Decreto del Ministero del Tesoro 13 ottobre 1995, n. 561
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DI CATEGORIE DI DOCUMENTI FORMATI O COMUNQUE RIENTRANTI NELL’AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEL TESORO E DEGLI ORGANI PERIFERICI IN QUALSIASI FORMA DA QUESTI DIPENDENTI SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO

Il Ministro del tesoro
Visto l’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Visto l’art. 1 della legge 12 novembre 1993, n. 448;
Udito il parere della commissione per l’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 17 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 20 luglio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri fatta con nota n. 14629 in data 2 ottobre 1995
Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1 : Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità all’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni del Ministero del tesoro e degli organi periferici in qualsiasi forma da questo dipendenti, ai quali si applica, temporaneamente o senza limiti di tempo, l’esclusione del diritto di accesso di cui all’art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.


Note all’art. 1

Articolo 2 : Categorie di documenti attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale, nonchè l’esercizio della sovranità nazionale, la continuità e la correttezza delle relazioni internazionali, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti:
a) atti relativi alle iniziative di finanziamento, previsione e controllo di bilancio e spesa, attinenti a programmi connessi alle esigenze di difesa e relativi all’attività di approvvigionamento, acquisizione, dislocazione di beni immobili e mobili, gestione tecnico-operativa e manutenzione di mezzi, armi, munizioni, esplosivi, materiali e procedure classificati, nonchè accordi intergovernativi di sicurezza e difesa comune;
b) atti, studi, relazioni e proposte relativi alle iniziative di finanziamento, previsione e controllo di bilancio, riguardanti situazioni di emergenza in materia di difesa e protezione civile;
c) atti, studi, analisi, proposte e relazioni che riguardano la posizione italiana nell’ambito di accordi internazionali sulla politica monetaria e sulla politica creditizia e finanziaria;
d) atti preparatori del Consiglio della Comunità europea;
e) atti preparatori dei negoziati della Comunità europea, nonchè degli accordi multilaterali di ristrutturazione del debito estero;
f) documenti, studi, proposte, relazioni, indagini e atti relativi alla partecipazione italiana alle istituzioni creditizie internazionali;
g) atti relativi alla programmazione ed alla iniziativa dell’attività di vigilanza e di ispezione, nonchè verbali, atti e relazioni degli uffici dei servizi ispettivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali.


Note all’art. 2

Articolo 3 : Categorie di documenti attinenti alla determinazione ed attuazione della politica monetaria valutaria

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la riservatezza dei processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti, quando dalla loro divulgazione o conoscenza possa derivare effettivo e concreto pregiudizio alla tutela dei processi stessi:
a) atti relativi a studi, indagini, analisi, relazioni, proposte, programmi, elaborazioni e comunicazioni sui flussi finanziari di entrata e di spesa, sulle previsioni del fabbisogno dello Stato, sulla evoluzione, la consistenza, la gestione, il risanamento del debito pubblico e provvedimenti per il contenimento ed il risanamento della spesa e del deficit pubblico, sulla struttura e sull’andamento dei mercati finanziari e valutari nonchè sulla politica fiscale e di spesa pubblica;
b) elaborazioni, simulazioni e previsioni concernenti misure di contenimento della spesa per interessi e, in generale, del fabbisogno del settore statale e di quello pubblico allargato;
c) atti, anche preparatori, relativi alla emissione o ad altre determinazioni in materia di titoli di Stato e di autorizzazione all’emissione di prestiti in eurolire;
d) atti relativi agli interventi dell’Amministrazione in campo monetario e valutario, se connessi ai procedimenti di cui alla successiva lettera e);
e) atti di programmazione e di iniziativa dell’attività di vigilanza e di ispezione, nonchè verbali, atti e relazioni dei servizi ispettivi ed atti sanzionatori, quando possa derivarne pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria.


Note all’art. 3

Articolo 4 : Categorie di documenti attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica nonchè alla prevenzione e alla repressione della criminalità.

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all’esigenza di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la prevenzione e la repressione della criminalità, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti:
a) atti e documenti relativi alle iniziative di finanziamento, previsione e controllo di bilancio e spesa, attinenti a programmi connessi alle esigenze di polizia e sicurezza e relativi all’attività di approvvigionamento, dislocazione, gestione e manutenzione di infrastrutture, tecnolgie, mezzi, armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati in dotazione alle forze di polizia;
b) documenti di programmazione e di iniziativa dell’attività di vigilanza e di ispezione, nonchè verbali, atti e relazioni dei servizi ispettivi facenti capo all’Amministrazione del tesoro, attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica ovvero alla previsione e repressione della criminalità;
c) atti relativi alle operazioni concernenti l’ideazione, anche grafica, la commessa, la fabbricazione e la distribuzione di moneta, carta moneta e titoli di Stato;
d) documenti relativi agli immobili adibiti alle sedi di servizio dell’Amministrazione, alle procedure di sicurezza ovvero elaborati o atti tecnici concernenti attrezzature e impianti soggetti ad omologazione ed approvazione quando l’accesso possa recare oggettivo e concreto pregiudizio alla sicurezza dei servizi e dei beni.


Note all’art. 4 Nota all’art. 4

Articolo 5 : Categorie di documenti attinenti alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi ed imprese, salva per costoro la garanzia della visione degli atti dei procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per la difesa dei loro interessi giuridici, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti, qualora riguardino soggetti diversi da chi richiede l’accesso:
a) atti relativi alle selezioni ed al reclutamento del personale, ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorsi e degli organismi preposti alle valutazioni ed alle scelte riguardanti l’avanzamento del personale dipendente, nonchè gli atti di assegnazione e destinazione dei dipendenti e dei vincitori di concorso, fino all’esaurimento dei relativi procedimenti;
b) rapporti informativi e relazioni disciplinari concernenti il personale dipendente del Ministero del tesoro, nonchè documentazione attinente a procedimenti disciplinari e penali o concernente l’istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente, o riguardante inchieste ispettive sommarie e formali ovvero indagini ed istruttorie sull’attività degli uffici e/o singoli dipendenti su iniziativa dell’Amministrazione o a seguito di segnalazioni di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari;
c) atti relativi ad accertamenti medico-legali o comunque che riguardino la salute delle persone, inclusi quelli concernenti la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscono il presupposto dell’adozione di provvedimenti amministrativi;
d) atti relativi a provvedimenti di dispensa dal servizio, di destituzione o di decadenza dall’impiego;
e) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del dipendente;
f) documentazione relativa alla emanazione di ordini di servizio istituzionalmente riservati agli organi ministeriali, quando dalla loro conoscenza possa derivare effettivo e concreto pregiudizio alla riservatezza dei dipendenti o di terzi;
g) atti, studi, analisi, comunicazioni, relazioni e proposte di carattere economico-finanziario e congiunturale attinenti allo Stato, agli Enti pubblici e privati ed alle banche e società su cui lo Stato esercita forme di partecipazione e/o controllo;
h) atti relativi alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese, amministrazioni pubbliche ed enti, anche disciolti, comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa;
i) atti, studi, analisi, relazioni, proposte, denunce degli organi e dei rappresentanti ministeriali in seno alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici e privati, alle banche ed alle società partecipate o controllate;
l) singoli atti istruttori, studi, analisi, relazioni, comunicazioni e pareri relativi a provvedimenti riguardanti sussidi, indennizzi, finanziamenti, assunzioni o erogazioni di prestiti e mutui, da parte di amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, banche, società, quando dalla loro conoscenza possa derivare effettivo e concreto pregiudizio alla riservatezza dei dipendenti o di terzi e fatto salvo quanto stabilito dall’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall’art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in ordine alla pubblicità dei criteri di erogazione ed all’elenco dei destinatari;
m) documentazione relativa all’autorizzazione concessa ad enti pubblici e privati di emettere prestiti obbligazionari;
n) documenti, atti, studi, analisi, relazioni, proposte, istruzioni, comunicazioni, autorizzazioni, denunce sull’assetto proprietario, la costituzione, la fusione, lo scorporo, il commissariamento, lo scioglimento e la liquidazione, il funzionamento, la cessione e tutte le attività connesse di enti pubblici e privati, società, banche, sui quali l’Amministrazione esercita una funzione di partecipazione o di controllo, ovvero esercita una influenza determinante, ovvero eroga contribuzioni in beni o di natura finanziaria ancorchè di carattere saltuario;
o) proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche inerenti alle deliberazioni di Comitati interministeriali, fino alla data dell’adozione di queste;
p) rapporti e denunce agli organi giudiziari e agli uffici di procura presso la Corte dei conti e atti degli stessi organi, ove siano individuati o individuabili soggetti per i quali si configurano responsabilità penali, amministrative, contabili o la sottoponibilità a misure di prevenzione;
q) atti e documenti di promovimento di azioni di responsabilità penale, amministrativa e contabile;
r) documenti riguardanti la posizione giuridica, professionale, contributiva, economico-finanziaria e tecnica delle ditte che partecipano a gare per forniture e per servizi indette dall’Amministrazione del tesoro;
s) atti, verbali e proposte delle commissioni aventi il compito di prendere in esame le domande di partecipazione alle gare per l’acquisto di beni o per l’espletamento di servizi;
t) atti e verbali delle commissioni per l’aggiudicazione di beni, forniture e servizi;
u) studi, atti e documenti concernenti la gestione dei titoli azionari o di partecipazioni societarie di proprietà dello Stato, le operazioni di cessione e collocamento di detti titoli sul mercato, nonchè la rappresentanza dello Stato nell’assemblea dei soci;
v) documenti contenenti notizie sul debito pubblico al portatore, a norma degli articoli 57 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e 221, comma 2, del regolamento emanato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
z) atti relativi a procedimenti sanzionatori di competenza dell’Amministrazione, quando dalla loro conoscenza possa derivarne un pregiudizio alla riservatezza di dipendenti o di terzi;
aa) atti relativi agli interventi e ai provvedimenti sanzionatori, se connessi a procedimenti giurisdizionali, penali, amministrativi o contabili.


Note all’art. 5

Articolo 6 : Periodo di differimento

1. Ai sensi e nei limiti dell’art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per le categorie di documenti indicati negli articoli precedenti la sottrazione all’accesso opera per il periodo a fianco di ciascuna categoria indicato, con decorrenza dalla data del provvedimento che chiude il procedimento di cui essi fanno parte:
a) documenti di cui all’art. 2, lettere c), d), 10 anni; documenti di cui alla lettera b), riguardanti la protezione civile, un anno;
b) documenti di cui all’art. 3, lettere a), b), c), 10 anni;
c) documenti di cui all’art. 5, lettera m), 5 anni; lettera i), 20 anni; lettera aa), 10 anni.


Nota all’art. 6

Articolo 7 : Pubblicità

1. Il presidente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, é pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 ottobre 1995
Il Ministro: DINI
Visto, Il Guardiasigilli: DINI
Registrato alla Corte dei conti l’11 dicembre 1995
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 339