Titolo
1 - Costituzione e finalità
|
Art. 1 - Costituzione - denominazione -
durata
1. Associazione Micologica Algherese,
costituita in Alghero Provincia di Sassari col nome di “A.MI.D’AL” associa gli
appassionati della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e
conservazione del patrimonio botanico, faunistico ed ambientale.
La Sede legale è ad Alghero in via Matteotti
n°85.
2) La durata dell’associazione è illimitata.
Art.
2 - Scopo e attività
L’Associazione non ha fini di lucro ed è
costituito esclusivamente per fini di solidarietà.
Eventuali rendite e utili devono essere
destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali.
2. L’Associazione in particolare s’impegna:
a. a
diffondere la conoscenza dei funghi e dei loro habitat di tutto il territorio
nazionale;
b. ad
assumere iniziative varie per la difesa e la salvaguardia dell’ambiente;
c. a
promuovere iniziative sullo studio del patrimonio botanico e faunistico di
tutto il territorio nazionale;
d. ad
uscire sul territorio per la raccolta e lo studio dei funghi e a censire tutte
le specie fungine dell’intero territorio nazionale, nonché dello studio, della
ricerca e della determinazione delle erbe autoctone del nostro territorio;
e. a
stabilire e mantenere contatti con gli altri gruppi micologici e con gli organi
scientifici e culturali del territorio italiano.
f. ad
utilizzare per tali finalità preferibilmente la rete e gli strumenti
informatici che verranno a tale scopo approntati.
Per raggiungere tali fini potrà, in particolare,
promuovere:
a. corsi,
Mostre ed altre iniziative culturali, privilegiando lo sviluppo di tali
iniziative su internet;
b. giornate
di studio, convegni, seminari regionali, nazionali ed internazionali, anche con
strumenti di video conferenza;
c. iniziative
editoriali elettroniche on-line e su stampa.
Cercando per quanto possibile di utilizzare
il web, sia come strumento di lavoro che come veicolo primario della
comunicazione tra soci e tra l’Associazione e l’esterno.
Art. 3 - Risorse economiche
1. L’associazione può trarre risorse
economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti e di terzi
privati;
b) contributi dello stato, di enti ed
istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate patrimoniali;
e) entrate derivanti da convenzioni o da
cessione beni o servizi agli associati o ai terzi;
f) entrate derivanti da attività commerciali
e produttive marginali.
2. L’eventuale fondo comune costituito con
le riserve di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né
durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo eventuale scioglimento.
3. L’Associazione ha autonomia
amministrativa, patrimoniale e contabile.
Art. 4 - Iscrizioni
L’iscrizione è aperta a tutti; il numero
degli aderenti è illimitato.
Art. 5 - Categorie di soci
I soci dell’Associazione possono essere:
a. Soci
ordinari
b. Soci
sostenitori
Gli appartenenti a tali distinte categorie
hanno propriamente la qualità e la pienezza di status di associati.
L’ordinamento dell’associazione è ispirato
al principio di eguaglianza: gli associati, in quanto tali, hanno pari diritti
e pari doveri.
Gli associati hanno diritto di accesso agli
atti dell’associazione.
A norma dell’Art. 2 legge 11 agosto 1991 n.
266, le prestazioni degli associati sono libere, spontanee e gratuite e non
possono essere retribuite in alcun modo neppure dal beneficiario. All’associato
l’Associazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute per l’attività
prestata.
Art. 6 - Figure particolari
La qualifica di socio sostenitore -
conferita dal Consiglio - consegue ad un apporto particolarmente qualificato
nel servizio o nel sostegno anche finanziario dell’associazione ed ha una
valenza esclusivamente etica.
E’ prevista anche la figura dei soci
familiari.
I soci familiari non hanno propriamente la
qualità di associati e quindi i diritti inerenti a tale status. Essi possono
partecipare alla vita ed all’attività dell’associazione.
Sono poi definiti soci onorari persone o
enti esterni all’associazione che abbiano acquisito particolari benemerenze nei
confronti dell’ente: la relativa qualifica è conferita dall’Assemblea su
proposta del Consiglio.
Art. 7 - Quota sociale
La quota sociale viene proposta ogni anno
dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea.
Art. 8 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde:
1. per
decadenza
2. per
recesso
3. per
esclusione
4. per
decesso.
La decadenza consegue automaticamente al
mancato pagamento dell’annuale quota associativa entro il termine stabilito
dall’Assemblea.
E’ dato libero recesso.
L’esclusione può avvenire solo per gravi
motivi su delibera del Consiglio direttivo dell’Associazione.
Il procedimento per l’esclusione è ispirato
al principio del contraddittorio. La decisione deve essere motivata.
Il socio che abbia receduto, sia stato
dichiarato decaduto, sia stato escluso - o abbia cessato comunque
l’appartenenza all’Associazione - non può ripetere i contributi a qualsiasi
titolo versati, né chiedere il rimborso della quota sociale, né ha alcun
diritto sul patrimonio.
Titolo
3 - Organi sociali
|
Art. 9 - Organi sociali
Sono organi sociali dell’Associazione:
a. l’Assemblea generale dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Collegio dei Revisori dei Conti;
d. il Collegio dei Probiviri.
Ai sensi dell’Art. 3, punto 3 Legge 11
Agosto 1991 n. 266, le cariche associative sono elettive e gratuite.
Art. 10 - Assemblea generale dei soci
L’assemblea è l’organo sovrano
dell’Associazione.
1. L’Assemblea generale è composta dai soci
previsti all’art. 5 lettere a) e b) e può essere ordinaria e straordinaria.
2. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta
l’attività dell’Associazione:
a) approva ogni anno il bilancio consuntivo;
b) delibera le modalità di votazione per
l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera tutti gli altri oggetti
sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea ordinaria viene convocata
almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni
qual volta il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne
ravvisino l’opportunità.
4. L’Assemblea straordinaria delibera sulle
modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento
dell’Associazione.
5. L’Assemblea ordinaria e straordinaria
sono presiedute dal presidente, in sua assenza si applicano le norme previste
dal successivo art.12.
La convocazione avviene mediante avviso
personale da inoltrarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione,
l’avviso deve contenere in modo analitico l’ordine del giorno, luogo, data ed
ora della prima e dell’eventuale seconda convocazione.
7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono
assunte a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli iscritti.
In seconda convocazione la deliberazione è
valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per l’elezione delle cariche sociali
s’intendono eletti gli aventi diritto che abbiano riportato il maggior numero
dei voti.
È dato il voto per rappresentanza.
Chi interviene non può essere portatore di
più di due deleghe.
Art.11 - Il Consiglio Direttivo
1. Il numero dei membri eletti componenti il
Consiglio Direttivo è fissato dall’Assemblea ordinaria convocata l’anno
precedente il rinnovo delle cariche. Tale numero non potrà essere inferiore a
10.
Sono membri di diritto, con diritto di voto,
i membri del Comitato Scientifico, i Vice Presidenti, ed altri associati in
veste di esperti o consulenti. I revisori dei conti hanno voto consultivo.
2. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti
competenze:
a) elegge nel suo seno il Presidente, i
vice-presidenti, il Segretario, il Tesoriere;
b) distribuisce, su proposta del Presidente,
gli incarichi al proprio interno e/o a soci esperti.
c) cura l’esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea.
d) provvede agli affari di ordinaria e
straordinaria amministrazione, che non spettino all’Assemblea.
e) predispone i bilanci.
f) svolge attività di indirizzo e promozione
per il raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto.
g) convoca l’Assemblea generale.
h) predispone le liste elettorali ed indice
le votazioni per il rinnovo cariche secondo le modalità fissate dall’Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno
2 volte all’anno, le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso
scritto da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contente
l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’orario della
seduta.
4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3
anni, salvo proroga deliberata da i 2/3 dell’Assemblea.
La proroga è ammessa una sola volta e non
potrà essere superiore ad un anno.
5. Se per dimissioni, decadenza od altre
cause di forza maggiore debba essere sostituito un membro del Consiglio
Direttivo, subentra il candidato che, dalla graduatoria dei votati, risulti il
primo dei non eletti. Il subentrante resta in carica fino alla normale scadenza
dell’organo.
Art.12 - Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’Associazione; presiede l’Assemblea generale e il direttivo; fissa l’o.d.g.
del Direttivo.
In caso di impedimento è sostituito dai
Vice-presidenti o, in assenza di quest’ultimi, da altro suo delegato; in
mancanza di delega del presidente può assumere la presidenza il membro del
direttivo presente che ha riportato più preferenze alle votazioni.
Il Presidente può assumere iniziative che
dovranno in seguito essere ratificate dal Consiglio Direttivo.
Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si
compone di 3 membri elettivi che restano in carica 3 anni. Esso elegge nel suo
interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per
compito la sorveglianza della gestione economico finanziaria dell’Associazione;
deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione.
Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri si compone di 3
membri esterni che restano in carica per 3 anni. . Esso elegge nel suo interno
un Presidente.
Art. 15 - Il Segretario
Il Segretario è nominato in seno al
Consiglio Direttivo, provvede alla compilazione dei verbali delle riunioni del
Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale. In caso di suo impedimento verrà
sostituito da un vice segretario nominato di volta in volta dall’organo
convocato.
Collabora col Tesoriere.
Art. 16 - Il Tesoriere
Il Tesoriere attende alla gestione
contabile, provvede alla riscossione delle quote associative, effettua i
pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo,
tiene aggiornato il registro delle entrate e delle uscite, predispone la
stesura dei bilanci, tiene aggiornato il libro soci.
I bilanci verranno presentati al Consiglio
Direttivo e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea, previo esame del
Collegio dei Revisori dei Conti.
Titolo
4 - Provvedimenti disciplinari
|
Art. 17 - Provvedimenti disciplinari
Provvedimenti di censura, sospensione e
radiazione di un socio, motivati da illecito contrarie alle direttive del
presente Statuto potranno essere assunti dal Consiglio Direttivo solo dopo aver
consentito allo stesso socio di formulare per iscritto le proprie
controdeduzioni entro 30 giorni dalla comunicazione. Contro le decisioni del
Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all’Assemblea Generale.
Titolo
5 - Disposizioni finali
|
Art. 18 - Anno sociale
L’anno sociale decorre dal 1° settembre al
30 agosto.
L’associazione si riconosce l’obbligo di
formazione del bilancio. La redazione del documento deve ispirarsi a criteri di
semplicità, precisione, chiarezza.
Art. 19 - Gratuità delle cariche
Tutte le cariche e gli incarichi associativi
sono gratuiti, tuttavia è ammesso il rimborso delle spese, preventivamente
autorizzate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente su delega del Consiglio
medesimo, per necessità di rappresentanza sostenute dai soci in attuazione dei
programmi già deliberati.
Art. 20 - Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito
da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da
inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati a
fondo di riserva.
Gli associati non hanno alcun diritto sul
patrimonio.
Art. 21 - Modalità di elezione degli Organi
sociali
Almeno un anno prima della scadenza degli
Organi sociali elettivi l’Assemblea generale dovrà:
a. fissare i modi e tempi dei rinnovi degli
organi;
b. fornire al Consiglio direttivo le
modalità e tempi per la raccolta delle candidature e della compilazione delle
liste; dette modalità, dovranno fare salvi i seguenti criteri:
1°) gli uscenti, salvo indisponibilità
personale, dovranno comunque essere ripresentati e dovranno essere accettate
tutte le candidature segnalate, dopo avere raccolta l’accettazione del
candidato.
2°) dovranno consentire la massima
partecipazione al voto dei soci e tenendo conto dei soci residenti in altre
nazioni.
Art. 22 - Modifiche allo Statuto
1. Le modifiche al presente statuto potranno
essere presentate dal Consiglio Direttivo con delibera approvata da almeno i ¾
dei componenti oppure su richiesta sottoscritta da almeno ¼ dei soci.
2. Sulle modifiche dello statuto delibera
l’Assemblea straordinaria.
Art. 23 - Regolamento
La compilazione di un eventuale regolamento
per l’attuazione del presente Statuto è demandato al Consiglio Direttivo che lo
sottoporrà all’Assemblea generale.
Art. 24 - Scioglimento dell’Associazione
1. Lo scioglimento dell’Associazione è
deliberato solo da una Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con le
modalità previste al punto 7) dell’art.10 del presente statuto.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento
delibera altresì la devoluzione del patrimonio ad Enti od istituzioni che
abbiano finalità compatibili con quelle dell’Associazione e finalità
esclusivamente solidaristica.
Art. 25 - Norme transitorie
Il presente Statuto entra in vigore alla
data dell’approvazione. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si
rinvia alle norme del Codice Civile.
Letto, firmato, sottoscritto.
Alghero, ________________________________
|