COORDINAMENTO PRECARI E DISOCCUPATI DELLA SCUOLA della Provincia di Venezia

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Legge 20 agosto 2001, n. 333

(in G.U. serie generale n. 193 del 21/08/2001)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002.

In calce gli emendamenti presentati alla Camera dei deputati e gli ordini del giorno approvati.  Alla fine il testo di confronto con le modifiche apportate. 

 


 

Testo convertito in: Legge 20 agosto 2001, n. 333

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002 

 

Art. 1.

 

1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

"DECRETO- LEGGE 3 LUGLIO 2001,N. 255 - DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2001/2002"

 

 

(TESTO DEL DECRETO-LEGGE RISULTANTE DALLE MODIFICHE APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 25/7/01) 

 

Art. 1.

(Norme di interpretazione autentica)

 

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità: 

a) primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999; 

b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999. 

2. Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, di seguito denominato «Regolamento», si intendono modificate nel senso che i docenti per cui è previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione. 

2-bis. Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, vengono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all'articolo 5 del citato Regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potrà essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi. 

3. Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono graduati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella di cui all'allegato A annessa al Regolamento. 

4. La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2001-2002.  

4-bis. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. 

5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza annuale e fino a termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001. 

6. Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto. 

7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti, conseguente alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo già conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano più in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri autorizzerà per l'anno scolastico 2001-2002 è scomputato un numero di posti corrispondente a quelle delle posizioni salvaguardate. 

 

 

Art. 2.

(Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente)

 

1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. 

2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui all'allegato A annesso al Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2. I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Fermo restando quanto previsto nel presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

3. L'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria. 

 

 

Art. 3.

(Formazione delle classi)

 

1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico di diritto dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni. 

2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno. 

3. La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica. 

 

 

Art. 4.

(Accelerazione di procedure)

 

1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. 

2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 124 del 1999, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2. 

3. Limitatamente all'anno scolastico 2001-2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 è fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio 2001. 

 

 

Art. 4-bis.

(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario).  

 

1. Il disposto dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A. T. A.). Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione dei provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti scolastici. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

 

Art. 4-ter.

(Personale educativo).  

 

1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati. 
2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 446 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si utilizzano graduatorie provinciali unificate. 
3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo, rispettivamente maschile e femminile.

 

 

Art. 5.

(Norme finali)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 


Camera dei Deputati - Mercoledì 25 luglio 2001

D.L. 255/2001 Personale precario della scuola C. 1175.

 

EMENDAMENTI

( IN ROSSO QUELLI APPROVATI )

 

 

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE 


ART. 1. 


Sostituirlo con il seguente: 
Art. 1. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, devono essere interpretate nel senso che risultano confermate le quattro fasce della graduatoria permanente di cui al decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000. 
* 1. 1. Cordoni, Sasso, Capitelli, Grignaffini, Ruzzante. 


Sostituirlo con il seguente: 
Art. 1. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, devono essere interpretate nel senso che risultano confermate le quattro fasce della graduatoria permanente di cui al decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000. 
* 1. 15. Bellillo. 


Sopprimere il comma 1. 
** 1. 2. Cordoni, Capitelli, Sasso, Grignaffini. 


Sopprimere il comma 1. 
** 1. 16. Bellillo. 


Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: 
a-bis) secondo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria permanente. 


Conseguentemente, alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: secondo scaglione con le seguenti: terzo scaglione 
* 1. 3. Sasso, Cordoni, Capitelli, Grignaffini. 


Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: 
a-bis) secondo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria permanente. 

Conseguentemente, alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: secondo scaglione con le seguenti: terzo scaglione 
* 1. 4. Alfonso Gianni, Titti De Simone. 



Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
1. 5. Alfonso Gianni, Titti De Simone. 


Sopprimere il comma 2. 
* 1. 6. Sasso, Capitelli, Cordoni, Grignaffini. 


Sopprimere il comma 2. 
* 1. 17. Bellillo. 


Sopprimere il comma 3. 
** 1. 7. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Cordoni. 


Sopprimere il comma 3. 
** 1. 18. Bellillo. 


Sopprimere il comma 4. 
* 1. 8. Cordoni, Capitelli, Sasso, Grignaffini. 


Sopprimere il comma 4. 
* 1. 19. Bellillo. 



Subemendamenti all'emendamento 1. 32 del Governo 

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli relativi alle nomine del concorso ordinario per titoli ed esami. 
** 0. 1. 32. 1. Cordoni, Sasso, Grignaffini, Ruzzante. 


Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli relativi alle nomine del concorso ordinario per titoli ed esami. 
** 0. 1. 32. 2. Bellillo. 


Al comma 4, sopprimere il secondo periodo. 

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 
4-bis. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. 
1. 32. Governo. 
(Approvato) 



Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli relativi alle nomine del concorso ordinario per titoli ed esami, 
** 1. 9. Cordoni, Sasso, Grignaffini, Ruzzante. 


Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli relativi alle nomine del concorso ordinario per titoli ed esami, 
** 1. 20. Bellillo. 


Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tutti i docenti con nomina giuridica, sia in quanto vincitori di concorso ordinario sia in quanto nominati in base alla graduatoria permanente ai sensi del presente comma, qualora non risultino nominati a livello di istituto, sono assunti dalla data della nomina sino al termine delle lezioni. Il relativo contratto ne prevede l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale. Il predetto personale può essere utilizzato, in subordine, per attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tal fine gli uffici territoriali competenti predispongono un apposito piano di utilizzazione. 
* 1. 10. Cordoni, Sasso, Grignaffini, Ruzzante. 


Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tutti i docenti con nomina giuridica, sia in quanto vincitori di concorso ordinario sia in quanto nominati in base alla graduatoria permanente ai sensi del presente comma, qualora non risultino nominati a livello di istituto, sono assunti dalla data della nomina sino al termine delle lezioni. Il relativo contratto ne prevede l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale. Il predetto personale può essere utilizzato, in subordine, per attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tal fine gli uffici territoriali competenti predispongono un apposito piano di utilizzazione. 
* 1. 21. Bellillo. 


Sopprimere il comma 5. 
** 1. 11. Sasso, Grignaffini, Cordoni, Capitelli. 


Sopprimere il comma 5. 
** 1. 22. Bellillo. 


Sopprimere il comma 5. 
** 1. 27. Gambale, Del Bono, Volpini. 


Sopprimere il comma 6. 
* 1. 12. Cordoni, Sasso, Capitelli, Grignaffini. 


Sopprimere il comma 6. 
* 1. 23. Bellillo. 


Sopprimere il comma 6. 
* 1. 28. Gambale, Del Bono, Volpini. 



Al comma 6, sostituire le parole da: i dirigenti scolastici fino alla fine del comma con le seguenti: ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come «polo» può essere delegata la competenza ad effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale, anche qualora non risulti definitiva la graduatoria della terza fascia. In tal caso le nomine dovranno essere adattate sulla base delle risultanze della graduatoria permanente definitiva. 
** 1. 13. Grignaffini, Sasso, Cordoni. 


Al comma 6, sostituire le parole da: i dirigenti scolastici fino alla fine del comma con le seguenti: ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come «polo» può essere delegata la competenza ad effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale, anche qualora non risulti definitiva la graduatoria della terza fascia. In tal caso le nomine dovranno essere adattate sulla base delle risultanze della graduatoria permanente definitiva. 
** 1. 24. Bellillo. 


Al comma 6, sostituire le parole da: i dirigenti scolastici fino alla fine del comma con le seguenti: ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come «polo» può essere delegata la competenza ad effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale, anche qualora non risulti definitiva la graduatoria della terza fascia. In tal caso le nomine dovranno essere adattate sulla base delle risultanze della graduatoria permanente definitiva. 
** 1. 29. Gambale, Del Bono, Volpini. 


Al comma 6, sostituire le parole: in subordine alle graduatorie di istituto con le seguenti: , in caso di esaurimento, alle graduatorie di istituto nel rigoroso rispetto delle posizioni in graduatoria. 
* 1. 25. Bellillo. 


Al comma 6, sostituire le parole: in subordine alle graduatorie di istituto con le seguenti: , in caso di esaurimento, alle graduatorie di istituto nel rigoroso rispetto delle posizioni in graduatoria. 
* 1. 30. Gambale, Del Bono, Volpini. 


Sopprimere il comma 7. 
** 1. 14. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Cordoni. 


Sopprimere il comma 7. 
** 1. 26. Bellillo. 


Aggiungere la seguente rubrica: Norme di interpretazione autentica. 
1. 31. Governo. 
(Approvato) 



ART. 2. 


Sopprimerlo. 
* 2. 1. Alfonso Gianni, Titti De Simone. 


Sopprimerlo. 
* 2. 2. Sasso, Cordoni, Grignaffini. 


Sopprimerlo. 
* 2. 6. Bellillo. 


Al comma 2, sopprimere il secondo periodo. 
2. 3. Sasso, Cordoni, Grignaffini. 


Al comma 2, sopprimere il terzo periodo. 
* 2. 4. Sasso, Cordoni, Grignaffini. 


Al comma 2, sopprimere il terzo periodo. 
* 2. 7. Bellillo. 


Al comma 3, sostituire le parole: iscrizione in graduatoria con le seguenti: servizio prestato nelle scuole statali. 
** 2. 5. Cordoni, Sasso, Grignaffini, Capitelli. 


Al comma 3, sostituire le parole: iscrizione in graduatoria con le seguenti: servizio prestato nelle scuole statali. 
** 2. 8. Bellillo. 


Aggiungere la seguente rubrica: Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente. 
2. 9. Governo. 
(Approvato) 


ART. 3. 


Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , secondo i parametri fino alla fine del comma con le seguenti: in base alle esigenze connesse all'aumento della popolazione scolastica e all'integrazione degli alunni portatori di handicap. 
* 3. 1. Sasso, Cordoni, Grignaffini. 


Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , secondo i parametri fino alla fine del comma con le seguenti: in base alle esigenze connesse all'aumento della popolazione scolastica e all'integrazione degli alunni portatori di handicap. 
* 3. 10. Bellillo. 


Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , secondo i parametri fino alla fine del comma con le seguenti: in base alle esigenze connesse all'aumento della popolazione scolastica e all'integrazione degli alunni portatori di handicap. 
* 3. 19. Gambale, Volpini, Del Bono. 



Sopprimere il comma 2. 
** 3. 2. Alfonso Gianni, Titti De Simone. 


Sopprimere il comma 2. 
** 3. 11. Bellillo. 



Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 15 luglio. 
* 3. 3. Cordoni, Capitelli, Grignaffini, Sasso. 


Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 15 luglio. 
* 3. 12. Bellillo. 



Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 14 luglio. 
** 3. 4. Grignaffini, Cordoni, Capitelli, Sasso. 


Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 14 luglio. 
** 3. 13. Bellillo. 



Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 13 luglio. 
* 3. 5. Cordoni, Capitelli, Grignaffini, Sasso. 


Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 13 luglio. 
* 3. 14. Bellillo. 


Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 12 luglio. 
** 3. 6. Sasso, Capitelli, Cordoni, Grignaffini. 


Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 12 luglio. 
** 3. 15. Bellillo. 


Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 8 luglio. 
* 3. 7. Cordoni, Sasso, Grignaffini, Capitelli. 


Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 8 luglio. 
* 3. 16. Bellillo. 


Al comma 3, sostitui re le parole: 10 luglio con le seguenti: 11 luglio. 
** 3. 8. Capitelli, Cordoni, Sasso, Gri gnaffini. 


Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 11 luglio. 
** 3. 17. Bellillo. 


Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 9 luglio. 
* 3. 9. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Cordoni. 


Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 9 luglio. 
* 3. 18. Bellillo. 


Aggiungere la seguente rubrica: Formazione delle classi. 
3. 20. Governo. 
(Approvato)
 


ART. 4. 


Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: stesso termine  inserire le seguenti: del 31 luglio. 
4. 26. La Commissione. 
(Approvato) 



Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tutti i docenti con nomina giuridica, sia in quanto vincitori di concorso ordinario sia in quanto nominati in base alla graduatoria permanente ai sensi del presente comma, qualora non risultino nominati a livello di istituto, sono assunti dalla data della nomina sino al termine delle lezioni. Il relativo contratto ne prevede l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale. Il predetto personale può essere utilizzato in subordine, per attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tal fine gli uffici territoriali competenti predispongono un apposito piano di utilizzazione. 
4. 1. Sasso, Grignaffini, Cordoni. 


Sopprimere il comma 2. 
* 4. 2. Alfonso Gianni, Titti De Simone. 


Sopprimere il comma 2. 
* 4. 3. Cordoni, Sasso, Grignaffini, Capitelli. 


Sopprimere il comma 2. 
* 4. 14. Bellilllo. 


Sopprimere il comma 2. 
* 4. 24. Gambale, Del Bono, Volpini. 


Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , i dirigenti scolastici fino alla fine del periodo con le seguenti: ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come «polo» può essere delegata la competenza di effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale. 
** 4. 4. Cordoni, Sasso, Grignaffini. 


Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , i dirigenti scolastici fino alla fine del periodo con le seguenti: ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come «polo» può essere delegata la competenza di effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale. 
** 4. 15. Bellillo. 


Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , i dirigenti scolastici fino alla fine del periodo con le seguenti: ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come «polo» può essere delegata la competenza di effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale. 
** 4. 25. Gambale, Del Bono, Volpini. 


Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 23 luglio. 
* 4. 5. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Cordoni. 


Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 23 luglio. 
* 4. 16. Bellillo. 


Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 24 luglio. 
** 4. 6. Grignaffini, Cordoni, Sasso. 


Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 24 luglio. 
** 4. 17. Bellillo. 


Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 25 luglio. 
* 4. 7. Cordoni, Sasso, Grignaffini. 


Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 25 luglio. 
* 4. 18. Bellillo. 


Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 26 luglio. 
** 4. 8. Grignaffini, Sasso, Cordoni. 


Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 26 luglio. 
** 4. 19. Bellillo. 


Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 27 luglio. 
* 4. 9. Sasso, Grignaffini, Cordoni. 


Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 27 luglio. 
* 4. 20. Bellillo. 


Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 28 luglio. 
** 4. 10. Cordoni, Grignaffini, Sasso. 


Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 28 luglio. 
** 4. 21. Bellillo. 


Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 29 luglio. 
* 4. 11. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Cordoni. 


Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 29 luglio. 
* 4. 22. Bellillo. 


Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 luglio. 
** 4. 12. Cordoni, Capitelli, Sasso, Grignaffini. 


Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 luglio. 
** 4. 23. Bellillo. 


Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorsi tali termini in attesa delle operazioni di nomina da parte dei provveditori, i dirigenti scolastici provvedono a coprire i posti vacanti utilizzando le graduatorie di circolo e di istituti di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 103, ovvero, in caso della mancata compilazione di queste, utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto derivate dalle graduatorie permanenti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146. 
4. 13. Alfonso Gianni, Titti De Simone. 


Aggiungere la seguente rubrica: Accelerazione di procedure. 
4. 25. Governo.
 
(Approvato) 


Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: 
Art. 4-bis. - 1. Alla sessione riservata di esami di abilitazione e idoneità istituita dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, e indetta con ordinanza ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2001, sono ammessi coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro il termine ultimo del 22 marzo 2001 di presentazione delle domande di partecipazione alla sessione riservata suddetta. 
4. 03. Cordoni, Grignaffini, Capitelli, Sasso. 


Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: 
Art. 4-bis. - 1. Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, in servizio come supplente alla data del 31 agosto è mantenuto in servizio per l'anno scolastico 2001-2002. I perdenti posto per sopravvenuto trasferimento hanno diritto alla nomina prioritaria in altra scuola. 
* 4. 01. Capitelli, Sasso, Cordoni, Grignaffini. 


Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: 
Art. 4-bis. - 1. Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo in servizio come supplente alla data del 31 agosto è mantenuto in servizio per l'anno scolastico 2001-2002. I perdenti posto per sopravvenuto trasferimento hanno diritto alla nomina prioritaria in altra scuola. 
* 4. 06. Gambale, Del Bono, Volpini. 



Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 4. 09 del Governo


Al comma 2, sostituire le parole: Il disposto dell'articolo 4  con le seguenti: «Il disposto dell'articolo 4, comma 1, primo periodo...».
0. 4. 09. 1. La Commissione. 
(Approvato) 



Aggiungere, in fine, il seguente periodo: si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
0. 4. 09. 2. La Commissione. 

(Approvato) 


Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: 
Art. 4-bis. - (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario). 1. Il disposto dell'articolo 4, primo, secondo e quarto periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A. T. A.). Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione dei provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti scolastici. 
4. 09. Governo. 

(Approvato) 


Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: 
Art. 4-bis. - 1. L'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 deve interpretarsi nel senso che l'articolo 3 del decreto ministeriale 30 novembre 1999 e l'articolo 3 del decreto interministeriale 27 dicembre 1999 sono abrogati. 
* 4. 02. Cordoni, Sasso, Capitelli, Grignaffini. 


Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: 
Art. 4-bis. - 1. L'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 deve interpretarsi nel senso che l'articolo 3 del decreto ministeriale 30 novembre 1999 e l'articolo 3 del decreto interministeriale 27 dicembre 1999 sono abrogati. 
* 4. 05. Gambale, Volpini, Del Bono. 


Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: 
Art. 4-bis. - 1. I ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali sono unificati nel «ruolo unico del personale educativo». 
2. Le distinte graduatorie permanenti istituite ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono unificate in un'unica graduatoria sulla base dei punteggi posseduti. Analogo provvedimento è attuato per le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami. 
3. I soli posti di organico disponibili per effetto di attività convittuali notturne, maschili o femminili, sono conferiti sulla base di graduatorie distinte. 
4. 04. Capitelli, Sasso, Cordoni, Grignaffini. 


Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: 
Art. 4-bis. - 1. Il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, sono unificati nel ruolo e nella graduatoria unica del personale educativo compilata su base provinciale e regionale. Tutte le procedure, relative al personale educativo, per il reclutamento, la mobilità e la compilazione delle graduatorie permanenti istituite ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dei concorsi banditi per il personale educativo, sono effettuate attraverso graduatorie uniche. Le disposizioni dell'articolo 121 del decreto della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 incompatibili con quanto previsto dal presente articolo sono abrogate. 
4. 07. Gambale, Del Bono, Volpini. 


Subemendamento all'articolo aggiuntivo 4. 08 del Governo 


Al comma 2, dopo la parola: semiconvittuali siano aggiunte le seguenti: e comunque nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 446 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
0. 4. 08. 1. La Commissione. 

(Approvato) 


Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: 
Art. 4-bis. - (Personale educativo). 1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati. 
2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali si utilizzano graduatorie provinciali unificate. 
3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo, rispettivamente maschile e femminile. 
4. 08. Governo. 

(Approvato) 


ART. 5. 


Aggiungere la seguente rubrica: Norme finali. 
5. 1. Governo. 

(Approvato) 


(A.C. 1175-A;  A.S. 529)

ORDINI DEL GIORNO approvati dalla Camera

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 3, contiene norme che regolano il numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente, e che lo stesso dirigente può modificare tale numero alla luce di un incremento degli alunni iscritti secondo parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni;
il comma 2 dell'articolo 3 chiarisce che i posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno;
tale ultimo dispositivo non tiene conto della titolarità e della necessità di non mantenere un docente su due istituzioni scolastiche autonome, cosa che danneggerebbe inutilmente il docente e la qualità stessa del servizio scolastico, aderendo ai principi dell'autonomia che richiede, tra l'altro, progettualità e flessibilità,

impegna il Governo

ad attuare la norma facendo salvi i casi in cui si formasse una cattedra o posto interno in sostituzione di uno con completamento esterno.
9/1175/1. Santulli, Garagnani.

(Accolto)

 

 

La Camera,
premesso che:
a più di sei mesi dalla sua approvazione, l'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, che prevede l'ammissione a domanda in soprannumero ai corsi di formazione biennale in medicina generale dei laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991, non è ancora stato applicato;
sulla Gazzetta Ufficiale, quarta Serie Speciale concorsi n. 48 del 19 giugno 2001, è stato pubblicato il bando per il concorso di ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo al biennio 2001-2003, dove, all'articolo 2, il Ministero della sanità si riserva di integrare il bando stesso con la previsione dei soggetti beneficiari, di cui all'articolo 3 della legge 401 del 2000, una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato, richiesto per evitare prevedibili contenziosi,

impegna il Governo

ad attuare in tutto il suo contenuto l'articolo 3 della legge n. 401 del 2000, in quanto tale legge restituisce alla maggior parte dei beneficiari un diritto acquisito erroneamente negato. È noto, infatti, che il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, applicando la direttiva europea 86/457/CEE e indicando nel 31 dicembre 1994 il termine ultimo per l'ammissione alle graduatorie regionali di medicina generale dei laureati in medicina e chirurgia, non considerava, o per meglio dire escludeva, gli studenti in medicina e chirurgia a quella data. Il successivo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, lasciava invariati i termini continuando ad escludere ancora una volta gli studenti ante 31 dicembre 1994.
9/1175/2. Lumia.

(Ritirato)

 

 

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, reca disposizioni urgenti per assicurare l'ordinario avvio dell'anno scolastico 2001-2002;
il citato decreto prevede che, decorso il termine del 31 agosto 2001, i dirigenti scolastici provvedano alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche, attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto;
non tutte le amministrazioni periferiche procederanno in tempi utili alla predisposizione delle graduatorie permanenti ed alle nomine in ruolo;
i dirigenti scolastici non avranno quindi le massime garanzie per procedere alle operazioni di inizio di anno scolastico con la piena trasparenza,

impegna il Governo

a voler attuare tutte le iniziative di controllo presso le amministrazioni periferiche e le istituzioni scolastiche, affinché le nomine annuali assicurino la massima garanzia per tutto il personale scolastico aspirante.
9/1175/3. Angela Napoli.

(Accolto)

 

 

 

La Camera,
premesso che:
con decreto ministeriale 10 marzo 1997 è stata decretata la soppressione dei corsi di studio ordinari dell'istituto magistrale e che, di conseguenza, a partire dal prossimo anno scolastico sembrerebbero venire meno le condizioni che hanno consentito agli studenti dell'indirizzo socio-psico-pedagogico Brocca di frequentare le lezioni facoltative di strumento musicale;
è necessaria l'emanazione, da più parti sollecitata, di un provvedimento che consenta agli alunni degli indirizzi pedagogico-sociale e delle scienze sociali di continuare a frequentare le lezioni di strumento musicale;
tale provvedimento conseguirebbe il duplice, importante, obiettivo di consentire agli studenti di poter continuare ad avvalersi di una possibilità formativa e di garantire l'occupazione dei docenti impegnati in questa attività;
a seguito della sospensione della attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, disposta dal Governo al fine di una riconsiderazione complessiva della riforma, sono temporaneamente confermati gli ordinamenti degli studi secondo le disposizioni del decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, sicché anche l'insegnamento dello strumento musicale deve ritenersi temporaneamente confermato,

impegna il Governo

a chiarire che l'insegnamento di strumento musicale agli studenti degli indirizzi socio-psico-pedagogico e liceo delle scienze sociali è confermato fino alla ridefinizione degli ordinamenti.
9/1175/4. (nuova formulazione). Misuraca, Grimaldi, Angela Napoli, Carrara, Spina Diana.

(Accolto)

 

 

 

La Camera
premesso che:
per ciascuna istituzione esiste un organico unico, che viene lasciato privo di nomine a tempo indeterminato per un dieci per cento dei posti, ed è necessario superare questa situazione,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché siano adeguatamente modificati i criteri di nomina sugli organici delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza in tempo utile a consentire l'avvio del nuovo anno scolastico.
9/1175/5. Ruzzante, Capitelli, Gambale.

(Accolto)

 

 

 

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 1175, di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002;

impegna il Governo

a garantire la massima efficacia nel processo di integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap, così come previsto dall'articolo 10 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 luglio 1998;
ad autorizzare preventivamente le direzioni regionali, gli uffici periferici e i dirigenti scolastici, dove le necessità della tutela del diritto alla integrazione e all'istruzione dei soggetti disabili lo richieda, a derogare nelle nomine degli insegnanti di sostegno dal rapporto 1/138, al fine di garantire l'adeguata presenza nelle classi degli insegnanti di sostegno.
9/1175/6. Gambale, Capitelli, Delbono, Cordoni, Ruzzante, Sasso, Lumia.

(Accolto)

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DAL SENATO  (2 agosto 2001)

 

Il Senato,
esaminato il disegno di legge n. 529, di conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002,

impegna il Governo

a garantire la massima efficacia nel processo di integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap, così come previsto dall'articolo 10 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 luglio 1998;
ad autorizzare preventivamente le direzioni regionali, gli uffici periferici e i dirigenti scolastici, dove le necessità della tutela del diritto alla integrazione e all'istruzione dei soggetti disabili lo richieda, a derogare nelle nomine degli insegnanti di sostegno dal rapporto 1/138, al fine di garantire l'adeguata presenza nelle classi degli insegnanti di sostegno.

(Accolto)

 


 

Testo iniziale del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

 

Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002

 

Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

 

        Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

 

        Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 4;

 

        Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

 

        Considerato lo stato di incertezza determinato dal contenzioso aperto in relazione all’attuazione delle disposizioni della predetta legge n. 124 del 1999, concernenti l’integrazione delle predette graduatorie permanenti;

 

        Considerato che tale stato di incertezza compromette l’espletamento delle procedure e delle operazioni preordinate all’assunzione a tempo indeterminato del personale docente sulle cattedre e i posti di insegnamento per gli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002 e all’assunzione a tempo determinato del predetto personale per l’anno scolastico 2001-2002;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per assicurare le predette assunzioni e quindi garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

 

emana

 

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

Articolo 1.

 

(Norme di interpretazione autentica)

        1. Le disposizioni contenute nell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie di base previste dall’articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all’inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel seguente ordine di priorità:

        1. Le disposizioni contenute nell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all’inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità:

            a) primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;

            a)  identica;

            b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l’assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest’ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all’articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.

            b)  identica;

        2. Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, di seguito Regolamento, si intendono modificate nel senso che i docenti per cui è previsto, separatamente, l’inserimento nei distinti scaglioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione.

        2. Le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, di seguito denominato «regolamento», si intendono modificate nel senso che i docenti per cui è previsto, separatamente, l’inserimento nei distinti scaglioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione.

 

        2-bis. Ai fini dell’accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell’abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all’articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potrà essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.

        3. Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono graduati, all’interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella annessa quale allegato A al Regolamento.

        3. Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono graduati, all’interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella di cui all’allegato A annesso al regolamento.

        4. La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2001-2002. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1º settembre dell’anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina.

        4. La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2001-2002.

        4-bis. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1º settembre dell’anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina.

        5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza annuale e fino a termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.

        5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.

        6. Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto.

        6.  Identico.

        7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo già conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano più in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri autorizzerà per l’anno scolastico 2001-2002 è scomputato un numero di posti corrispondente a quelle delle posizioni salvaguardate.

        7.  Identico.

Articolo 2.

Articolo 2.

 

(Integrazione a regime delle graduatorie permanenti

del personale docente)

        1. A decorrere dall’anno scolastico 2002-2003, l’integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario.

        1.  Identico.

        2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l’inserimento per la prima volta è graduato, nell’ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella annessa quale allegato A al Regolamento di cui all’articolo 1, comma 2. I servizi di insegnamento prestati dal 1º settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

        2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l’inserimento per la prima volta è graduato, nell’ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui all’allegato A annesso al regolamento. I servizi di insegnamento prestati dal 1º settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all’allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

        3. L’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell’anzianità di iscrizione in graduatoria.

        3. L’articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell’anzianità di iscrizione in graduatoria.

Articolo 3.

Articolo 3.

 

(Formazione delle classi)

        1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico di diritto dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998, e successive integrazioni.

        1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998, e successive integrazioni.

        2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell’organico di ciascun anno.

        2.  Identico.

        3. La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all’interno della stessa istituzione scolastica.

        3.  Identico.

Articolo 4.

Articolo 4.

 

(Accelerazione di procedure)

        1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. A regime entro lo stesso termine devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell’attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

        1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1º settembre dell’anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell’attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

        2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.

        2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.

        3. Limitatamente all’anno scolastico 2001-2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 è fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all’articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio 2001.

        3.  Identico.

 

Articolo 4-bis.

 

(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario)

 

        1. Il disposto dell’articolo 4, comma 1, primo periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Decorso il termine del 31 luglio, all’adozione dei provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti scolastici. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

Articolo 4-ter.

 

(Personale educativo)

 

        1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all’articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati.

 

        2. Per l’assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali unificate.

 

        3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell’individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile.

Articolo 5.

Articolo 5.

 

(Entrata in vigore)

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Identico.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 3 luglio 2001.

 

CIAMPI

 

Berlusconi – Moratti – Tremonti – Frattini

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 


 

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