EDITORIALE
LA RIFORMA BINDI NELLE REGIONI
Autorizzazione allesercizio dellattività libero professionale
Capitolo primo : gli studi professionali "salvati" in extremis
In base al Dlgs 229/99, noto come "Riforma della Sanità " , le Regioni, entro il 30/09/1999, termine poi spostato a fine Dicembre, dovevano stabilire le modalità per la autorizzazione allesercizio delle strutture sanitarie, fra le quali gli studi odontoiatrici oggi operanti sul territorio .
In sede provinciale lAIO, come annunciato in assemblea ai soci, si è attivata presso le autorità competenti richiedendo formalmente un parere con risposta scritta. Non avendo avuto alcun riscontro abbiamo finalmente ottenuto informazioni grazie ai contatti procurati dalla Dr.ssa Caterina Ferrero , Consigliere Regionale, Presidente della Commissione Bilancio , il cui sollecito interessamento ha fatto pervenire alla segreteria sindacale AIO il testo, licenziato a maggioranza dei votanti dalla IV Commissione in data 8 settembre 1999, definito come "Proposta di deliberazione n. 593", ovvero : "Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per lautorizzazione allesercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private".
Ad un primo esame di tale documento era evidente che non era stata fatta nessuna distinzione tra Ambulatorio e Studio dove si svolge attività libero professionale, in contrasto con quanto stabilito dalla precedente Circolare del Ministero della Sanità del 03/11/1997 in tema di Autorizzazione Sanitara .
Alla richiesta di chiarimenti, sempre in seguito allintervento del consigliere Ferrero, il Direttore Regionale per il Controllo delle Attività Sanitarie ci riferiva che tale distinzione sarebbe venuta meno nellottica di assimilare tutte le strutture a quelle ambulatoriali. Tale linea , proposta nel legittimo intento di non concedere autorizzazioni a strutture non adeguate a garantire prestazioni decorose, avrebbe costituito daltra parte un ulteriore inasprimento delle attuali disposizioni richieste per la messa a norma dello studio odontoiatrico. Tralasciando la maggior parte dei requisiti attualmente garantiti dalle nostre strutture ( D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, Legge 46/90 sugli impianti elettrici, norme in materia di radioprotezione, ecc.) era ben evidente che avremmo dovuto immediatamente adeguarci a nuove restrizioni,oltre alla attuazione della Legge 13/89 "Disposizioni per favorire il superamento e leliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
Considerando tale Legge la maggioranza degli studi esercenti professioni sanitarie, quindi non solo gli odontoiatri, avrebbero dovuto affrontare pesanti lavori di ristrutturazione o trasferire lattività in sede idonea.
Considerata limminenza della decisione (in discussione nella seduta consiliare del 08/02/00 ) lAIO ha quindi proposto un emendamento al fine di escludere dal regime di autorizzazione per le strutture ambulatoriali i singoli liberi professionisti,consentendo un approccio più graduale a requisiti, che seppur nobili nel loro intento, richiedono molto tempo per essere adeguatamente applicabili.
Lapprovazione del documento in materia di Autorizzazione , avvenuta in data 08/02/00, reca quindi, grazie allAIO ed alla sollecita collaborazione della Dr.ssa Caterina Ferrero, lemendamento che consentirà a migliaia di colleghi piemontesi un sereno proseguimento della attività professionale, evitando discriminazioni non basate su requisiti strumentali e professionali ma sullarchitettura edilizia.
LAIO ha inoltre espresso alla Direzione Regionale Controllo Attività Sanitaria , nella persona del Dr. Ferro, il proprio apprezzamento per linteresse dimostrato verso i liberi professionisti, e la totale disponibilità di consulenza in sede di prossima applicazione degli ulteriori disposti del Decreto di Riforma, per lAccreditamento delle strutture sanitarie presso il SSN.