marchio ANDAAssociazione Nazionale per la Divulgazione Agricola

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REGOLAMENTO INTERNO


 



art. 1 - Generalità
Il presente Regolamento interno definisce alcuni aspetti relativi alla vita interna dell'associazione non specificatamente definiti dallo Statuto. Il Regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo viene votato in Assemblea. Il Regolamento è soggetto a modifiche o integrazioni proposte dal Consiglio Direttivo e approvate in Assemblea con la maggioranza semplice dei votanti.

art. 2 - Ammissione soci
Chi intende iscriversi all'ANDA presenta una richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo riportante i seguenti dati: - per le persone fisiche (punto 1 o 3 art.4): nome cognome, data e luogo di nascita, indirizzo completo, titolo di studio, professione e sede di lavoro - per le persone giuridiche (punto 2 o 3 art.4): denominazione, sede, componenti degli organi dirigenti, estratto della delibera del competente organo in cui è stata decisa la richiesta di adesione, elenco dei soci con le indicazioni richieste per i soci persone fisiche, copia statuto. Le associazioni devono comunicare la loro situazione soci entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea annuale dei soci dell’ANDA.

art. 3 - Elezione in Assemblea degli organi dirigenti
L’Assemblea nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, un Comitato elettorale composto fino a un massimo di tre persone, con il compito di verificare il diritto di voto dei presenti e curare le fasi di votazione, compreso lo scrutinio dei voti. Le candidature alle cariche di Presidente, componente il Consiglio Direttivo, componente effettivo e supplente del Collegio Sindacale, possono essere proposte dai presenti all'Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea, raccolte le candidature, compila le liste di candidati distinte per ciascuna carica. Le votazioni avvengono in maniera distinta per ciascuna carica. Ogni votante si esprime con voto segreto, indicando una sola preferenza per la nomina del Presidente e fino a un massimo di tre preferenze per la composizione del Consiglio Direttivo e Collegio Sindacale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

art. 4 - Compatibilità di carica
Le cariche elettive nazionali sono compatibili con eventuali altre cariche elettive delle Sezioni Territoriali dell'ANDA o di altre Associazioni o Enti associati all'ANDA, con esclusione di quelle di membro effettivo e supplente del Collegio Sindacale. E’ inoltre opportuno che la carica di Presidente e Vice Presidente non sia attribuita a soci che rivestono cariche di responsabilità dirigenziale in Organizzazioni o Enti che hanno alle loro dipendenze soggetti di cui al punto 1 dell’art. 4 ovvero potenziali soci dell’ANDA (persone fisiche che operano pur con diversa professionalità tecnica all'interno del sistema dei SSA nazionali o regionali, pubblici o privati)

art.5 - Votazioni deleghe
Nelle votazioni che si svolgono nell'Assemblea degli associati un socio persona fisica può rappresentare con delega scritta fino a cinque soci. I soci persone giuridiche partecipano con un numero di votanti presenti all’Assemblea, pari al rapporto di 1 (uno) ogni 10 (dieci) associati in regola con la quota di adesione dell'associazione stessa; tale rappresentanza deve comunque esser documentata attraverso delega scritta. Nel caso di soci dell’Associazione iscritta all’ANDA, già associati direttamente all’ANDA stessa, questi vanno scorporati nel calcolo delle deleghe.

art. 6 - Sezioni Territoriali
A norma dell'art. 9 dello Statuto possono essere costituite delle Sezioni Territoriali con il compito di organizzare e meglio perseguire gli scopi sociali. Per costituirsi in Sezione territoriale il gruppo di soci proponenti deve rivolgere richiesta al Consiglio Direttivo presentando i seguenti elementi informativi:

Il Regolamento interno può definire, in sintonia con lo Statuto e il Regolamento interno nazionale, scopi e attività specifiche della Sezione, Organismi dirigenti, forme organizzative locali. Il Consiglio Direttivo Nazionale si esprime valutando la rappresentatività del gruppo territoriale proponente rispetto al numero di soci Anda già eventualmente presenti in quel territorio, il territorio di competenza (evitando sovrapposizioni con altre Sezioni), concordanza del Regolamento della Sezione con lo Statuto nazionale Una volta ottenuta l'autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo nazionale, la Sezione Territoriale elegge in via definitiva i suoi organismi elettivi e in particolare il Coordinatore della Sezione e il Tesoriere. Coordinatore e Tesoriere possono essere individuate anche nella stessa persona.

art. 7 - Rapporti tra ANDA e Sezione Territoriale
Gli organismi della Sezione territoriale, nella persona del Coordinatore, garantiscono il rapporto tra gli organismi nazionali e i singoli soci di quel territorio. In particolare curano la trasmissione di ogni comunicazione proveniente dal Consiglio Direttivo nazionale e diretta per tramite della Sezione territoriale ai singoli soci. Il Coordinatore deve essere presente all’Assemblea nazionale e presentare una relazione sull’attività della Sezione, accompagnata da una raccolta della documentazione raccolta o prodotta dalla Sezione Territoriale (lettere, documenti, ecc.) che resta agli atti dell’Associazione. Il Coordinatore invia al Consiglio Direttivo per tramite del Presidente nazionale ogni documento, osservazione, proposte che possono essere utili per il raggiungimento degli scopi sociali sia nell’ambito nazionale che in particolare per il territorio di competenza.

art. 8 - Quota associativa di competenza della Sezione territoriale
Dopo che la Sezione Territoriale ha ottenuto l'autorizzazione e si è ufficialmente costituita, può gestire direttamente la raccolta delle quote associative per il territorio di sua competenza, secondo le indicazioni riportate dal presente Regolamento e le eventuali successive deliberazioni del Consiglio Direttivo nazionale. La Sezione territoriale può trattenere la percentuale, annualmente fissata dal Consiglio Direttivo nazionale, della quota associativa per le spese organizzative relative alle attività locali, rendicontando al Tesoriere nazionale a fine anno entrate e uscite, e versando gli eventuali residui di cassa. La Sezione territoriale, tramite il suo Tesoriere, trasmette periodicamente al Tesoriere nazionale i nominativi degli iscritti e la quota di spettanza del nazionale.

art. 9 - Quote associative
La definizione annuale delle quote è compito del Consiglio Direttivo. Per il primo anno (1996) si propone la seguente quantificazione e proporzionalità delle quote:


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