Il
Punto su ...
Mala
tempora currunt
La
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Editoriale
di Liusella
de Cataldo
Parere dell'Esperto
"A
proposito della riforma della legge sull'adozione:
quale
funzione è riservata ai tribunali per i minorenni?"
di Gustavo Sergio
Recensioni
Proposte
di criminologia
applicata
2000
di Carlo Serra
Giufrrè
Editore - Milano 2000 a cura di Barbara Giambra
Dall'Estero
Sopravvivere
alle cause del trauma:
prevalenza
di segni silenti di abuso sessuale in soggetti che da adulti rievocavano
ricordi di abuso sessuale nell'infanzia.
di E. Musso
e P. Nardi
Notizie
dalla Associazione
Convegni
e Seminari
Siracusa: 8-9-10 novembre 2001
Affidamento
bi-familiare:
implicazioni
psicologiche
di M. A. Occulto
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La
riforma della legge sull'adozione, già approvata dal Senato ed oggi
all'esame della Camera, presenta novità preoccupanti per la funzione
dei tribunali per i minorenni.
Non mi riferisco alle novità previste per la disciplina
dell'adozione, anche se sono queste quelle che richiamano l'attenzione
dei media perché riguardano le aspirazioni e l'emotività
di tante coppie che ingenuamente sperano in adozioni più facili,
ma
alle procedure che conducono alla dichiarazione di adottabilità
dei bambini in stato di abbandono.
¤¤¤
Ognuno comprende che si tratta di decisioni giudiziarie
assai gravi, che possono arrivare fino al mutamento dello status giuridico
del minore, incidendo sulla filiazione con i genitori naturali e legittimi
fino alla nascita di una nuova, quella adottiva.
Fino ad oggi nella procedura di adottabilità si
distinguono due fasi: la prima amministrativa, ove il giudice promuove
l'intervento dei servizi socio sanitari per ovviare alla situazione di
abbandono in cui vive il minore nell'ambito della famiglia di origine ed
ottenere un cambiamento mediante misure di sostegno e prescrizioni.
La seconda giurisdizionale, nella quale il giudice
minorile diventa terzo e imparziale tanto che la posizione del minore,
il suo interesse distinto da quello degli adulti, è rappresentato
e gestito nel processo da un curatore speciale. La riforma mescola queste
due fasi, inserisce la difesa anche nella prima fase "promozionale"
(per
intendersi quella delle prescrizioni e dell’intervento di sostegno) ma
non adegua il procedimento al modello costituzionale rendendo così
le garanzie una mera apparenza.
Il giudice non è terzo e imparziale, procede d’ufficio.
lo stesso giudice che pronuncia la sentenza sull'adottabilità é
quello che ha dato le prescrizioni, che eventualmente ha inciso sulla libertà
dei genitori, disponendone l'allontanamento dalla residenza familiare del
minore.
¤¤¤
Ma quello che soprattutto caratterizza questa riforma
è il mutamento del rapporto tra tribunale per i minorenni e servizi.
Fino ad oggi tutti i servizi di una regione debbono far
capo al tribunale per i minorenni, e cioè ad una magistratura specializzata
e totalmente dedicata alle questioni familiari e minorili. Se la riforma
sarà approvata i servizi si rapporteranno al giudice tutelare, che
è uno dei tanti magistrati del nuovo tribunale ordinario unificato
(e unicizzato) competente tabellarmente - e cioè periodicamente
e non esclusivamente - sulle questioni minorili.
Questa frammentazione su base provinciale indebolisce
il controllo giurisdizionale. La possibilità per il tribunale per
i minorenni di aprire d’ufficio la procedura (oltre alla violazione del
modello costituzionale di processo) consente poi un rapporto informale
tra operatori e giudice minorile al di fuori del processo.
Quest'ultimo così si trasforma in un super operatore
sociale dotato di poteri giudiziari autoritativi che possono incidere anche
sulla libertà personale degli adulti, un giudice che sua sponte,
(ma
in realtà sulla base di quanto gli è stato prospettato informalmente
da altri e per finalità di benessere), agisce, interviene, in sinergia
con chi gli segnala la convenienza, l’urgenza…
In definitiva è il potere d’intervento dei servizi
che risulta rafforzato.
Secondo il progetto di riforma se il giudice tutelare
non condivide gli obiettivi dei servizi, non conferma il loro operato,
questi possono scavalcarlo e rivolgersi direttamente al giudice minorile.
Il giudice tutelare dunque non costituisce un filtro giurisdizionale sull’operato
dei servizi: è semplicemente il giudice a portata di mano, immediatamente
reperibile dai servizi, sostituibile con il tribunale per i minorenni,
da cui peraltro è completamente sganciato.
¤¤¤
Dal disegno complessivo del progetto emerge dunque l'indebolimento
della funzione giudiziaria rispetto all’ intervento socio assistenziale,
e la possibilità che questo grazie al provvedimento del giudice
si risolva in trattamento coatto.Quello che importa è che i servizi
possano intervenire, che questo intervento sia rafforzato dai provvedimenti
giudiziari finalizzati al raggiungimento di risultati di benessere per
il bambino sulla scorta delle diagnosi e delle prognosi degli operatori
socio sanitari.
Questo genere di provvedimenti, (che già oggi
deformano la giurisdizionale minorile perché perseguono finalità
terapeutiche in forza del principio di opportunità,
e non il rispetto del principio di legalità) sarà
ulteriormente potenziato dalla riforma in cantiere.
Si prevede infatti che il giudice minorile possa per
ragioni
di convenienza incidere direttamente sulla libertà degli adulti
al di fuori delle garanzie previste dal processo penale.
L'art. 35 della riforma consente di allontanare di casa
il genitore che maltratta ed abusa il figlio minore. La misura è
di natura civile o penale ? Il riferimento a due reati (maltrattamento
in famiglia e violenza sessuale) aumenta i dubbi. Chi accerta i fatti,
e come ? L’indagato – imputato – resistente, dove si difende, e con quali
garanzie ? Quale il rapporto tra le misure cautelari penali già
applicabili a casi del genere (artt. 283, 288 c p p ) con questa nuova
misura "civile " ? Come funzioneranno gli interventi terapeutici,
come sarà accolta "l'offerta di aiuto" se l'utente (sic)
sa che potrà anche essere allontanato da casa per ragioni di convenienza
?
Va a finire che qualcuno, eventualmente anche chi sostiene
la riforma, accuserà i giudici minorili di essere onnipotenti…… |