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Psicologi e psichiatri nel collegio peritale di
Avvocato, Psicologo
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Il Punto su ... Una riflessione sulla responsabilità professionale Editoriale
Parere dell'Esperto Psicologi e psichiatri nel collegio peritale di Germano Bellussi Garante della privacy: il ruolo dei servizi sociali nella giustizia minorile di Gaetano Giordano Silvia Melchionna Roberto Liberatore La mediazione penale monorile di Elvira Musso La mediazione familiare come possibilità di ripresa del dialogo tra i genitori di Anna Bambino Recensioni Vite spezzate. I minori e l'abuso sessuale nella regione Basilicata di Assunta Basentini Ediz. Prov. di Potenza, 2001 a cura di Emanuela Longano Freschi di stampa di Isabella Merzagora Betsos CEDAM, Pavova, 2001 < Torna alla Newsletter 7 |
Il
Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Venezia ha così
deciso, con ordinanza, in sede di incidente probatorio:
Dichiara
Trattasi della vexata quaestio della compatibilità o meno degli interventi terapeutico e peritale, vista però ora in una particolare e delicatissima ottica, quella cioè della diversa posizione che vengono ad assumere lo psichiatra e lo psicologo forensi nel processo (e nell'ambito del collegio peritale). Vediamo allora da presso. L'art. 223 del c.p.p. regola la ricusazione del perito
con rinvio agli art. 36 e 37 del c.p.p. (i quali regolano l'astensione
e la ricusazione del giudice).
"Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o proseguire
qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti
personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano
inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.
"I ruoli dell'esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili. " Laddove il codice di deontologia medica tace sul punto. Anche se, peraltro, nel commento al testo a cura di Vittorio
Fineschi (Giuffrè editore 1996), in calce all'art. 75 possiamo leggere:
Quindi parrebbe che anche per i medici (e particolarmente per gli psichiatri) o l'una o l'altra possibilità, senza che vi sia confusione di compiti. Siamo peraltro soltanto, diversamente che per gli psicologi, a livello di commento e di interpretazione non autentica del testo. Ricordiamo che nella "Carta di Noto", autorevole anche per avere aperto alla codificazione problemi prima non correttamente segnalati e colti, leggiamo all'art 10: "I ruoli degli esperti nel procedimento penale, e dello psicoterapeuta o psicoriabilitatore, sono incompatibili." Ci pare di poter segnalare allora, a livello deontologico, quanto segue: a) - vi sono delle previsioni le quali, per quanto nella lettera e nella ratio della norma, non consentono al perito ed al consulente di essere, contemporaneamente, o di essere stati, nel passato, legati da un rapporto terapeutico con l'esaminando b) - vi sono delle valutazioni edittali o di commento all'editto, sui compiti dei periti e sulla esigenza di una loro neutralità, che negano la compatibilità tra le due funzioni c) - risalta la possibile contraddizione tra delle possibilità forse aperte al medico legale ed allo psichiatra forense e certamente negate invece allo psicologo forense; contraddizione che non trova giustificazione alcuna Si noti. All'interno del collegio peritale, attento ad un unico quesito e gravato delle medesime responsabilità nei confronti del giudicante, potremmo ritrovarci degli esperti i quali, a seconda del loro inserimento nell'uno o nell'altro albo professionale (quello degli psicologi ovvero quello dei medici), fruiscono o meno della opportunità di utilizzare il momento terapeutico in vista di una valutazione peritale. Il che non è accettabile, e non soltanto per il pur necessario euqilibrio nel contraddittorio processuale. Il giudice nel caso di specie, come si è visto, ha preferito seguire la meno impegnativa strada della revoca (una risposta valorizzante l'opportunità) piuttosto di quella, proposta dalla difesa della parte offesa, della ricusazione del perito (risposta di taglio più squisitamente giuridico). E' stata fatta giustizia nel singolo caso, ed è quello che maggiormente preme, ma il problema rimane però ben aperto, sia a livello deontologico che a livello di diritto processuale e dovrà essere riconsiderato, in diversa sede. |