
Si rende noto che presso la Camera di Comm. Ind. Art. ed Agric. di Cosenza è stata istituita una Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale, denominata Camera Arbitrale COSTANTINO Mortati.
Scopi della Camera
Arbitrale sono i seguenti:
a)
sviluppare,
nell’interesse dei settori economici e dei servizi, la promozione, la
conoscenza ed il buon andamento delle procedure di arbitrato onde diffonderne la
pratica.
b)
Per una buona
diffusione dell’idea e dell’uso dell’arbitrato, onde infondere una giusta
cultura arbitrale, la Camera Arbitrale promuoverà attività di studio e
ricerca, documentazione, elaborazione di dati di problemi pratici, tecnici e
teorici dell’arbitrato, dell’arbitraggio, della conciliazione e della
perizia contrattuale, non trascurando la pratica ed il diritto anche dei paesi
stranieri.
c)
Per il raggiungimento
dei suoi fini organizzerà e promuoverà convegni, incontri, tavole rotonde ed
azioni comuni prendendo contatti ed eventuali accordi con altre istituzioni
anche specializzate, nazionali ed internazionali, ovvero con associazioni
economiche ed imprenditoriali o con altri organismi pubblici e privati, comunque
interessati a studiare, diffondere ed utilizzare l’arbitrato commerciale come
metodo di risoluzione delle controversie. Tale attività potrà essere
effettuata in collaborazione con Unioncamere, con Centri di Studio
sull’arbitrato, con l’Università, con altre Camere Arbitrali ed ogni altra
Istituzione interessata, anche mediante stipula di convenzioni.
d)
Provvedere alla
composizione delle controversie tra imprese, imprese e consumatori ed utenti,
nonché ogni altra controversia, anche tra soggetti diversi dei precedenti.
e)
Predisporre e
promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni a tutela
degli interessi dei consumatori e degli utenti.
f)
Promuovere forme di
controllo sulla presenza di clausole abusive inserite nei contratti.
La
composizione di controversie – di natura sia nazionale che internazionale –
avverrà attraverso l’organizzazione di un servizio di conciliazione, di
arbitrato rituale, di arbitrato irrituale o libero, di arbitraggio e di perizie
contrattuali, provvedendo mediante apposita organizzazione a quanto occorre per
la relativa attuazione.
La
Camera Arbitrale privilegerà nell’interesse del miglioramento delle relazione
commerciali e industriali la pacificazione dei rapporti mediante componimenti
amichevoli.
Gli
organi della Camera Arbitrale sono:
|
Il
Presidente; |
|
|
Il
Consiglio Arbitrale; |
|
|
Il
Comitato Tecnico; |
|
|
L’Assemblea
Plenaria; |
|
|
Il
Segretario. |
REGOLAMENTO:
Inizio del procedimento:
ARTICOLO
1: Accordo compromissorio:
1.
Qualora la clausola compromissoria o il compromesso facciano riferimento
all’arbitrato della Camera arbitrale Costantino Mortati della Camera di
Commercio di Cosenza, tutte le controversie sono definite, salvo diversa opzione
delle parti, mediante arbitrato rituale con giudizio di diritto, che si conclude
con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva in
conformità all’articolo 825 del codice di procedura civile; l’arbitrato è
invece libero o irrituale, avente valore esclusivamente contrattuale, qualora la
volontà delle parti sia espressa in tal senso.
2.
Qualora sorgano contestazioni sulla validità o l’esistenza
dell’accordo compromissorio nella fase antecedente alla nomina dell’arbitro,
il Comitato Tecnico della Camera arbitrale decide se dare seguito o meno al
procedimento.
3.
Nel caso in cui le contestazioni sorgano successivamente alla nomina
dell’arbitro, sarà quest’ultimo a decidere .
4.
Qualora manchi o sia insufficiente il riferimento all’arbitrato da
svolgersi presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cosenza, la
domanda di arbitrato può essere acquisita purché le parti sottoscrivano
un’integrazione del compromesso o della clausola.
Articolo
2: Domanda di arbitrato:
1.
La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato rituale o
irrituale, deve notificare la domanda nelle forme previste dagli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile. Entro dieci giorni dall’ultima
notifica deve depositare, presso la Segreteria della Camera arbitrale della
Camera di Commercio di Cosenza, l’originale ed una copia della stessa, nonché
una ulteriore copia per ciascuno degli arbitri.
2.
La domanda deve contenere: il nome delle parti e la loro residenza, o
trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentati,
l’esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l’eventuale
indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia, la nomina
dell’arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta, il compromesso o
la clausola compromissoria, l’indicazione del tipo di arbitrato (rituale o
libero) e del tipo di pronuncia (secondo diritto o secondo equità), qualora
l’accordo compromissorio sia carente sul punto; il nome, l’indirizzo e la
procura alle liti del difensore (se nominato) e l’eventuale elezione di
domicilio, l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, ogni altro documento
opportuno.
3.
Al
momento del deposito della domanda, la parte è tenuta a versare i diritti
amministrativi previsti dalle vigenti tariffe.
ARTICOLO
3: Risposta del convenuto:
1.
Entro trenta giorni dalla notifica della domanda, il convenuto dovrà
depositare presso la Segreteria, la propria memoria di replica in originale e
copia, nonché una ulteriore copia per ciascuno degli arbitri.
2.
La risposta deve contenere: il nome del convenuto e la sua residenza, o
trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti,
l’esposizione degli argomenti difensivi, l’eventuale domanda riconvenzionale
e l’indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia, la
nomina dell’arbitro o le indicazione necessarie per la sua scelta,
l’indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia
(secondo diritto o secondo equità), qualora l’accordo compromissorio sia
carente sul punto, il nome, l’indirizzo e la procura alle liti del difensore
(se nominato) e l’eventuale elezione di domicilio, l’indicazione dei mezzi
di prova richiesti, ogni altro documento opportuno.
3.
Al momento del deposito della risposta la parte è tenuta a versare i
diritti amministrativi previsti dalle vigenti tariffe.
4.
Entro cinque giorni dal deposito, la replica è trasmessa, a cura della
Segreteria, alla controparte.
ARTICOLO
4: Nomina degli arbitri:
1.
Le controversie sono risolte da una arbitro unico ovvero da un Collegio.
2.
Qualora le parti convengano che la controversia venga risolta da una
arbitro unico, questi viene nominato di comune accordo entro il termine previsto
per la risposta alla domanda. In difetto, l’arbitro è nominato a norma
dell’art. 9 dello Statuto.
3.
Qualora la controversia debba essere risolta da tre o più arbitri,
ciascuna parte nomina il proprio arbitro nella domanda e nella risposta. Se
alcuna delle parti non provvede alla nomina, essa, entro cinque giorni, è
effettuata dalla Camera, ex art. 9 dello Statuto.
4.
Qualora la nomina del terzo arbitro, che assume la presidenza del
Collegio, non sia riservata alle parti ovvero agli arbitri dalle stesse
nominati, essa compete alla Camera, ex art. 9 dello Statuto, nel termine di
dieci giorni dalla richiesta a cura della parte più diligente; allo stesso modo
si procede nel caso di inerzia delle parti e/o degli arbitri.
ARTICOLO
5: Dichiarazione di imparzialità:
1.
Gli arbitri devono essere imparziali ed indipendenti dalle parti.
2.
L’arbitro deve, contestualmente all’accettazione della nomina,
rendere una dichiarazione di imparzialità e di indipendenza rispetto ai fatti e
alle parti in causa sulla base della insussistenza di fatti e circostanze che
possono costituire motivo di incompatibilità all’incarico.
3.
In ogni caso, gli arbitri sono vincolati alle norme di comportamento
vigenti.
ARTICOLO
6: Accettazione della nomina:
1.
Le nomine degli arbitri sono comunicate dalla segreteria agli arbitri ed
alle parti nelle ipotesi di cui al precedente art. 4. Gli arbitri, entro dieci
giorni dalla ricezione, devono comunicare, alle parti ed alla Segreteria, per
iscritto, la propria accettazione nonché la propria dichiarazione di
imparzialità; in mancanza la nomina si intende non accettata.
2.
La parte provvede sollecitamente alla nomina di un nuovo arbitro, in
sostituzione di quello che non ha accettato.
3.
Gli arbitri che non abbiano accettato la nomina saranno sostituiti,
secondo le modalità previste per le rispettive nomine.
ARTICOLO
7: Ricezione degli arbitri:
1.
La parte può ricusare l’arbitro a termini degli articoli 51 e 52 del
Codice di procedura civile.
2.
La richiesta motivata di ricusazione è avanzata mediante ricorso al
Comitato tecnico della Camera Arbitrale entro quindici giorni dalla
comunicazione alle parti dell’accettazione della nomina o dalla sopravvenuta
conoscenza della causa di ricusazione.
3.
Sulla richiesta di ricusazione decide il Comitato Tecnico della Camera
Arbitrale con provvedimento succintamente motivato.
ARTICOLO
8: Sostituzione degli arbitri:
1.
In caso di morte, ricusazione, revoca, rinuncia, inerzia, ritardo o
negligenza, si provvede alla sostituzione dell’arbitro, con le stesse modalità
previste per la nomina.
2.
Nei casi di inerzia, ritardo o negligenza, segnalati dalle parti, il
Comitato Tecnico della Camera Arbitrale richiama l’arbitro inadempiente al
rispetto dei propri obblighi; in mancanza, sentito l’arbitro, il Comitato
Tecnico provvede alla eventuale sostituzione con le stesse modalità per la
nomina.
3.
Il compenso dell’arbitro sostituito è stabilito dal Comitato Tecnico
tenendo conto dell’attività fino a quel momento svolta e delle cause che
hanno determinato la sostituzione.
Il
Procedimento Arbitrale:
ARTICOLO
9: Adempimenti della Segreteria:
1.
Entro cinque giorni dalla comunicazione dell’accettazione della nomina
dell’ultimo arbitro, la Segreteria della Camera Arbitrale forma il fascicolo
del procedimento.
2.
Dopo aver ricevuto i versamenti dovuti trasmette il fascicolo stesso, in
copia, agli arbitri.
ARTICOLO
10: Regole di procedura:
1.
Occorrendo integrare le norme del presente regolamento, l’arbitro ha
facoltà di disciplinare il procedimento nel modo che ritiene più opportuno,
purché sia garantito il principio del contraddittorio e fatto salvo in ogni
caso, quanto previsto dall’art. 816 cpc.
2.
L’arbitro è tenuto ad esperire tra le parti un tentativo di
conciliazione.
3.
In caso di mancata conciliazione, l’arbitro fissa i termini per
presentare documenti e memorie e per replicare.
4.
L’arbitro fissa la prima riunione, nella quale le parti possono farsi
sostituire da un rappresentante munito di idonea procura.
5.
Le parti devono assicurare la presenza di testimoni ammessi nel luogo e
giorno fissati per l’audizione; se l’arbitro consente i testimoni possono
essere ascoltati in una successiva udienza.
6.
L’arbitro ha facoltà di nominare consulenti, di chiedere informazioni
a pubbliche autorità e di rivolgersi all’autorità giudiziaria per gli ausili
ammessi dalla legge; egli può procedere all’assunzione di mezzi di prova
d’ufficio o su richiesta di parte.
7.
Chiusa l’istruttoria, l’arbitro può invitare le parti a presentare
ulteriori memorie scritte e fissare un’udienza per la discussione orale.
8.
L’arbitro può, omessa ogni udienza, statuire in base ai soli documenti
se le parti, anche nel corso del procedimento, lo domandano o vi consentono in
forma scritta.
9.
L’udienza deve essere indetta dall’arbitro con congruo preavviso. Le
parti possono comparire di persona o tramite rappresentanti muniti di idonea
procura.
10.
Se una parte espressamente convocata non si presenta senza dare valida
giustificazione, si procede egualmente, dopo aver constatato che la convocazione
è stata regolarmente comunicata.
11.
Lo svolgimento del procedimento è documentato da processo verbale,
redatto a cura del segretario.
12.
Nel caso di sopravvenuta composizione amichevole della controversia nel
corso del procedimento, viene redatto un apposito verbale, sottoscritto dalle
parti e dall’arbitro.
13.
Se l’accordo è soltanto parziale il procedimento prosegue per la
definizione dei punti della controversia non ancora risolta in via amichevole.
ARTICOLO
11: Sede dell’arbitrato:
1.
La sede dell’arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera
Arbitrale della Camera di Commercio di Cosenza, salvo quanto stabilito in
eventuali convenzioni con altre camere arbitrali.
Il
lodo arbitrale:
ARTICOLO
12: Forma del lodo:
1.
Il lodo, pronunziato a maggioranza dei voti nel caso di decisione
collegiale, è redatto per iscritto, in tanti originali quante sono le parti, più
uno per la Segreteria.
2.
Gli arbitri possono sottoscrivere il lodo in tempi diversi, ma devono
indicare il luogo, il giorno, il mese e l’anno in cui la sottoscrizione è
avvenuta.
3.
Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell’ultima
sottoscrizione.
4.
Gli arbitri trasmettono, senza indugio, il lodo sottoscritto alla
Segreteria, per gli adempimenti di cui appreso.
5.
La Segreteria trasmette, con raccomandata A.R., entro dieci giorni dal
ricevimento del lodo, gli esemplari sottoscritti in originale a ciascuna parte.
ARTICOLO
13: Contenuto del lodo:
1.
La motivazione del lodo deve comprendere tutti i punti della
controversia.
2.
E’ valido il lodo sottoscritto dall’arbitro o dalla maggioranza degli
arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza
personale di tutti, con la espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto
o non hanno potuto sottoscriverlo.
3.
Nel lodo l’arbitro indica la parte o le parti tenute al pagamento delle
spese del procedimento e di quelle di difesa e assistenza legale.
ARTICOLO
14: Termini per la decisione:
1.
Il lodo deve essere pronunciato entro centottanta giorni, a norma
dell’art. 820, 1° comma, C.P.C.
2.
Le ipotesi di eventuale sospensione o interruzione del termine sono
regolate a norma dell’art. 820 C.P.C.
3.
Il termine stabilito per la pronuncia del lodo nel caso in cui si
verifichino questioni particolarmente complesse, può essere prorogato dal
Collegio arbitrale, o dall’arbitro unico, fino ad un massimo di centottanta
giorni, dopo avere avuto l’assenso scritto delle parti, salvo eventuali
ulteriori proroghe consentite per iscritto dalle parti.
Le
spese di procedimento:
ARTICOLO
15: Diritti amministrativi e spese di procedimento:
1.
Le spese di arbitrato comprendono i diritti amministrativi, gli onorari
degli arbitri ed eventuali spese di consulenza.
2.
Le parti, contestualmente alla presentazione della domanda di arbitrato e
della risposta, versano alla Segreteria i diritti amministrativi per i servizi
camerali stabiliti nelle tariffe, determinate dal Consiglio Arbitrale ai sensi
dell’art. 7 dello statuto.
3.
La Segreteria, con l’eventuale parere del Comitato Tecnico, verifica il
valore della controversia, sulla base delle indicazioni provenienti dalle parti,
sommando alla domanda principale l’eventuale domanda riconvenzionale.
4.
La Segreteria determina le somme che le parti devono versare, in parti
uguali, a titolo di deposito iniziale, quale acconto dell’onorario arbitrale,
con possibilità di richiedere integrazioni, ricorrendone la necessità.
5.
L’integrale deposito delle somme richieste, con le modalità di cui al
successivo art. 16 è condizione per l’inizio di ogni sessione di attività
della Camera Arbitrale, la quale sarà tenuta a restituire eventuali importi
parziali.
6.
Nel caso di mancato integrale versamento delle somme richieste, la
domanda di arbitrato si considerà ritirata.
7.
Qualora si renda necessario l’espletamento di consulenza tecnica, è in
facoltà degli arbitri di subordinare l’effettivo inizio delle operazione
peritali al versamento, ad opera della parte tenutavi, delle somme che si
presumono occorrenti per il compenso spettante al consulente.
8.
All’atto di introitare la causa per la decisione, l’arbitro ovvero il
Presidente del Collegio, richiede al Comitato Tecnico la liquidazione
dell’onorario e delle eventuali spese vive per l’attività prestata; a tali
effetti, al Presidente competerà il 40% del compenso e agli altri due arbitri
il 30% ciascuno; analoga proporzione si osserverà qualora gli arbitri dovessero
essere in numero superiore a tre.
9.
Effettuata sollecitamente la liquidazione, il Comitato Tecnico
la trasmette alla Segreteria, la quale a sua volta dà la tempestiva
comunicazione alle parti.
10.
Nel caso di mancato versamento integrale, con le modalità di cui al
successivo art. 16, delle somme di cui al precedente comma 8, la domanda di
arbitrato si considererà ritirata; in tal caso, non si farà luogo ad alcuna
restituzione di somme, intendendosi quelle versate in acconto a copertura
dell’attività svolta dagli arbitri.
ARTICOLO
16: Modalità di pagamento dei diritti amministrativi e delle spese del
procedimento:
1.
La Segreteria richiede alle parti i versamenti dovuti.
2.
I versamenti devono essere effettuati in misura uguale dalle parti, salva
la ripartizione finale decisa dall’arbitro.
3.
Tuttavia, qualora una parte non provveda ad alcuno dei versamenti
richiesti, tale versamento può essere effettuato dall’altra parte; di tale
eventuale circostanza si terrà conto nel dispositivo del lodo.
4.
Tutti i versamenti dovuti devono essere effettuati entro dieci giorni
dalla ricezione della relativa richiesta.
5.
Se il procedimento arbitrale si conclude prima dell’emissione del lodo,
il Comitato Tecnico determina, con riferimento all’attività svolta, le spese
di procedimento e, stabilisce altresì, salvo diversa volontà delle parti, a
quale di essa le stessa debbano far carico.
Modello
per Clausola compromissoria per Arbitrato rituale:
Tutte le controversie che dovessero insorgere circa la validità, l’efficacia, l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto saranno risolte secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale “Constantino Mortati” della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Consenta da n. ___ (1) arbitri nominati in conformità a detto Regolamento.
Le
parti intendono/non intendono (*) riservare a se stesse/ai propri arbitri (*) la
designazione di comune accordo del terzo arbitro (2).
L’arbitro/gli
arbitri (*) decideranno secondo diritto/equità (*) disciplinando lo svolgimento
del procedimento arbitrale in conformità al suddetto Regolamento ed agli artt.
816 e segg. C.P.C. in quanto applicabili.
Qualora,
a seguito di impugnazione del lodo la Corte d’Appello ne dichiari la nullità,
le parti convengono che la decisione sul merito (fare rescissoria) resti
devoluta alla cognizione di un diverso Collegio arbitrale/di un nuovo arbitro
unico (*), designato a norma del precitato Regolamento, il quale sarà applicato
anche al procedimento di secondo grado.
Modello
per Clausola compromissoria per Arbitrato irrituale:
Tutte le controversie che dovessero insorgere circa la validità, l’efficacia, l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto saranno risolte secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale “Costantino Mortati” della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza da n. ___ (1) arbitri nominati in conformità a detto Regolamento.
Le parti intendono/non intendono (*) riservare a se stesse/ai propri arbitri (*) la designazione di comune accordo del terzo arbitro (2).
L’arbitro/gli arbitri (*) decideranno secondo diritto/equità (*) disciplinando lo svolgimento del procedimento arbitrale in conformità al suddetto Regolamento ed agli artt. 816 e seguenti C.P.C. in quanto applicabili.
(1) Indicare il numero di arbitri.
(*) Cancellare il tipo non prescelto.
(2) Solo in caso di opzione per un Collegio
Arbitrale.
NOTA:
La clausola compromissoria deve essere espressamente accettata dalle parti,
ove necessario, in conformità agli artt. 1341 e 1342 c.c.
La presente controversia (1), su concorde volontà delle parti verrà risolta secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale “Costantino Mortati” della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza da n. __ (2) arbitri nominati in conformità a detto Regolamento (3).
Le
parti intendono/non intendono (*)
riservare a se stesse/ai propri arbitri (*) la designazione di comune
accordo del terzo arbitro (4).
L’arbitro/gli
arbitri (*) decideranno secondo diritto/equità (*) disciplinando lo svolgimento
del procedimento arbitrale in conformità al suddetto Regolamento ed agli artt.
816 e segg. C.P.C. in quanto applicabili.
Qualora,
a seguito di impugnazione del lodo la Corte d’Appello ne dichiari la nullità,
le parti convengono che la decisione sul merito (fase rescissoria) resti
devoluta alla cognizione di un diverso collegio arbitrale/di un nuovo arbitro
unico (*), designato a norma del precitato regolamento, il quale sarà applicato
anche al procedimento di secondo grado.
Modello
per Compromesso di Arbitrato irrituale:
La presente controversia (1), su concorde volontà delle parti verrà risolta secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale “Costantino Mortati” della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza da n. ___ (2) arbitri nominati in conformità a detto Regolamento (3).
Le
parti intendono/non intendono (*) riservare a se stesse/ai propri arbitri (*) la
designazione di comune accordo del terzo arbitro (4).
L’arbitro/gli
arbitri (*) decideranno secondo diritto/equità (*) disciplinando lo svolgimento
del procedimento arbitrale in conformità al suddetto Regolamento ed agli artt.
816 e segg. C.P.C. in quanto applicabili.
(1) Determinare l’oggetto della controversia
secondo l’art. 807 C.P.C.
(2) Indicare il numero di arbitri o se arbitro
unico.
(3)
Si richiama il terzo comma dell’art. 807 C.P.C. dove si legge che al
compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validità dei
contratti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
(*) Cancellare il tipo non prescelto.
(4) Solo in caso di opzione per un Collegio
Arbitrale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi :
|
Presso C.C.I.A.A. di Cosenza ; |
|
|
Presso Comitato Difesa Consumatori Sezione Calabrese |
|
|
Presso Legale Comitato Difesa Consumatori |