LA RILEVANZA MEDICO-LEGALE, IN AMBITO SCOLASTICO, DELLE POLIZZE INFORTUNI ED RC A SEGUITO DI TRAUMA STOMATOGNATICO.

Dr. Enrico Spinas – Università di Cagliari – Centro Studi sui Traumi DentoFacciali

 

Scopo del presente lavoro è porre l’attenzione sulla controversa e nebulosa gestione degli infortuni interessanti l’apparato dentario verificantisi in ambito scolastico che sono di frequente riscontro per chi si occupi di traumatologia dentaria.

Tali evenienze oltre che per la gestione della parte clinica delle lesioni esitate coinvolge in prima persona l’odontoiatra per la parte concernente la gestione assicurativa e medico-legale del caso in oggetto.

Tale gestione è il più delle volte mediata dall’intervento, precedente e/o contemporaneo, di altre figure mediche quali i Pediatri o i Colleghi dei Reparti di Pronto Soccorso, ove di solito i giovani infortunati vengono di norma accompagnati dai genitori o dagli operatori scolastici (Professori, Maestri, Insegnanti di Educazione Fisica) nell’immediatezza dell’evento lesivo.

E’ noto infatti che gli infortuni scolastici interessanti la bocca o i denti hanno una genesi, prevalente, legata alle attività motorie o di educazione fisica ma anche alle frequenti situazioni di iperattività che caratterizza tali giovani studenti.

Di converso è noto che tutte queste situazioni sono di norma sotto tutela Assicurativa Privata, mediata tramite il Ministero della Pubblica Istruzione, e pubblica tramite l’INAIL che tutela gran parte delle situazioni di infortunio per attività derivanti da uso di macchinari, laboratori e quant’altro gli studenti possano utilizzare in ambito scolastico.

E’ anche vero che in circa 10 anni di controlli su pratiche infortunistiche scolastiche le situazioni indennitarie a totale carico INAIL, che sono giunte alla ns. osservazione, possono essere contate sulle dita di una mano.

Sotto tutela assicurativa risultano anche i piccoli bambini frequentanti istituti Materni o Asili Pubblici e Privati seppur tali coperture vengano stipulate indipendentemente dal controllo Ministeriale.

Da ciò deriva che lo studente, dai 2 ai 18 anni, risulta affidato per tutte le attività dell’orario scolastico e di norma 1 ora prima ed 1 ora dopo il termine delle lezioni, alla responsabilità dagli organi scolastici.

Per tale motivo le scuole stipulano una polizza di copertura infortuni secondo il numero di studenti frequentanti con massimali e premi aggiornabili di anno in anno.

Inoltre di norma viene stipulata una polizza di Responsabilità Civile (R.C.) che ha validità tra studenti e terzi, professori e studenti, scuola e terzi.

In pratica tale sistema assicurativo dovrebbe sempre tutelare lo studente nelle varie possibilità e tipologie di accadimento di un infortunio scolastico.

Al lato pratico non è così: in gran parte dei casi giunti alla ns. osservazione la scuola, che ha l’obbligo di denunciare l’infortunio entro 3/5 gg., è sempre piuttosto reticente ad assumersi le dirette responsabilità degli avvenimenti, inoltre la cornice circostanziale traumatica viene sempre descritta come avvenuta da causa accidentale nel tentativo di far rientrare nella responsabilità da Polizza Infortuni l’avvenimento in oggetto.

Vi è chiaramente un duplice scopo: il notevole risparmio nell’indennizzo da parte della società assicuratrice che con tale tipo di polizza garantisce un rimborso limitato delle spese di cura, garantisce l’invalidità permanente con l’applicazione di franchigie elevate (3/5%) e utilizzo di tabelle (baremes) antiquate, non indennizza quasi mai l’Inabilità Temporanea.

Così facendo, di converso,  la scuola si garantisce un mancato appesantimento dei premi assicurativi per l’anno successivo e/o un mancato coinvolgimento, nella responsabilità, del personale docente e/o di controllo a cui tale compito è statutariamente demandato.

E’ anche vero che gran parte degli infortuni che avvengono in ambito scolastico dovrebbero essere imputati alla “culpa in vigilando” e quindi con responsabilità diretta del maestro o professore che dovrebbe vigilare sul normale svolgimento delle attività didattiche e/o ricreative.

Proprio a tal fine la scuola stipula una polizza da Responsabilità Civile estesa al personale sotto contratto (R.C.O.) esimendo quindi il docente o il direttore didattico dalla responsabilità civile conseguente.

Nonostante ciò nei numerosissimi casi giunti alla ns. osservazione, mai tale clausola è stata adottata in prima istanza, venendo solo in un secondo tempo chiamata in causa negli esigui, peraltro, casi in cui, per la gravità delle lesioni, la famiglia del leso ha opposto resistenza legale con richiesta di risarcimento danni e apertura di un contenzioso civile.

Volendo essere pratici: risulta chiaramente difficile, a posteriori, poter definire l’esatta cornice in cui un evento lesivo si verifichi, e per far ciò bisognerebbe svolgere una attenta disamina dei fatti prima che la scuola invii alla Assicurazione la Denuncia d’Infortunio; a tale certificato, tra l’altro, va rivolta molta attenzione nella parte che deve essere compilata dal sanitario che per primo presta le cure all’infortunato, anche per ben descrivere le lesioni, la prognosi e gli eventuali esiti invalidanti che anche a distanza di tempo possano esitare. Per tale ragione è consigliabile in tale fase consultarsi con un odontoiatra esperto di traumatologia dentaria e all’uopo preparato anche in ambito medico-legale, la cosiddetta figura dell’odontoiatra forense che da più parti si reputa indispensabile formare.

Trattandosi infatti il più delle volte di soggetti molto giovani va valutata la possibilità di future gravi ripercussioni sull’apparato stomatognatico in crescita.

In definitiva, per regolare il frequente contenzioso che si instaura tra leso, scuola e assicurazione, nei frequenti casi in cui quest’ultima cerca di chiudere le pratiche con indennizzi inadeguati e offensivi per i principi di equità e morale del leso e della sua famiglia, ci pare ragionevole proporre le seguenti norme di comportamento reciproco:

la scuola dovrebbe, nei casi chiari, immediatamente assumersi la responsabilità in occasione di determinati eventi lesivi (infortuni rientranti nella R.C.), tale ammissione di responsabilità appianerebbe i rapporti tra leso e scuola e semplificherebbe, anche accelerandone, la definizione da parte dell’Assicurazione dell’ammontare del risarcimento spettante secondo gli art. 2043, 2059 C.C. e 32 della Costituz. su cui ulteriormente non ci soffermiamo (Danno Patrimoniale, Morale e Biologico).

Nei casi dubbi o chiaramente ricadenti entro la polizza infortuni, sarebbe sufficiente che le lesioni effettivamente esitate ed accettate venissero  uniformemente e umanamente quantificate; tra l’altro andrebbero precedentemente concordate dalla scuola delle polizze infortuni che abbattano la presenza di franchigie per invalidità permanente, che il più delle volte variano tra il 3% ed il 5%, escludendo dall’indennizzo, in pratica, qualsiasi lesione seppure grave di interesse odontoiatrico.

E’ noto infatti che secondo le più attuali e accreditate tabelle di invalidità la perdita di un incisivo centrale superiore è ritenuta pari al 2% ne deriva che tale gravissima lesione per gran parte delle polizze, attualmente, in uso non sarebbe meritevole di alcun indennizzo.

A ciò si aggiunge che, quando tali franchigie non siano presenti, il più delle volte, il leso si sente valutare tali gravi lesioni (avulsione incisivo centrale superiore) appena pari al 0,50% secondo antiquate e non più plausibili tabelle (baremes) degli anni ‘60 in cui si quantificava l’apparato stomatognatico meritevole di indennizzo in base alla sola capacità di produrre energia (con la masticazione) e quindi derivava da ciò che i denti incisivi, scarsamente utili a tal fine, venissero valutati degni di bassissimi valori di decremento della validità.

Occorre quindi che in tal senso si cerchi di trovare un punto di equilibrio ed incontro, per uniformare le giuste richieste degli odontoiatri forensi alla prassi Assicurativo-Risarcitoria quotidiana che dovrebbe essere più aderente alle attuali esigenze.

Inoltre sarebbe bene tener conto dei passi da gigante che ha fatto la tecnica e la clinica nel preservare e salvare elementi dentari che, fino a poco tempo fa, venivano ritenuti persi ed invece attualmente vengono salvati con interventi endodontico-protesici e conservativi; vogliamo riferirci all’uso delle ricostruzioni in resina composita anche in situazioni di mutilazione coronale estrema, che fino a qualche anno fa non erano effettuabili, ma che nel soggetto molto giovane possono essere ritenuti gli interventi di scelta, seppur momentanei e vincolanti un ulteriore reintervento a crescita  scheletrica e dentale ultimata, cioè a 18/20 anni di età circa.

Per tale ragione è impensabile, come il più delle volte si tenta di far riconoscere, che si ritenga, nel computo delle spese di cura, una ricostruzione in resina composita qualificabile quale intervento definitivo.

Ne deriva che, negli adolescenti, essendo impossibile tenere una pratica aperta per 5/6 anni nella attesa della definizione e ultimazione della riabilitazione, in genere protesica, è logico dover concedere a tali lesioni un valore di invalidità permanente pari a quello che si definirebbe per la perdita dell’elemento dentario in causa perché questa sarebbe stata la prassi di scelta fino a non poco tempo fa; d’altronde salvare tali denti abbassa l’incidenza del Danno Emergente e di quello Biologico con innegabile risparmio in termini di computo del Risarcimento monetario Totale.

Infine potrebbe essere utile la concordazione annuale preventiva tra gli organi scolastici ed i rappresentanti dei genitori per inserire le clausole suddette per garantire un miglior indennizzo, seppur con un piccolo rialzo del premio assicurativo da suddividersi tra i vari studenti, che informati dei possibili effetti positivi di tali disposizioni non avrebbero che da gioire a tale iniziativa.

Riteniamo che una serena applicazione dei contratti assicurativi, una corretta gestione clinica e medico-legale dagli eventi lesivi descritti, possano essere fonte di tranquillità per il leso e le proprie famiglie e di sicuro contenimento della spesa sanitaria e assicurativa generale.

 

 

 

 

Parole Chiave: Traumi Dento-Facciali, Polizze Assicurative Private, Infortuni Scolastici.

Keywords: Dental-Facial Traumas, Private Insurance Policies, School Injuries.

 

Riassunto: Gli Autori descrivono l’attuale situazione delle polizze assicurative private in ambito scolastico, relativamente alle lesioni dento-facciali. Dopo aver presentato una indagine epidemiologica e alcune rilevanze cliniche, evidenziano la necessita di adeguare le suddette polizze ai più moderni orientamenti della dottrina medico-legale.

 

Summary: The Authors describe the present situation of Schools’ private insurance policies, regarding dental-facial injury. After having presented  an epidemyologic research and some clinical observations, they put in evidence the necessity to adequate the above mentioned policies to modern orientations in medical-legal doctrine.

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