Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali
ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei
diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza
dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani
godono della libertà di parola e di credo e della libertà
dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più
alta aspirazione dell'uomo; Considerato che è indispensabile che
i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare
che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione
contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo
sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato
nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità
e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo
e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un
migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a
perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza
universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti
e di queste libertà è della massima importanza per la piena
realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale proclama
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo
come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al
fine che ogni individuo e ogni organo della società avendo costantemente
presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento
e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà
e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e
internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto
fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori
sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso
gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per
ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza,
di nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello
statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio
cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente,
o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto
a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza
della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù
o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno
proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni
crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua
personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione,
ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale
tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione
come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibiltà di ricorso
a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali
a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto
o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa
e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale,
al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonchè
della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1) Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a
che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo
od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse
reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale.
Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella
applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie
nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione.
Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza
entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio,
e di ritornare nel proprio Paese.
Articolo 14
1) Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo
dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo
sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie
ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e
di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza
o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante
il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e
pieno consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società
e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata
sua personale o in comune con gli altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza
e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione
o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune,
sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione,
incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello
di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni
mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1) Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione
pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese,
sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza
ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità
del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche
e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed
a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla
sicurezza sociale nonchè alla realizzazione, attraverso lo sforzo
nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione
e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali
indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua
personalità.
Articolo 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego,
a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro
la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione
per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente
che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla
dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione
sociale.
4) Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi
per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in
ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche
retribuite.
Articolo 25
1) Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire
la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare
riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure
mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in
caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia
o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della
stessa protezione sociale.
Articolo 26
1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere
gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica
e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione
da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e
materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica
di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale
i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano
essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale
soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno
deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite
dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti
e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze
della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società
democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere
esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel
senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare
un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei
diritti e delle libertà in essa enunciati.
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