Lo psicologo clinico nei Servizi della Giustizia Minorile

Elisabetta Ciuffo*, Alessandro De Iacobis*, Simona Iacoella*
*Psicologo, Dipartimento Giustizia Minorile
 

Con questo breve contributo intendiamo fornire un quadro esplicativo che illustri ruolo e funzioni dello psicologo nell’ambito dell’amministrazione della giustizia minorile, ambito in cui tale figura professionale si è solo di recente stabilmente inserita; storicamente, infatti, lo psicologo clinico ha prestato il proprio contributo prevalentemente in qualità di consulente, ed è soltanto dal 1997 che è entrato a tutti gli effetti come professionista dipendente in tale settore.

La nuova posizione lavorativa ha determinato dei rilevanti mutamenti nel modo di collocarsi di tale figura professionale sia nell’ambito del contesto lavorativo, sia nel rapporto con l’utenza, con conseguenti ripercussioni sulla metodologia di intervento e sullo stesso prodotto del proprio lavoro. Nei prossimi numeri della Newsletter ci proponiamo di trovare ulteriori spazi per entrare maggiormente nel dettaglio delle esperienze portate avanti nei singoli contesti lavorativi.

Attualmente gli psicologi prestano il proprio contributo a tutti i livelli dell’Amministrazione della Giustizia Minorile. Essi, infatti, sono inseriti sia nei Servizi cosiddetti operativi, a diretto contatto con i minorenni, sia in settori organizzativi che svolgono funzioni di programmazione, organizzazione dei suddetti Servizi, nonché di formazione del personale in esso impiegato.

A livello nazionale, sono presenti 26 psicologi di ruolo e 67 in convenzione.

I servizi nei quali essi operano sono:

  1. nella fase di accoglienza del minore che entra in contatto con il sistema penale attraverso una valutazione della sua personalità volta a fornire all’Autorità Giudiziaria elementi che consentano di disporre la misura penale che precede il giudizio (piede libero, permanenza in casa, affidamento ad una comunità, detenzione cautelare) tenendo conto delle sue caratteristiche psicologiche;
  2. a sostegno del minore che entra nel sistema penale e della sua famiglia, facilitando nel ragazzo la consapevolezza relativa alle possibili conseguenze dell’arresto, derivanti anche dall’assunzione o meno di responsabilità;
  3. assistendo il minore nella prima fase del processo (udienza di convalida).
     
  1. nella valutazione della personalità del minore finalizzata a fornire all’Autorità Giudiziaria elementi necessari per la disposizione di misure penali adeguate alla personalità del minore e alle sue esigenze di crescita;
  2. sostenendo il minore dal punto di vista psicologico in ogni stato e grado del procedimento, promuovendone il senso di responsabilità e facilitando l’elaborazione dell’evento reato;
  3. collaborando nelle attività di studio, ricerca e consulenza in materia di prevenzione e trattamento della devianza.
     
  1. nel contesto dell’équipe fornendo indicazioni sulla personalità del minorenne utili all’elaborazione e realizzazione del progetto individualizzato;
  2. sostenendo il minore in stato di detenzione, con l’obiettivo di tutelarne la salute psichica e di promuoverne il processo di responsabilizzazione e comprensione del provvedimento penale in atto;
  3. sostenendo il minore nelle situazioni critiche, al fine di favorire l’elaborazione dei vissuti inerenti allo stato di detenzione, al rapporto con l’istituzione e con gli altri minori in essa presenti;
  4. svolgendo attività di psicoterapia individuale, quando le caratteristiche del percorso penale (durata della detenzione, tipo di reato, obiettivi trattamentali a lungo termine, indicazioni della magistratura, ecc..) e della personalità del minore (gravità del disturbo, particolare disponibilità ad un certo tipo di lavoro) rendono necessario e possibile questo tipo di intervento;
  5. svolgendo attività di gruppo con i minori, sia di tipo psicoterapeutico che più limitatamente orientate alla discussione ed elaborazione di particolari tematiche;
  6. pianificando la fase di fuoriuscita dal sistema penale e sostenendo il minore nel processo di risocializzazione;
  7. elaborando, coordinando e partecipando a progetti di intervento finalizzati alla sperimentazione di nuove modalità operative più consone alle caratteristiche dell’utenza attuale e che coinvolgono le molteplici componenti istituzionali ed extraistituzionali che operano all’interno dell’Istituto (educatori, operatori dei laboratori, Scuola, Sert, mediatori culturali ecc..);
  8. svolgendo attività di formazione e supervisione prevalentemente rivolta a tirocinanti;
  9. svolgendo attività di studio e ricerca nell’ambito del settore operativo specifico.
     

Per quanto riguarda il livello organizzativo gli psicologi sono inseriti:

  1. nelle attività di programmazione, verifica e coordinamento del servizio psicologico nei Servizi dipendenti del distretto;
  2. nelle attività di studio, documentazione e progettazione in tema di prevenzione e trattamento della devianza minorile;
  3. curando i rapporti con i referenti esterni (Enti Locali, ASL, Università, agenzie del territorio).
     
  1. nelle attività di programmazione e verifica dei progetti formativi per tutto il personale che opera all’interno dell’Amministrazione della Giustizia Minorile;
  2. nelle attività d’aula nell’ambito dei percorsi formativi proposti dalle Scuole di Formazione.

 

  1. nelle attività di programmazione, progettazione, pianificazione, gestione e verifica del Servizio Psicologico a livello nazionale;
  2. nelle attività di studio e ricerca nell’ambito della prevenzione della devianza minorile e della tutela dei diritti del minore;
  3. nella progettazione di nuovi modelli di intervento nel contesto penale con particolare attenzione alla tutela della salute psichica del minore;
  4. nelle attività in materia di convenzioni internazionali di competenza dell’Autorità centrale:

a- Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di minori firmata a Lima il 17/12/1993;

b- Convenzione europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980;

c- Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L’Aja il 25 ottobre 1980;

d- Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma all’Aja il 28 maggio 1970.

 

Il quadro qui presentato mette in evidenza come la professionalità dello psicologo sia stata prevista in tutti i settori dell’Amministrazione della Giustizia Minorile: sia nei Servizi dove l’attività è più "strettamente clinica" (rapporto diretto con un’utenza); sia in ambiti, come i Centri per la Giustizia Minorile, le Scuole di Formazione e il Dipartimento della Giustizia Minorile dove vengono richieste competenze nel campo della ricerca, della psicologia delle organizzazioni e della formazione.

L’obiettivo dell’intervento dello psicologo clinico, a qualsiasi livello esso si esplichi, è quello di lavorare affinché l’intervento penale venga attuato tenendo conto della personalità e delle esigenze del minore, e di favorire lo sviluppo di tutte le risorse presenti "sul campo", sia quelle personali e familiari dei ragazzi coinvolti, sia quelle istituzionali e comunitarie.