Una collega che
lavora con un rapporto di convenzione presso un'Amministrazione
Comunale della Sardegna ci chiede se è indispensabile, in base
alle nuove norme, ed in particolare alla Legge Finanziaria, aprire
una partita IVA.
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Risponde
il Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Sardegna
dr. Salvatore Pani: Il collegato fiscale alla legge finanziaria
2000, all'art. 34, stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2001, i
redditi di collaborazione coordinata e continuativa vengono
assimilati a quelli di lavoro dipendente. Di conseguenza, le somme
e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta a qualunque
titolo per attività di amministratore, sindaco ecc. . . nonché
quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa per prestazioni d'opera anche manuale,
saranno tassati secondo le disposizioni adottate per il lavoro
dipendente, applicando gli stessi criteri previsti per il regime
delle trasferte, le detrazioni specifiche del lavoro dipendente.Ai
redditi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi non
sarà più applicata la ritenuta del 20%, ma sarà operata,
all'atto del pagamento del compenso, una ritenuta, calcolata sulla
base dell'aliquota propria degli scaglioni di reddito
corrispondenti al reddito complessivo del collaboratore stesso.
I
collaboratori resteranno assoggettati al contributo del 10% o del
13%, a seconda che siano o meno in possesso di un'altra copertura
previdenziale.Gli stessi collaboratori devono essere registrati
sul libro matricola del datore di lavoro che dovrà riportare i
compensi sul libro paga. Per gli stessi collaboratori dovrà
essere attivata una posizione assicurativa INAIL. Tutte queste
innovazioni conseguono alla modifica portata, dal citato art. 34
del testo collegato alla Finanziaria 2000, all'art. 49, comma 2,
lettera a) del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui alla
Legge n. 917 del 22 dicembre 1986.
Tali
modifiche, pertanto, non riguardano le fattispecie delle
collaborazioni che rientrano nei compiti istituzionali compresi
nelle attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o
professione di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di
lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. Questa seconda
fattispecie riguarderebbe, appunto, anche l'attività
professionale dell'Assistente Sociale. Ed in questo caso
rientrerebbe per l'appunto l'obbligo della partita IVA che
verrebbe meno unicamente per esplicita previsione operata con
norma positiva, come nel caso di prestazioni professionali
autonome di carattere sanitario o socio riabilitativo sottratte
oggettivamente al carico dell'imposta sul valore aggiunto.
Il
Presidente Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna
Dr.
Salvatore Pani
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