LA
RILEVANZA MEDICO-LEGALE, IN AMBITO SCOLASTICO, DELLE POLIZZE INFORTUNI ED RC A
SEGUITO DI TRAUMA STOMATOGNATICO. |
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Scopo del presente
lavoro è porre l’attenzione sulla controversa e nebulosa gestione degli
infortuni interessanti l’apparato dentario verificantisi in ambito
scolastico che sono di frequente riscontro per chi si occupi di
traumatologia dentaria. Tali
evenienze oltre che per la gestione della parte clinica delle lesioni
esitate coinvolge in prima persona l’odontoiatra per la parte concernente
la gestione assicurativa e medico-legale del caso in oggetto. Tale
gestione è il più delle volte mediata dall’intervento, precedente e/o
contemporaneo, di altre figure mediche quali i Pediatri o i Colleghi dei
Reparti di Pronto Soccorso, ove di solito i giovani infortunati vengono di
norma accompagnati dai genitori o dagli operatori scolastici (Professori,
Maestri, Insegnanti di Educazione Fisica) nell’immediatezza dell’evento
lesivo. E’
noto infatti che gli infortuni scolastici interessanti la bocca o i denti
hanno una genesi, prevalente, legata alle attività motorie o di educazione
fisica ma anche alle frequenti situazioni di iperattività che caratterizza
tali giovani studenti. Di
converso è noto che tutte queste situazioni sono di norma sotto tutela
Assicurativa Privata, mediata tramite il Ministero della Pubblica
Istruzione, e pubblica tramite l’INAIL che tutela gran parte delle
situazioni di infortunio per attività derivanti da uso di macchinari,
laboratori e quant’altro gli studenti possano utilizzare in ambito
scolastico. E’
anche vero che in circa 10 anni di controlli su pratiche infortunistiche
scolastiche le situazioni indennitarie a totale carico INAIL, che sono
giunte alla ns. osservazione, possono essere contate sulle dita di una mano. Sotto
tutela assicurativa risultano anche i piccoli bambini frequentanti istituti
Materni o Asili Pubblici e Privati seppur tali coperture vengano stipulate
indipendentemente dal controllo Ministeriale. Da
ciò deriva che lo studente, dai 2 ai 18 anni, risulta affidato per tutte le
attività dell’orario scolastico e di norma 1 ora prima ed 1 ora dopo il
termine delle lezioni, alla responsabilità dagli organi scolastici. Per
tale motivo le scuole stipulano una polizza di copertura infortuni secondo
il numero di studenti frequentanti con massimali e premi aggiornabili di
anno in anno. Inoltre
di norma viene stipulata una polizza di Responsabilità Civile (R.C.) che ha
validità tra studenti e terzi, professori e studenti, scuola e terzi. In
pratica tale sistema assicurativo dovrebbe sempre tutelare lo
studente nelle varie possibilità e tipologie di accadimento di un
infortunio scolastico. Al
lato pratico non è così: in gran parte dei casi giunti alla ns.
osservazione la scuola, che ha l’obbligo di denunciare l’infortunio
entro 3/5 gg., è sempre piuttosto reticente ad assumersi le dirette
responsabilità degli avvenimenti, inoltre la cornice circostanziale
traumatica viene sempre descritta come avvenuta da causa accidentale
nel tentativo di far rientrare nella responsabilità da Polizza Infortuni
l’avvenimento in oggetto. Vi
è chiaramente un duplice scopo: il notevole risparmio nell’indennizzo da
parte della società assicuratrice che con tale tipo di polizza garantisce
un rimborso limitato delle spese di cura, garantisce l’invalidità
permanente con l’applicazione di franchigie elevate (3/5%) e utilizzo di
tabelle (baremes) antiquate, non indennizza quasi mai l’Inabilità
Temporanea. Così facendo, di
converso, la scuola si
garantisce un mancato appesantimento dei premi assicurativi per l’anno
successivo e/o un mancato coinvolgimento, nella responsabilità, del
personale docente e/o di controllo a cui tale compito è statutariamente
demandato. E’
anche vero che gran parte degli infortuni che avvengono in ambito scolastico
dovrebbero essere imputati alla “culpa in vigilando” e quindi con
responsabilità diretta del maestro o professore che dovrebbe vigilare sul
normale svolgimento delle attività didattiche e/o ricreative. Proprio
a tal fine la scuola stipula una polizza da Responsabilità Civile
estesa al personale sotto contratto (R.C.O.) esimendo quindi il docente o il
direttore didattico dalla responsabilità civile conseguente. Nonostante
ciò nei numerosissimi casi giunti alla ns. osservazione, mai tale
clausola è stata adottata in prima istanza, venendo solo in un secondo
tempo chiamata in causa negli esigui, peraltro, casi in cui, per la
gravità delle lesioni, la famiglia del leso ha opposto resistenza
legale con richiesta di risarcimento danni e apertura di un contenzioso
civile. Volendo
essere pratici: risulta chiaramente difficile, a posteriori, poter definire
l’esatta cornice in cui un evento lesivo si verifichi, e per far ciò
bisognerebbe svolgere una attenta disamina dei fatti prima che la scuola
invii alla Assicurazione la Denuncia d’Infortunio; a tale certificato, tra
l’altro, va rivolta molta attenzione nella parte che deve essere compilata
dal sanitario che per primo presta le cure all’infortunato, anche per
ben descrivere le lesioni, la prognosi e gli eventuali esiti
invalidanti che anche a distanza di tempo possano esitare. Per tale ragione
è consigliabile in tale fase consultarsi con un odontoiatra esperto
di traumatologia dentaria e all’uopo preparato anche in ambito
medico-legale, la cosiddetta figura dell’odontoiatra forense
che da più parti si reputa indispensabile formare. Trattandosi
infatti il più delle volte di soggetti molto giovani va valutata la
possibilità di future gravi ripercussioni sull’apparato
stomatognatico in crescita. In definitiva, per
regolare il frequente contenzioso che si instaura tra leso, scuola e
assicurazione, nei frequenti casi in cui quest’ultima cerca di chiudere le
pratiche con indennizzi inadeguati e offensivi per i principi di equità e
morale del leso e della sua famiglia, ci pare ragionevole proporre le
seguenti norme di comportamento reciproco: la
scuola dovrebbe, nei casi chiari, immediatamente assumersi la responsabilità
in occasione di determinati eventi lesivi (infortuni rientranti nella
R.C.), tale ammissione di responsabilità appianerebbe i rapporti tra
leso e scuola e semplificherebbe, anche accelerandone, la definizione da
parte dell’Assicurazione dell’ammontare del risarcimento spettante
secondo gli art. 2043, 2059 C.C. e 32 della Costituz. su cui ulteriormente
non ci soffermiamo (Danno Patrimoniale, Morale e Biologico). Nei
casi dubbi o chiaramente ricadenti entro la polizza infortuni, sarebbe
sufficiente che le lesioni effettivamente esitate ed accettate venissero
uniformemente e umanamente quantificate; tra l’altro andrebbero
precedentemente concordate dalla scuola delle polizze infortuni che
abbattano la presenza di franchigie per invalidità permanente,
che il più delle volte variano tra il 3% ed il 5%, escludendo
dall’indennizzo, in pratica, qualsiasi lesione seppure grave di interesse
odontoiatrico. E’
noto infatti che secondo le più attuali e accreditate tabelle di invalidità
la perdita di un incisivo centrale superiore è ritenuta pari al 2%
ne deriva che tale gravissima lesione per gran parte delle polizze,
attualmente, in uso non sarebbe meritevole di alcun indennizzo. A
ciò si aggiunge che, quando tali franchigie non siano presenti, il più
delle volte, il leso si sente valutare tali gravi lesioni (avulsione
incisivo centrale superiore) appena pari al 0,50% secondo antiquate
e non più plausibili tabelle (baremes) degli anni ‘60 in cui si
quantificava l’apparato stomatognatico meritevole di indennizzo in base
alla sola capacità di produrre energia (con la masticazione) e quindi
derivava da ciò che i denti incisivi, scarsamente utili a tal fine,
venissero valutati degni di bassissimi valori di decremento della validità. Occorre
quindi che in tal senso si cerchi di trovare un punto di equilibrio ed
incontro, per uniformare le giuste richieste degli odontoiatri forensi alla
prassi Assicurativo-Risarcitoria quotidiana che dovrebbe essere più
aderente alle attuali esigenze. Inoltre
sarebbe bene tener conto dei passi da gigante che ha fatto la tecnica e la
clinica nel preservare e salvare elementi dentari che, fino a poco tempo fa,
venivano ritenuti persi ed invece attualmente vengono salvati con
interventi endodontico-protesici e conservativi; vogliamo riferirci
all’uso delle ricostruzioni in resina composita anche in situazioni
di mutilazione coronale estrema, che fino a qualche anno fa non erano
effettuabili, ma che nel soggetto molto giovane possono essere ritenuti gli
interventi di scelta, seppur momentanei e vincolanti un ulteriore
reintervento a crescita scheletrica
e dentale ultimata, cioè a 18/20 anni di età circa. Per
tale ragione è impensabile, come il più delle volte si tenta di far
riconoscere, che si ritenga, nel computo delle spese di cura, una
ricostruzione in resina composita qualificabile quale intervento
definitivo. Ne
deriva che, negli adolescenti, essendo impossibile tenere una pratica aperta
per 5/6 anni nella attesa della definizione e ultimazione della
riabilitazione, in genere protesica, è logico dover concedere a tali
lesioni un valore di invalidità permanente pari a quello che si
definirebbe per la perdita dell’elemento dentario in causa perché
questa sarebbe stata la prassi di scelta fino a non poco tempo fa;
d’altronde salvare tali denti abbassa l’incidenza del Danno
Emergente e di quello Biologico con innegabile risparmio
in termini di computo del Risarcimento monetario Totale. Infine potrebbe essere
utile la concordazione annuale preventiva tra gli organi scolastici
ed i rappresentanti dei genitori per inserire le clausole suddette per
garantire un miglior indennizzo, seppur con un piccolo rialzo del premio
assicurativo da suddividersi tra i vari studenti, che informati dei
possibili effetti positivi di tali disposizioni non avrebbero che da gioire
a tale iniziativa. Riteniamo che una serena
applicazione dei contratti assicurativi, una corretta gestione clinica e
medico-legale dagli eventi lesivi descritti, possano essere fonte di
tranquillità per il leso e le proprie famiglie e di sicuro contenimento
della spesa sanitaria e assicurativa generale. Parole
Chiave:
Traumi Dento-Facciali, Polizze Assicurative Private, Infortuni Scolastici. Keywords:
Dental-Facial Traumas, Private Insurance Policies, School Injuries. Riassunto:
Gli Autori descrivono l’attuale situazione delle polizze assicurative
private in ambito scolastico, relativamente alle lesioni dento-facciali.
Dopo aver presentato una indagine epidemiologica e alcune rilevanze
cliniche, evidenziano la necessita di adeguare le suddette polizze ai più
moderni orientamenti della dottrina medico-legale. Summary:
The Authors describe the present situation of Schools’ private insurance
policies, regarding dental-facial injury. After having presented
an epidemyologic research and some clinical observations, they put in
evidence the necessity to adequate the above mentioned policies to modern
orientations in medical-legal doctrine. BIBLIOGRAFIA Antoniotti
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