marchio ANDAAssociazione Nazionale per la Divulgazione Agricola

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Statuto dell'ANDA


 


Art.1 - Denominazione
Per gli scopi di cui all'articolo 2 è costituita una associazione denominata "Associazione Nazionale per la Divulgazione Agricola", in sigla (e in seguito detta) "A.N.D.A.", con sede presso il CIFDA Sardegna di Cagliari.
L'associazione non ha scopo di lucro ed è retta dal presente statuto.

Art. 2 - Scopi
Scopo primario dell'A.N.D.A. è essere punto di riferimento, rappresentanza e coordinamento a livello nazionale di tutti gli operatori dei Servizi di Sviluppo Agricolo (in seguito denominati in sigla SSA), sia pubblici sia privati, sia singoli sia associati in organizzazioni territoriali o regionali che perseguono finalità concordi con l'A.N.D.A.. Sono scopi dell'associazione:


Art. 3 - Attività
L'associazione attua tutte le iniziative ritenute valide al raggiungimento degli scopi sociali definiti dall'art. 2 e in particolare:


Art. 4 - Soci
Possono essere soci dell'associazione: 1) - persone fisiche (a titolo esemplificativo: tecnici, divulgatori, formatori, ricercatori, informatori socio-economici) che operano pur con diversa professionalità tecnica all'interno del sistema dei SSA, siano essi nazionali o regionali, gestiti da enti pubblici o dalle strutture dell’associazionismo agricolo privato, e che si riconoscono negli scopi sociali dell'associazione;
2) - persone giuridiche, associazioni, enti, costituiti a livello regionale o territoriale che associano esclusivamente persone di cui al punto precedente e perseguono scopi concordi con quelli dell'associazione;
3) - persone fisiche o giuridiche che pur non rientrando nella fattispecie di cui ai punti precedenti, intendono sostenere l'associazione nel raggiungimento degli scopi sociali;

Art. 5 - Categorie di soci
I soci sono di tre categorie:

L'Assemblea può nominare, su indicazione del Consiglio Direttivo, soci onorari personalità che si sono contraddistinte per particolari meriti nell'ambito della Divulgazione e dei SSA.

Art. 6 - Ammissione degli associati
Il Consiglio Direttivo accoglie o respinge, a suo insindacabile giudizio, le richieste di associazione che devono essere presentate tramite richiesta scritta. Il Consiglio decide entro 60 giorni sulla domanda di ammissione, dandone comunicazione all'interessato.
In mancanza di comunicazione entro 90 giorni dall'inoltro della domanda la stessa si intende accolta. In caso di positivo accoglimento il socio si impegna entro 60 giorni dalla comunicazione a versare la quota associativa. L'iscrizione ha durata annuale e si considera tacitamente rinnovata a meno di comunicazione contraria da parte dell'associato. Ogni anno gli associati si impegnano a versare la quota sociale nella misura e entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Esclusione e recesso
La qualità di socio si perde per decadenza, esclusione o recesso. Il socio decade automaticamente a causa del mancato pagamento della quota sociale. L'esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi e comprovati motivi in particolare l'accertamento di gravi e reiterati atti contrari agli scopi dell'associazione. L'associato escluso può proporre reclamo avanti all'Assemblea la cui deliberazione è inoppugnabile. L'associato può recedere dall'associazione tramite dichiarazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Art. 8 - Diritti ed obblighi degli associati
I soci ordinari hanno diritto di:

Tutti gli associati hanno l'obbligo di: Art. 9 - Articolazione territoriale
Per una migliore organizzazione e perseguimento degli scopi sociali, i singoli soci persone fisiche possono costituire sezioni territoriali a base interregionale, regionale o altro, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Le Sezioni devono dotarsi di un Regolamento interno che ne regola l'attività e le eventuali cariche rappresentative, in sintonia con il presente Statuto e il Regolamento Interno dell'ANDA

Art. 10 - Organi dell'associazione
Sono organi dell'associazione:


Art. 11 - L'Assemblea degli associati
L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti gli associati, siano essi persone fisiche o giuridiche, in regola con il versamento della quota sociale. I soci possono delegare per iscritto altri associati a rappresentarli, anche con diritto di voto, in assemblea.

Art. 12 - Convocazione dell'assemblea
L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione dei bilanci, entro il 30 aprile di ogni anno, su iniziativa del Consiglio Direttivo che ne stabilisce data, orario, luogo di svolgimento e ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad informare tutti gli associati del luogo, data orario e ordine del giorno, almeno sessanta giorni prima della data stabilita tramite lettera, fax o comunicato a mezzo stampa.

Art. 13 - Poteri dell'Assemblea
L'assemblea ha i seguenti poteri:

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto debbono esser votate dalla maggioranza dei 4/5 (quattroquinti) dei presenti in assemblea rappresentati anche tramite delega.

Art. 14 - Costituzione e svolgimento dell'assemblea
L'assemblea si costituisce in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora non si raggiunga il numero minimo richiesto, l'assemblea si costituisce in seconda convocazione, da fissare ad almeno un'ora di distanza dalla prima ed entro le 24 ore, qualunque sia il numero dei presenti. Il numero dei presenti è stabilito a tutti gli effetti sommando il numero delle persone fisicamente presenti e il numero delle deleghe valide esibite dagli interessati. L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, non computando ai fini della maggioranza gli astenuti. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi da altra persona designata dai presenti. Il Presidente dell'assemblea provvede a nominare un incaricato per redigere il processo verbale.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri, secondo quanto stabilito dall'assemblea. I membri del Consiglio sono nominati dall'assemblea e restano in carica tre anni, rinnovabile. Al suo interno il Consiglio provvede ad eleggere il Vice-Presidente e il Tesoriere, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice dei votanti.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente, o in assenza di entrambi da un presidente supplente nominato dal Consiglio stesso. Il Consiglio delibera a maggioranza e in caso di parità prevale il parere del Presidente.
Le delibere sono valide qualora risulti presente almeno la metà dei consiglieri. Non è ammessa delega. In caso di recesso di un consigliere sarà chiamato a coprire l'incarico resosi vacante l'associato che nell'ultima elezione sia risultato il primo dei non eletti.
Qualora non sia possibile provvedere in tal modo, il Consiglio provvederà alla cooptazione; il Consigliere così eletto resterà in carica fino alla prossima assemblea che provvederà alla sua conferma o alla sua sostituzione.
Il Consiglio nomina al suo interno, su proposta del Presidente, un consigliere incaricato di redigere i verbali e conservare i documenti dell'associazione. Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, può strutturarsi al suo interno in commissioni o assegnando ai consiglieri specifici incarichi o in ogni altro modo reputato utile per svolgere i compiti affidatigli dall'assemblea e dallo Statuto.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo. In particolare il Consiglio deve:


Art. 17 - Il Presidente
Il Presidente è eletto dall'assemblea degli associati a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei voti. La carica di Presidente ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente svolge i seguenti compiti:


Art. 18 - Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice dei voti. Fa da supplente del Presidente in caso di sua assenza o impedimento o su suo incarico.

Art. 19 - Il Tesoriere
Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto e maggioranza semplice dei voti. La carica di Tesoriere ha durata di tre anni ed è rinnovabile. Il Tesoriere svolge i seguenti compiti:


Art. 20 - Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti eletti dall'assemblea a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice dei voti. La carica di membro del Collegio Sindacale ha durata di tre anni ed è rinnovabile. Al suo interno il Collegio Sindacale provvede a nominare un Presidente. Il Collegio Sindacale ha i seguenti compiti:

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno una volta all'anno. Il Collegio redige una relazione annuale sulla propria attività che presenta alla riunione del Consiglio Direttivo in cui verranno discussi e stilati i bilanci, nonché all'assemblea in cui è posta all'ordine del giorno l'approvazione dei bilanci stessi. I membri effettivi del collegio sindacale sono tenuti a presenziare alle riunioni del Consiglio e delle Assemblee in cui si tratta dei bilanci. In tale occasione in caso di assenza ingiustificata di un membro, il Presidente dell'associazione ne decreta la decadenza dalla relativa carica nonchè la sostituzione con un membro supplente. La carica di membro del Collegio Sindacale è incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi altra carica elettiva nell'ambito dell'Associazione.

Art. 21 - Arbitrato
Le controversie tra gli associati e tra queste e l'associazione sono rimesse alle decisioni di un Collegio arbitrale. Tale collegio è composto da tre membri dei quali due nominati da ciascuna delle due parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo o dal Tribunale competente. Si osservono in proposito le procedure previste in materia di arbitrato dal Codice di Procedura Civile.

Art. 22 - Esercizio Amministrativo
L'esercizio amministrativo, della durata di un anno, coincide con l'anno solare e pertanto inizia il 1 gennaio per terminare il 31 dicembre.

Art. 23 - Patrimonio dell'associazione
Il Patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote sociali versate dagli iscritti, dai diritti di segreteria per prestazioni fornite agli associati, da eventuali utili delle attività sociali, lasciti, donazioni ed eredità.

Art. 24 - Regolamento interno
Per quanto non espressamente definito dal presente Statuto vale quanto previsto dal Regolamento Interno dell'Associazione.

Art. 25 - Scioglimento dell'associazione
L’eventuale scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea con le stesse procedure previste per le modifiche dello statuto. Il caso di scioglimento l'assemblea delibera circa la destinazione del patrimonio sociale.
 
 


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