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Garante della privacy: il ruolo dei servizi sociali nella giutizia minorile di
*Medico Legale, Psicoterapeuta,
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Il Punto su ... Una riflessione sulla responsabilità professionale Editoriale
Parere dell'Esperto Psicologi e psichiatri nel collegio peritale di Germano Bellussi Garante della privacy: il ruolo dei servizi sociali nella giustizia minorile di Gaetano Giordano Silvia Melchionna Roberto Liberatore La mediazione penale monorile di Elvira Musso La mediazione familiare come possibilità di ripresa del dialogo tra i genitori di Anna Bambino Recensioni Vite spezzate. I minori e l'abuso sessuale nella regione Basilicata di Assunta Basentini Ediz. Prov. di Potenza, 2001 a cura di Emanuela Longano Freschi di stampa di Isabella Merzagora Betsos CEDAM, Pavova, 2001 < Torna alla Newsletter 7 |
Con un innovativo e coraggioso provvedimento del 28 settembre 2001, il Garante per la tutela della Privacy ha drasticamente modificato la prassi con la quale quasi tutti i Servizi Sociali dei Comuni italiani hanno sino ad oggi svolto il proprio ruolo nella giustizia minorile. In caso di procedimento civile da parte del Tribunale per i Minorenni, con indagini loro affidate, i Servizi Sociali ritenevano, infatti, legittimo negare ai genitori dei minori sottoposti alla loro osservazione e al loro intervento la conoscenza dei dati personali e dei relativi giudizi, che erano trasmessi soltanto ai Giudici incaricati del caso. I Giudici minorili fondavano poi le loro decisioni, e in specie quelle di sottrarre i minori alle loro famiglie, quelle relative alla decadenza della potestà genitoriale o all’affido di minori provenienti da separazioni di famiglie di fatto, proprio basandosi sui dati personali (ivi compresi quelli valutativi) forniti loro dai Servizi Sociali, ma la cui natura restava sempre celata ai loro effettivi possessori. Accogliendo il ricorso di un genitore sottoposto al regime dei cosiddetti "incontri protetti" con i propri figli in seguito ad una vicenda di separazione e affido minori, il Garante ha ordinato ai Servizi Sociali di una grande città italiana di mettere a disposizione del genitore tutti i dati personali in possesso dell’ufficio. La decisione (Presidente Rodotà, relatore Paissan) è innovativa soprattutto in merito alla nozione di "dato personale" fornita, che amplia di fatto in modo determinante l’accesso alla documentazione raccolta in casi del genere dai Servizi Sociali. Del concetto di "dato personale" il Garante ha infatti sottolineato soprattutto l’aspetto dinamico e relazionale, affermando che esso è costituito da "ogni notizia, informazione o elemento che abbia una efficacia informativa tale da fornire un contributo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato ed identificabile, in riferimento sia ad informazioni oggettivamente caratterizzate, sia a descrizioni, giudizi, comportamenti, analisi o ricostruzioni di profili personali" e ha conseguentemente ordinato che al genitore in questione siano forniti non solo i dati personali acquisiti dai Servizi Sociali, ma anche "i dati di tipo valutativo", vale a dire anche i giudizi formulati a suo riguardo. È quest’ultimo l’elemento di maggior portata innovativa e pratica della decisione, che modifica completamente, nel segno della trasparenza e della possibilità del controllo, il ruolo dei Servizi Sociali nella attuale amministrazione della Giustizia Minorile italiana, giacché, secondo l’interpretazione datane dal Garante, la legge sulla privacy attribuisce ai genitori oggetto delle "indagini" – o delle "attenzioni" – dei Servizi Sociali di conoscere non solo i dati personali acquisiti ma anche le relative valutazioni formulate. Di fatto, tale decisione può concretamente stravolgere tutto il procedimento civile minorile che implichi la valutazione delle condizioni di un minore da parte dei Servizi Sociali. Da questo momento può essere infatti, almeno parzialmente, sanata la possibilità del Giudice Minorile a far agire i Servizi Sociali tenendo completamente all’oscuro dei dati, attraverso cui deciderà, le famiglie indagate. |