COORDINAMENTO PRECARI E DISOCCUPATI DELLA SCUOLA della Provincia di Venezia
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C.M. 28 maggio 2001, prot. n. 1025
e
Nota 4 giugno 2001, prot. n. 1062
Sospensione delle nomine a T.I. dalle GP
Circolare Ministeriale 28 maggio 2001
prot. n. 1025/ Uff. VI
Oggetto: Graduatorie permanenti ex art. 2 legge n. 124/1999 - Sentenza TAR Lazio III/bis del 2/4/2001 su ricorso Montinari Daniela ed altri.
Si fa seguito alla nota n. 825 del 3/5/2001, con la quale questa Direzione esprimeva l'avviso che gli Uffici scolastici provinciali potevano astenersi dall'eseguire la sentenza del TAR Lazio III/bis del 2 aprile 2001, su ricorso Montinari Daniela ed altri, in attesa della decisione di appello del Consiglio di Stato.
Da notizie assunte presso la competente Avvocatura dello Stato risulta che la discussione del ricorso proposto da questo Ministero in sede di appello avverso la predetta decisione di 1° grado è stata fissata per il 13 luglio p.v..
Considerata l'estrema delicatezza della questione, anche al fine di non porre in essere provvedimenti che potrebbero essere soggetti ad annullamento o modifica in esito ad eventuale decisione sfavorevole all'Amministrazione, nel confermare l'invito a non dare esecuzione alla predetta sentenza del TAR, si ravvisa nel contempo l'opportunità che le SS.LL. nell'attesa della decisione di merito del Consiglio di Stato, sospendano le procedure di nomina a tempo indeterminato da effettuare sul contingente di assunzioni riservate alle graduatorie permanenti.
Si fa riserva di fornire ulteriori e tempestive indicazioni non appena saranno note le definitive decisioni del giudice di appello.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Zucaro
Nota 4 giugno 2001, prot. n. 1062
Oggetto: Graduatorie
permanenti ex art 2 legge 124/1999 - Sentenza TAR Lazio III bis del 2.4.2001 su
ricorso Montanari Daniela ed altri.
Si fa
seguito alla nota n. 1025 del 28.5.2001 riguardante l'oggetto per fornire
ulteriori istruzioni operative ed aggiornamenti sulla questione.
Preliminarmente
occorre precisare che nella nota citata non si è inteso in alcun modo
prefigurare un blocco delle operazioni di definizione delle graduatorie
permanenti, che com'è noto, dovranno essere concluse entro il 30 giugno, bensì,
per considerazioni di carattere giuridico e di opportunità, sospendere le
procedure di assunzione sul contingente di nomine in ruolo destinate alle
graduatorie permanenti.
A
tal fine è opportuno chiarire che la precedente nota n. 825 del 3.5.2001 che
invitava le SS.LL. a procedere nell'applicazione del decreto vulnerato dalla
citata sentenza TAR era stata diramata nella prevedibile certezza che in tempi
brevi il giudice amministrativo si sarebbe pronunciato sulla motivata richiesta
di sospensione avanzata dall'Amministrazione.
In tale
richiesta è stata, in modo articolato e puntuale, contrastata la tesi del TAR
Lazio sulla base di considerazioni che, in estrema sintesi, fanno riferimento
alla necessità, nella linea chiaramente indicata dalla legge 124/1999 e
confermata dalla successiva legge 306/2000 di contemperare, con la suddivisione
in fasce degli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti, il criterio
dell’anzianità con quello del merito.
Nel
frattempo sono state emesse altre sentenze sfavorevoli all'Amministrazione da
parte dello stesso TAR Lazio, nonché dal TAR Campania.
Successivamente
alla proposizione dell'appello si è appreso, tramite la competente Avvocatura
dello Stato, che il Consiglio di Stato avrebbe fissato la discussione di merito
alla data del 13 luglio, senza nel frattempo formalizzare alcuna decisione sulla
richiesta di sospensiva.
In tale
situazione, a fronte di ripetute sentenze dei TAR, immediatamente esecutive,
questa Amministrazione ha ritenuto prudente invitare gli Uffici scolastici
provinciali a sospendere, sino alla data fissata per la discussione
dell'appello, le procedure di nomina a tempo indeterminato sulle graduatorie
permanenti, ferme restando ovviamente la necessità e l'urgenza di procedere sul
contingente delle nomine riservate ai concorsi ordinari, le cui graduatorie non
sono state in alcun modo inficiate dalla sentenza del TAR.
Tale invito, tra l'altro, rispondeva alla necessità di dare un indirizzo di omogeneità e chiarezza all'azione amministrativa degli Uffici periferici, tenendo conto delle responsabilità che sugli stessi incombono.
Va comunque segnalato che il prossimo
19 giugno è stata fissata presso il Consiglio di Stato una udienza per la
discussione di una richiesta di sospensiva sulla sentenza TAR di cui trattasi,
presentata da parte di alcuni controinteressati. A tale udienza
l’Amministrazione ha intenzione di partecipare “ad adiuvandum”, sostenendo
le ragioni dei controinteressati; in tal senso ha già interessato l'Avvocatura
dello Stato.
E’ pertanto possibile che in tale
occasione il Consiglio di Stato possa accogliere, seppure in via di sospensiva,
le richieste dei controinteressati e dell’Amministrazione. Resta perciò
confermata la necessità di mantenere ferma la sospensione delle procedure di
nomina almeno sino al 19 giugno. Dopo tale data, sarà opportuna una
riconsiderazione complessiva dell’intera questione.
Il
Direttore Generale: Zucaro