QUESITI

 

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Partita IVA

Una collega che lavora con un rapporto di convenzione presso un'Amministrazione Comunale della Sardegna ci chiede se è indispensabile, in base alle nuove norme, ed in particolare alla Legge Finanziaria, aprire una partita IVA.

Risponde il Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Sardegna dr. Salvatore Pani: Il collegato fiscale alla legge finanziaria 2000, all'art. 34, stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2001, i redditi di collaborazione coordinata e continuativa vengono assimilati a quelli di lavoro dipendente. Di conseguenza, le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta a qualunque titolo per attività di amministratore, sindaco ecc. . . nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni d'opera anche manuale, saranno tassati secondo le disposizioni adottate per il lavoro dipendente, applicando gli stessi criteri previsti per il regime delle trasferte, le detrazioni specifiche del lavoro dipendente.Ai redditi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi non sarà più applicata la ritenuta del 20%, ma sarà operata, all'atto del pagamento del compenso, una ritenuta, calcolata sulla base dell'aliquota propria degli scaglioni di reddito corrispondenti al reddito complessivo del collaboratore stesso.

I collaboratori resteranno assoggettati al contributo del 10% o del 13%, a seconda che siano o meno in possesso di un'altra copertura previdenziale.Gli stessi collaboratori devono essere registrati sul libro matricola del datore di lavoro che dovrà riportare i compensi sul libro paga. Per gli stessi collaboratori dovrà essere attivata una posizione assicurativa INAIL. Tutte queste innovazioni conseguono alla modifica portata, dal citato art. 34 del testo collegato alla Finanziaria 2000, all'art. 49, comma 2, lettera a) del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui alla Legge n. 917 del 22 dicembre 1986.

Tali modifiche, pertanto, non riguardano le fattispecie delle collaborazioni che rientrano nei compiti istituzionali compresi nelle attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. Questa seconda fattispecie riguarderebbe, appunto, anche l'attività professionale dell'Assistente Sociale. Ed in questo caso rientrerebbe per l'appunto l'obbligo della partita IVA che verrebbe meno unicamente per esplicita previsione operata con norma positiva, come nel caso di prestazioni professionali autonome di carattere sanitario o socio riabilitativo sottratte oggettivamente al carico dell'imposta sul valore aggiunto. 

Il Presidente Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna 

Dr. Salvatore Pani