LO STATUTO DEL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

 

STATUTO

Art.1

Costituzione

 

1) Nella circoscrizione territoriale  della sezione di Spoleto dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è stata  costituita un'organizzazione di volontariato  non lucrativa di  utilità sociale (ONLUS), ai  sensi del  D.LGS  4  dicembre 1997  n.460, denominata “Nucleo  Protezione Civile Spoleto dell' A.N.C.  ", di  seguito denominata organizzazione,   la sede  è ubicata in Spoleto, Via Filosofi, 57.

2) I  contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici ed ha durata illimitata .

 

  Art.2

Principi  

1)       L'organizzazione, indipendente e apolitica, si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri, approvato con Decreto Presidenziale n.1286 del 25 luglio 1956.

2)       E' una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale

 

  Art.3

Finalità  

1) L'organizzazione opera nei seguenti ambiti:

-          la protezione, la conservazione e 1a valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed  artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;

-          la Protezione Civile, nell'ambito della normativa vigente in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè: previsione, prevenzione, soccorso e ausilio alle Forze dell'Ordine.

 

  Art.4

Aderenti  

  1) Sono aderenti all'organizzazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato Esecutivo. Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri e in regola con l'iscrizione presso qualunque sezione dell'Associazione stessa (Statuto dell'organizzazione). L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo.

2) Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

-             dimissioni volontarie;

-             non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

-             morte;

-             indegnità deliberata dal Comitato esecutivo. In quest'ultimo caso e  ammesso ricorso al Collegio arbitrale il quale decide in via definitiva;

3)          Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

4)          Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché  per responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

 

Art. 5

Diritti e obblighi degli aderenti

 

1)       Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all’organizzazione.

2)       Gli aderenti hanno l'obbligo di:

1.        rispettare le norme del presente statuto e le delibere legalmente adottate dalla organizzazione;

2.        pagare la quota sociale e gli eventuali contributi nell' ammontare fissato dall' Assemblea;

3.        prestare il lavoro preventivamente concordato, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;

4.        partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell' organizzazione.

 

Art.6

Organi  

1) Sono organi dell' organizzazione:

- l'Assemblea degli aderenti;

- il Comitato esecutivo;

- il Presidente

- il Collegio arbitrale;

- il Collegio dei revisori dei conti.

 

Art.7

Assemblea degli aderenti  

1)       L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

2)       Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano.

1.       La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e 1 'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

3)       In prima convocazione 1 'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

4)       Ciascun aderente non può farsi portatore di più di una delega.

5)       Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

6)       L'Assemblea ha i seguenti compiti:

-       eleggere i membri del Comitato Esecutivo;

-       eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

-     approvare il bilancio preventivo;

-     approvare il bilancio consuntivo;

-     approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all’art. 19;

-     stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

 

7)       Il verbale di ogni riunione dell’assemblea viene trasmesso, per conoscenza, all’Ispettorato regionale A.N.C. competente per territorio.

 

Art.8

Comitato esecutivo

 

1)       Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

2)       Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3)       Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o via fax con un preavviso di 24 ore.

4)       Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;

- sottoporre all' approvazione dell' Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall' Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente, tra gli aderenti effettivi;

- nominare il segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;

-             ratificare  nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

-             - nominare il componente del Collegio arbitrale.

 

Art .9

Presidente

 

1)       Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.

2)       Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7 co.3 e articolo 8 co.2.

3)       Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo.

4)       In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5)       In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente ed in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell' organizzazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

 

Art. IO

Segretario

 

1) Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

-       provvede alla tenuta e all'aggiornamento del “Registro degli aderenti”, del   “Registro Identificazione assicurati” del Libro dei beni inventariali" , del Rapporto annuale delle attività;

-       provvede al disbrigo della corrispondenza;

-       è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

 

  Art.11

Tesoriere

 

1) Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione sotto la propria responsabilità:

-         predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di Ottobre, e del bilancio Consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo.

-  provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell' organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

-   provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo.

   

  Art .12

Collegio arbitrale

 

1)       Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2)       La loro determinazione avrà affetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3)       Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed Il terzo dai primi due o, in difetto, di accordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Perugia il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

 

  Art.13

Collegio dei revisori dei conti

 

1)       Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2)       Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt.2043 e seguenti del codice civile.

3)       Esso agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita da tutti gli aderenti.

 

  Art. 14

Coordinatore di settore

 

1)       In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, 1'organizzazione pub articolarsi in più settori di intervento.

2)       Il Coordinatore di gettate ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Comitato Esecutivo che lo ha nominato.

 

  Art.15

Gratuità e durata delle cariche

 

1)       Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate soltanto per una volta

2)       Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 

  Art. 16

Bilancio

 

1)       Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all 'approvazione dell’Assemblea che deciderà a  maggioranza dei voti.

2)       Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3)       Il  bilancio deve coincidere con l’anno solare.

Gli utili o avanzi, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore dei altre ONLUS che per la legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura

 

  Art. 17

Risorse economiche

 

1)       L’organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;

- contributi dei privati;

- contributi della presidenza nazionale o da sezioni dell’Associazione Nazionale

Carabinieri;

- contributi dello stato, di enti e di Istituzioni Pubbliche;

- donazioni e lasciti testamentari;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

5.   rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

2)       I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Comitato Esecutivo.

3)       Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

 

  Art.18  

Quota sociale

1)       La quota associativa a  carico  degli  aderenti  è  fissata dall’Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2)       Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell' organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

  Art.19

Modifiche allo statuto

 

1)       Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno dieci aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall' Assemblea con il vota favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

 

  Art.20

Federazione nellambito dell'A.N.C.

 

1)       Allo scopo di esaltare le capacità operative dell'A.N.C., anche nell'attività di volontariato, l’organizzazione  aderirà alla Federazione provinciale delle organizzazioni di volontariato dell’A.N.C. e si impegna a mantenere l’adesione.

2)       In caso di cessazione dell'adesione per qualunque causa, l'organizzazione si scioglierà ai sensi art .24.

 

  Art.21

Approvazione da parte del Presidente nazionale A.N.C.

 

1)       Entro due mesi dalla costituzione, l'organizzazione deve richiedere ed ottenere l’approvazione delle norme sul proprio funzionamento (statuto) e sulla propria organizzazione, (preferibilmente, a mezzo regolamento) da parte del Presidente Nazionale dell' Associazione Nazionale Carabinieri, sentito il parere dei suoi organi territoriali o della sezione o dell'Ispettorato regionale interessati.

2)       L'organizzazione consentirà che incaricati del Presidente nazionale A.N.C. effettuino visite di verifica, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.

3)       Eventuali inadempienze o comportamenti contrari ai principi statutari dell'A.N.C. saranno valutati dal Presidente Nazionale, sentito il Comitato centrale.

 

  Art.22

Uniforme

 

1)       L'uniforme degli appartenenti all'organizzazione è prerogativa esclusiva degli aderenti. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.

2)       Il Comitato esecutivo indica quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme  che, comunque, deve essere in armonia con quanto in materia di volontariato dalla Presidenza Nazionale A.N.C.

3)       Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2.

Gravi e perpetuate violazioni potranno comportare deferimento al Collegio Arbitrale.

 

  Art.23

Rapporti con l' A.N.C.

 

1)       L’ispettorato regionale e il coordinatore provinciale dell' A.N.C. competenti per territorio possono:

-     accedere ai locali dell’organizzazione, previi accordi;

- verificare libri contabili e quant’altro costituisca documento ufficiale dell’organizzazione;

- partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola all’Assemblea ordinaria e straordinaria  degli aderenti e alle riunioni del Comitato Esecutivo;

- richiedere l’intervento e la relazione del collegio dei revisori dei conti;

- richiedere la convocazione d’urgenza del Comitato Esecutivo;

2)       Il Presidente dell'organizzazione di volontariato deve comunicare le adesioni alle sezioni di appartenenza dei soci.

 

  Art.24

Scioglimento

 

1)       Lo scioglimento dell’organizzazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti o per il venir meno dell’approvazione di cui all’art. 21.

L’organizzazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:

a)       quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b)       per le altre cause di cui all’art. 27 c.c. .

In caso di scioglimento dell’organizzazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa dell’A.N.C. sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento

 

  Art.25

Norma di rinvio

 

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

 

 

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