L’AUTOCERTIFICAZIONE
PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
Una recente circolare della Presidenza del
Consiglio dei
Ministri Dipartimento della
Funzione pubblica ha fornito chiarimenti e spunti interpretativi sulla
disciplina in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
E’ appena il caso di ricordare che in tema di semplificazione delle
procedure, dopo la legge fondamentale de 4 gennaio 1968, n. 15, Sono intervenute
numerose disposizioni, specie nell’ultimo decennio, che hanno conferito un
assetto definitivo alla materia. Tra le principali norme si ricordano: la legge
7.08.1990, n.241; la legge
15.05.1997, n. 127; il Decreto del
Presidente della Repubblica ri. 402 del 20.10.1998. In tale quadro normativo
assume particolare rilievo la possibilità di sostituire gran parte della
documentazione amministrativa con l’autocertificazione che consiste in una
dichiarazione, resa nel proprio interesse, redatta e sottoscritta dal cittadino
circa la sussistenza o meno di stati, fatti e qualità personali da utilizzare
nei rapporti con la pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi.
Per effetto del combinato disposto degli articoli 2 della legge piE del 1968 ed
I de D.P.R. n. 403 del 4998 sono sostituibili con dichiarazione
dell’interessato le seguenti certificazioni: data e luogo di nascita,
residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato di celibe,
coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, nascit adi figli,
decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente, posizione nei confronti
degli obblighi militari, adempimento o meno degli stessi, iscrizione in albi o
elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione, titoli di studio conseguiti,
qualifiche professionali possedute, esami, sostenuti, titoli di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento di
qualificazione tecnica, situazione reddituale od economica, assolvimento di
specifici obblighi contributivi con il relativo ammontare, codice fiscale,
partita IVA, dati dell'anagrafe tributaria, stato di disoccupazione, qualità di
pensionato e categoria di pensione, qualità di studente, casalinga, qualità di
legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo,
assenza di condanne penali, qualità di vivenza a carico e tutti i dati a
diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
del Comune. L'autocertificazione è prevista, poi, come forma Sostitutiva,
ordinaria dei certificati, estratti ed attestati necessari per iscrizione alle
scuole di ogni ordine e grado e all'università. Lo stesso dicasi per quelli da
presentare agli uffici della motorizzazione civile e per i certificati e gli
estratti richiesti dai Comuni per i procedimenti di loro competenza quando siano
ricavabili dai registri demografici comunali. L’articolo 2, comma 2’, del
decreto presidenziale n. 403 del 1998 prevede, poi, che l’interessato può
rendere dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori relativa mente a tutti
gli stati, i fatti o le qualità personali che siano a diretta conoscenza dello
stesso non compresi nella casistica sopra elencata. Tali dichiarazioni hanno,
per espressa previsione di legge, valore definitivo e devono essere rese dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione
ovvero dinanzi al responsabile del procedimento, che provvede
all’autentica della sottoscrizione, al sensi dell’art. 4 delLa Logge n. 15
del 1968. Le dichiarazioni in
argomento possono anche riguardare stati, fatti e qualità di altre persone,
purché il dichiarante ne abbia diretta conoscenza e possono riguardare, altresi,
la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme
all’originale. In buona sostanza, viene riconosciuta al cittadino la facoltà
di autenticare sia pure nei limiti ed alle condizioni formali previste dalla
norma citata. Le autocertificazioni
e le dichiarazioni sostitutive di atti notori hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono e, pertanto, tale validità è illimitata
quando riguardino stati e fatti personali non soggetti a modificazioni nel tempo
mentre negli altri casi hanno la validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Paolo Di
Natale