a quello provinciale. Non possono essere costituite più Sezioni per il medesimo ambito territoriale. Le iniziative a carattere regionale dovranno essere coordinate tra le Sezioni esistenti.
Le Sezioni divengono tali dal momento in cui la loro costituzione è approvata dall'Assemblea Nazionale.
Le Sezioni sono tenute al rispetto dello Statuto nazionale. Esse possono darsi un proprio Regolamento, purchè non sia in contrasto con quello Nazionale.
Il Regolamento sezionale deve prevedere:
- il diritto di ogni Socio o Aderente A.I.N. a far parte della Sezione;
- l'obbligo di subordinare l'accettazione di nuovi Soci o Aderenti all'approvazione da parte di apposita Commissione, che trasmetterà la documentazione relativa al nuovo Socio o Aderente alla Segreteria Nazionale, sia in caso di accettazione, sia in caso di non accettazione.
In caso di mancata accetazione, all'aspirante deve essere consentito di ricorrere al Consiglio Direttivo Nazionale entro i termini stabiliti dal Regolamento Nazionale;
- il numero (minimo e massimo) dei membri del Consiglio Direttivo Sezionale, a scelta delle singole Sezioni, e le modalità di elezione di essi da parte dell'Assemblea di Sezione. Se nella Sezione sono presenti le categorie di Soci previste dall'Art. 2 dello Statuto, eese devono essere rappresentate, possibilmente in proporzione alla loro consistenza, nel Consiglio Direttivo Sezionale;
- l'obbligo di un bilancio della Sezione e della redazione annuale di una relazione sulle attività svolte, entrambi da presentare all'Assemblea Nazionale ordinaria;
- l'eventuale contributo integrativo annuale della quota sociale.

Art. 11 - Anno Sociale

L'anno sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno solare.

Art. 12 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali pagate dagli iscritti, nonchè da qualsiasi contributo, donazione, lascito o altra entrata accettata dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Pubblicazioni Sociali

L'A.I.N. cura la pubblicazione periodica , almeno quadrimestrale, di un bollettino di informazioni in cui vengono accolti anche i notiziari nazionali e sezionali. Il bollettino viene distribuito gratuitamente a tutti i Soci e Aderenti. Oltre al bollettino di informazioni, l'A.I.N. può pubblicare altre opere rispondenti ai fini statutari.
I Redattori del bollettino possono prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto, a meno che non siano anche Consiglieri.

Art. 14 - Norme generali, Regolamento, modofiche di Statuto, scioglimento dell'Associazione

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto valgono le norme di legge, e in particolare quelle del Codice Civile.
Il Regolamento, che dev'essere approvato dall'Assemblea, stabilisce le modalità di attuazione delle norme statutarie.
Il presente Statuto può essere modificato ai sensi dell'
Art. 4. Nessuna modifica può essere apportata al presente comma e alla parte riguardante gli scopi enunciati nell'Art. 1.
In caso di scioglimento dell'Associazione, i Revisori dei Conti procederanno alla liquidazione patrimoniale e l'eventuale patrimonio residuo verrà utilizzato secondo le deliberazioni dell'Assemblea.


REGOLAMENTO

Art. 1 - Soci

I Soci non laureati provenienti dalla categoria degli Aderenti (Art. 2 dello Statuto) vengono ammessi alla categoria terza ai soli fini elettorali.
Con la perdita o l'acquisizione del necessario titolo il Socio viene tresferito nella nuova categoria di appartenenza.
La qulificazione di Socio studente viene a cessare nell'anno sociale successivo a quello in cui viene conseguita la laurea, o comunque dopo otto anni di permanenza nella categoria.
I tempi per la permanenza dei ricorsi all'Assemblea Nazionale contro i deliberati in materia di ammissione di nuovi Soci o Aderenti, sono di 6 mesi dal momento del ricevimento della relativa comunicazione di delibera.

Art. 2 - Sezioni

Le Sezioni vengono definite col mone della Regione nel cui ambito operano. Nel caso in cui nella stessa Regione siano presenti più Sezioni, tale definizione verrà seguita dal nome della Provincia in cui ha sede ciascuna Sezione.
Tutti gli atti di competenza delle Sezioni, e precisamente:
- il testo approvato del Regolamento della Sezione e delle sue successive eventuali modifiche;
- i bilanci e la relazione annuale dell'attività svolta;
- le nuove ammissioni di Soci e Aderenti;
- l'eventuale richiesta, o la modifica, del contributo integrativo alla quota sociale, qualora esso sia previsto dal Regolamento di Sezione;
devono essere sollecitamente tresmessi alla Segreteria Nazionale. In particolare, quelli soggetti all'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale devono pervenire alla Segreteria Nazionale entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente quello di convocazione dell'Assemblea Nazionale stessa.

Art. 3 - Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata con un preavviso di trenta giorni e l'avviso di convocazione deve recare l'ordine del giorno.
Le eventuali deleghe, presentate per iscritto, sono valide solo se consegnate al Segretario all'inizio dell'Assemblea. I Soci possono farsi rappresentare da qualsiasi altro Socio avente diritto al voto. Ogni Socio può essere portatore, al massimo, di dieci deleghe; se però i deleganti sono Soci Nazionali residenti nella Regione in cui si svolge l'Assemblea, o Soci Sezionali di quella stessa Regione, questo numero è ridotto a due.

Art. 4 - Commissioni

Possono essere istituite, su proposta del Consiglio Direttivo e con l'approvazione dell'Assemblea, speciali Commissioni per lo svolgimento, temporaneo o permanente, di particolari attività conformi allo Statuto.

Art. 5 - Consiglio Direttivo

Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono sulla base di una lista di candidature preparata dal Consiglio Direttivo Nazionale uscente. Essa deve accogliere le proposte eventualmente formulate dai Consigli Direttivi Sezionali o da gruppi di almeno quindici Soci che non siano autocandidati.
La lista deve distinguere i Soci Nazionali e Sezionali e indicare, per ogni candidato, la Sezione, la categoria di appartenenza e i proponenti. I candidati dovranno essere, per ognuna delle tre categorie, almeno due e, in totale, in numero doppio di quello dei Consiglieri da eleggere.
E' ammessa la votazione inviata per posta, o recapitata comunque all'Assemblea, purchè sia possibile controllare se il votante ha diritto al voto ed il voto rimanga segreto. Non sono ammesse deleghe.
Le elezioni si svolgono esprimendo un massimo di dieci preferenze; non possono essere votati più di quattro candidati di una medesiam categoria.
Ad elezioni ultimate i candidati vengono elencati in ordine progressivo, a seconda del numero di voti ottenuto, con a finaco l'indicazione della categoria di appartenenza e, per i Soci Sezionali, della Sezione di appartenenza.
Vengono nominati Consiglieri, fino al numero di membri stabilito (
Art. 5 dello Satuto) nell'ordine:
- il primo eletto di ognuna delle tre categorie;
- il primo eletto di ognuna delle Sezioni non rappresentate tra i primi tre Consiglieri con priorità in base al numero dei voti ottenuti;
- altri eletti, nell'ordine progressivo dei voti ottenuti, indipendentemente dalla qualifica di Nazionali o Sezionali e dalla Sezione o categoria di appartenenza, con la sola limitazione che i Consiglieri di una categoria non devono superare la somma di quelli delle altre.

In caso di vacanza di posti il Consiglio viene integrato secondo i criteri previsti nel precedente comma.
Decade automaticamente il Consigliere che sia assente ingiustificato per tre riunioni consecutive, o che non abbia partecipato almeno ad una delle riunioni di un anno sociale.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipa almeno la metà più uno dei Consiglieri;
non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice; in caso di parità, il voto del Presidente è determinante.
L'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, del Comitato di Presidenza e del Tesoriere ha luogo nella prima riunione del Consiglio Direttivo dopo la sua elezione. La nomina del Segretario va ratificata dal Consiglio nella prima o nella seconda riunione.

Art. 6 - Quote Sociali

L'ammontare della quota sociale viene stabilito, di anno in anno, dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
La quota dei Soci studenti e degli Aderenti sarà pari alla metà della quota degli altri Soci.
I Soci Nazionali versano le quote direttamente alla Tesoreria centrale dell'A.I.N.; i Soci Sezionali versano le quote stabilite alle singole Sezioni che provvederanno a trasmettere alla Tesoreria Nazionale il 50% della quota incassata.
Le Sezioni possono, con deliberazione approvata dall'Assemblea Nazionele, richiedere ai loro Soci contributi integrativi annuali per proprie attività particolari; Questi contributi non devono comunque essere superiori alla metà della quota sociale.

Art. 7 - Pubblicazioni

Per l'attività editoriale il Presidente può nominare uno o più Redattori. I Redattori partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, a meno che non siano anche Consiglieri.

Art. 8 - Modifiche del Regolamento

Modifiche del Regolamento possono essere introdotte dall'Assemblea, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo.

Esse vanno approvate a maggioranza semplice e devono comunque essere votate anche dal Consiglio Direttivo. In caso di disaccordo, il Consiglio convoca un'Assemblea straordinaria la cui votazione sarà definitiva.


Torna alla HomePage