Questo documento che
raccoglie le linee guida per lindagine e lesame psicologico del minore è nato
dalla collaborazione interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri,
neuropsichiatri infantili, criminologi e medici legali nel corso del Convegno su Abuso
sessuale di minore: ruoli e responsabilità tenutosi a Noto nei giorni 6-9
giugno 1996.
LINEE GUIDA
PER LESAME DEL MINORE
IN CASO DI
ABUSO SESSUALE
-1.
Nellespletamento delle sue funzioni lesperto deve utilizzare metodologie
scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di riferimento
utilizzati.
-2.
Allesperto non deve essere sottoposto un quesito volto allaccertamento della
verità sotto il profilo giudiziario.
-3.
In caso di abuso sessuale intrafamiliare gli accertamenti dellesperto devono essere
estesi a tutti i membri del contesto familiare (compreso il presunto abusante) e, ove
possibile, anche al contesto sociale del minore.
Ove lindagine non potesse essere
espletata con lampiezza sopra indicata, lesperto deve dare atto dei motivi di
tale incompletezza.
E deontologicamente scorretto
esprimere un parere senza aver esaminato il minore.
-4.
Lesperto deve in ogni caso ricorrere alla videoregistrazione o, quanto meno,
allaudioregistrazione delle attività svolte, consistenti nellacquisizione
delle dichiarazioni o delle manifestazioni comportamentali. Tale materiale deve essere
posto a disposizione delle parti e del magistrato.
-5.
Al fine di garantire nel modo migliore lobiettività dellindagine,
lesperto avrà cura di individuare ed esplicitare le varie e alternative ipotesi
prospettabili in base allesame del caso.
-6.
Nella comunicazione con il minore lesperto deve:
a) garantire che lincontro avvenga in
tempo, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della
comunicazione;
b) evitare, in particolare, il ricorso a
domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto che è
oggetto dellindagine.
-7.
Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui
con il minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può
causare al bambino.
-8.
Lesperto deve rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio, tenuto conto
della sua età e della capacità di comprensione, evitando - in quanto possibile - di
caricarlo di responsabilità per quello che riguarda gli eventuali sviluppi del
procedimento.
-9.
Deve tenersi conto che la sintomatologia da stress riscontrabile in bambini abusati è in
genere rivelata da indicatori psico-comportamentali aspecifici, che, in quanto tali,
possono rappresentare risposte a stress diversi dallabuso quali, per esempio, quelli
dovuti a conflitti o disagi intrafamiliari.
-10.
Nel procedimento penale, i ruoli dellesperto, dello psicoterapeuta o
psico-riabilitatore sono incompatibili.
-11.
Lassistenza psicologica in giudizio al minore sarà affidata ad operatore
specializzato e si svolgerà in tutte le fasi e presso tutte le sedi giudiziarie in cui il
caso di abuso è trattato.
-12.
Lassistenza psicologica prevista dallart. 609 decies c.p. deve essere svolta
da persona diversa dal consulente e non deve, interferire in alcun modo con
lattività dellesperto.
Lassistente psicologico non potrà
esprimere valutazioni sullattendibilità del minore assistito.
-13.
Gli esperti consigliano vivamente che, ove possibile, le dichiarazioni del minore vengano,
fin dal primo momento, raccolte e opportunamente documentate (mediante video o
fonoregistrazione) dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, con lausilio
di esperti e comunque tenendo presenti i principi contenuti in questa Carta.
Auspicano, inoltre, in analogia con quanto
avviene per i componenti delle sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure della
Repubblica per i Minorenni, che vengano istituiti, dalle Forze di Polizia, organismi in
aggiornamento professionale permanente per lintervento nei casi di abuso sessuale
sui minori.
Noto 9 giugno 1996