E per chi non
risponde può scattare anche la reclusione.
La Camera ha
approvato la legge che disciplina la difesa:
ai legali
nuove prerogative, tra le quali la raccolta delle prove di G.Ne.
Un altro tassello nel complesso
mosaico del processo accusatorio. Ieri la commissione Giustizia della Camera
ha dato il via libera definitivo, in via legislativa, alla legge sulle
indagini difensive. Un passo avanti verso la parità di armi tra
accusa e difesa? Forse è illusorio pensarlo, visto che comunque
la pubblica accusa può contare su mezzi e disponibilità difficilmente
avvicinabili da un qualsiasi avvocato, ma certo si tratta di un primo strumento
da tempo atteso. Al punto che Giuseppe Frigo, presidente dell’Unione delle
camere penali spiega come si trati di «un atto dovuto in attuazione
del principio costituzionale che prescrive condizioni di parità
delle parti. Ma per realizzare una vera parità servono anche altri
provvedimenti come quello sulla difesa d’ufficio». Senza queste altre
disposizioni verrebbe invece ulteriormente ad approfondirsi il divario
tra chi può permettersi grandi avvocati e ingenti mezzi e chi invece,
senza disponibilità economica vedrebbe leso il proprio diritto alla
difesa.
In ogni caso la legge sulle indagini difensive
(il cui contenuto è sintetizzato nella scheda pubblicata a lato)
permette di dare più peso alla scommessa fatta dal nostro ordinamento
giudiziario sul rito accusatorio. Il pubblico ministero vede, in un certo
senso, circoscritto il proprio ruolo e, sul piano delle procedure, dovrà
farei conti con le nuove prerogative della difesa. Con un vigilante come
il giudice che potrà intervenire in situazioni cruciali, come l’autorizzazione
all’interrogatorio di persone detenute o il via libera all’ingresso in
abitazioni private. L’avvocato, con l’obiettivo di istituire una sorta
di parallelismo con i poteri della pubblica accusa, diventa così
titolare di una serie di facoltà nella fase delle indagini e dell’udienza
preliminari che, in precedenza, gli erano precluse. Per esempio, da solo
o con l’aiuto di consulenti o investigatori privati potrà raccogliere
dichiarazioni, sia in forma scritta che orale, da parte di persone informate
dei fatti (e per chi si rifiuta di rispondere è prevista anche la
pena del carcere), accedere a luoghi sia pubblici che privati, prendere
visone del materiale oggetto di sequestro. L’avvocato potrà poi
mettersi in azione sin dal momento del conferimento dell’incarico e, dal
momento che non riveste l’incarico di pubblico ufficiale, non sarà
obbligato a comunicare all’autorità giudiziaria i reati di cui sia
venuto a conoscenza nello svolgimento dell’inchiesta.
E per Fabrizio Cesetti, relatore sul disegno
di legge nella Commissione Giustizia, l’accento va messo soprattutto su
alcuni aspetti: l’introduzione di un nuovo titolo nel Codice di procedura
penale, «che dispiplina l’investigazione riservata ai difensori dalle
parti private nel suo aspetto dinamico, delineandone l’oggetto, le scadenze,
lo svolgimento e sancendone l’utilizzabilità in tutte la fasi del
procedimento, compresa quella dibattimentale». Cesetti sottolinea
poi l’incisività di una disposizione come quella che permette l’audizione,
dietro intervento del pubblico ministero, della persona informata sui fatti
che si sia però avvalsa della facoltà di non rispondere e,
nel caso persistano nell’esercizio del silenzio allora potrebbero anche
scattare sanzioni penali.
Così, per il Ministro della Giustizia
Piero Fassino si tratta di «un deciso passo in avanti nella realizzazione
del nuovo processo penale di tipo accusatorio, assicurando alle parti,
accusa e difesa, una effettiva condizione di parità nel processo».
«Adesso - ha concluso Fassino facendo eco alle richieste di Frigo
- occorre rapidamente completare l’iter delle leggi sui collaboratori di
giustizia e sul giusto processo, già approvate da un ramo del Parlamento.
E il Governo opererà perché ciò possa avvenire entro
i tempi più rapidi».
LE NUOVE REGOLE
I punti principali dellla legge sulle indagini
difensive.
*Facoltà
per il difensore di svolgere indagini, anche con l'aiuto di investigatori
privati, per individuare prove a favore
dell'assistito sin dal momento dell'incarico
professionale.
*Incompatibilità con il ruolo di testimone per il difensore che abbia svolto indagini nel medesimo procedimento.
* Esclusione del difensore dall'obbligo di denuncia dei reati di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'attività investigativa.
* Facoltà di esame del materiale sequestrato.
* Possibilità di ricevere o sollecitare dichiarazioni dalle persone in grado di riferire circostanze utili per le indagini.
* Facoltà di richiedere informazioni anche a persone detenute dietro via libera da parte della magistatura.
*Vincoli
alla possibilità di interrogare persone già sentite dalla
polizia giudiziaria e, comunque, obbligo di avvertimento.
dell'avvocato difensore nel caso si debba interrogare
una persona sottoposta a indagine o coimputata.
* Rischio di detenzione fino a 4 anni per chi dichiara il falso a un avvocato.
* Intervento del pubblico ministero che fissa l'audizione obbligatoria per la persona informata dei fatti che si sia avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande dell'avvocato.
* Possibilità di richiedere informazioni direttamente alla pubblica amministrazione.
* Attribuzione della possibilità di accesso a luoghi privati o aperti al pubblico dietro autorizzazione del magistrato.
* Acquisizione del risultato delle indagini al fascicolo del difensore.
* Integrazione dell'attività investigativa difensiva anche dopo l'emissione del decreto che fissa il giudizio.
*
Punizione fino a un anno di reclusione per chi riveli segreti su un procedimento
penale.