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CENNI STORICI E INTRODUTTIVI

ALLA PSICOLOGIA GIURIDICA

di  Paolo Capri*


*Psicologo, Psicoterapeuta
Presidente Istituto di Formazione CEIPA, Roma.
Consiglio Direttivo Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG
Consiglio Direttivo Associazione Italiana Rorschach AIR
Componente Esperto Commissione Deontologica Ordine degli Psicologi del Lazio
 
 

   La psicologia giuridica in Italia ha radici molto antiche e forti tradizioni che risalgono addirittura agli inizi del '900, epoca in cui illuminati studiosi come U. Fiore (1909), S. G. Ferrari, A. Renda (1906) e S. De Sanctis (1913) già segnalavano, attraverso articoli e lavori specifici, le varie direzioni in cui si poteva sviluppare la materia.

Ma soltanto nel 1925 con la pubblicazione di Psicologia Giudiziaria di Enrico Altavilla - giurista napoletano, docente di Diritto e Procedura Penale – la psicologia giuridica ebbe una vera sistematizzazione, riuscendo a cogliere le sfumature del Diritto e della Psicologia, coniugandole all’interno del processo e nel contempo facendo mantenere ad entrambe le discipline la loro necessaria autonomia. Basti pensare, per rimarcarne gli aspetti attuali, ai concetti espressi da Altavilla come il "valore relativo della verità giudiziale", della "psicologia della testimonianza", della "psicologia del suicidio", ecc.

Dopo il trattato di Altavilla, però, iniziò una fase in cui la psicologia giuridica ebbe un lungo periodo di ostracismo e chiusura da parte del sapere giuridico, come conseguenza di conflitti culturali e scientifici legati a interessi dell’epoca.

Fino agli anni cinquanta, di fatto, quasi più nulla; nel 1954 ci fu, però, come una ripresa scientifica, con la pubblicazione in lingua italiana del volume di Mira y Lopez Manuale di psicologia giuridica, e la pubblicazione degli Atti del convegno nazionale di alcune fra le più urgenti riforme della Procedura Penale. Fu, questo, come ricorda Gulotta (1987), un congresso di grande rilievo e di apertura rispetto le tematiche future e le collaborazioni fra le due discipline, in cui importanti giuristi e psicologi (fra gli altri Battaglini, Bellavista, Beria d’Argentine, Dall’Ora, De Nicola, Di Tullio, Gemelli, Musatti, Nuvolone) si confrontarono sull’indagine della personalità sull’imputato e sulla persona offesa, sull’uso della narcoanalisi, della psicoanalisi e delle tecniche proiettive.

Comunque, la collaborazione fra gli psicologi sperimentali dell'epoca e i giuristi era proseguita anche attraverso studi, incontri e pubblicazioni di articoli, con interessi reciproci legati alla maggiore comprensione del crimine e alla possibilità di rendere più equa la giustizia anche con gli studi sulla personalità. Anche C. Musatti (1931) contribuì con la pubblicazione di un volume sulla psicologia della testimonianza, ovviamente in chiave psicoanalitica; sulla stessa traccia, psicodinamica, con lo studio dell'inconscio, proseguirono altri studiosi, affrontando argomenti legati alla personalità criminale e all'attività del giudice. La psicologia, comunque, offriva in quel periodo contributi anche di altre fonti teoriche, non necessariamente psicoanalitiche.

Purtroppo, però, la forte esposizione e la marcata caratterizzazione delle teorie psicologiche andarono a scontrarsi con le acquisizioni concettuali antecedenti, con i lombrosiani e i filosofi idealisti fortemente critici e schierati contro la psicoanalisi. Ma anche i giuristi tendevano a quel punto a non accettare più le teorie psicologiche, anche in considerazione del fatto che l'impostazione dogmatica della dottrina giuridica stava prevalendo definitivamente sulle concezioni della scuola positiva che trascinò nell'ostracismo anche la psicologia giuridica, fino a quel momento, come abbiamo detto, in forte espansione (Radzinowicz 1968). Ciò anche a causa del posizionamento quasi ufficiale assunto dai maggiori rappresentanti dell'epoca della psicologia giuridica, che criticarono in vario modo "l'inconcludenza delle astrazioni ed astruserie della dogmatica giuridica col solo e comodo sussidio della logica astratta", a favore "dell'applicazione del metodo positivo nelle discipline criminali" (E. Ferri: Prefazione a Psicologia Giudiziaria di E. Altavilla).

Ma il vero ritorno incisivo della psicologia giuridica può essere collocato verso la fine degli anni '70, con l'impulso di autori e studiosi come Gaetano De Leo, Luisella de Cataldo, Guglielmo Gulotta (questi ultimi due fondatori a Milano nel 1977 del Gruppo di Psicologia Giuridica e la de Cataldo organizzatrice dal 1986 di Seminari di Psicologia Giuridica di ampio respiro nazionale e internazionale per conto dell'ISISC Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali ) ed altri, a parte alcune sporadiche emersioni in superficie di classici criminologi – allievi di Di Tullio - come Franco Ferracuti (1959) o Mario Fontanesi (1958) che nei congressi, attraverso articoli o pratica professionale, riprendendo quanto era emerso nel famoso convegno del 1954 sulle riforme della Procedura Penale, contribuirono allo sviluppo della psicologia giuridica attraverso attività prettamente psicologiche nell’ambito penitenziario e criminologico, come ad esempio lo studio del condannato attraverso una metodologia poi comunemente acquisita, come l'esame di personalità (Fontanesi, Ferracuti 1970). Importante, ci sembra, ricordare a questo proposito la positiva esperienza del lavoro svolto presso l'Istituto di Osservazione del Ministero di Grazia e Giustizia con sede nella casa Circondariale di Roma Rebibbia "Nuovo Complesso", di cui era Direttore dell'Istituto di Osservazione Mario Fontanesi, Istituto che aveva come scopo lo studio approfondito della personalità del condannato su tre livelli - anamnesi, colloqui clinici, Test proiettivi - come primo passo innovatore verso l'individualizzazione della pena attuata con il nuovo ordinamento penitenziario del 1975.

Tale esperienza fu presentata in vari congressi internazionali di criminologia ed in diverse riunioni intergovernative dell'allora Consiglio d'Europa; fu studiata da osservatori provenienti da molti Paesi stranieri (Olanda, Giappone, Stati Uniti, ecc.), che poi la riprodussero nelle loro Istituzioni e dove, peraltro, tuttora risulta essere la base di molti ordinamenti penitenziari.

Attualmente, la psicologia giuridica sembra avere finalmente raggiunto un punto stabile di equilibrio fra le diverse discipline che regolano l'ambito forense, trovando una sua collocazione fra il diritto e la psichiatria forense. Ne sono testimoni i numerosi Corsi di Formazione, di Perfezionamento e Master, svolti presso strutture pubbliche e private, ma anche la nascita di associazioni di psicologia giuridica (Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG, struttura a carattere nazionale di psicologi e giuristi), che si vanno ad affiancare a strutture più prettamente criminologiche o a centro studi e ricerche (Società Italiana di Criminologia S.I.C., Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali ISISC, Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica CEIPA, ecc.), l'intervento sempre più massiccio di psicologi nei Tribunali, soli, o in collaborazione collegiale con altre figure professionali nell'ottica della complementarietà e della interdisciplinarietà (psichiatra forense o medico legale) e, finalmente, l'assegnazione di cattedre universitarie in questa materia.

Ma anche l’elaborazione di indicazioni su come intervenire in ambito peritale da parte di periti e consulenti tecnici, come ad esempio le Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense e la Carta di Noto (Linee Guida specifiche per l'esame del minore in caso di abuso sessuale), indicano un’attenzione particolare rispetto la disciplina, che si è evidentemente resa necessaria dal notevole incremento del lavoro peritale per gli psicologi. Tali linee guida presentano una serie di articoli relativi ai comportamenti dei consulenti, per aiutarli appunto nello svolgimento delle consulenze (Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense, 1999; La Carta di Noto, 1996, 2002).

Come sappiamo e fin qui sommariamente descritto, la psicologia giuridica è una materia della psicologia che si occupa della pratica forense e, come afferma Gulotta, "per il vasto campo che abbraccia può utilizzare contributi della psicologia generale, della psicologia sperimentale, dinamica, comunicazione sociale, ecc." (Gulotta, 1987).

Prendendo spunto da E. Ferri (E. Altavilla, 1925) – rielaborato poi da G. Gulotta (1987) - credo si possa suddividere la psicologia giuridica in cinque differenti campi:

1) la psicologia criminale, che si occupa dello studio della personalità di un individuo in quanto autore di un reato, dei concetti di criminalità e devianza, di devianza minorile, dei modelli di analisi e delle teorie interpretative;

2) la psicologia giudiziaria, che studia la personalità dell'individuo in quanto imputato, nonché le persone che partecipano al processo (giudici, testimoni, avvocati, parti lese). Analizza gli aspetti di responsabilità penale e pericolosità sociale, le strategie e le tattiche in ambito processuale, la vittimologia e la psicologia della testimonianza. 

Innovativo, a tale proposito, sarebbe lo studio della personalità del giudice, togato o popolare, come d'altronde già avviene in altri sistemi, in cui vengono effettuati accertamenti psicodiagnostici obbligatori per la selezione dei futuri magistrati (Ermentini 1976). 

Ciò soprattutto in considerazione della permanenza di più individui - giudici togati e non - in lunghe camere di consiglio, in quanto, come è noto, gli artt. 525 e 527 del codice di procedura penale prescrivono che la deliberazione della sentenza deve avvenire senza interruzione e in situazione di assoluta segretezza. 

Come già da noi sottolineato in un altro lavoro "Indubbiamente si deve ritenere che lunghe permanenze in camera di consiglio o in qualunque altro ambito in cui in gruppo è necessario prendere delle decisioni di elevata responsabilità, possono determinarsi aspetti positivi ed aspetti negativi: fra i primi ci sono, senz'altro, la possibilità di ponderare a fondo e con proficui scambi di idee ed opinioni - se non intervengono negativamente alcune dinamiche di gruppo - i propri convincimenti e le proprie intuizioni, fra i secondi concorrono l'influenzabilità e la suggestionabilità di soggetti più condizionati sia dal punto di vista ambientale sia da quello delle altre persone, nonché la possibilità di prendere decisioni o prese di posizione soltanto per imporre la propria personalità spesso in contrapposizione ad altre figure accentratrici (leader - controleader)" (Abbate, Capri 1988). Questo a conferma dell'utilità dell'esame di personalità su figure ad alta caratterizzazione giudicante.

3) la psicologia penitenziaria, che esamina i problemi psicologici relativi alla detenzione, attraverso attività di osservazione, sostegno e trattamento del condannato; che esamina la personalità di un soggetto sottoposto ad una pena, in riferimento all’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354) sulle misure alternative alla detenzione e sul trattamento individualizzato. In particolare l'individuazione del trattamento comporta un'attenta considerazione dei bisogni di ciascun individuo.

"Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e interrato, in base ai risultati della osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'educazione" (art. 13 legge 354 del 1975).

Per quanto riguarda l'esame della personalità contemplato dall'art. 13, lo psicologo elabora una relazione sullo stato di salute mentale e sulla personalità del soggetto che farà parte di una "relazione di sintesi" composta dall'osservazione degli altri specialisti all'interno del carcere. L'equipe di lavoro degli esperti fornirà, in tal modo, al magistrato di sorveglianza gli strumenti per decidere sulla individualizzazione della pena e sulle eventuali misure alternative alla detenzione;

4) la psicologia giuridica civile, che valuta, attraverso consulenze tecniche nei casi di separazione e divorzio e nei casi di adozione, le capacità genitoriali in ordine all'affidamento dei figli e all'adozione nazionale e internazionale; 

5) la psicologia legale, che coordina le nozioni di psicologia esistenti all'interno del codice per contribuire al miglioramento delle leggi, naturalmente attraverso analisi delle categorie giuridiche a rilevanza psicologica.

Vediamo adesso quali sono o potrebbero essere le difficoltà che il riconoscimento che la psicologia giuridica ha avuto dalla comunità scientifica e di conseguenza l’espansione dell’attività peritale potrebbe comportare nel lavoro dei consulenti, un lavoro che determina e si confronta con il destino dell’altro, attraverso anche le risposte fornite in seguito ad un quesito.

Proprio a questo proposito e per la complessità dell’operato psicologico, sarebbe necessario mantenere elevato il livello qualitativo dell’intervento, attraverso una specifica e valida formazione, acquisendo i relativi aggiornamenti, anche in considerazione delle difficoltà ad individuare correttamente le proprie competenze e i propri limiti.

D’altronde, sappiamo bene che la continua evoluzione che si chiede alla psicologia giuridica e allo psicologo forense appare come la naturale conseguenza della scienza psicologica, che fonda le sue basi scientifiche sulla ricerca e la continua sperimentazione, in quanto, come sappiamo, la psicologia viene infatti considerata una scienza dinamica, in movimento e non adinamica e cristallizzata, come invece vengono considerate altre scienze definite "dure". Sarebbe importante, appunto, per lo psicologo forense essere in linea con le basi teoriche dei costrutti psicologici generali, attraverso un’attività di formazione approfondita e aggiornamenti continui.

    Un ruolo centrale come metodologia specifica della psicologia giuridica è senz'altro quello della psicodiagnostica forense, in quanto ormai i Test psicologici - soprattutto quelli proiettivi ed il Rorschach in particolare - possono essere considerati parte integrante di qualunque esame psicologico e psichico delle perizie psichiatriche, psicologiche e delle consulenze tecniche d'ufficio, anche se l'esame della personalità in ambito penale nell'età adulta rappresenta tuttora motivo di discussione e di dibattito (de Cataldo 1987, 1988; Gulotta 1987; Iaria, Capri, Lanotte 1992), in quanto, come è noto, di fatto è ancora vietata la perizia psicologica e criminologica (art. 220 c.p.p.).

Ricordiamo, a questo proposito, quanto affermava già nel 1959 F. Ferracuti, in un intervento in apertura di un importante convegno nazionale tenutosi a Roma presso l’Istituto di Medicina Legale sulla "Metodologia psicologica nell’esame della personalità a fini medico-legali", ovvero che "L’esame psicologico mediante reattivi mentali e l’esame della personalità per tratti, pur non sostituendo l’esame psichiatrico, possono utilmente integrarlo validandone oggettivamente alcune delle ipotesi diagnostiche ottenute per via intuitiva e comprensiva" (Ferracuti, 1959). Da quel momento l’utilizzo di metodologie psicologiche ebbe una rilevante espansione, furono di fatto acquisiti gli strumenti d’indagine della personalità all’interno dell’ambito peritale. 

Come poi chiariva in seguito sempre F. Ferracuti (1989), in riferimento al ruolo e all’importanza della psicologia in ambito forense, ciò "che avviene è un aumento delle perizie psicologiche mascherate da perizie psichiatriche", anche negli accertamenti sulla capacità di intendere e di volere, ovvero sulla imputabilità, in relazione all'eventuale presenza di infermità mentale (artt. 85, 88, 89 c.p.); affermava l’autore che si stava sempre più sviluppando una metodologia prettamente psicologica all’interno delle perizie psichiatriche, ovvero l’analisi dei fatti attraverso un osservazione relazionale e dinamica e attraverso lo studio della personalità.

Per quanto riguarda l'ambito minorile, l'esame della personalità viene molte volte addirittura richiesto e specificato nei quesiti posti dal giudice; in penale, per valutare, tra l'altro, l'imputabilità e il grado di responsabilità (art. 98 c.p.) di un minore autore di un reato, in cui, come chiarisce G. De Leo (1991), "Pur non essendo stata modificata dal nuovo cpp, la perizia psicologica e criminologica subirà comunque dei sensibili cambiamenti legati alle profonde modifiche del contesto processuale nel quale si inserisce" (art. 9 nuovo processo penale minorile).

O anche, ad esempio, in relazione a perizie su minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti, con quesiti prettamente psico-sociali (Fornari 1989); sono queste, per G. L. Ponti (1987), "perizie del tutto particolari, più psicologiche che psichiatriche".

Anche in civile, in casi di affidamento minorile in coppie separate, l'esame della personalità viene spesso richiesto addirittura a tutti i componenti del nucleo familiare, oltre ad approfondite valutazioni sulle relazioni fra i componenti della famiglia, sull’ambiente culturale e sociale dei protagonisti.

In entrambi i casi - nell'età adulta e nell'età evolutiva - ormai può ritenersi dunque acquisita l'integrazione di più metodologie dell'esame psichico, tra le altre quella classica della psichiatria clinica con colloqui liberi e tematici che consente di giungere a deduzioni ottenute con elementi intuitivo-comprensivi, in cui inevitabilmente vengono esaltate le qualità dell'esaminatore, la sua preparazione e la sua esperienza, e quella cosiddetta sperimentale della psicologia clinica attraverso i Test psicologici, che tende a raggiungere risultati e chiavi di lettura obiettivi ed oggettivi, attraverso la standardizzazione e la taratura dei Test stessi, ed i cui dati possono essere utilizzati, valutati e criticati anche da altri esperti (Abbate, Capri, Ferracuti 1990; Capri 1989; Capri, Lanotte 1997; Ferracuti 1959). E' ovvio che per quanto concerne un ambito come quello, ad esempio, dell'affidamento dei minori in coppie separate, l'esame psicodiagnostico dovrebbe essere orientato, tra gli altri esami, all'utilizzo dei Test di Personalità e Proiettivi integrati ad una lettura psicodinamica e relazionale della situazione e degli individui, quindi del contesto familiare.

Per quanto riguarda la metodologia psicologica relativa ai Test, in conseguenza anche della sempre maggiore specificità che viene richiesta all’esperto, appare necessaria la vera conoscenza - acquisita oltre che con studi e aggiornamenti anche con l'esperienza - di strumenti diagnostici riconosciuti scientificamente validi, conoscenza che presuppone però preparazione e competenze non solo testologiche e psicometriche, ma anche e soprattutto cliniche, psicopatologiche e psicodinamiche, facendo bene attenzione ad integrare elementi statistico-standardizzati normativi con elementi contenutistici. 

Infatti, l'utilizzazione distorta di strumenti tecnici (test proiettivi), che mirano ad ampliare ed approfondire la conoscenza e la comprensione di dinamiche e processi intrapsichici individuali, può compromettere l’intero esame di personalità e il processo diagnostico, alimentando il libero arbitrio rispetto a posizioni scientifiche acquisite, rendendo dunque non affidabile l’intera metodologia.

Per concludere queste brevi note, si può dire che dopo un lungo periodo di chiusura verso questa materia, durato vari decenni, sono dunque attualmente ben percepibili, come abbiamo visto, concreti passi in avanti nella realizzazione di quella integrazione della psicologia giuridica all'interno di altre discipline, nell'ottica di una collaborazione fra diverse materie e figure professionali; proprio per questo, però, assumono ancora maggiore importanza momenti di confronto e di scambi scientifici e culturali interdisciplinari, per aiutare una disciplina così complessa, come la psicologia giuridica, ad interagire con altre discipline maggiormente strutturate, sia per loro stesse intrinseche finalità, sia per storia e tradizione.
 
 

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