- da "Normativa e GIUSTIZIA"-  Il Sole 24Ore on line
17 novembre 2000

 
 

E per chi non risponde può scattare anche la reclusione.
La Camera ha approvato la legge che disciplina la difesa:
ai  legali nuove prerogative, tra le quali la raccolta delle prove di G.Ne.






Un altro tassello nel complesso mosaico del processo accusatorio. Ieri la commissione Giustizia della Camera ha dato il via libera definitivo, in via legislativa, alla legge sulle indagini difensive. Un passo avanti verso la parità di armi tra accusa e difesa? Forse è illusorio pensarlo, visto che comunque la pubblica accusa può contare su mezzi e disponibilità difficilmente avvicinabili da un qualsiasi avvocato, ma certo si tratta di un primo strumento da tempo atteso. Al punto che Giuseppe Frigo, presidente dell’Unione delle camere penali spiega come si trati di «un atto dovuto in attuazione del principio costituzionale che prescrive condizioni di parità delle parti. Ma per realizzare una vera parità servono anche altri provvedimenti come quello sulla difesa d’ufficio». Senza queste altre disposizioni verrebbe invece ulteriormente ad approfondirsi il divario tra chi può permettersi grandi avvocati e ingenti mezzi e chi invece, senza disponibilità economica vedrebbe leso il proprio diritto alla difesa.
In ogni caso la legge sulle indagini difensive (il cui contenuto è sintetizzato nella scheda pubblicata a lato) permette di dare più peso alla scommessa fatta dal nostro ordinamento giudiziario sul rito accusatorio. Il pubblico ministero vede, in un certo senso, circoscritto il proprio ruolo e, sul piano delle procedure, dovrà farei conti con le nuove prerogative della difesa. Con un vigilante come il giudice che potrà intervenire in situazioni cruciali, come l’autorizzazione all’interrogatorio di persone detenute o il via libera all’ingresso in abitazioni private. L’avvocato, con l’obiettivo di istituire una sorta di parallelismo con i poteri della pubblica accusa, diventa così titolare di una serie di facoltà nella fase delle indagini e dell’udienza preliminari che, in precedenza, gli erano precluse. Per esempio, da solo o con l’aiuto di consulenti o investigatori privati potrà raccogliere dichiarazioni, sia in forma scritta che orale, da parte di persone informate dei fatti (e per chi si rifiuta di rispondere è prevista anche la pena del carcere), accedere a luoghi sia pubblici che privati, prendere visone del materiale oggetto di sequestro. L’avvocato potrà poi mettersi in azione sin dal momento del conferimento dell’incarico e, dal momento che non riveste l’incarico di pubblico ufficiale, non sarà obbligato a comunicare all’autorità giudiziaria i reati di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell’inchiesta.
E per Fabrizio Cesetti, relatore sul disegno di legge nella Commissione Giustizia, l’accento va messo soprattutto su alcuni aspetti: l’introduzione di un nuovo titolo nel Codice di procedura penale, «che dispiplina l’investigazione riservata ai difensori dalle parti private nel suo aspetto dinamico, delineandone l’oggetto, le scadenze, lo svolgimento e sancendone l’utilizzabilità in tutte la fasi del procedimento, compresa quella dibattimentale». Cesetti sottolinea poi l’incisività di una disposizione come quella che permette l’audizione, dietro intervento del pubblico ministero, della persona informata sui fatti che si sia però avvalsa della facoltà di non rispondere e, nel caso persistano nell’esercizio del silenzio allora potrebbero anche scattare sanzioni penali.
Così, per il Ministro della Giustizia Piero Fassino si tratta di «un deciso passo in avanti nella realizzazione del nuovo processo penale di tipo accusatorio, assicurando alle parti, accusa e difesa, una effettiva condizione di parità nel processo». «Adesso - ha concluso Fassino facendo eco alle richieste di Frigo - occorre rapidamente completare l’iter delle leggi sui collaboratori di giustizia e sul giusto processo, già approvate da un ramo del Parlamento. E il Governo opererà perché ciò possa avvenire entro i tempi più rapidi».
 


LE NUOVE REGOLE
I punti principali dellla legge sulle indagini difensive.



      *Facoltà per il difensore di svolgere indagini, anche con l'aiuto di investigatori privati, per individuare prove a favore
dell'assistito sin dal momento dell'incarico professionale.

      *Incompatibilità con il ruolo di testimone per il difensore che abbia svolto indagini nel medesimo procedimento.

      * Esclusione del difensore dall'obbligo di denuncia dei reati di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'attività investigativa.

      * Facoltà di esame del materiale sequestrato.

      * Possibilità di ricevere o sollecitare dichiarazioni dalle persone in grado di riferire circostanze utili per le indagini.

      * Facoltà di richiedere informazioni anche a persone detenute dietro via libera da parte della magistatura.

      *Vincoli alla possibilità di interrogare persone già sentite dalla polizia giudiziaria e, comunque, obbligo di avvertimento.
dell'avvocato difensore nel caso si debba interrogare una persona sottoposta a indagine o coimputata.

      * Rischio di detenzione fino a 4 anni per chi dichiara il falso a un avvocato.

      * Intervento del pubblico ministero che fissa l'audizione obbligatoria per la persona informata dei fatti che si sia avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande dell'avvocato.

      * Possibilità di richiedere informazioni direttamente alla pubblica amministrazione.

      * Attribuzione della possibilità di accesso a luoghi privati o aperti al pubblico dietro autorizzazione del magistrato.

      * Acquisizione del risultato delle indagini al fascicolo del difensore.

      * Integrazione dell'attività investigativa difensiva anche dopo l'emissione del decreto che fissa il giudizio.

      * Punizione fino a un anno di reclusione per chi riveli segreti su un procedimento penale.
 




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