ll Decreto del Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n. 332 (in S.O.G.U. n.
227/99) ha sancito il regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Il codice EN/ISO n. 09. (ausili per stomie ed incontinenti) stabilisce la famiglia di appartenenza degli
ausili per incontinenti. In merito alle prescrizioni è opportuno rammentare di prescrivere sull’apposita
modulistica (predisposta autonomamente dall’AUSL), unicamente i codici sanciti dal Nomenclatore (scrivere il nome dell’Azienda costruttrice è
reato) e le quantità massime prescrivibili:
Art. 1 Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e articolazione del nomenclatore
Art. 2 Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica
Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni e le modalità
stabilite dall'istituto stesso. Sono fatti salvi i benefici gia previsti dalle norme in vigore in favore degli
invalidi di guerra e categorie assimiliate. Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni di assistenza protesica, l'azienda Usl e tenuta ad aprire e a mantenere aggiornata una scheda/fascicolo, contenente la documentazione attestante la condizione di avente diritto, le prestazioni erogate e le relative motivazioni e la data delle forniture. Art. 3 Fornitori dei dispositivi protesici
Art. 4 Modalità di erogazione
La prescrizione è integrata da una esauriente informazione al paziente ed
eventualmente a chi lo assiste, sulle caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso. L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell'ortesi o
dell'ausilio prescritto e rilasciata dall'azienda Usl di residenza dell'assistito previa verifica dello
stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi
codificati del nomenclatore, nonché, nel caso di forniture successive alla prima, del rispetto delle
modalità e dei tempi di rinnovo. La azienda Usl si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione
tempestivamente e comunque, in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di
silenzio della Usl, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa. All'atto
dell'autorizzazione, sulla prescrizione e riportato il corrispettivo riconosciuto dalla azienda Usl al fornitore
a fronte dell'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al
fornitore e pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito. Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano prescritti, per motivi
di necessità e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o
private, ubicate fuori del territorio dell'azienda Usl di residenza dell'assistito, la prescrizione è
inoltrata dalla unità operativa di ricovero alla azienda Usl di residenza, che rilascia l'autorizzazione
tempestivamente, anche a mezzo fax. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore,
in caso di silenzio della azienda Usl, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione,
l'autorizzazione si intende concessa da parte della azienda Usl di residenza. In caso di autorizzazione
tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore e pari alla tariffa fissata dalla regione di residenza dell'assistito. La fornitura del dispositivo protesico prescritto avviene entro termini definiti
nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non oltre i termini
massimi, specifici per categoria di dispositivo, indicati nell'allegato 2 al presente regolamento, pena
l'applicazione delle penalità contestualmente definite; per le forniture urgenti autorizzate in favore
degli assistiti ricoverati, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e), i fornitori devono garantire
tempi di consegna inferiori ai suddetti tempi massimi. La fornitura di protesi di arto provvisoria o
temporanea di cui all'articolo 6, comma 1 non modifica il tempo massimo di rilascio della prima fornitura
definitiva. Il fabbricante di dispositivi protesici e tenuto a corredare i prodotti delle
istruzioni previste dalla normativa vigente. Il fornitore fornisce al paziente ed eventualmente a chi lo
assiste, dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso del dispositivo erogato, anche a mezzo di
indicazioni scritte. Al momento della consegna del dispositivo protesico, l'assistito o chi ne esercita
la tutela rilascia al fornitore una dichiarazione di ricevuta da allegare alla fattura trasmessa alla
azienda Usl ai fini del rimborso. Qualora il dispositivo venga spedito per corriere, per posta o per
altro mezzo, il fornitore allega alla fattura copia del bollettino di spedizione o della lettera di
vettura. Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai
termini dell'autorizzazione ed è effettuato, entro venti giorni dalla data di consegna, dallo specialista prescrittore o dalla sua unita operativa; a tal
fine, entro il termine di tre giorni lavorativi, il fornitore comunica all'azienda Usl che ha rilasciato la prescrizione la
data di consegna o di spedizione del dispositivo. L'azienda Usl invita, entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura,
l'assistito a presentarsi per il collaudo. Qualora l'assistito non si presenti alla data fissata per il collaudo senza
giustificato motivo incorre nelle sanzioni fissate dalla regione. Qualora all'atto del collaudo il dispositivo non risulti
rispondente alla prescrizione, il fornitore è tenuto ad apportare le opportune variazioni. Trascorsi venti giorni
dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'azienda
Usl, il collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento. Il collaudo dei dispositivi erogati ad
assistiti non deambulanti viene effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio. Sono esclusi dalla
procedura di collaudo i dispositivi monouso, valendo ai medesimi fini le prescrizioni dei relativi capitolati. I fornitori sono tenuti a garantire la perfetta funzionalità dei dispositivi
protesici per il periodo, successivo alla consegna, specificamente definito nell'ambito delle procedure
di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non inferiore al termine di garanzia indicato
nell'allegato 2 al presente regolamento. I dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del nomenclatore allegato si
intendono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni di disciplinare
modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di
conseguire economie di gestione, prevedendo comunque l'obbligo dell'azienda cedente di garantire la
perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi e di fornire all'assistito le istruzioni previste
dalla normativa vigente. I fornitori sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 11 anche
nei confronti dei soggetti ai quali i dispositivi sono ceduti in proprietà. L'azienda USL proprietaria degli apparecchi di cui all'elenco 3 del nomenclatore e tenuta ad assicurarne la perfetta funzionalità e la sicurezza ed a fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I contratti stipulati con i fornitori dei suddetti apparecchi prevedono la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito. Art. 5 Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione
Art. 6 Dispositivi protesici temporanei, provvisori e di riserva
Art. 7 Numerazione dei dispositivi protesici su misura
Art. 8 Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi protesici
Art. 9 Rapporti tra Regioni, aziende Usl e fornitori
Art. 10 Modalità di controllo
Art. 11 Aggiornamento del nomenclatore
Art.12
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DESCRIZIONE
PRODOTTO |
codice
ex D.M. 28/12/92 |
CODICE
CLASSIFICAZIONE |
quantitativi |
SISTEMA
1 PEZZO COLO-ILEOSTOMIA |
|
09.18.04 |
|
Sacca
a Fondo chiuso con filtro, barriera protettiva autoportante
o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico,
con o senza rivestimento antitraspirante in TNT,
con o senza cintura (1). UNI EN ISO 8670-2 |
101.01.03 |
09.18.04.003 |
60 pz al mese |
Sacca
a fondo aperto con o senza
filtro, barriera protettiva autoportante o
anello protettivo e
supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con
o senza rivestimento in TNT, con o senza cintura (1) UNI EN ISO 8670-2 |
101.01.03 |
09.18.04.006 |
60 pz al mese |
Sacca
a fondo aperto o chiuso con
o senza filtro, barriera protettiva integrale per stomi introflessi, con
o senza rivestimento in TNT (2) UNI EN ISO 8670-2 |
|
09.18.04.009 |
60 pz al mese |
SISTEMA A
2 PEZZI COLO-ILEOSTOMIA |
|
09.18.05 |
|
Placche: Placca con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto microporoso ipoallergenico, con o senza chiusura di icurezza. (3) pr EN 12182 |
101.01.11 |
09.18.05.003 |
10pz al mese |
Placca
con flangia, barriera protettiva autoportante a convessità
integrale per stomi introflessi (2) pr EN 12182 |
|
09.18.05.006 |
10pz al mese |
Sacche: Sacca a fondo chiuso con flangia con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT. UNI EN ISO 8670-2 |
101.01.11 |
09.18.05.009 |
60 pz al mese |
Sacca
a fondo aperto con flangia, con o senza filtro, con o senza
dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento
antitraspirante in TNT (1) UNI EN ISO 8670-2 |
101.01.11 |
09.18.05.012 |
60 pz al mese |
SISTEMA
A 1 PEZZ0 UROSTOMIA |
|
09.18.07 |
|
Sacca
con barriera protettiva autoportante o anello protettivo
e supporto adesivo microporoso Ipoallergenico, con
dispositivo antireflusso e sistema di
scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da
letto. UNI EN ISO 8669-2 |
101.01.33 |
09.18.07.003 |
30 pz al mese |
Sacca
con barriera protettiva autoportante, a convessità
integrale per stomi introflessi, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico
raccordabile a raccoglitore da gamba o da
letto (2) UNI EN ISO 8669-2 |
|
09.18.07.006 |
30 pz al mese |
SISTEMA
A 2 PEZZI UROSTOMIA |
|
09.18.08 |
|
Placche: placca con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto microporoso ipoallergenico, con o senza chiusura di sicurezza. |
101.01.35 |
09.18.05.003 |
20 pz al mese |
placca con flangia, barriera
protettiva autoportante a convessità integrale
per stomi introflessi.
(2) |
|
09.18.05.006 |
15 pz al mese |
Sacche: sacca di raccolta con flangia con o senza dispositivo di sicurezza, con dispositivo antirefiusso e sistema di scarico raccordablle a raccoglitore da gamba o da letto. (Standard ISO 8669) |
101.01.35 |
09.18.08.009 |
30 pz al mese |
SISTEMA
AD IRRIGAZIONE |
|
09.18.24 |
|
Set
di irrigazione composto da: borsa graduata per l’acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione, una cintura con o senza placca e sacche di scarico (Standard Liv. 1) |
101.01.21 |
09.18.24.003 |
1 set ogni 6
mesi |
irrigatore
semplice composto da: borsa graduata per l'acqua, cono e cannula, sistema di regolazione con o senza visualizzazione del flusso (Standard Liv. 1) (altematlvo al cod. 09.18.24.003) |
|
09.18.24.004 |
1 set ogni 6
mesi |
Sacca
di scarico trasparente a fondo aperto per irrigazione
con barriera autoportante o
adesivo o flangia (Standard
Liv. 1) |
101.01.23 |
09.18.24.009 |
30 pz al mese |
DISPOSITIVO
DI CHIUSURA A 1
PEZZO Sacca con fondo chiuso con filtro, anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o barriera autoportante, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT, con o senza cintura (Standard 8670) |
101.01.27 |
09.18.24.012 |
30 pz al mese |
Mini
sacchetto post-irrigazione, con barriera autoportante, filtro incorporato e lato interno
in TNT assorbente (Standard 8670) |
|
09.18.24.015 |
30 pz al mese |
Sistema
dispositivo di chiusura
ad un pezzo, costituito da
un tappo autoportante ad espansione
con o senza barriera autoportante e/o filtro
incorporato. (Standard ISO Liv. 1) |
101.01.27 |
09.18.24.018 |
30 pz al mese |
(N.B.: I codici 09.18.24.024 -
09.18.24.015 e 09.18.24.018 sono alternativi
tra loro) |
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DISPOSITIVO
DI CHIUSURA A 2 PEZZI Sistema a 2 pezzi costituito da: una placca con flangia, anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o con barriera autoportante (Standard Liv. 1) |
101.01.25 |
09.18.24.006 |
10 pz al mese |
una
sacca post irrigazione con flangia, con
filtro e lato interno in TNT assorbente (Standard Liv.
1) |
101.01.25 |
09.18.24.021 |
30 pz al mese |
Sistema
a 2 pezzi composto da: una placca con flangia, barriera autoportante o adesivo microporoso (Standard Liv.1) |
101.01.25 |
09.18.24.006 |
10 pz al mese |
tappo ad
espansione con filtro incorporato.
(Standard Liv. 1) |
101.01.25 |
09.18.24.024 |
30 pz al mese |
(I sistemi di chiusura a due pezzi
Sono alternativi tra loro) |
|||
ACCESSORI PER STOMIA |
|
|
|
Cono
anatomico e cannula da irrigazione |
|
09.18.24.101 |
1 pz ogni 6
mesi |
Pasta
protettiva per la pelle peristomale (4) |
|
09.18.30.003 |
2 pz al mese |
Polvere
o film protettivo per zone peristomali (4) |
|
09.18.30.006 |
2 pz al mese |
LEGENDA (1) Per pazienti ileostomizzati fino a 90 sacche al mese (2) Tipo di sacca o placca prescrivibile unicamente a pazienti con stoma introflesso (3) Per pazienti ileostomizzati fino a 15 placche (4) prescrivibili alternativamente tra loro ed esclusivamente in associazione con gli ausili per stomia nei casi in cui il medico prescrittore ne ravvisi l’assoluta necessità N.B.: I sistemi monopezzo, a due pezzi e ad irrigazione riferiti agli ausili per colo-ileo-urostomizzati sono tra loro alternativi. Per coloro che praticano l'irrigazione a giorni alternati, è prevista una prescrizione mista con il sistema monopezzo. Pertanto, per i giorni che non praticano l'irrigazione, in sostituzione di una sacca di scarico (09.18.24.009) e di uno dei dispositivi di chiusura ad un pezzo (09.18.24.012 - 09.18.24.015- 09.18.24.018) e/o a due pezzi (09.18.24.006 - 09.18.24.021 - 09.18.24.024), possono essere prescritte due sacche, a seconda dei casi, di cui al cod. 09.18.04.003 o del cod. 09.18.04.006 o del cod. 09.18.04.009 limitatamente a pazienti con stoma introflesso. I quantitativi massimi concedibili sono da intendersi per ogni stomia e sono aumentabili, a giudizio del medico prescrittore dell'Azienda unità sanitaria locale, fino al 50% nel periodo iniziale di assistenza non superiore a 6 mesi |
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DESCRIZIONE PRODOTTO |
codice
ex |
CODICE
CLASSIFICAZIONE |
quantitativi |
Sono
prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni
18 non deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza
continua |
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|
Bendaggio
flessibile autoadesivo idroattivo o gelificante, in confezione singola sterile: |
|
09.21.12 |
|
Formato
coni una superficie totale flessibile idroattiva di cm. 10x10 |
501.21.25 |
09.21.12.003 |
10 pz al mese |
Formato
con una superficie totale flessibile
idroattiva di cm 20x20 |
501.21.25 |
09.21.12.006 |
6 pz al mese |
Formato
sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 60 cm2 |
|
09.21.12.009 |
10 pz al mese |
Formato
sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 120 cm2 |
|
09.21.12.012 |
6 pz al mese |
Pasta,
gel o idrogel atta ad assorbire l'essudato, prescrivibile
esclusivamente in associazione con gli ausili di cui
al codice 09.21.12 |
|
09.21.18.003 |
1 flacone di pasta da 100 gr. o di gel da
50 gr. al mese |
N.B.
I quantitativi massimi dei bendaggi prescrivibili
mensilmente, di cui ai codici 09.21.12/003/006/009/012, sono
da intendersi previsti per ogni zona sottoposta al
decubito ed in relazione alla estensione. |