Associazione Nazionale per la Divulgazione Agricola |
Ritorna alla Home Page |
Statuto dell'ANDA
Art.1 - Denominazione
Per gli scopi di cui all'articolo 2 è costituita una associazione
denominata "Associazione Nazionale per la Divulgazione Agricola", in sigla
(e in seguito detta) "A.N.D.A.", con sede presso il CIFDA Sardegna di Cagliari.
L'associazione non ha scopo di lucro ed è retta dal presente
statuto.
Art. 2 - Scopi
Scopo primario dell'A.N.D.A. è essere punto di riferimento,
rappresentanza e coordinamento a livello nazionale di tutti gli operatori
dei Servizi di Sviluppo Agricolo (in seguito denominati in sigla SSA),
sia pubblici sia privati, sia singoli sia associati in organizzazioni territoriali
o regionali che perseguono finalità concordi con l'A.N.D.A.. Sono
scopi dell'associazione:
Art. 3 - Attività
L'associazione attua tutte le iniziative ritenute valide al raggiungimento
degli scopi sociali definiti dall'art. 2 e in particolare:
Art. 4 - Soci
Possono essere soci dell'associazione: 1) - persone fisiche (a titolo
esemplificativo: tecnici, divulgatori, formatori, ricercatori, informatori
socio-economici) che operano pur con diversa professionalità tecnica
all'interno del sistema dei SSA, siano essi nazionali o regionali, gestiti
da enti pubblici o dalle strutture dell’associazionismo agricolo privato,
e che si riconoscono negli scopi sociali dell'associazione;
2) - persone giuridiche, associazioni, enti, costituiti a livello regionale
o territoriale che associano esclusivamente persone di cui al punto precedente
e perseguono scopi concordi con quelli dell'associazione;
3) - persone fisiche o giuridiche che pur non rientrando nella fattispecie
di cui ai punti precedenti, intendono sostenere l'associazione nel raggiungimento
degli scopi sociali;
Art. 5 - Categorie di soci
I soci sono di tre categorie:
Art. 6 - Ammissione degli associati
Il Consiglio Direttivo accoglie o respinge, a suo insindacabile giudizio,
le richieste di associazione che devono essere presentate tramite richiesta
scritta. Il Consiglio decide entro 60 giorni sulla domanda di ammissione,
dandone comunicazione all'interessato.
In mancanza di comunicazione entro 90 giorni dall'inoltro della domanda
la stessa si intende accolta. In caso di positivo accoglimento il socio
si impegna entro 60 giorni dalla comunicazione a versare la quota associativa.
L'iscrizione ha durata annuale e si considera tacitamente rinnovata a meno
di comunicazione contraria da parte dell'associato. Ogni anno gli associati
si impegnano a versare la quota sociale nella misura e entro il termine
fissato dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 - Esclusione e recesso
La qualità di socio si perde per decadenza, esclusione o recesso.
Il socio decade automaticamente a causa del mancato pagamento della quota
sociale. L'esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio
Direttivo per gravi e comprovati motivi in particolare l'accertamento di
gravi e reiterati atti contrari agli scopi dell'associazione. L'associato
escluso può proporre reclamo avanti all'Assemblea la cui deliberazione
è inoppugnabile. L'associato può recedere dall'associazione
tramite dichiarazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo ed ha
effetto con lo scadere dell'anno in corso.
Art. 8 - Diritti ed obblighi
degli associati
I soci ordinari hanno diritto di:
Art. 10 - Organi dell'associazione
Sono organi dell'associazione:
Art. 11 - L'Assemblea degli
associati
L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione.
Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti gli associati, siano essi
persone fisiche o giuridiche, in regola con il versamento della quota sociale.
I soci possono delegare per iscritto altri associati a rappresentarli,
anche con diritto di voto, in assemblea.
Art. 12 - Convocazione dell'assemblea
L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione
dei bilanci, entro il 30 aprile di ogni anno, su iniziativa del Consiglio
Direttivo che ne stabilisce data, orario, luogo di svolgimento e ordine
del giorno. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad informare tutti gli
associati del luogo, data orario e ordine del giorno, almeno sessanta giorni
prima della data stabilita tramite lettera, fax o comunicato a mezzo stampa.
Art. 13 - Poteri dell'Assemblea
L'assemblea ha i seguenti poteri:
Art. 14 - Costituzione e svolgimento
dell'assemblea
L'assemblea si costituisce in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà degli associati. Qualora non si raggiunga il numero
minimo richiesto, l'assemblea si costituisce in seconda convocazione, da
fissare ad almeno un'ora di distanza dalla prima ed entro le 24 ore, qualunque
sia il numero dei presenti. Il numero dei presenti è stabilito a
tutti gli effetti sommando il numero delle persone fisicamente presenti
e il numero delle deleghe valide esibite dagli interessati. L'assemblea
delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei votanti,
non computando ai fini della maggioranza gli astenuti. L'assemblea è
presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente;
in assenza di entrambi da altra persona designata dai presenti. Il Presidente
dell'assemblea provvede a nominare un incaricato per redigere il processo
verbale.
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque)
fino ad un massimo di 15 (quindici) membri, secondo quanto stabilito dall'assemblea.
I membri del Consiglio sono nominati dall'assemblea e restano in carica
tre anni, rinnovabile. Al suo interno il Consiglio provvede ad eleggere
il Vice-Presidente e il Tesoriere, a scrutinio segreto ed a maggioranza
semplice dei votanti.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario, o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri,
e comunque almeno una volta all'anno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute
dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente, o in assenza di entrambi
da un presidente supplente nominato dal Consiglio stesso. Il Consiglio
delibera a maggioranza e in caso di parità prevale il parere del
Presidente.
Le delibere sono valide qualora risulti presente almeno la metà
dei consiglieri. Non è ammessa delega. In caso di recesso di un
consigliere sarà chiamato a coprire l'incarico resosi vacante l'associato
che nell'ultima elezione sia risultato il primo dei non eletti.
Qualora non sia possibile provvedere in tal modo, il Consiglio provvederà
alla cooptazione; il Consigliere così eletto resterà in carica
fino alla prossima assemblea che provvederà alla sua conferma o
alla sua sostituzione.
Il Consiglio nomina al suo interno, su proposta del Presidente, un
consigliere incaricato di redigere i verbali e conservare i documenti dell'associazione.
Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, può strutturarsi al
suo interno in commissioni o assegnando ai consiglieri specifici incarichi
o in ogni altro modo reputato utile per svolgere i compiti affidatigli
dall'assemblea e dallo Statuto.
Art. 16 - Compiti del Consiglio
Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo. In particolare
il Consiglio deve:
Art. 17 - Il Presidente
Il Presidente è eletto dall'assemblea degli associati a scrutinio
segreto e a maggioranza semplice dei voti. La carica di Presidente ha la
durata di tre anni ed è rinnovabile. Il Presidente rappresenta legalmente
l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente svolge
i seguenti compiti:
Art. 18 - Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio
segreto ed a maggioranza semplice dei voti. Fa da supplente del Presidente
in caso di sua assenza o impedimento o su suo incarico.
Art. 19 - Il Tesoriere
Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo a scrutinio
segreto e maggioranza semplice dei voti. La carica di Tesoriere ha durata
di tre anni ed è rinnovabile. Il Tesoriere svolge i seguenti compiti:
Art. 20 - Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da
due membri supplenti, tutti eletti dall'assemblea a scrutinio segreto ed
a maggioranza semplice dei voti. La carica di membro del Collegio Sindacale
ha durata di tre anni ed è rinnovabile. Al suo interno il Collegio
Sindacale provvede a nominare un Presidente. Il Collegio Sindacale ha i
seguenti compiti:
Art. 21 - Arbitrato
Le controversie tra gli associati e tra queste e l'associazione sono
rimesse alle decisioni di un Collegio arbitrale. Tale collegio è
composto da tre membri dei quali due nominati da ciascuna delle due parti
ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo o dal
Tribunale competente. Si osservono in proposito le procedure previste in
materia di arbitrato dal Codice di Procedura Civile.
Art. 22 - Esercizio Amministrativo
L'esercizio amministrativo, della durata di un anno, coincide con l'anno
solare e pertanto inizia il 1 gennaio per terminare il 31 dicembre.
Art. 23 - Patrimonio dell'associazione
Il Patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote sociali
versate dagli iscritti, dai diritti di segreteria per prestazioni fornite
agli associati, da eventuali utili delle attività sociali, lasciti,
donazioni ed eredità.
Art. 24 - Regolamento interno
Per quanto non espressamente definito dal presente Statuto vale quanto
previsto dal Regolamento Interno dell'Associazione.
Art. 25 - Scioglimento dell'associazione
L’eventuale scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea
con le stesse procedure previste per le modifiche dello statuto. Il caso
di scioglimento l'assemblea delibera circa la destinazione del patrimonio
sociale.