Associazione Nazionale per la Divulgazione Agricola |
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REGOLAMENTO INTERNO
art. 1 - Generalità
Il presente Regolamento interno definisce alcuni aspetti relativi alla
vita interna dell'associazione non specificatamente definiti dallo Statuto.
Il Regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo viene votato
in Assemblea. Il Regolamento è soggetto a modifiche o integrazioni
proposte dal Consiglio Direttivo e approvate in Assemblea con la maggioranza
semplice dei votanti.
art. 2 - Ammissione soci
Chi intende iscriversi all'ANDA presenta una richiesta scritta indirizzata
al Consiglio Direttivo riportante i seguenti dati: - per le persone fisiche
(punto 1 o 3 art.4): nome cognome, data e luogo di nascita, indirizzo completo,
titolo di studio, professione e sede di lavoro - per le persone giuridiche
(punto 2 o 3 art.4): denominazione, sede, componenti degli organi dirigenti,
estratto della delibera del competente organo in cui è stata decisa
la richiesta di adesione, elenco dei soci con le indicazioni richieste
per i soci persone fisiche, copia statuto. Le associazioni devono comunicare
la loro situazione soci entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea
annuale dei soci dell’ANDA.
art. 3 - Elezione in Assemblea
degli organi dirigenti
L’Assemblea nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, un Comitato
elettorale composto fino a un massimo di tre persone, con il compito di
verificare il diritto di voto dei presenti e curare le fasi di votazione,
compreso lo scrutinio dei voti. Le candidature alle cariche di Presidente,
componente il Consiglio Direttivo, componente effettivo e supplente del
Collegio Sindacale, possono essere proposte dai presenti all'Assemblea.
Il Segretario dell'Assemblea, raccolte le candidature, compila le liste
di candidati distinte per ciascuna carica. Le votazioni avvengono in maniera
distinta per ciascuna carica. Ogni votante si esprime con voto segreto,
indicando una sola preferenza per la nomina del Presidente e fino a un
massimo di tre preferenze per la composizione del Consiglio Direttivo e
Collegio Sindacale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti.
art. 4 - Compatibilità
di carica
Le cariche elettive nazionali sono compatibili con eventuali altre
cariche elettive delle Sezioni Territoriali dell'ANDA o di altre Associazioni
o Enti associati all'ANDA, con esclusione di quelle di membro effettivo
e supplente del Collegio Sindacale. E’ inoltre opportuno che la carica
di Presidente e Vice Presidente non sia attribuita a soci che rivestono
cariche di responsabilità dirigenziale in Organizzazioni o Enti
che hanno alle loro dipendenze soggetti di cui al punto 1 dell’art. 4 ovvero
potenziali soci dell’ANDA (persone fisiche che operano pur con diversa
professionalità tecnica all'interno del sistema dei SSA nazionali
o regionali, pubblici o privati)
art.5 - Votazioni deleghe
Nelle votazioni che si svolgono nell'Assemblea degli associati un socio
persona fisica può rappresentare con delega scritta fino a cinque
soci. I soci persone giuridiche partecipano con un numero di votanti presenti
all’Assemblea, pari al rapporto di 1 (uno) ogni 10 (dieci) associati in
regola con la quota di adesione dell'associazione stessa; tale rappresentanza
deve comunque esser documentata attraverso delega scritta. Nel caso di
soci dell’Associazione iscritta all’ANDA, già associati direttamente
all’ANDA stessa, questi vanno scorporati nel calcolo delle deleghe.
art. 6 - Sezioni Territoriali
A norma dell'art. 9 dello Statuto possono essere costituite delle Sezioni
Territoriali con il compito di organizzare e meglio perseguire gli scopi
sociali. Per costituirsi in Sezione territoriale il gruppo di soci proponenti
deve rivolgere richiesta al Consiglio Direttivo presentando i seguenti
elementi informativi:
art. 7 - Rapporti tra ANDA e
Sezione Territoriale
Gli organismi della Sezione territoriale, nella persona del Coordinatore,
garantiscono il rapporto tra gli organismi nazionali e i singoli soci di
quel territorio. In particolare curano la trasmissione di ogni comunicazione
proveniente dal Consiglio Direttivo nazionale e diretta per tramite della
Sezione territoriale ai singoli soci. Il Coordinatore deve essere presente
all’Assemblea nazionale e presentare una relazione sull’attività
della Sezione, accompagnata da una raccolta della documentazione raccolta
o prodotta dalla Sezione Territoriale (lettere, documenti, ecc.) che resta
agli atti dell’Associazione. Il Coordinatore invia al Consiglio Direttivo
per tramite del Presidente nazionale ogni documento, osservazione, proposte
che possono essere utili per il raggiungimento degli scopi sociali sia
nell’ambito nazionale che in particolare per il territorio di competenza.
art. 8 - Quota associativa di
competenza della Sezione territoriale
Dopo che la Sezione Territoriale ha ottenuto l'autorizzazione e si
è ufficialmente costituita, può gestire direttamente la raccolta
delle quote associative per il territorio di sua competenza, secondo le
indicazioni riportate dal presente Regolamento e le eventuali successive
deliberazioni del Consiglio Direttivo nazionale. La Sezione territoriale
può trattenere la percentuale, annualmente fissata dal Consiglio
Direttivo nazionale, della quota associativa per le spese organizzative
relative alle attività locali, rendicontando al Tesoriere nazionale
a fine anno entrate e uscite, e versando gli eventuali residui di cassa.
La Sezione territoriale, tramite il suo Tesoriere, trasmette periodicamente
al Tesoriere nazionale i nominativi degli iscritti e la quota di spettanza
del nazionale.
art. 9 - Quote associative
La definizione annuale delle quote è compito del Consiglio Direttivo.
Per il primo anno (1996) si propone la seguente quantificazione e proporzionalità
delle quote: