L’AUTOCERTIFICAZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

  Una recente circolare della Presidenza del   Consiglio  dei  Ministri  Dipartimento della Funzione pubblica ha fornito chiarimenti e spunti interpretativi sulla disciplina in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.  E’ appena il caso di ricordare che in tema di semplificazione delle procedure, dopo la legge fondamentale de 4 gennaio 1968, n. 15, Sono intervenute numerose disposizioni, specie nell’ultimo decennio, che hanno conferito un assetto definitivo alla materia. Tra le principali norme si ricordano: la legge  7.08.1990,  n.241; la legge 15.05.1997,  n. 127; il Decreto del Presidente della Repubblica ri. 402 del 20.10.1998. In tale quadro normativo assume particolare rilievo la possibilità di sostituire gran parte della documentazione amministrativa con l’autocertificazione che consiste in una dichiarazione, resa nel proprio interesse, redatta e sottoscritta dal cittadino circa la sussistenza o meno di stati, fatti e qualità personali da utilizzare nei rapporti con la pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi. Per effetto del combinato disposto degli articoli 2 della legge piE del 1968 ed I de D.P.R. n. 403 del 4998 sono sostituibili con dichiarazione dell’interessato le seguenti certificazioni: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato di celibe, coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, nascit adi figli, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente, posizione nei confronti degli obblighi militari, adempimento o meno degli stessi, iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione, titoli di studio conseguiti, qualifiche professionali possedute, esami, sostenuti, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento di qualificazione tecnica, situazione reddituale od economica, assolvimento di specifici obblighi contributivi con il relativo ammontare, codice fiscale, partita IVA, dati dell'anagrafe tributaria, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente, casalinga, qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, assenza di condanne penali, qualità di vivenza a carico e tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile del Comune. L'autocertificazione è prevista, poi, come forma Sostitutiva, ordinaria dei certificati, estratti ed attestati necessari per iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado e all'università. Lo stesso dicasi per quelli da presentare agli uffici della motorizzazione civile e per i certificati e gli estratti richiesti dai Comuni per i procedimenti di loro competenza quando siano ricavabili dai registri demografici comunali. L’articolo 2, comma 2’, del decreto presidenziale n. 403 del 1998 prevede, poi, che l’interessato può rendere dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori relativa mente a tutti gli stati, i fatti o le qualità personali che siano a diretta conoscenza dello stesso non compresi nella casistica sopra elencata. Tali dichiarazioni hanno, per espressa previsione di legge, valore definitivo e devono essere rese dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione  ovvero dinanzi  al responsabile del procedimento, che provvede all’autentica della sottoscrizione, al sensi dell’art. 4 delLa Logge n. 15 del 1968.  Le dichiarazioni in argomento possono anche riguardare stati, fatti e qualità di altre persone, purché il dichiarante ne abbia diretta conoscenza e possono riguardare, altresi, la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all’originale. In buona sostanza, viene riconosciuta al cittadino la facoltà di autenticare sia pure nei limiti ed alle condizioni formali previste dalla norma citata.  Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atti notori hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e, pertanto, tale validità è illimitata quando riguardino stati e fatti personali non soggetti a modificazioni nel tempo mentre negli altri casi hanno la validità di sei mesi dalla data del rilascio.

Paolo Di Natale