PARERE DELL'ESPERTO
 

A proposito della riforma della legge sull'adozione:
quale funzione è riservata ai tribunali per i minorenni ?

di
Gustavo Sergio

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia
 




Il Punto su ...
Mala tempora currunt
La perizia ieri e oggi

Editoriale
di Liusella de Cataldo


Parere dell'Esperto
"A proposito della riforma della legge sull'adozione:
quale funzione è riservata ai tribunali per i minorenni?"
di Gustavo Sergio

Recensioni
Proposte di criminologia
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di Carlo Serra
Giufrrè Editore - Milano 2000 a cura di Barbara Giambra

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  La riforma della legge sull'adozione, già approvata dal Senato ed oggi all'esame della Camera, presenta novità preoccupanti per la funzione dei tribunali per i minorenni.
Non mi riferisco alle novità previste per la disciplina dell'adozione, anche se sono queste quelle che richiamano l'attenzione dei media perché riguardano le aspirazioni e l'emotività di tante coppie che ingenuamente sperano in adozioni più facili, ma alle procedure che conducono alla dichiarazione di adottabilità dei bambini in stato di abbandono.

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Ognuno comprende che si tratta di decisioni giudiziarie assai gravi, che possono arrivare fino al mutamento dello status giuridico del minore, incidendo sulla filiazione con i genitori naturali e legittimi fino alla nascita di una nuova, quella adottiva. 
Fino ad oggi nella procedura di adottabilità si distinguono due fasi: la prima amministrativa, ove il giudice promuove l'intervento dei servizi socio sanitari per ovviare alla situazione di abbandono in cui vive il minore nell'ambito della famiglia di origine ed ottenere un cambiamento mediante misure di sostegno e prescrizioni. 
La seconda giurisdizionale, nella quale il giudice minorile diventa terzo e imparziale tanto che la posizione del minore, il suo interesse distinto da quello degli adulti, è rappresentato e gestito nel processo da un curatore speciale. La riforma mescola queste due fasi, inserisce la difesa anche nella prima fase "promozionale" (per intendersi quella delle prescrizioni e dell’intervento di sostegno) ma non adegua il procedimento al modello costituzionale rendendo così le garanzie una mera apparenza. 
Il giudice non è terzo e imparziale, procede d’ufficio. lo stesso giudice che pronuncia la sentenza sull'adottabilità é quello che ha dato le prescrizioni, che eventualmente ha inciso sulla libertà dei genitori, disponendone l'allontanamento dalla residenza familiare del minore.

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Ma quello che soprattutto caratterizza questa riforma è il mutamento del rapporto tra tribunale per i minorenni e servizi.
Fino ad oggi tutti i servizi di una regione debbono far capo al tribunale per i minorenni, e cioè ad una magistratura specializzata e totalmente dedicata alle questioni familiari e minorili. Se la riforma sarà approvata i servizi si rapporteranno al giudice tutelare, che è uno dei tanti magistrati del nuovo tribunale ordinario unificato (e unicizzato) competente tabellarmente - e cioè periodicamente e non esclusivamente - sulle questioni minorili. 
Questa frammentazione su base provinciale indebolisce il controllo giurisdizionale. La possibilità per il tribunale per i minorenni di aprire d’ufficio la procedura (oltre alla violazione del modello costituzionale di processo) consente poi un rapporto informale tra operatori e giudice minorile al di fuori del processo.
Quest'ultimo così si trasforma in un super operatore sociale dotato di poteri giudiziari autoritativi che possono incidere anche sulla libertà personale degli adulti, un giudice che sua sponte, (ma in realtà sulla base di quanto gli è stato prospettato informalmente da altri e per finalità di benessere), agisce, interviene, in sinergia con chi gli segnala la convenienza, l’urgenza… 
In definitiva è il potere d’intervento dei servizi che risulta rafforzato. 
Secondo il progetto di riforma se il giudice tutelare non condivide gli obiettivi dei servizi, non conferma il loro operato, questi possono scavalcarlo e rivolgersi direttamente al giudice minorile. Il giudice tutelare dunque non costituisce un filtro giurisdizionale sull’operato dei servizi: è semplicemente il giudice a portata di mano, immediatamente reperibile dai servizi, sostituibile con il tribunale per i minorenni, da cui peraltro è completamente sganciato.

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Dal disegno complessivo del progetto emerge dunque l'indebolimento della funzione giudiziaria rispetto all’ intervento socio assistenziale, e la possibilità che questo grazie al provvedimento del giudice si risolva in trattamento coatto.Quello che importa è che i servizi possano intervenire, che questo intervento sia rafforzato dai provvedimenti giudiziari finalizzati al raggiungimento di risultati di benessere per il bambino sulla scorta delle diagnosi e delle prognosi degli operatori socio sanitari. 
Questo genere di provvedimenti, (che già oggi deformano la giurisdizionale minorile perché perseguono finalità terapeutiche in forza del principio di opportunità, e non il rispetto del principio di legalità) sarà ulteriormente potenziato dalla riforma in cantiere. 
Si prevede infatti che il giudice minorile possa per ragioni di convenienza incidere direttamente sulla libertà degli adulti al di fuori delle garanzie previste dal processo penale.
L'art. 35 della riforma consente di allontanare di casa il genitore che maltratta ed abusa il figlio minore. La misura è di natura civile o penale ? Il riferimento a due reati (maltrattamento in famiglia e violenza sessuale) aumenta i dubbi. Chi accerta i fatti, e come ? L’indagato – imputato – resistente, dove si difende, e con quali garanzie ? Quale il rapporto tra le misure cautelari penali già applicabili a casi del genere (artt. 283, 288 c p p ) con questa nuova misura "civile " ? Come funzioneranno gli interventi terapeutici, come sarà accolta "l'offerta di aiuto" se l'utente (sic) sa che potrà anche essere allontanato da casa per ragioni di convenienza ?
Va a finire che qualcuno, eventualmente anche chi sostiene la riforma, accuserà i giudici minorili di essere onnipotenti……