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ASSEMBLEA NAZIONALE DEL POTERE POPOLARE
Preambolo

NOI, CITTADINI CUBANI,
eredi e continuatori del lavoro creatore e delle tradizioni di combattività, fermezza, eroismo e sacrificio forgiati dai nostri predecessori;
dagli indigeni che molte volte preferirono lo sterminio alla sottomissione;
dagli schiavi che si ribellarono contro i loro padroni;
da coloro che risvegliarono la coscienza nazionale e l’aspirazione cubana alla patria e alla libertà;
dai patrioti che nel 1868 iniziarono le guerre di indipendenza contro il colonialismo spagnolo e da coloro che con l’ultimo impulso del 1895 portarono alla vittoria del 1898, che fu loro strappata dall’intervento e dall’occupazione militare dell’imperialismo yankee;
dagli operai, dai contadini, dagli studenti e dagli intellettuali che lottarono per più di cinquant’anni contro il dominio imperialista, la corruzione politica, la mancanza di diritti e di libertà per il popolo, la disoccupazione e lo sfruttamento imposti da capitalisti e latifondisti;
da coloro che promossero, integrarono e svilupparono le prime organizzazioni di operai e di contadini, diffusero le idee socialiste e fondarono i primi movimenti marxisti e marxisti-leninisti;
da coloro che appartennero all’avanguardia della generazione del centenario della nascita di Martí, che nutriti dal suo insegnamento ci condussero alla vittoria rivoluzionaria popolare di gennaio;
da coloro che, col sacrificio delle loro vite, difesero la Rivoluzione, contribuendo al suo definitivo consolidamento;
da coloro che compirono in massa eroiche missioni internazionaliste;

GUIDATI
dall’insieme di idee di José Martí e dalle idee politico-sociali di Marx, Engels e Lenin;

POGGIANDO
sull’internazionalismo proletario, sull’amicizia fraterna, sull’aiuto, sulla cooperazione e sulla solidarietà dei popoli del mondo, soprattutto di quelli dell’America Latina e dei Caraibi;

DECISI
a portare avanti la Rivoluzione vittoriosa del Moncada e del Granma, della Sierra e di Girón guidata da Fidel Castro, che, basata sulla più stretta unità di tutte le forze rivoluzionarie e del popolo, conquistò la piena indipendenza nazionale, stabilì il potere rivoluzionario, realizzò le trasformazioni democratiche, iniziò la costruzione del socialismo e, sotto la guida del Partito Comunista, la prosegue con l’obiettivo finale di edificare la società comunista;

COSCIENTI
che tutti i regimi basati sullo sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo causano l’umiliazione degli sfruttati e la degradazione della condizione umana degli sfruttatori;
che solo nel socialismo e nel comunismo, quando l’uomo è stato liberato da tutte le forme di sfruttamento, dalla schiavitù, dalla servitù e dal capitalismo, si consegue la piena dignità dell’essere umano;
e che la nostra Rivoluzione elevò la dignità della Patria e del cubano a un livello più alto;

DICHIARIAMO
la nostra volontà che la legge delle leggi della Repubblica sia guidata da questa profonda aspirazione, alla fine realizzatasi, di José Martí:
"Desidero che la prima legge della nostra Repubblica
sia il culto dei cubani per la piena dignità dell’uomo";

ADOTTIAMO
con il nostro libero voto, mediante referendum, la seguente

COSTITUZIONE



CAPITOLO I

Fondamenti politici, sociali ed economici dello Stato

Articolo 1 - Cuba è uno Stato socialista di lavoratori, indipendente e sovrano, organizzato con tutti e per il bene di tutti come repubblica unitaria e democratica per il godimento della libertà politica, della giustizia sociale, del benessere individuale e collettivo e della solidarietà umana.

Articolo 2 - Il nome dello Stato cubano è Repubblica di Cuba, la lingua ufficiale è lo spagnolo e la sua capitale è la città di La Habana.

Articolo 3 - Nella Repubblica di Cuba la sovranità risiede nel popolo, dal quale proviene tutto il potere dello Stato. Questo potere è esercitato direttamente o per mezzo delle Assemblee del Potere Popolare e di altri organi dello Stato che da esse derivano, nella forma e secondo le norme fissate dalla Costituzione e dalle leggi.
Tutti i cittadini hanno il diritto di combattere con tutti i mezzi, compresa la lotta armata, quando non fosse possibile altro mezzo, contro chiunque cercasse di abbattere l’ordine politico, sociale ed economico stabilito da questa Costituzione.

Articolo 4 - I simboli nazionali sono quelli che hanno presieduto per più di cent’anni le lotte cubane per l’indipendenza, per i diritti del popolo e per il progresso sociale:
- la bandiera con la stella solitaria;
- l’inno di Bayamo;
- lo scudo con la palma reale.

Articolo 5 - Il Partito Comunista di Cuba, martiano e marxista-leninista, avanguardia organizzata della nazione cubana, è la più alta forza dirigente della società e dello Stato, organizza e orienta gli sforzi comuni verso gli alti fini della costruzione del socialismo e dell’avanzata verso la società comunista.

Articolo 6 - L’Unione dei Giovani Comunisti, organizzazione della gioventù cubana di avanguardia, conta sul riconoscimento e sullo stimolo dello Stato nella sua funzione originaria di promuovere la partecipazione attiva delle masse giovanili nei compiti dell’edificazione socialista e di preparare adeguatamente i giovani come cittadini coscienti e capaci di assumere responsabilità ogni giorno più grandi a vantaggio della nostra società.

Articolo 7 - Lo Stato socialista cubano riconosce e stimola le organizzazioni di massa e sociali sorte nel processo storico delle lotte del nostro popolo, che riuniscono nel loro seno diversi settori della popolazione, rappresentano i loro interessi specifici e organizzano tali settori per i compiti dell’edificazione, del consolidamento e della difesa della società socialista.

Articolo 8 - Lo Stato riconosce, rispetta e garantisce la libertà religiosa.
Nella Repubblica di Cuba le istituzioni religiose sono separate dallo Stato.
Le diverse fedi e religioni godono di pari considerazione.

Articolo 9 - Lo Stato:
a) realizza la volontà del popolo lavoratore e
dirige gli sforzi della nazione nella costruzione del socialismo;
mantiene e difende l’integrità e la sovranità della patria;
garantisce la libertà e la piena dignità dell’uomo, il godimento dei suoi diritti, l’esercizio e l’adempimento dei suoi doveri e lo sviluppo integrale della sua personalità;
garantisce l’ideologia e le norme di convivenza e di condotta proprie della società libera dallo sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo;
protegge il lavoro creatore del popolo e la proprietà e la ricchezza della nazione socialista;
dirige in modo pianificato l’economia nazionale;
assicura il progresso nell’ambito dell’educazione, della scienza, della tecnica e della cultura del Paese;
b) come potere del popolo, al servizio del popolo stesso, garantisce:
che non ci sia uomo o donna, in condizioni di lavorare, che non abbia la possibilità di ottenere un impiego con il quale possa contribuire ai fini della società e al soddisfacimento delle sue stesse necessità;
che non ci sia persona non in grado di lavorare che non abbia mezzi decorosi di sussistenza;
che non ci sia malato che non abbia cure mediche;
che non ci sia bambino che non abbia scuola, nutrimento e vestiario;
che non ci sia giovane che non abbia possibilità di studiare;
che non ci sia persona che non abbia accesso allo studio, alla cultura e allo sport;
c) lavora per far sì che non ci sia famiglia che non disponga di un’abitazione confortevole.

Articolo 10 - Tutti gli organi dello Stato, i suoi dirigenti, funzionari e impiegati, agiscono all’interno dei limiti delle loro rispettive competenze e hanno l’obbligo di osservare strettamente la legalità socialista e vegliare sul suo rispetto nella vita di tutta la società.

Articolo 11 - Lo Stato esercita la sua sovranità:
a) su tutto il territorio nazionale, formato dall’Isola di Cuba, dall’Isola della Gioventù, dalle altre isole e isolotti adiacenti, dalle acque interne e dal mare territoriale nell’estensione fissata per legge, e dallo spazio aereo che si estende sopra questi;
b) sull’ambiente e sulle risorse naturali del paese;
c) sulle risorse naturali, sia organiche che inorganiche, delle acque, dei fondali e del sottosuolo dell’area economica marittima della Repubblica, per l’estensione fissata dalla legge, in conformità alla prassi internazionale.
La Repubblica di Cuba ripudia e considera illegali e nulli i trattati, i patti o le concessioni stipulati in condizioni di diseguaglianza o che non riconoscono o riducono la sua sovranità e la sua integrità territoriale.

Articolo 12 - La Repubblica di Cuba fa suoi i principi antimperialisti e internazionalisti e:
a) ribadisce la sua aspirazione a una pace degna, autentica e valida per tutti gli Stati, grandi e piccoli, deboli e potenti, fondata sul rispetto dell’indipendenza e della sovranità dei popoli e sul diritto all’autodeterminazione;
b) fonda le sue relazioni internazionali sui principi di eguaglianza dei diritti, di libera determinazione dei popoli, di integrità territoriale, di indipendenza degli Stati, sulla cooperazione internazionale in base al vantaggio e all’interesse equo e reciproco, sul regolamento pacifico delle controversie in base all’eguaglianza e al rispetto e agli altri principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite e in altri trattati internazionali ai quali Cuba aderisca;
c) riafferma la sua volontà di integrazione e collaborazione con i paesi dell’America Latina e dei Caraibi, la cui identità comune e necessità storica di avanzare uniti verso l’integrazione economica e politica per raggiungere l’autentica indipendenza, ci permetterebbe di occupare il posto che ci spetta nel mondo;
ch) propugna l’unità di tutti i paesi del Terzo Mondo, di fronte alla politica imperialista e neocolonialista che persegue la limitazione o la subordinazione della sovranità dei nostri popoli e l’aggravamento delle condizioni economiche di sfruttamento e di oppressione delle nazioni sottosviluppate;
d) condanna l’imperialismo, promotore e sostegno di tutte le manifestazioni fasciste, colonialiste, neocolonialiste e razziste, come la principale forza di aggressione e di guerra e il peggiore nemico dei popoli;
e) ripudia l’intervento diretto o indiretto negli affari interni o esterni di qualsiasi Stato e, pertanto, l’aggressione armata, il blocco economico, così come qualunque altra forma di coercizione economica o politica, la violenza fisica contro persone residenti in altri paesi, o altro tipo di ingerenza e minaccia all’integrità degli Stati e degli elementi politici, economici e culturali delle nazioni;
f) rifiuta la violazione del diritto irrinunciabile e sovrano di ogni Stato a regolare l’uso e i vantaggi delle telecomunicazioni sul suo territorio, in modo conforme alla prassi universale e agli accordi internazionali sottoscritti;
g) qualifica come crimine internazionale la guerra di aggressione e di conquista, riconosce la legittimità delle lotte per la liberazione nazionale, così come della resistenza armata all’aggressione e considera suo dovere internazionalista solidarizzare con l’aggredito e con i popoli che combattono per la loro liberazione e autodeterminazione;
h) basa i suoi rapporti con i Paesi che costruiscono il socialismo sull’amicizia fraterna, la cooperazione e l’aiuto reciproco, fondati sugli obiettivi comuni della costruzione della nuova società;
i) mantiene rapporti di amicizia con i Paesi che, avendo un regime politico, sociale ed economico differente, rispettano la sua sovranità, osservano le norme di convivenza tra gli Stati, si attengono ai principi di reciproco vantaggio e adottano un’attitudine di reciprocità con il nostro Paese.

Articolo 13
- La Repubblica di Cuba concede asilo ai perseguitati per i loro ideali o lotte per i diritti democratici; contro l’imperialismo, il fascismo, il colonialismo e il neocolonialismo, contro la discriminazione e il razzismo; per la liberazione nazionale; per i diritti e le rivendicazioni dei lavoratori, contadini e studenti; per le loro attività politiche, scientifiche, artistiche e letterarie progressiste; per il socialismo e la pace.

Articolo 14 - Nella Repubblica di Cuba vige il sistema economico basato sulla proprietà socialista di tutto il popolo dei mezzi fondamentali di produzione e sulla soppressione dello sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo.
Vige anche il principio della distribuzione socialista "da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo il suo lavoro". La legge stabilisce i regolamenti che garantiscono l’effettivo adempimento di questo principio.

Articolo 15 - Sono di proprietà statale socialista di tutto il popolo:
a) le terre che non appartengono ai piccoli agricoltori o a cooperative formate da questi; il sottosuolo, le miniere, le risorse naturali sia organiche che inorganiche all’interno dell’area economica marittima della Repubblica, i boschi, le acque e le vie di comunicazione;
b) gli zuccherifici, le fabbriche, i principali mezzi di trasporto e tutte le imprese, banche e installazioni che sono state nazionalizzate ed espropriate agli imperialisti, latifondisti e borghesi, così come le fabbriche, imprese e installazioni economiche e i centri scientifici, sociali, culturali e sportivi costruiti, promossi o acquisiti dallo Stato e quelli che in futuro lo Stato costruisca, promuova o acquisisca.
Questi beni non possono essere trasmessi in proprietà a persone fisiche o giuridiche, salvo i casi eccezionali nei quali la trasmissione parziale o totale di qualche obiettivo economico sia stabilita per lo sviluppo del Paese e non pregiudichi i fondamenti politici, sociali ed economici dello Stato, previa approvazione del Consiglio dei Ministri o del suo Comitato Esecutivo.
Per quanto riguarda la trasmissione di altri diritti su questi beni a imprese statali e ad altri enti autorizzati, per l’adempimento dei loro fini, si agirà conformemente a quanto previsto dalla legge.

Articolo 16 - Lo Stato organizza, dirige e controlla l’attività economica nazionale in base a un piano che garantisce lo sviluppo programmato del Paese, al fine di rafforzare il sistema socialista, di soddisfare sempre meglio le necessità materiali e culturali della società e dei cittadini, di promuovere lo sviluppo della persona umana e della sua dignità, il progresso e la sicurezza del Paese.
Alla elaborazione ed esecuzione dei programmi di produzione e sviluppo, partecipano attivamente e coscientemente i lavoratori di tutti i settori dell’economia e delle altre sfere della vita sociale.

Articolo 17 - Lo Stato amministra direttamente i beni che fanno parte della proprietà socialista di tutto il popolo, o potrà creare e organizzare imprese ed enti incaricati della loro amministrazione; la struttura, le attribuzioni, le funzioni e il sistema di rapporto di tali imprese ed enti sono regolati dalla legge.
Queste imprese ed enti fanno fronte ai loro impegni solo con le loro risorse finanziarie, entro i limiti stabiliti dalla legge. Lo Stato non risponde degli impegni contratti dalle imprese, dagli enti o da altri soggetti giuridici e neppure questi ultimi rispondono degli impegni dello Stato.

Articolo 18 - Lo Stato dirige e controlla il commercio estero.
La legge stabilisce le istituzioni e le autorità statali in facoltà di:
- creare imprese di commercio estero;
- stabilire le norme e regolare le operazioni di esportazione e importazione;
- determinare le persone fisiche o giuridiche con facoltà a termini di legge di realizzare dette operazioni di esportazione e importazione e di concludere accordi commerciali.

Articolo 19 - Lo Stato riconosce la proprietà dei piccoli agricoltori sulle terre che legalmente appartengono loro e sugli altri beni immobili e mobili che siano loro necessari per lo sfruttamento della terra a cui si dedicano, in conformità a quanto stabilisce la legge.
I piccoli agricoltori, previa autorizzazione dell’organismo statale competente e l’adempimento degli altri requisiti legali, possono aggregare le loro terre unicamente a cooperative di produzione agro-zootecniche. Inoltre possono venderle, permutarle o trasmetterle ad altro titolo allo Stato e a cooperative di produzione agro-zootecniche o a piccoli agricoltori nei casi, nelle forme e alle condizioni che stabilisce la legge, senza pregiudicare il diritto di preferenza dello Stato alla loro acquisizione, attraverso il pagamento del loro giusto prezzo.
Si proibisce l’affitto, la mezzadria, i prestiti ipotecari e qualsiasi atto che implichi gravami o cessione a privati dei diritti derivanti dalla proprietà dei piccoli agricoltori sulle loro terre.
Lo Stato appoggia la produzione individuale dei piccoli agricoltori che contribuiscono alla economia nazionale.

Articolo 20 - I piccoli agricoltori hanno diritto ad associarsi tra loro, nei modi e con i requisiti stabiliti dalla legge, tanto ai fini della produzione agro-zootecnica quanto ai fini dell’ottenimento di crediti e di servizi statali.
Si autorizza l’organizzazione di cooperative di produzione agro-zootecnica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. Questa proprietà cooperativa è riconosciuta dallo Stato e costituisce una forma avanzata ed efficiente di produzione socialista.
Le cooperative di produzione agro-zootecnica amministrano, possiedono, usano e dispongono dei beni della loro proprietà in accordo con quanto stabilito dalla legge nei suoi regolamenti.
Le terre delle cooperative non possono essere sequestrate né tassate e la loro proprietà può essere trasferita ad altre cooperative o allo Stato, per le cause e secondo il procedimento stabilito dalla legge. Lo Stato offre tutto l’appoggio possibile a questa forma di produzione agro-zootecnica.

Articolo 21 - Si garantisce la proprietà personale sugli introiti e sui risparmi derivanti dal proprio lavoro, sull’abitazione che si possieda a giusto titolo di proprietà e sugli altri beni e oggetti che servono per il soddisfacimento delle necessità materiali e culturali della persona.
Parimenti si garantisce la proprietà sui mezzi e sugli strumenti di lavoro personali o familiari, che non possono essere utilizzati per l’ottenimento di profitti provenienti dallo sfruttamento del lavoro altrui. La legge stabilisce la quantità in cui sono sequestrabili i beni di proprietà personale.

Articolo 22 - Lo Stato riconosce la proprietà delle organizzazioni politiche, di massa e sociali sui beni destinati all’adempimento dei loro fini.

Articolo 23 - Lo Stato riconosce la proprietà delle imprese miste, delle società e associazioni economiche che si costituiscono in conformità alla legge.
L’uso, il godimento e la disposizione dei beni appartenenti al patrimonio degli enti di cui sopra, sono regolati da quanto stabilito dalla legge e dai trattati, così come dagli statuti e dai regolamenti stessi per mezzo dei quali gli enti si governano.

Articolo 24 - Lo Stato riconosce il diritto di eredità sull’abitazione di proprio possesso e sugli altri beni di proprietà personale.
La terra e gli altri beni legati alla produzione che fanno parte della proprietà dei piccoli agricoltori sono ereditabili e si assegnano solo a quegli eredi che lavorano la terra, fatte salve le eccezioni e secondo il procedimento stabilito dalla legge.
La legge fissa i casi, le condizioni e la forma in cui i beni di proprietà cooperativa potranno essere ereditabili

Articolo 25 - Si autorizza l’espropriazione di beni per ragioni di pubblica utilità o di interesse sociale e con il debito indennizzo.
La legge stabilisce il procedimento per l’espropriazione e le basi per determinare la sua utilità e necessità, così come la forma dell’indennizzo, tenendo conto degli interessi e delle necessità economiche e sociali dell’espropriato.

Articolo 26 - Ogni persona che soffrisse danno o pregiudizio causato indebitamente da funzionari o agenti dello Stato in ragione dell’esercizio delle funzioni proprie alle loro cariche, ha il diritto di richiedere e di ottenere il corrispondente risarcimento o indennizzo nella forma stabilita dalla legge.

Articolo 27 - Lo Stato protegge l’ambiente e le risorse naturali del Paese. Riconosce il loro stretto legame con lo sviluppo economico e sociale sostenibile per rendere più razionale la vita umana e garantire la sopravvivenza, il benessere e la sicurezza delle generazioni attuali e future. Spetta agli organi competenti applicare questa politica.
E’ dovere dei cittadini contribuire alla protezione delle acque, dell’atmosfera, della conservazione del suolo, della flora, della fauna e di tutto il ricco potenziale della natura.


CAPITOLO II

Cittadinanza

Articolo 28
- La cittadinanza cubana si acquista per nascita o per naturalizzazione.

Articolo 29 - Sono cittadini cubani per nascita:
a) i nati nel territorio nazionale, tranne i figli di cittadini stranieri che vi si trovano per servire il loro Governo od organismi internazionali. La legge stabilisce i requisiti e le formalità nel caso di figli di stranieri residenti in modo non permanente nel Paese;
b) i nati all’estero da padre o madre cubani in missione ufficiale;
c) i nati all’estero da padre o madre cubani previo adempimento delle formalità previste dalla legge;
ch) i nati fuori dal territorio nazionale da padre o madre nativi della Repubblica di Cuba che abbiano perduto questa nazionalità, a condizione che la richiedano nelle forme previste dalla legge;
d) gli stranieri che per meriti eccezionali raggiunti nelle lotte per la liberazione di Cuba sono considerati cittadini cubani per nascita.

Articolo 30 - Sono cittadini cubani per naturalizzazione:
a) gli stranieri che acquistano la cittadinanza conformemente a quanto disposto dalla legge;
b) coloro che hanno preso parte alla lotta armata contro la tirannide abbattuta il 1° gennaio 1959, a condizione che comprovino questo fatto nella forma prevista dalla legge;
c) coloro che, essendo stati privati arbitrariamente della cittadinanza d’origine, ottengano quella cubana per espressa decisione del Consiglio di Stato.

Articolo 31 - Né il matrimonio né il suo scioglimento hanno effetti sulla cittadinanza dei coniugi e dei loro figli.

Articolo 32 - I cubani non potranno essere privati della loro cittadinanza salvo per le cause legalmente stabilite. Non potranno neppure essere privati del diritto di cambiarla.
Non si ammetterà la doppia cittadinanza. Di conseguenza, acquistando una cittadinanza straniera, si perderà quella cubana.
La legge stabilisce il procedimento da seguire per formalizzare la perdita della cittadinanza e quali autorità sono preposte a deciderlo.

Articolo 33 - La cittadinanza cubana potrà essere riottenuta nei casi e nelle forme contemplati dalla legge.


CAPITOLO III

Stranieri

Articolo 34
- Gli stranieri residenti nel territorio della Repubblica sono equiparati ai cubani:
- nella protezione della persona e dei beni;
- nel godimento dei diritti e nel rispetto dei doveri riconosciuti in questa Costituzione, alle condizioni e con le limitazioni fissate dalla legge;
- nell’obbligo di osservare la Costituzione e la legge;
- nell’obbligo di contribuire alle spese pubbliche nella forma e nella quantità stabilite dalla legge;
- nella sottomissione alla giurisdizione e alle risoluzioni dei tribunali di giustizia e dell’autorità della Repubblica.
La legge stabilisce in quali casi e in quale forma gli stranieri possono essere espulsi dal territorio nazionale e le autorità preposte a deciderlo.


CAPITOLO IV

La Famiglia

Articolo 35
- Lo Stato protegge la famiglia, la maternità e il matrimonio.
Lo Stato riconosce nella famiglia la cellula fondamentale della società e le attribuisce responsabilità e funzioni essenziali nell’educazione e nella formazione di nuove generazioni.

Articolo 36 - Il matrimonio è l’unione liberamente decisa di un uomo e di una donna aventi capacità giuridica di contrarla, allo scopo di fare vita in comune. Esso si fonda sulla assoluta uguaglianza di diritti e di doveri dei coniugi i quali devono provvedere al mantenimento della famiglia e alla completa educazione dei figli attraverso uno sforzo comune, in modo compatibile con lo svolgimento delle attività sociali di entrambi.
La legge regola la formalizzazione, il riconoscimento e lo scioglimento del matrimonio, nonché i diritti e gli obblighi che da questi atti derivano.

Articolo 37 - Tutti i figli hanno uguali diritti, siano essi nati dentro o fuori del matrimonio.
E’ abolita ogni dichiarazione sulla natura della prole.
Non si è tenuti a specificare le diverse circostanze della nascita, né lo stato civile dei genitori all’atto di iscrizione all’anagrafe dei figli, né in alcun documento che faccia riferimento alla nascita.
Lo Stato rende possibili attraverso le debite procedure legali l’accertamento e il riconoscimento della paternità.

Articolo 38 - I genitori devono provvedere al nutrimento dei figli e assisterli nella difesa dei loro legittimi interessi e nella realizzazione delle loro giuste aspirazioni; devono anche contribuire attivamente alla loro completa educazione e formazione come cittadini utili e preparati per la vita nella società socialista.
I figli, a loro volta, sono tenuti a rispettare e ad aiutare i genitori.


CAPITOLO V

Educazione e cultura

Articolo 39
- Lo Stato orienta, incoraggia e promuove l’educazione, la cultura e le scienze in tutte le loro manifestazioni.
Nella sua politica educativa e culturale si attiene ai seguenti principi:
a) la politica educativa e culturale si fonda sugli avanzamenti della scienza e della tecnica, sull’ideale marxista e martiano, sulla tradizione pedagogica progressista cubana e mondiale;
b) l’insegnamento è compito dello Stato ed è gratuito. Si fonda sulle conclusioni e sui contributi della scienza, nonché sul più stretto rapporto dello studio con la vita, il lavoro, la produzione.
Lo Stato ha predisposto un vasto sistema di borse di studio per gli studenti e offre numerose facilitazioni di studio ai lavoratori perché possano raggiungere il livello più alto possibile di conoscenza e di abilità.
La legge specifica la composizione e la struttura dell’apparato didattico nazionale, come pure i limiti dell’obbligo di studiare, e stabilisce il livello minimo della preparazione generale di base che ogni cittadino deve acquisire;
c) promuovere l’educazione patriottica e la formazione comunista delle nuove generazioni e la preparazione dei fanciulli, giovani e adulti alla vita sociale.
Per attuare questo principio si combina l’istruzione generale e quelle specializzate di tipo scientifico, tecnico o artistico con il lavoro, la ricerca per lo sviluppo, l’educazione fisica, lo sport e la partecipazione ad attività politiche, sociali e di addestramento militare;
ch) la creazione artistica è libera a condizione che il suo contenuto non sia contrario ai principi della Rivoluzione. Le forme di espressione artistica sono libere;
d) al fine di elevare il livello culturale del popolo, lo Stato incoraggia e promuove l’educazione artistica, la vocazione creativa, l’attività artistica e il gusto dell’arte;
e) l’attività creativa e di ricerca nel campo della scienza è libera. Lo Stato incoraggia e facilita la ricerca, dando la priorità a quella impegnata a risolvere determinati problemi nell’interesse della società e per il bene del popolo;
f) lo Stato favorisce la partecipazione dei lavoratori all’attività scientifica e allo sviluppo della scienza;
g) lo Stato orienta, incoraggia e promuove la cultura fisica e lo sport in tutte le loro manifestazioni come strumenti di educazione in grado di promuovere la piena formazione dei cittadini;
h) lo Stato difende l’identità della cultura cubana e veglia sulla conservazione del patrimonio culturale, artistico e storico della nazione. Protegge i monumenti nazionali e i luoghi di maggior interesse per la bellezza naturale o per valore artistico o storico;
i) lo Stato promuove la partecipazione dei cittadini attraverso le organizzazioni sociali e di massa del Paese all’attuazione della sua politica educativa e culturale.

Articolo 40 - L’infanzia e la gioventù godono di speciale protezione da parte dello Stato e della società.
La famiglia, la scuola, gli organi dello Stato e le organizzazioni sociali e di massa devono dedicare speciale impegno alla piena formazione dei fanciulli e dei giovani.


CAPITOLO VI

Eguaglianza

Articolo 41
- Tutti i cittadini godono di eguali diritti e sono soggetti agli stessi doveri.

Articolo 42 - Ogni discriminazione in base alla razza, al colore della pelle, al sesso, all’origine nazionale, alla fede religiosa e ogni altra lesiva della dignità umana è proibita e punita dalla legge.
Le istituzioni dello Stato educano tutti, fin dalla più tenera età, al principio dell’uguaglianza degli esseri umani.

Articolo 43 - Lo Stato sancisce il diritto conquistato con la Rivoluzione secondo cui i cittadini senza distinzione di razza, colore della pelle, sesso, fede religiosa, origine nazionale e qualunque altra lesiva dei diritti umani:
- hanno accesso, in base ai meriti e alle capacità, a ogni tipo di carica e di impiego nello Stato, nella Amministrazione pubblica e nella produzione e prestazione dei servizi;
- possono ascendere l’intera scala gerarchica delle Forze Armate Rivoluzionarie, della sicurezza e dell’ordine pubblico, secondo i meriti e le capacità;
- percepiscono la stessa retribuzione a parità di lavoro prestato;
- fruiscono dell’insegnamento in tutti gli istituti didattici del Paese, dalla scuola elementare all’università, che sono uguali per tutti;
- ricevono assistenza medica in tutti i centri ospedalieri;
- possono scegliere il domicilio in qualunque settore, zona o quartiere delle città e alloggiare in qualunque albergo;
- devono essere serviti in tutti i ristoranti e poter usufruire di ogni altro servizio pubblico;
- utilizzano, senza discriminazione, i mezzi di trasporto marittimo, ferroviario, aereo e automobilistico;
- usufruiscono degli stessi stabilimenti balneari, spiagge, parchi, circoli sociali e altri centri di cultura, sport, ricreazione e riposo.

Articolo 44 - La donna e l’uomo godono degli stessi diritti nelle sfere economica, politica, sociale e familiare.
Lo Stato garantisce che siano offerte alle donne le stesse opportunità e possibilità dell’uomo, al fine di ottenere la sua piena partecipazione allo sviluppo del Paese.
Lo Stato organizza istituzioni come circoli infantili, semiconvitti e convitti scolastici, case di attenzione per anziani e servizi che facilitano la famiglia lavoratrice nello svolgimento delle proprie responsabilità.
Per garantire la sua salute e una sana discendenza, lo Stato concede alla donna lavoratrice licenza retribuita per maternità, prima e dopo il parto, e possibilità di lavoro a tempo parziale, compatibile con la funzione materna.
Lo Stato si sforza di creare tutte le condizioni che favoriscano la realizzazione del principio di eguaglianza.


CAPITOLO VII

Diritti, doveri e garanzie fondamentali

Articolo 45
- Nella società socialista il lavoro è un diritto, un dovere, un motivo di onore per ogni cittadino.
Il lavoro è remunerato secondo la sua qualità e quantità; esso viene offerto in base alle esigenze della economia e della società, alla scelta, alle attitudini e alla qualifica del lavoratore; è garantito dal sistema economico socialista che favorisce lo sviluppo economico e sociale, senza crisi, e che in tal modo ha eliminato la disoccupazione e abolito per sempre le sospensioni stagionali del lavoro dette "tempi morti".
Si riconosce al lavoro volontario, non retribuito, svolto a beneficio di tutta la società nei campi industriale, agricolo, tecnico, artistico e dei servizi, la funzione di formare la coscienza comunista del nostro popolo.
Ogni lavoratore ha il dovere di adempiere fino in fondo ai compiti che rientrano tra le sue mansioni.

Articolo 46 - Chiunque lavora ha diritto al riposo, garantito da un orario lavorativo di otto ore al giorno, al riposo settimanale e alle ferie annuali pagate.
Lo Stato promuove lo sviluppo di centri e di programmi di vacanze.

Articolo 47 - Attraverso il sistema di previdenza sociale lo Stato garantisce adeguata protezione a ogni lavoratore che non sia in grado di lavorare per motivi di età, invalidità o malattia.
In caso di morte del lavoratore, uguale tutela è garantita alla sua famiglia.

Articolo 48 - Lo Stato provvede, mediante il servizio di assistenza sociale, agli anziani privi di protezione e di mezzi di sussistenza e a chiunque non sia in grado di lavorare e non abbia familiari che possano aiutarlo.

Articolo 49 - Lo Stato garantisce il diritto alla protezione, alla sicurezza e all’igiene nello svolgimento del lavoro, adottando le opportune misure per prevenire incidenti e malattie professionali.
Chi è vittima di un incidente sul lavoro o contrae una malattia professionale ha diritto all’assistenza medica e a un sussidio o al pensionamento in caso di incapacità temporanea o permanente al lavoro.

Articolo 50 - Ogni cittadino ha diritto a che si tuteli la sua salute. Lo Stato garantisce questo diritto:
- con la prestazione dell’assistenza medica e ospedaliera gratuita, attraverso la rete dei servizi medici rurali, dei policlinici, degli ospedali, dei centri di profilassi e terapeutici specializzati;
- con la prestazione di cure stomatologiche gratuite;
- con lo sviluppo dei progetti di divulgazione medica e di educazione alla salute, esami medici periodici, vaccinazione generale e altre misure sanitarie preventive. A questi programmi e attività coopera tutta la popolazione attraverso le organizzazioni sociali e di massa.

Articolo 51 - Tutti hanno diritto all’istruzione. Questo diritto è garantito dal vasto sistema gratuito di scuole, semi-convitti, convitti e borse di studio, per ogni ordine di scuola e a tutti i livelli dell’insegnamento, nonché all’uso gratuito del materiale scolastico, il che offre a ogni fanciullo e giovane, quali che siano le condizioni economiche della famiglia, l’opportunità di studiare secondo le sue attitudini, le esigenze della società e quelle dello sviluppo economico-sociale.
Gli adulti di entrambi i sessi hanno assicurato questo diritto alle stesse condizioni di gratuità e con specifiche facilitazioni previste dalla legge, attraverso le scuole per adulti, l’insegnamento tecnico-professionale, la qualificazione professionale in imprese e organismi statali e i corsi di istruzione superiore per lavoratori.

Articolo 52 - Tutti hanno diritto all’educazione fisica, allo sport e alla ricreazione.
Il godimento di tale diritto è assicurato dall’inserimento dell’educazione fisica teorica e pratica e dello sport nei programmi di studio del sistema didattico nazionale, oltre che dall’ampiezza dell’istruzione e dall’abbondanza dei mezzi a disposizione del popolo per favorire la pratica generalizzata degli sport e della ricreazione.

Articolo 53 - Si riconosce ai cittadini libertà di parola e libertà di stampa conformemente ai fini della società socialista. Le condizioni materiali del loro esercizio sono determinate dal fatto che gli organi di stampa, la radio, la televisione, il cinema e gli altri mezzi di comunicazione di massa sono di proprietà statale e sociale e in nessun caso possono essere di proprietà privata, ciò che ne garantisce l’uso a beneficio esclusivo del popolo lavoratore e nell’interesse della società.
La legge regola l’esercizio di queste libertà.

Articolo 54 - I diritti di riunione, manifestazione e associazione sono esercitati dai lavoratori manuali e intellettuali, dai contadini, dalle donne, dagli studenti e dalle altre categorie di lavoratori, che a tal fine dispongono degli strumenti necessari. Le organizzazioni sociali e di massa sono facilitate in tutti i modi per lo svolgimento di tali attività nelle quali i loro membri godono della massima libertà di parola e di opinione, in base a un inviolabile diritto di libera iniziativa e critica.

Articolo 55 - Lo Stato, che riconosce, rispetta e garantisce la libertà di coscienza e di religione, riconosce, rispetta e garantisce anche la libertà di ciascun cittadino di cambiare credenza religiosa o di non averne alcuna e di professare, nel rispetto della legge, il culto religioso che preferisce.
La legge regola le relazioni dello Stato con le istituzioni religiose.

Articolo 56 - Il domicilio è inviolabile. Nessuno può penetrare in quello altrui senza il consenso di chi vi abita, salvo nei casi previsti dalla legge.

Articolo 57 - La corrispondenza è inviolabile. Può essere sequestrata, aperta ed esaminata solo nei casi previsti dalla legge. Si manterrà il segreto sulle questioni estranee al fatto che ha motivato le misure suddette.
Lo stesso principio vale per le comunicazioni cablografiche, telegrafiche e telefoniche.

Articolo 58 - La libertà e l’inviolabilità personale sono garantite a tutti coloro che risiedono sul territorio nazionale.
Nessuno può essere detenuto se non nei casi, nella forma e con le garanzie previste dalla legge. L’integrità personale del soggetto detenuto o arrestato è inviolabile.

Articolo 59 - Nessuno può essere perseguito legalmente o condannato se non da un tribunale competente e in forza di leggi anteriori al compimento del reato, secondo le formalità e le garanzie in esse stabilite.
Ogni accusato ha il diritto alla difesa.
Nessuna forma di violenza o coercizione potrà essere esercitata sulle persone per indurle a confessare. Ogni ammissione di colpa ottenuta trasgredendo questa norma è considerata nulla e i responsabili di tali violazioni incorrono nelle sanzioni di legge.

Articolo 60 - La confisca dei beni è applicata come sanzione dalle autorità solo nei casi e secondo le procedure previste dalla legge.

Articolo 61 - Le leggi penali hanno effetto retroattivo quando siano favorevoli all’incriminato o al condannato. Le altre leggi non sono retroattive salvo disposizione contraria per motivi di interesse sociale o di pubblica utilità.

Articolo 62 - Nessuna delle libertà riconosciute ai cittadini può essere esercitata contro quanto stabilito dalla Costituzione e dalle leggi, né contro l’esistenza e i fini dello Stato socialista o contro la volontà del popolo cubano di costruire il socialismo e il comunismo. Chi trasgredisce questo principio è passibile di pena.

Articolo 63 - Ogni cittadino ha il diritto di rivolgere reclami e petizioni alle autorità e di ricevere la dovuta attenzione o le risposte pertinenti nel termine adeguato, conformemente alle leggi.

Articolo 64 - E’ dovere di ognuno difendere la proprietà pubblica e sociale, osservare la disciplina del lavoro, rispettare i diritti degli altri, attenersi alle norme della convivenza socialista e adempiere ai doveri civici e sociali.

Articolo 65 - La difesa della Patria socialista è il massimo onore e il dovere supremo di ogni cubano. La legge regola il servizio militare che i cubani devono prestare.
Il tradimento della Patria è il più grave dei crimini; chi lo commette è soggetto alle sanzioni più severe.

Articolo 66 - La stretta osservanza della Costituzione e delle leggi è dovere imprescindibile di tutti i cittadini.


CAPITOLO VIII

Stato di Emergenza

Articolo 67
- Nel caso o nell’imminenza di disastri naturali o di catastrofi o di altre circostanze che per la loro natura, le loro proporzioni o la loro entità colpiscano l’ordine interno, la sicurezza del Paese o la stabilità dello Stato, il Presidente del Consiglio di Stato può dichiarare lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso, e durante la sua vigenza disporre la mobilitazione della popolazione.
La legge regola le forme in cui si dichiara lo stato di emergenza, i suoi scopi e la sua scadenza. Parimenti stabilisce i diritti e i doveri fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, il cui esercizio deve essere regolato in modo differente durante la vigenza dello stato di emergenza.


CAPITOLO IX

Principi di organizzazione e funzionamento degli organi dello Stato

Articolo 68 -
Gli organi dello Stato si integrano e sviluppano la loro attività sulla base dei principi della democrazia socialista che si esprimono nelle seguenti regole:
a) tutti gli organi rappresentativi del potere dello Stato sono elettivi e rinnovabili;
b) le masse popolari controllano l’attività degli organi statali, dei deputati, dei delegati e dei funzionari;
c) gli eletti hanno il dovere di rendere conto del loro operato e possono essere revocati dalle loro cariche in qualsiasi momento;
ch) ogni organo statale sviluppa ampiamente, all’interno del quadro di sua competenza, l’iniziativa tesa all’utilizzo delle risorse e delle potenzialità locali e all’inserimento delle organizzazioni di massa e sociali nella sua attività;
d) le disposizioni degli organi statali superiori sono obbligatorie per quelli inferiori;
e) gli organi statali inferiori rispondono a quelli superiori e rendono a essi conto della loro gestione;
f) la libertà di discussione, l’esercizio della critica e dell’autocritica e la subordinazione della minoranza alla maggioranza vigono in tutti gli organi statali collegiali.


CAPITOLO X

Organi superiori del Potere Popolare

Articolo 69
- L’Assemblea Nazionale del Potere Popolare è l’organo supremo del potere dello Stato. Rappresenta ed esprime la volontà sovrana di tutto il popolo.

Articolo 70 - L’Assemblea Nazionale del Potere Popolare è l’unico organismo che abbia potestà costituente e legislativa nell’ambito della Repubblica.

Articolo 71 - L’Assemblea Nazionale del Potere Popolare si compone di deputati eletti con voto libero, diretto e segreto degli elettori, nella proporzione e secondo le procedure dettate dalla legge.

Articolo 72 - L’Assemblea Nazionale del Potere Popolare è eletta per un periodo di cinque anni.
Questo periodo potrà essere esteso solo con il consenso dell’Assemblea stessa in caso di guerra o a causa di altre circostanze eccezionali che impediscano la celebrazione normale delle elezioni e nel momento in cui sussistano tali circostanze.

Articolo 73 - L’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, nel costituirsi all’inizio di una nuova legislatura, elegge fra i deputati un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. La legge regola la forma e le procedure con le quali si costituisce l’Assemblea e avviene questa elezione.

Articolo 74 - L’Assemblea Nazionale del Potere Popolare elegge al Consiglio di Stato, fra i suoi deputati, un Presidente, un Primo Vicepresidente, cinque Vicepresidenti, un Segretario oltre ad altri ventitré membri.
Il Presidente del Consiglio di Stato è Capo dello Stato e Capo del Governo.
Il Consiglio di Stato è responsabile davanti all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare e rende conto a essa di tutta la propria attività.

Articolo 75 - Sono attributi dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare:
a) ammettere riforme della Costituzione secondo quanto stabilito nell’articolo 137;
b) approvare, modificare o abrogare le leggi e sottoporle previamente a referendum qualora lo ritenga opportuno conformemente al carattere della legislazione di cui si tratta;
c) decidere in merito alla costituzionalità delle leggi, dei decreti-legge, dei decreti e delle restanti disposizioni generali;
ch) revocare in tutto o in parte i decreti legge approvati dal Consiglio di Stato;
d) discutere e approvare i piani generali di sviluppo economico e sociale;
e) discutere e approvare il bilancio dello Stato;
f) approvare i principi del sistema di pianificazione e di direzione dell’economia nazionale;
g) decidere il sistema monetario e creditizio;
h) approvare i principi generali della politica estera e interna;
i) dichiarare lo stato di guerra in caso di aggressione militare e approvare i trattati di pace;
j) definire e modificare la divisione amministrativa del Paese secondo quanto stabilito dall’articolo 102;
k) eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’Assemblea Nazionale;
l) eleggere il Presidente, il Primo Vicepresidente e i Vicepresidenti, il Segretario e i membri restanti del Consiglio di Stato;
ll) designare, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, il Primo Vicepresidente, gli altri Vicepresidenti e i membri rimanenti del Consiglio dei Ministri;
m) eleggere il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri Giudici del Tribunale Popolare Supremo;
n) eleggere il Procuratore Generale e i Viceprocuratori Generali della Repubblica;
ñ) nominare commissioni permanenti e temporanee;
o) revocare l’elezione o la designazione delle persone elette o designate da essa;
p) esercitare il massimo controllo sugli organi dello Stato e del Governo;
q) conoscere, valutare e adottare le decisioni più appropriate in merito alle relazioni relative ai rendiconti dello Stato presentate dal Consiglio di Stato, dal Consiglio dei Ministri, dal Tribunale Popolare Supremo, dalla Procura Generale della Repubblica e dalle Assemblee Provinciali del Potere Popolare;
r) revocare i decreti-legge del Consiglio di Stato e i decreti o le disposizioni del Consiglio dei Ministri che contraddicano la Costituzione o le leggi;
s) revocare o modificare gli accordi o le disposizioni degli organi locali del Potere Popolare che violino la Costituzione, le leggi, i decreti-legge, i decreti e le restanti disposizioni emanate da un organo gerarchicamente superiore a essi, o che compromettano gli interessi di altre località o quelli generali del Paese;
t) concedere l’amnistia;
u) disporre la convocazione di referendum nei casi previsti dalla Costituzione e in tutti quelli che l’Assemblea consideri opportuno;
v) emanare il proprio regolamento;
w) i poteri restanti che a essa conferisce la presente Costituzione.

Articolo 76 - Le leggi e le decisioni dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, salvo quando riguardano la riforma della Costituzione, si adottano a maggioranza semplice dei votanti.

Articolo 77 - Le leggi approvate dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare entrano in vigore alla data indicata da ciascuna legge.
Le leggi, i decreti-legge, i decreti e le risoluzioni, i regolamenti e le rimanenti disposizioni generali degli organi nazionali dello Stato si pubblicano sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Articolo 78 - L’Assemblea Nazionale del Potere Popolare si riunisce ogni anno in due periodi di sessioni ordinarie e in sessione straordinaria qualora lo richiedano la terza parte dei suoi membri o venga convocata dal Consiglio di Stato.

Articolo 79 - Perché l’Assemblea Nazionale del Potere Popolare si riunisca validamente è necessaria la presenza di oltre la metà del numero totale dei deputati che la compongono.

Articolo 80 - Le sessioni dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare sono pubbliche, a meno che l’Assemblea stessa non convenga di riunirsi a porte chiuse nell’interesse dello Stato.

Articolo 81 - Sono attributi del Presidente dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare:
a) presiedere le sessioni dell’Assemblea Nazionale e vigilare affinché venga rispettato il suo regolamento;
b) convocare le sessioni ordinarie dell’Assemblea Nazionale;
c) proporre il progetto di ordine del giorno delle sessioni dell’Assemblea Nazionale;
ch) firmare e disporre per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica le leggi e le decisioni prese dall’Assemblea Nazionale;
d) organizzare i rapporti internazionali dell’Assemblea Nazionale;
e) dirigere e organizzare il lavoro delle commissioni permanenti e temporanee costituite dall’Assemblea Nazionale;
f) assistere alle riunioni del Consiglio di Stato;
g) le restanti attribuzioni che saranno a lui assegnate da questa Costituzione o dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare.

Articolo 82 - La condizione di deputato non implica privilegi personali né privilegi economici.
Durante il tempo impiegato nel disimpegno effettivo delle proprie funzioni, i deputati percepiscono lo stesso salario o stipendio che guadagnerebbero se fossero al proprio posto di lavoro e mantengono un rapporto con questo a tutti gli effetti.

Articolo 83 - Nessun deputato dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare può essere arrestato né sottoposto a un processo penale senza l’autorizzazione dell’Assemblea o del Consiglio di Stato qualora quella non fosse riunita, salvo in caso di flagrante reato.

Articolo 84 - I deputati dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare hanno il dovere di svolgere la propria attività a favore degli interessi del popolo, mantenere il contatto con i propri elettori, ascoltare le loro richieste, suggerimenti e critiche e far loro intendere la politica dello Stato. Allo stesso modo, renderanno conto dell’espletamento delle loro funzioni secondo quanto stabilito dalla legge.

Articolo 85 - I deputati all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare sono revocabili in qualunque momento nella forma, per le cause e secondo la procedura stabilita dalla legge.

Articolo 86 - I deputati all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare hanno il diritto di rivolgere interrogazioni al Consiglio di Stato, al Consiglio dei Ministri o ai membri dell’uno o dell’altro organo, e che a tali interrogazioni venga risposto nel corso della stessa sessione o nella successiva.

Articolo 87 - Tutti gli organi e le imprese dello Stato sono tenute a prestare ai deputati tutta la collaborazione necessaria perché possano svolgere il proprio dovere.

Articolo 88 - L’iniziativa di legge compete:
a) ai deputati dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare;
b) al Consiglio di Stato;
c) al Consiglio dei Ministri;
ch) alle Commissioni dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare;
d) al Comitato Nazionale della Centrale dei Lavoratori di Cuba e alle Direzioni Nazionali delle altre organizzazioni di massa e sociali;
e) al Tribunale Popolare Supremo, nelle questioni relative all’amministrazione della giustizia;
f) alla Procura Generale della Repubblica, nelle materie di propria competenza;
g) ai cittadini. In tal caso sarà requisito indispensabile che almeno diecimila cittadini che godono dei diritti elettorali esercitino l’iniziativa.

Articolo 89 - Il Consiglio di Stato è l’organo dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare che la rappresenta nell’intervallo tra l’uno e l’altro ciclo di sessioni, mette in pratica le decisioni di questa e svolge le altre funzioni che sono a essa attribuite dalla Costituzione:
Il Consiglio di Stato è un organo di carattere collegiale e, sul piano nazionale e internazionale, è il massimo rappresentante dello Stato cubano.

Articolo 90 - Sono attribuzioni del Consiglio di Stato:
a) preparare le sessioni straordinarie dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare;
b) decidere la data delle elezioni per il rinnovo periodico dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare;
c) dettare i decreti legge nell’intervallo delle sessioni dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare;
ch) dare alle leggi vigenti, in caso di bisogno, un’interpretazione generale e obbligatoria;
d) esercitare l’iniziativa legislativa;
e) disporre quanto necessario per preparare i referendum decisi dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare;
f) decretare la mobilitazione generale quando lo esiga la difesa del Paese e assumere la facoltà di dichiarare guerra in caso di aggressione o concertare la pace, attribuzione costituzionale della Assemblea Nazionale del Potere Popolare, quando questa sia vacante e non possa essere convocata con la necessaria sicurezza e urgenza;
g) sostituire, su proposta del suo Presidente, i membri del Consiglio dei Ministri nell’intervallo tra l’uno e l’altro periodo di sessioni dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare;
h) impartire istruzioni di carattere generale ai tribunali attraverso il Consiglio di Governo del Tribunale Popolare Supremo;
i) impartire istruzioni alla Procura Generale della Repubblica;
j) designare e rimuovere, su proposta del suo Presidente, i rappresentanti diplomatici di Cuba presso gli altri Stati;
k) concedere decorazioni e titoli onorifici;
l) nominare commissioni;
ll) concedere indulto;
m) ratificare e denunciare i trattati internazionali;
n) concedere o negare il benestare ai diplomatici degli altri Stati;
ñ) sospendere le decisioni del Consiglio dei Ministri o gli accordi o disposizioni delle Assemblee Locali del Potere Popolare che non si adeguino alla Costituzione o alle leggi, o quando compromettano gli interessi di altre località o quelli generali del Paese, dando conto del proprio operato alla prima sessione dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare celebrata dopo che è stata decisa questa sospensione;
o) revocare gli accordi o le disposizioni delle Amministrazioni Locali del Potere Popolare che contravvengano alla Costituzione, alle leggi, ai decreti-legge, ai decreti e alle restanti disposizioni emanate da un organo gerarchicamente superiore a essi, o che compromettano gli interessi di altre località o quelli generali del Paese;
p) approvare il proprio regolamento;
q) le restanti attribuzioni che a esso vengano conferite dalla Costituzione, dalle leggi, o che a esso affidi l’Assemblea Nazionale del Potere Popolare.

Articolo 91 - Tutte le decisioni del Consiglio di Stato sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi componenti.

Articolo 92 - Il mandato conferito al Consiglio di Stato dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare scade con l’elezione del nuovo Consiglio di Stato eletto in base al rinnovo periodico dell’Assemblea.

Articolo 93 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Stato e Capo del Governo sono le seguenti:
a) rappresentare lo Stato e il Governo e dirigere la sua politica generale;
b) organizzare e dirigere le attività e convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Stato e quelle del Consiglio dei Ministri;
c) controllare e promuovere lo sviluppo delle attività dei ministeri e degli altri organismi centrali dell’Amministrazione;
ch) assumere la direzione di qualunque ministero e organismo centrale dell’Amministrazione;
d) proporre all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, una volta eletto da essa, i membri del Consiglio dei Ministri;
e) accettare le dimissioni dei membri del Consiglio dei Ministri, o anche proporre, all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare o al Consiglio di Stato, a seconda dei casi, la sostituzione di qualunque di essi e, in entrambi i casi, i loro sostituti corrispondenti;
f) ricevere le credenziali dei capi delle missioni straniere. Questa funzione potrà essere delegata a uno qualunque dei Vicepresidenti del Consiglio di Stato;
g) essere Comandante in Capo delle Forze Armate Rivoluzionarie e decidere la loro organizzazione generale;
h) presiedere il Consiglio di Difesa Nazionale;
i) dichiarare lo Stato di Emergenza nei casi previsti dalla presente Costituzione, dando conto delle proprie decisioni, appena lo permettano le circostanze, all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare o al Consiglio di Stato, se quella non potesse riunirsi, con tutti gli effetti sul piano giuridico derivanti da ciò;
j) firmare i decreti-legge e le altre decisioni del Consiglio di Stato e le disposizioni legali adottate dal Consiglio dei Ministri o dal suo Comitato Esecutivo e ordinare la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
k) le restanti attribuzioni che questa Costituzione o le leggi gli assegnano.

Articolo 94 - In caso di assenza, infermità o morte del Presidente del Consiglio di Stato lo sostituisce nelle sue funzioni il Primo Vicepresidente.

Articolo 95 - Il Consiglio dei Ministri è il massimo organo esecutivo e amministrativo e costituisce il Governo della Repubblica.
Il numero, la denominazione e le funzioni dei Ministeri e degli organismi centrali che fanno parte del Consiglio dei Ministri sono stabiliti dalla legge.

Articolo 96 - Il Consiglio dei Ministri è formato dal Capo di Stato e di Governo, che ne è suo Presidente, dal Primo Vicepresidente, dai Vicepresidenti, dai Ministri, dal Segretario e dagli altri membri stabiliti dalla legge.

Articolo 97 - Il Presidente, il Primo Vicepresidente, i Vicepresidenti e gli altri membri del Consiglio dei Ministri scelti dal Presidente, compongono il suo Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo può decidere sulle questioni di competenza del Consiglio dei Ministri nell’intervallo che trascorre tra l’una e l’altra delle sue riunioni.

Articolo 98 - Sono attributi del Consiglio dei Ministri:
a) organizzare e dirigere l’applicazione delle iniziative politiche, economiche, culturali, scientifiche, sociali e di difesa decise dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare;
b) proporre i progetti di piani generali di sviluppo economico-sociale dello Stato e, una volta approvati dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, organizzare, dirigere e controllare la loro applicazione;
c) dirigere la politica estera della Repubblica e le relazioni con gli altri Governi;
ch) approvare i trattati internazionali e sottoporli all’approvazione del Consiglio di Stato;
d) dirigere e controllare il commercio estero;
e) elaborare il progetto di preventivo dello Stato e, una volta approvato dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, vigilare sulla sua applicazione;
f) adottare misure di rafforzamento del sistema monetario e creditizio;
g) elaborare progetti legislativi e sottoporli al giudizio dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare o del Consiglio di Stato, a seconda dei casi;
h) provvedere alla difesa nazionale, al mantenimento dell’ordine e della sicurezza interna, alla protezione dei diritti dei cittadini, come alla salvaguardia della loro vita e dei loro beni in caso di calamità naturali;
i) dirigere l’Amministrazione dello Stato e unificare, coordinare e controllare le attività degli organismi dell’Amministrazione Centrale e delle Amministrazioni Locali;
j) applicare le leggi e le decisioni dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, come i decreti-legge e le disposizioni del Consiglio di Stato e, in caso di necessità, dettare i regolamenti corrispondenti;
k) dettare decreti e disposizioni sulla base e a compimento delle leggi vigenti e curare la loro applicazione;
l) revocare le decisioni delle Amministrazioni subordinate alle Assemblee Provinciali o Municipali del Potere Popolare, adottate in funzione delle facoltà delegate dagli organismi dell’Amministrazione Centrale dello Stato, qualora contravvengano alle norme emanate dall’autorità superiore alle quali esse debbano adempiere obbligatoriamente;
ll) proporre alle Assemblee Provinciali e Municipali del Potere Popolare di revocare le disposizioni adottate, nell’ambito della propria specifica attività, dalle Amministrazioni Provinciali e Municipali a esse subordinate, quando queste contravvengano alle norme approvate dagli organismi dell’Amministrazione Centrale dello Stato, nell’esercizio delle loro funzioni;
m) revocare le disposizioni dei Capi degli organismi dell’Amministrazione Centrale dello Stato, qualora contravvengano alle norme delle autorità superiori alle quali sia per essi obbligatorio attenersi;
n) proporre all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare o al Consiglio di Stato la sospensione delle decisioni delle Assemblee Locali del Potere Popolare che contravvengano alle leggi e alle altre disposizioni vigenti, o che compromettano gli interessi di altre comunità o quelli generali del Paese;
ñ) creare le commissioni che vengano ritenute necessarie per facilitare lo svolgimento dei compiti che siano a esso assegnati;
o) nominare e rimuovere funzionari in base alle facoltà che a esso assegna la legge;
p) svolgere qualunque altra funzione che gli venga assegnata dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare o dal Consiglio di Stato.
La legge regola l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio dei Ministri.

Articolo 99 - Il Consiglio dei Ministri è responsabile e rende conto periodicamente del proprio operato all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare.

Articolo 100 - Sono attribuzione dei membri del Consiglio dei Ministri:
a) dirigere gli affari e le attività del Ministero od organismo a esso assegnato, dettando le risoluzioni e le disposizioni necessarie a questo scopo;
b) dettare, qualora non vi sia espressa attribuzione a un altro organismo statale, i regolamenti che si richiedono per l’esecuzione e l’applicazione delle leggi e dei decreti legge che li riguardino;
c) assistere alle riunioni del Consiglio dei Ministri, con diritto di parola e di voto, e presentare all’interno di questo progetti di legge, decreti-legge, decreti, risoluzioni, decisioni, o qualunque altra iniziativa che giudichino opportuna;
ch) nominare, conformemente alla legge, i funzionari che loro spettano;
d) qualunque altra funzione loro assegnata dalla Costituzione e dalle leggi.

Articolo 101 - Il Consiglio di Difesa Nazionale si costituisce e si prepara già in tempo di pace per dirigere il Paese nelle condizioni di guerra, durante una guerra, in caso di mobilitazione generale, o durante uno stato di emergenza. La legge regola la sua organizzazione e le sue funzioni.


CAPITOLO XI

La divisione politico-amministrativa

Articolo 102
- Il territorio nazionale, ai fini politico-amministrativi, si divide in Province e Municipi il cui numero, confini e denominazione sono stabiliti dalla legge.
La legge può stabilire inoltre altre divisioni.
La Provincia è l’ente locale con personalità giuridica a tutti gli effetti legali, organizzata politicamente dalla legge come stadio intermedio tra il Governo centrale e quello municipale, su un’estensione di superficie corrispondente alla somma dei Municipi compresi nella sua delimitazione territoriale. Esercita le attribuzioni e adempie ai doveri statali e amministrativi di sua competenza e ha il compito primario di promuovere lo sviluppo economico e sociale del proprio territorio, per il quale coordina e controlla l’esecuzione della politica, dei programmi e dei piani approvati dagli organi superiori dello Stato, con l’appoggio dei Municipi, coniugandoli con gli interessi di questi ultimi.
Il Municipio è l’ente locale con personalità giuridica a tutti gli effetti legali, organizzato politicamente secondo la legge, in un’estensione territoriale determinata dalle necessarie relazioni economiche e sociali della popolazione residente e con la capacità di soddisfarne le minime necessità locali.
Le Province e i Municipi, oltre a esercitare le loro proprie funzioni, concorrono alla realizzazione dei fini dello Stato.


CAPITOLO XII

Organi locali del Potere Popolare

Articolo 103
- Le Assemblee del Potere Popolare, costituite nelle circoscrizioni politico-amministrative nelle quali si divide il territorio nazionale sono gli organi superiori locali del potere dello Stato e, di conseguenza, sono investite della massima autorità per l’esercizio delle funzioni statali nelle loro rispettive circoscrizioni; entro i limiti delle loro competenze e nel rispetto della legge, esercitano funzioni di governo.
Inoltre collaborano allo sviluppo delle attività e al compimento dei piani unitari previsti sul loro territorio, che non sono loro subordinati, conformemente ai dispositivi di legge.
Le Amministrazioni Locali che costituiscono queste Assemblee dirigono gli organismi economici, della produzione e dei servizi che dipendono dall’ente locale, con il proposito di soddisfare le necessità economiche, sanitarie e quelle di carattere assistenziale, educativo, culturale, sportivo e ricreativo della collettività del territorio su cui si estende ciascuna giurisdizione.
Per l’esercizio delle proprie funzioni le Amministrazioni Locali del Potere Popolare si avvalgono dei Consigli del Potere Popolare, dell’iniziativa e della più ampia partecipazione della popolazione e operano in stretta collaborazione con le organizzazioni di massa e sociali.

Articolo 104 - I Consigli del Potere Popolare si costituiscono nelle città, villaggi, quartieri, paesi e zone rurali, sono investiti della massima autorità per lo svolgimento delle loro funzioni; rappresentano il territorio in cui operano e allo stesso tempo sono rappresentanti degli organi del Potere Popolare municipale, provinciale e nazionale.
Lavorano attivamente per l’efficienza e lo sviluppo della produzione e dei servizi e per il soddisfacimento delle necessità assistenziali, economiche, educative, culturali e sociali della popolazione, promuovendone la più ampia partecipazione e le iniziative locali per risolverne i problemi.
Coordinano l’attività degli Enti esistenti sul territorio sottoposto alla loro giurisdizione, ne promuovono la reciproca cooperazione ed esercitano su di essi un controllo finanziario.
I Consigli del Potere Popolare si costituiscono sulla base dei delegati eletti nelle circoscrizioni scelti tra coloro che le presiedono. A essi possono appartenere i rappresentanti delle organizzazioni di massa e delle istituzioni più importanti della circoscrizione.
La legge regola l’organizzazione e le attribuzioni dei Consigli del Potere Popolare.

Articolo 105 - Nei limiti della loro competenza le Assemblee Provinciali del Potere Popolare hanno i seguenti compiti:
a) rispettare e far rispettare le leggi e le altre disposizioni di carattere generale adottate dagli organi superiori dello Stato;
b) approvare e controllare, conformemente alla politica determinata dagli organismi nazionali competenti, l’esecuzione del piano e del preventivo ordinario delle entrate e delle uscite della Provincia;
c) eleggere e revocare il Presidente e il Vicepresidente della propria Assemblea;
ch) designare e sostituire il Segretario dell’Assemblea;
d) partecipare all’elaborazione e al controllo dell’esecuzione del bilancio preventivo e del piano tecnico-economico dello Stato, relativamente agli Enti stanziati sul loro territorio e subordinati ad altre istanze, secondo la legge;
e) controllare e valutare l’attività dell’organo amministrativo della Provincia, con l’aiuto delle Commissioni di lavoro;
f) designare e sostituire i membri dell’organo della Amministrazione Provinciale su proposta del suo Presidente;
g) determinare, secondo i principi stabiliti dal Consiglio dei Ministri, l’organizzazione, il funzionamento e i compiti degli Enti, subordinati all’organo di Amministrazione Provinciale, incaricati di promuovere le attività economiche, produttive e infrastrutturali, educative, sanitarie, culturali, sportive, di protezione dell’ambiente e ricreative;
h) adottare le decisioni sulle questioni amministrative riguardanti l’ambito territoriale che, secondo la legge, non è di competenza generale né dell’Amministrazione Centrale dello Stato né degli organi municipali del potere statale;
i) approvare la creazione e l’organizzazione dei Consigli Popolari su proposta delle Assemblee Municipali del Potere Popolare;
j) annullare, nell’ambito delle proprie competenze, le decisioni adottate dall’organo amministrativo della Provincia o proporne la revoca al Consiglio dei Ministri quando queste siano state adottate grazie alle funzioni delegate a esso dagli organi dell’Amministrazione Centrale dello Stato;
k) conoscere e valutare le relazioni sui rendiconti che vengono presentati dall’organo dell’Amministrazione e dalle Assemblee del Potere Popolare di livello inferiore e adottare le decisioni pertinenti a riguardo;
l) formare e sciogliere le commissioni di lavoro;
ll) attenersi a tutto ciò che riguarda l’applicazione dello schema politico tracciato dagli organi superiori dello Stato;
m) rafforzare la legalità, l’ordine interno e la capacità difensiva del Paese;
n) ogni altra funzione che attribuiscono loro la Costituzione e le leggi.

Articolo 106 - Nei limiti di loro competenza le Assemblee Municipali del Potere Popolare hanno le seguenti attribuzioni:
a) rispettare e fare rispettare le leggi e ogni altra disposizione di carattere generale adottata dagli organi superiori dello Stato;
b) eleggere e revocare il Presidente e il Vicepresidente dell’Assemblea;
c) designare e sostituire il Segretario dell’Assemblea;
ch) esercitare la fiscalizzazione e il controllo degli enti di subordinazione municipali appoggiandosi alle loro commissioni di lavoro;
d) revocare o modificare le decisioni e le disposizioni degli organi o delle autorità a esse subordinate che violino la Costituzione, le leggi, i decreti-legge, i decreti, le risoluzioni e le altre disposizioni dettate dagli organi superiori dello Stato o che danneggino gli interessi della comunità locale, di altre comunità territoriali o in generale del Paese, o proporne la revoca al Consiglio dei Ministri, quando siano state adottate grazie alle facoltà delegate dagli organismi dell’Amministrazione Centrale dello Stato;
e) adottare accordi e dettare disposizioni, nei limiti posti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, in materia di interesse municipale, e controllarne l’applicazione;
f) designare e sostituire i membri del proprio organo Amministrativo su proposta del proprio Presidente;
g) determinare, in conformità ai principi stabiliti dal Consiglio dei Ministri, l’organizzazione, il funzionamento e il lavoro degli enti incaricati di realizzare le attività economiche, di produzione e di servizio, sanitarie e quelle di carattere assistenziale, educativo, culturale, sportivo, di protezione dell’ambiente e ricreativo, che siano subordinate al proprio organo di Amministrazione;
h) proporre la creazione e l’organizzazione dei Consigli del Potere Popolare secondo il dettato della legge;
i) costituire e sciogliere le commissioni di lavoro;
j) approvare il piano economico e sociale e il preventivo del Municipio, aderendo alla politica tracciata dagli organismi competenti dell’Amministrazione Centrale dello Stato e controllarne l’esecuzione;
k) cooperare allo sviluppo delle attività e all’adempimento dei piani di produzione e di sviluppo degli enti radicati nel proprio territorio che non siano subordinati, per i quali potranno appoggiarsi alle commissioni di lavoro e al loro organo Amministrativo;
l) conoscere e valutare le relazioni sul rendiconto presentato dall’organo Amministrativo e adottare in merito a essi le decisioni più pertinenti;
ll) curare tutto ciò che è attinente all’applicazione dello schema politico tracciato dagli organismi superiori dello Stato;
m) rafforzare la legalità, l’ordine interno e la capacità difensiva del Paese;
n) ogni altra funzione loro attribuiscano la Costituzione e la legge.

Articolo 107 - Le sessioni ordinarie e straordinarie delle Assemblee Locali del Potere Popolare sono pubbliche, salvo che venga decisa la riunione a porte chiuse, per ragioni di interesse di Stato o perché si tratti di temi relativi all’onore di persone.

Articolo 108 - Nelle sessioni delle Assemblee Locali del Potere Popolare è richiesta per la loro validità la presenza di più della metà del numero totale dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti.

Articolo 109 - Gli enti che si organizzano per il soddisfacimento delle necessità locali al fine di raggiungere i loro obiettivi, sono regolati dalle leggi, decreti-legge e decreti, dalle decisioni del Consiglio dei Ministri, dalle disposizioni dettate dai capi degli organismi dell’Amministrazione Centrale dello Stato negli ambiti delle proprie competenze che siano di interesse generale e che richiedano di essere regolati a livello centrale, e dalle risoluzioni degli organismi locali a cui siano subordinati.

Articolo 110 - Le commissioni permanenti di lavoro sono costituite dalle Assemblee Provinciali e Municipali del Potere Popolare, prestando attenzione agli interessi specifici del proprio paese, affinché collaborino in relazione alla loro attività e soprattutto per esercitare il controllo e la valutazione degli enti subordinati a livello locale e di quelli corrispondenti ad altri livelli di subordinazione stanziati sul proprio territorio.
Le commissioni a carattere temporale realizzano i compiti specifici loro assegnati nei termini stabiliti.

Articolo 111 - Le Assemblee Provinciali del Potere Popolare si rinnovano ogni cinque anni, periodo che corrisponde inoltre al mandato dei propri delegati.
Le Assemblee Municipali del Potere Popolare si rinnovano ogni due anni e mezzo, che è il periodo di mandato dei propri delegati.
Detti mandati potranno protrarsi solo per decisione dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare nei casi previsti dall’Articolo 72.

Articolo 112 - Il mandato dei delegati alle Assemblee Locali è revocabile in ogni momento. La legge determina i modi, le cause e i procedimenti per la revoca.

Articolo 113 - I delegati adempiono al mandato conferito dagli elettori nell’interesse di tutta la comunità, per ciò dovranno coordinare le loro funzioni di delegati con le loro responsabilità nei campi abituali. La legge regola la forma con cui svolgeranno tali funzioni.

Articolo 114 - I delegati alle Assemblee Municipali del Potere Popolare hanno diritti e doveri sanciti dalla Costituzione, dalle leggi e soprattutto sono tenuti a:
a) far conoscere all’Assemblea e all’Amministrazione del proprio paese le opinioni, necessità e difficoltà segnalate dai loro elettori;
b) informare i propri elettori delle scelte politiche operate dall’Assemblea e delle misure adottate per la soluzione delle necessità prospettate dalla popolazione o delle difficoltà che si presentano per risolverle;
c) rendere conto periodicamente ai propri elettori della propria azione e informare l’Assemblea o la Commissione di cui fanno parte sull’esecuzione dei compiti loro affidati, quando queste lo richiedano.

Articolo 115 - I delegati alle Assemblee Provinciali del Potere Popolare hanno il dovere di svolgere i loro compiti per il bene della collettività e di rendere conto della loro gestione personale secondo i procedimenti stabiliti dalla legge.

Articolo 116 - Le Assemblee Provinciali e Municipali del Potere Popolare eleggono tra i loro delegati il Presidente e il Vicepresidente.
L’elezione viene effettuata in virtù di candidature proposte nella forma e secondo il procedimento stabilito dalla legge.

Articolo 117 - I Presidenti delle Assemblee Municipali del Potere Popolare sono anche Presidenti dei rispettivi Organi di Amministrazione e rappresentano lo Stato nei loro ambiti territoriali. Le loro funzioni sono stabilite dalla legge.

Articoli 118 - Gli organi di Amministrazione che costituiscono le Assemblee Provinciali e Municipali del Potere Popolare funzionano in modo collegiale e le loro composizione, integrazione, attribuzioni e doveri sono stabiliti dalla legge.

Articolo 119 - I Consigli di Difesa Provinciali, Municipali e delle Zone di Difesa si costituiscono e si preparano in tempo di pace per dirigere nei rispettivi territori, nelle condizioni di stato di guerra, durante la guerra, la mobilitazione generale o lo stato di emergenza, partendo da un piano generale di difesa e dal ruolo di responsabilità attribuito ai Consigli militari delle Forze Armate Rivoluzionarie.
Il Consigli di Difesa Nazionale determina, secondo la legge, l’organizzazione e le attribuzioni di questi Consigli.


CAPITOLO XIII

Tribunali e Procura della Repubblica

Articolo 120
- La funzione di amministrare la giustizia emana dal popolo ed è esercitata in suo nome dal Tribunale Supremo Popolare e dagli altri Tribunali previsti dalla legge.
La legge stabilisce gli obiettivi principali dell’attività giudiziaria e regola l’organizzazione dei Tribunali, l’estensione della loro giurisdizione e competenza, le loro facoltà e modalità di esercitarle, i requisiti che devono avere i giudici, le modalità di elezione di questi e i motivi e le procedure della loro revoca o interruzione dell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 121 - I tribunali formano un sistema di organi statali che funzionano indipendentemente da qualunque altro e sono gerarchicamente subordinati all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare e al Consiglio di Stato.
Il Tribunale Supremo Popolare esercita la massima autorità giudiziaria e le sue decisioni, a questo grado, sono inappellabili.
Attraverso il suo Consiglio di Governo esercita l’iniziativa in materia di leggi e di regolamenti; prende decisioni ed emana norme di attuazione obbligatoria per tutti i tribunali popolari e, sulla base dell’esperienza di questi, impartisce direttive vincolanti per stabilire una prassi giudiziaria uniforme nell’interpretazione e nell’applicazione delle leggi.

Articolo 122 - Nell’amministrazione della giustizia i giudici sono indipendenti e obbediscono solo alla legge.

Articolo 123 - Le sentenze definitive e le altre decisioni inappellabili dei tribunali emesse nell’ambito di loro competenza sono vincolanti per gli organi statali, gli enti economici e sociali e i cittadini, sia che li riguardino direttamente, sia che debbano partecipare alla loro attuazione, pur non avendovi interesse diretto.

Articolo 124 - Nell’amministrazione della giustizia tutti i tribunali funzionano in modo collegiale e a essi partecipano, con uguali diritti e doveri, giudici di carriera e giudici popolari.
L’adempimento delle funzioni giudiziarie affidate ai giudici popolari, data la loro importanza sociale, deve avere la priorità rispetto alla loro occupazione lavorativa abituale.

Articolo 125 - I tribunali rendono conto del loro operato con modalità e scadenza stabilite dalla legge.

Articolo 126 - La facoltà di revocare i giudici compete all’organo che li ha designati.

Articolo 127 - La Procura Generale della Repubblica è l’organo dello Stato a cui competono come obiettivi fondamentali il controllo e il mantenimento della legalità sulla base del vigile e rigoroso rispetto della Costituzione, delle leggi e delle altre disposizioni legali, da parte degli organismi dello Stato, degli enti economici e sociali e dei cittadini, e la promozione e l’esercizio dell’azione penale pubblica in rappresentanza dello Stato.
La legge determina gli altri obiettivi e le altre funzioni così come le modalità, la durata e l’opportunità con le quali la Procura esercita le proprie attribuzioni connesse all’obiettivo di cui sopra.

Articolo 128 - La Procura Generale della Repubblica costituisce un’unità organica subordinata unicamente all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare e al Consiglio di Stato.
Il Procuratore Generale della Repubblica riceve istruzioni direttamente dal Consiglio di Stato.
Al Procuratore Generale della Repubblica compete la direzione e la regolamentazione dell’attività della Procura su tutto il territorio nazionale.
Gli organi della Procura sono organizzati verticalmente in tutta la nazione, sono subordinati unicamente alla Procura Generale della Repubblica e sono indipendenti da qualunque organo locale.

Articolo 129 - Il Procuratore Generale della Repubblica e i Viceprocuratori generali sono designati e possono essere revocati dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare.

Articolo 130 - Il Procuratore Generale della Repubblica deve rendere conto del proprio operato davanti all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare con la modalità e le scadenze che stabilisce la legge.


CAPITOLO XIV

Sistema Elettorale

Articolo 131
- Tutti i cittadini, con capacità legale, hanno il diritto di intervenire nella direzione dello Stato, sia direttamente o tramite i propri rappresentanti eletti per formare gli organi del Potere Popolare, e a partecipare, con lo stesso proposito, nella forma prevista dalla legge, alle elezioni periodiche e ai referendum popolari, che avranno voto libero, uguale e segreto. Ogni elettore ha diritto a un solo voto.

Articolo 132 - Hanno diritto al voto tutti i cittadini cubani, uomini e donne, che abbiano compiuto i sedici anni di età tranne:
a) gli incapaci mentali, previa dichiarazione giudiziaria della loro incapacità;
b) i soggetti giuridicamente inabilitati per avere commesso un crimine.

Articolo 133 - Hanno diritto a essere eletti i cittadini cubani, uomini e donne, che godano pienamente dei propri diritti politici.
Per essere eletti deputati all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare è necessario inoltre avere compiuto il diciottesimo anno di età.

Articolo 134 - I membri delle Forze Armate Rivoluzionarie e delle altre organizzazioni armate hanno il diritto a eleggere e a essere eletti come gli altri cittadini.

Articolo 135 - La legge stabilisce il numero di delegati che devono fare parte di ogni Assemblea Provinciale e Municipale, in proporzione al numero degli abitanti delle rispettive circoscrizioni nelle quali, ai fini elettorali, si divide il territorio nazionale.
I delegati alle Assemblee Provinciali e Municipali vengono eletti con voto libero, diretto e segreto degli elettori. La legge regola il procedimento delle elezioni.

Articolo 136 - Affinché un deputato o un delegato venga considerato eletto, è necessario che abbia ottenuto più della metà del numero dei voti validi emessi nella relativa circoscrizione elettorale. Qualora ciò non si verifichi, o in altri casi di posti vacanti, la legge regola la formula secondo la quale si procederà.


CAPITOLO XV

Riforma Costituzionale

Articolo 137
- Questa Costituzione può essere riformata, totalmente o parzialmente, dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare mediante risoluzione adottata con votazione nominale da non meno dei due terzi del totale dei suoi componenti.
Se la riforma è totale o concerne la composizione e i poteri dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare o del Consiglio di Stato, oppure i diritti e i doveri sanciti dalla Costituzione, è richiesta inoltre la ratifica attraverso il voto favorevole della maggioranza dei cittadini con diritto elettorale, attraverso un referendum indetto dalla stessa Assemblea.
Questa Costituzione proclamata il 24 febbraio 1976, contiene le riforme approvate dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare nell’XI Periodo Ordinario di Sessioni della III Legislatura celebrata il 10, 11 e 12 luglio 1992.